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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2786/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2786/2021, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Pt_2
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
[...] C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Falanga (C.F. C.F._3
), elett.te dom.ti presso lo studio di costui in Torre del Greco alla CodiceFiscale_4
Via Cimaglia, 112.
PEC Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa CP_1 C.F._5
MI (C.F. , elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del C.F._6
Greco alla via Cesare Battisti n.16 p.e.c.: Email_2
APPELLATO
NONCHÈ
(P.I.. ), n.q. di Impresa designata per la Controparte_2 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di
Chiaia n.155, presso lo studio dell'Avv. Teresa Fiore (C.F. ) che la C.F._7 rappresenta e difende
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1011/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha rigettato la domanda perché non provata;
b) ha condannato gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali, che sono state liquidate in complessivi € 4.500,00 singolarmente, e rimborso forfettario del
15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA;
c) ha posto definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza, ed – in proprio e in qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – con atto Persona_1 di appello notificato il 14/06/2021, hanno proposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione degli articoli 2054 e 2697 c.c., oltre all'errata applicazione dell'articolo
2048 c.c. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c., in caso di investimento pedonale, e valutare le prove in base a tale principio.
La sentenza è stata criticata per aver ignorato le prove documentali e testimoniali che confermavano l'investimento del minore sulle strisce pedonali e per aver attribuito una presunta responsabilità ai genitori per “culpa in vigilando”.
2.2 Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato il fatto che il Tribunale abbia ignorato il verbale dei Vigili Urbani, che costituisce prova legale, e le foto che dimostrano la presenza delle strisce pedonali.
2.3 Con il terzo motivo, le parti appellanti hanno evidenziato l'errata ed omessa valutazione della prova testimoniale, in quanto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice sono state ritenute inattendibili senza una motivazione concreta, mentre quelle di parte convenuta, contraddittorie e inverosimili, sono state accolte.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno contestato l'omessa valutazione degli accertamenti peritali. La CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni del minore con la dinamica del sinistro descritta dagli attori, ma il Tribunale non ha considerato tali conclusioni.
2.5 La condanna alle spese di giudizio e di CTU è errata, poiché la domanda degli attori avrebbe dovuto essere accolta.
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
4. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello.
5. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza veniva notificata in data
16.05.2021; l'atto di appello è stato notificato il 14.06.2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
ed è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione
[...] Parte_2 per i seguenti motivi. 8. Con la prima doglianza, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2054, comma 1 c.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché per l'errata applicazione dell'art. 2048 c.c.
Più in particolare, gli odierni appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure abbia ignorato che la disposizione dell'art. 2054, primo comma, c.c., in relazione all'art. 2697
c.c., impone al conducente di fornire inconfutabile prova di aver compiuto ogni possibile manovra necessaria al fine di evitare l'investimento. In altre parole, il Tribunale avrebbe dovuto partire dal rigido schema dell'art. 2054, comma 1 c.c. e, sulla scorta di ciò, valutare le dichiarazioni testimoniali al fine di individuare se fossero stati forniti dal responsabile civile elementi di prova tali da poter escludere la presunzione di responsabilità di cui alla norma in esame. Siffatta violazione è stata affermata facendo leva, per un verso, sul paventato errato convincimento del Tribunale sulle prove e sull'attendibilità dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, ritenendo erroneamente il fatto non provato;
e, per altro verso, sul fatto che il medesimo Tribunale, al fine di giustificare il rigetto della domanda attorea, abbia ravvisato una presunta e aleatoria responsabilità dei genitori per culpa in vigilando, stravolgendo il principio di cui all'art. 2054, comma 1 c.c. ed erratamente applicando l'art. 2048 c.c., nell'attribuzione della responsabilità agli stessi per “non aver impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di non aver svolto sullo stesso una vigilanza adeguata all'età”.
8.1 Con la seconda doglianza, gli odierni appellanti hanno affermato l'omessa valutazione del rapporto dei VV.UU. presente nelle prove documentali, in violazione dell'art. 2700 c.c.
e dell'art. 116 c.p.c. Nello specifico, hanno asserito che la domanda attorea dovrebbe essere ritenuta provata anzitutto attraverso il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Torre del Greco, redatto dal V.Comm. e dall'agente Persona_2 CP_4
ed avente valore e fede di atto pubblico. In tale rapporto gli agenti, intervenuti
[...] sul luogo del sinistro a pochi minuti dall'investimento, dichiarano “…giunti sul posto accertavamo che il minore omissis …era stato investito da un ciclomotore e giaceva Persona_3 sul marciapiede in corrispondenza del civico 46”; precisavano altresì che era stato già allertato il
118, che non era stato possibile identificare l'investitore (in quanto si era appreso dagli astanti che lo stesso si era portato presso i locali del Comando); che, giunti al Comando, constatavano che effettivamente erano attesi dal “responsabile del sinistro”.
8.2 Con la terza doglianza, le parti appellanti hanno dedotto la errata ed omessa valutazione della prova testimoniale fornita dagli attori, in relazione a quelle documentali, nonché un difetto di motivazione sul punto.
In primo luogo, gli appellanti affermano che il Tribunale abbia erroneamente condotto l'esame relativo all'attendibilità del teste pervenendo ad argomentazioni Testimone_1 ininfluenti, quale quella secondo cui “tutti i testi confermano l'assenza di ogni persona adulta al momento dell'evento […] nonché l'assenza delle strisce pedonali”.
8.3. Con la quarta doglianza, le parti appellanti hanno sostenuto l'omessa valutazione degli accertamenti peritali aventi ad oggetto il conferimento da parte del giudice del quesito di accertare la compatibilità tra le lesioni riportate dal minore nel sinistro per cui è causa con l'evento dannoso occorso allo stesso. Nella specie, la sentenza impugnata avrebbe omesso di fare menzione alla citata consulenza, nella quale il perito ha riconosciuto la perfetta compatibilità tra le lesioni riportate dal minore con la narrazione dell'evento dannoso descritta e provata dagli attori.
9. Orbene, tali motivi di appello, concernendo tutti la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure che ha condotto al rigetto della domanda proposta dagli appellanti, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
Gli stessi sono complessivamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione sulla scorta dei seguenti motivi.
10. Ed invero, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie, si osserva anzitutto che non vi è dubbio alcuno che i fatti oggetto di causa siano da inquadrare normativamente nella fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1 c.c.
Tale norma – rappresentando la circolazione stradale una species di attività pericolosa – cristallizza la volontà legislativa di predisporre una tutela più efficace per i soggetti sottoposti al relativo rischio, introducendo un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie una presunzione relativa di responsabilità, che può essere vinta fornendo la “prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Se ciò vale con riguardo alla prova della causalità estintiva, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'elemento oggettivo del fatto storico e, dunque, la sussistenza del fatto illecito, del danno e del nesso eziologico tra il fatto e il danno, in termini di causalità materiale e di causalità giuridica.
11. Ciò posto, si rileva anzitutto che il giudice di prime cure ha disatteso la domanda formulata dagli attori non ritenendo provato l'accadimento del fatto storico dell'investimento del pedone sul presupposto che “la prova testimoniale (dichiarazioni rese dai testi escussi – zia del minore – e Testimone_2 Persona_4 Tes_3
hanno reso dichiarazioni contrastanti (non rivestendo alcun esito quelle rese da
[...] Tes_4
e da a conoscenza dei fatti in modo indiretto)”.
[...] Testimone_5
Dal testo della sentenza impugnata, si legge dunque una motivazione che – seppur succinta – fonda il rigetto della domanda degli odierni appellanti sul presupposto della inattendibilità del teste alla luce della ricostruzione completamente Testimone_1 differente del sinistro operata dei testi citati dalla parte convenuta.
Al riguardo, osserva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 1, sentenza n. 16056 del 02/08/2016).
Tanto chiarito, questa Corte ritiene di condividere il giudizio di inattendibilità del teste con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro formulato dal Pt_2 giudice di prime cure, così disattendendo in tale parte il gravame proposto dagli appellanti, sia pure con alcune precisazioni in ordine all'apparato argomentativo a sostegno.
Ed invero, la teste in questione avrebbe visto il nipote attraversare la via XX Settembre in
Torre del Greco sulle strisce pedonali presenti all'altezza del civico 46; avrebbe visto una
Vespa di colore chiaro impattare la gamba sinistra del bambino nel ridiscendere da una percorrenza della strada in equilibrio su una sola ruota;
avrebbe soccorso il nipote insieme ad altre persone;
ed avrebbe assistito all'intervento dei vigili urbani e dei sanitari (cfr. verbale del 10/11/2019).
Tali dichiarazioni, tuttavia, non appaiono credibili siccome in contrasto sia con quanto dichiarato dallo stesso istante nell'atto introduttivo, ove non è fatto alcun riferimento al fatto che il veicolo investitore stesse procedendo su una sola ruota, sia con la documentazione agli atti e, in particolare, con le risultanze del verbale della Polizia
Municipale prot. 2051 del 10/11/2015 (cfr. doc. 1 nella produzione di primo grado della parte appellante).
Chiarito, come si vedrà più diffusamente in seguito, che lo stesso non ha valore di fede pubblica in ordine alla dinamica del sinistro – non essendo oggetto di percezione diretta da parte degli agenti redigenti – costituendo elemento senza dubbio valutabile ai fini dell'accertamento della sussistenza del sinistro, non è possibile sostenere la credibilità di altresì, alla luce del rapporto dei VV.UU. sopra citato, in quanto dallo Testimone_1 stesso non emerge la presenza della teste sul luogo del sinistro, in soccorso del nipote di appena nove anni investito da un motociclo, in evidente contrasto con quanto riferito dalla stessa . Pt_2
Peraltro, questa Corte non può omettere di considerare, unitamente alle circostanze sopra riportate, il rapporto di parentela tra e sotto il Parte_3 Persona_1 profilo della attendibilità del teste.
Se è ben vero, infatti, che sarebbe illegittima ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai parenti ad una determinata soluzione della controversia, nondimeno è consentito al giudice del merito valutare i detti vincoli di parentela ed interesse, in concorso con ogni altro utile elemento, ai fini della verifica della maggiore o minore credibilità della deposizione resa dal teste;
ciò in quanto, allorché una pluralità di testi riferisca in modo difforme ed inconciliabile in ordine alle medesime circostanze, il detto giudice, tenuto conto d'ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la rispondenza al vero delle asserzioni di ciascun teste tanto il vincolo di parentela, quanto l'interesse indiretto ad un determinato esito della lite (Cass. 17384/2004).
11.1 Deve invece trovare accoglimento l'appello nella parte in cui gli istanti lamentano l'errata ed omessa valutazione della prova testimoniale resa dai testi ed Testimone_4
in violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., per non aver considerato Testimone_6 la sussistenza di una dichiarazione stragiudiziale a contenuto confessorio resa da CP_1
ai testi alcuni giorni dopo il sinistro di cui è causa.
[...]
In particolare, i testi in questione, che pacificamente non hanno assistito al sinistro, hanno tuttavia riferito che il proprietario del motociclo investitore, , odierno CP_1 appellato, si è recato presso la loro abitazione e ha ammesso che la vespa di sua proprietà condotta da aveva investito il alla via XX Settembre nel Controparte_5 Parte_1
Comune di Torre del Greco nel mentre il minore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali (cfr. verbale del 10/11/2019).
Trattasi a ben vedere, di una testimonianza de relato ex parte, riferendo fatti appresi direttamente dalla parte convenuta nel giudizio. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che “la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all'art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo”.
(Cassazione civile sez. lav., 19/01/2017).
Consegue da quanto innanzi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto di tali dichiarazioni unitamente alle altre risultanze istruttorie.
12. Fondata è altresì la doglianza formulata dagli appellanti mediante la quale quest'ultimi si sono lamentati dell'omesso esame da parte del primo giudice del Verbale dei Vigili
Urbani sopra indicato redatto in occasione del sinistro per cui è causa.
A tal fine, si osserva in generale che il verbale della Polizia Locale ha un'efficacia probatoria rafforzata, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso, in ordine ai fatti materiali, oggettivi, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e che sono frutto di una semplice e oggettiva percezione sensoriale.
Diversamente, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1° aprile 2019, n. 9037).
Per quanto concerne il caso di specie, se è vero che il sinistro non è avvenuto in presenza dei verbalizzanti – sopraggiunti circa 15 minuti dopo l'accaduto – la sussistenza del fatto storico deve essere esaminata alla luce del quadro istruttorio complessivo e, dunque, ben può essere valutato il rapporto dei VV.UU. in ordine ai fatti oggettivamente percepiti dagli agenti, e cioè che il minore “giaceva sul marciapiede in corrispondenza del Persona_1 civico 46 in attesa dell'intervento del 118” nonché che “immediatamente rientrati alla Centrale, gli operanti contestavano che effettivamente erano attesi dal responsabile del sinistro, generalizzato CP_5
[…] che risultava essere sprovvisto di patente di guida in quanto già precedentemente sospesa dal
[...]
Prefetto di Napoli […]”.
13. Ancora, gli odierni appellanti hanno dedotto, altresì, l'errata valutazione delle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, asserendone l'inattendibilità poiché hanno dichiarato, da un lato, che non vi erano adulti e, dall'altro, l'assenza delle strisce pedonali, contrariamente visibili nelle foto in atti.
Tale contestazione deve essere disattesa.
A ben vedere, la ricostruzione del sinistro operata da e Persona_4
risulta maggiormente attendibile e idonea a formare il Testimone_3 convincimento del giudice in ordine alla dinamica del sinistro.
In particolare, i predetti testi hanno riferito che non era accompagnato Persona_1 da alcun adulto – circostanza sulla quale le dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta concordano, che non è contestata dal verbale dei VV.UU. né dalle dichiarazioni rese dai testi delle parti attrici – e, dunque, è verosimile che si trovasse con un gruppetto di circa tre o quattro ragazzi a giocare sul marciapiede, lato destro rispetto al senso di marcia mare-monti e che si spostasse improvvisamente in strada (cfr. verbale del
12/2/2020).
Tali dichiarazioni, difatti, rese da soggetti risultanti indifferenti rispetto alle parti del presente giudizio, devono ritenersi attendibili siccome congruenti tra loro e non contrastate da altre risultanze.
13. Nondimeno, in accoglimento dell'appello proposto, ancorchè debba affermarsi che sulla scorta delle deposizioni rese dai testi introdotti dalla parte attrice non sia stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e che maggiormente attendibile pare la ricostruzione dei fatti risultante dalle deposizioni rese dai testi introdotti dalla parte appellata, deve tuttavia, ritenersi, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che dalle complessive emergenze istruttorie sopra evidenziate sia emersa senza alcun dubbio la prova senza alcun dubbio, dell'accadimento dell'incidente per cui è causa.
Deve infatti ribadirsi, al riguardo, che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).
13. Del resto, sebbene la CTU non possa sostituirsi all'onere probatorio gravante sulle parti, questa Corte ritiene che la prova del fatto costitutivo, ovverosia dell'avvenuto sinistro stradale, debba ritenersi correttamente integrata, all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie, tra cui deve essere inclusa anche la perizia in atti, come sostenuto dall'appellante, nella parte in cui il consulente ha ritenuto integrato il nesso causale tra le lesioni riportate e l'investimento, da parte dello scooter Piaggio Vespa, del minore che attraversava la strada.
14. Ciò posto, chiarito che dalle complessive risultanze istruttorie deve ritenersi provato sia l'effettivo accadimento del fatto storico dell'investimento sia la dinamica dello stesso, quanto al giudizio di responsabilità, occorre verificare, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., se in relazione al sinistro oggetto di causa, la parte convenuta abbia integrato la prova liberatoria che gli consenta di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla norma.
Sul punto, si cita la recente ordinanza n. 20140 del 2023 che, richiamando un insegnamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato come, in caso di investimento di pedone, «la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro›› (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551 nonché Cass.
16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249).
Il principio è stato altresì ribadito da Cass., 3, n. 9856 del 27/1/2022 secondo cui «In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta››.
Orbene, nei precedenti della giurisprudenza di legittimità, si nota come le ipotesi in cui la condotta del pedone è stata considerata idonea a superare la presunzione iuris tantum che grava in capo al conducente ex art. 2054, comma 1 c.c. hanno accertato non solo la rilevanza causale della condotta del pedone, ma anche l'inesigibilità di una condotta diversa del conducente.
A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8940/2022, ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che concludevano per la sussistenza del
“caso fortuito”, alla stregua di una serie di valutazioni risultanti dal corredo probatorio, quali: a) l'impossibilità di muovere alcun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia al conducente;
b) la velocità adeguata di percorrenza del veicolo;
c) la qualificazione di un accertamento repentino sulla base di circostanze ulteriori e specifiche rispetto al mero movimento improvviso (nella specie, il pedone proveniva da un'aiuola spartitraffico e sbucava fuori dalla vegetazione); d) la concreta inevitabilità dell'evento e inesigibilità di una condotta alternativa da parte del conducente (la strada era scarsamente illuminata, il sole era già tramontato) e l'impossibilità di porre in atto una manovra di emergenza.
Analogamente, anche Cass. 20140/2023 ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano accertato che l'attraversamento del bambino fosse stato improvviso ed imprevedibile, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio e, nello specifico, che il bambino fosse ‹‹sbucato dietro la sagoma di un'auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell'auto che sopraggiungeva›› nonché che lo scontro fosse inevitabile: «l'impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata››.
Adattando gli insegnamenti della Suprema Corte al caso di specie, pur considerando attendibili le dichiarazioni rese da e e Per_4 Persona_4 Testimone_3 provata la circostanza del repentino e improvviso attraversamento della strada da parte di
, non si ritiene integrata la prova liberatoria idonea ad esonerare in toto Persona_1 il conducente dalla responsabilità che il comma 1 dell'art. 2054 c.c. pone a suo carico.
A ragione di tale conclusione si pongono diverse argomentazioni, quali: a) che non è stata fornita la prova della necessaria prudenza da parte del conducente nel percorrere la carreggiata, considerando che le cautele esigibili devono essere adattate al caso concreto. Nello specifico, vero è che, come addotto dalle parti appellanti e non rilevato dal giudice di prime cure, le strisce pedonali sussistono, come risulta dalle foto in atti, sebbene all'epoca del sinistro, si presentassero sbiadite sulla carreggiata e sebbene si trovino a circa 3 metri dal civico 46, indicato dalle testimonianze e dal verbale dei VV.UU. come luogo del sinistro. Inoltre, si osserva che il sinistro è avvenuto nelle ore diurne, nelle vicinanze della scuola
“Don Bosco” e, soprattutto, che – aderendo alla ricostruzione fornita dai testi di parte convenuta – la presenza di un gruppo di bambini sul marciapiede era senza dubbio visibile al conducente. Tali circostanze – la presenza delle strisce pedonali a pochi metri di distanza e la chiara visibilità del gruppo di ragazzi sul marciapiede, in prossimità della carreggiata, peraltro nei pressi di una scuola – imponevano al conducente una accortezza ancor maggiore. In tal senso si pongono anche le disposizioni del Codice della strada, quali l'art. 191, nella parte in cui prevede che
“i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”, nonché
l'art. 141, il quale prevede che “il conducente deve regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali”;
b) sebbene dalle testimonianze rese risulti che il conducente non poté evitare l'impatto in ragione della condotta improvvisa del pedone, non risulta provato che lo stesso effettuasse alcuna manovra di emergenza. Sul punto, vale riportare quanto affermato dal teste «Ricordo che il conducente si fermò Persona_4
a quattro o cinque metri ma non so se l'abbia soccorso». Anche dalla testimonianza di ciò non emerge, quest'ultimo limitandosi ad affermare che Testimone_3
«anche il conducente della Vespa si avvicinava alle persone che stavano soccorrendo il bambino».
In definitiva, questa Corte ritiene che la circostanza che il minore abbia attraversato la strada improvvisamente non consenta di ritenere totalmente superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., alla luce delle cautele richieste nel caso concreto. Invero, anche la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone sia, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. 12 gennaio
2011, n. 524); e tale prevedibilità deve ritenersi sussistente con riferimento a una situazione di tempo e di luogo come quella descritta nella sentenza impugnata (in pieno centro abitato, in una zona di attraversamento pedonale, nei pressi di una scuola, avendo avvistato il gruppo di ragazzi sul marciapiede).
14. Tanto chiarito, giova osservare che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma
1 c.c. non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. 3, n. 842 del 17/1/2020). Per valutare e quantificare un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. 3, n. 20137 del
13/7/2023), incidendo sulla quantificazione del danno.
Ebbene, la dinamica del sinistro, come ricostruita dai testi della parte appellata, vede il minore attraversare improvvisamente la strada non sulle strisce pedonali, bensì in prossimità delle stesse (circa 3 metri), violando il dispositivo di cui all'art. 190 del Codice della strada. Inoltre, non è possibile tralasciare che , di anni 9 al tempo Persona_1 in cui è occorso il sinistro, non era accompagnato da alcun adulto, per cui è possibile riconoscere una culpa in vigilando dei genitori. Si precisa che quest'ultima non trova fondamento nell'art. 2048 c.c., che restringe il suo ambito applicativo ai fatti illeciti commessi dal minore, in termini di etero lesione, bensì direttamente nel complesso dei doveri genitoriali compresi nell'art. 147 c.c.
In definitiva, atteso che l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante (Cass. 5627/2020) e che su quest'ultimo gravava un obbligo di particolare prudenza – tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo – questa Corte ritiene di ascrivere, considerata la presunzione di colpa al 100% del conducente, l'evento per l'80% alla condotta del conducente e per il Controparte_5
20% alla condotta del pedone . Persona_1
15. Stante quanto precede, con riguardo all'an debeatur, va affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dal minore a seguito del sinistro per cui
è causa. Deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dal minore e la sua derivazione eziologica dalla dinamica del sinistro.
16. Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa
– per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001
("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente. Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente in base alla cennata disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Ciò premesso, con riguardo al quantum debeatur, dalla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, dott. di Sarno, è emerso che – a seguito Per_5 Persona_1 dell'evento lesivo verificatosi in data 07.11.2015 – ebbe a riportare una “frattura spiroide composta terzo medio diafisario di tibia sx” e che i postumi evidenziati in sede di CTU hanno comportato un danno biologico valutabile nella misura del 4%. Dalla perizia è emerso che l'istante ha subito una malattia della durata complessiva di 102 giorni, così suddivisibili: 12 giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al valore del 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al valore del 50% ed ulteriori 30 giorni al 25% per il graduale recupero funzionale della regione anatomica traumatizzata.
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dal minore per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati al predetto D.M., condivisi da questa Corte, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 9 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di
ITT di Euro 56,18, desunto dalla cennata tabella applicativa ex D.M. citato dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”):
IP 4% € 963,40 € 5.009,68
ITT € 56,18 x gg. 12 € 674,16
ITP al 75% € 42,135 x gg. 30 € 1.264,05
ITP al 50% € 28,09 x gg 30 € 842,70
ITP al 25% € 14,045 x gg 30 € 421,35
TOTALE € 8.211,94 Parte_4
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la
Suprema Corte ha, di recente, stabilito che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114).
Ne consegue che non spetta alle parti appellanti alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo le predette dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Del pari, per quanto concerne il cd. “danno morale”, la Suprema Corte ha chiarito che il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica (Cass. civ., n. 2461/2020).
Ne consegue che non spetta alle parti appellanti alcuna somma a tale titolo, stante l'assenza di qualsivoglia deduzione sul punto. Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (7.11.2015) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
In definitiva, accertato che la responsabilità del sinistro di cui è causa è da ascrivere a
[...] per l'80%, in ragione del concorso di colpa di del 20%, CP_5 Persona_1 la sentenza deve essere riformata, in parziale accoglimento della domanda degli odierni appellanti, condannando , proprietario del motoveicolo coinvolto, e la CP_1 delegata F.G.V.S. al pagamento in solido della somma Controparte_6 complessiva di euro 6.569,552 (euro 8.211,94 ridotta ex art. 1227, comma 1 c.c. del 20%).
17. La riforma della sentenza impugnata comporta la riformulazione delle spese del primo grado. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222).
17.1 La soccombenza complessiva delle parti appellate comporta la condanna delle stesse al pagamento delle spese. Queste ultime sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione da € 5.201 a € 26.000, valori medi, eccetto fase istruttoria nel presente grado), in favore dell'erario con riferimento al giudizio di primo grado (artt. 133, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"), in quanto la parte attrice risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v., fra le altre, Cass., sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n
1011/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, in riforma della sentenza impugnata:
- accerta la responsabilità nella causazione del sinistro per l'80% in capo a
[...]
e per il 20% in capo a;
CP_5 Persona_1
- condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento in CP_1 Controparte_2 solido in favore di e in qualità di Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali di , di € 6.569,553 a titolo di danno non Persona_1 patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore di e in qualità di rappresentanti Parte_1 Parte_2 legali di , delle spese di lite del primo grado, che liquida in € Persona_1
4.835,00 (oltre oneri per CTU eventualmente direttamente anticipati dallo
Stato) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi a favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione degli istanti al patrocinio a spese dello Stato;
B) condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore di e in qualità di rappresentanti legali Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite per il presente grado, che liquida in € Persona_1
3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2786/2021, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: lesione personale
TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Pt_2
, (C.F. ), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la
[...] C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Falanga (C.F. C.F._3
), elett.te dom.ti presso lo studio di costui in Torre del Greco alla CodiceFiscale_4
Via Cimaglia, 112.
PEC Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Teresa CP_1 C.F._5
MI (C.F. , elett.te dom.to presso il suo studio in Torre del C.F._6
Greco alla via Cesare Battisti n.16 p.e.c.: Email_2
APPELLATO
NONCHÈ
(P.I.. ), n.q. di Impresa designata per la Controparte_2 P.IVA_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Riviera di
Chiaia n.155, presso lo studio dell'Avv. Teresa Fiore (C.F. ) che la C.F._7 rappresenta e difende
Pec: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta
Per l'appellata: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1011/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ha così provveduto: a) ha rigettato la domanda perché non provata;
b) ha condannato gli attori al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali, che sono state liquidate in complessivi € 4.500,00 singolarmente, e rimborso forfettario del
15% ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA;
c) ha posto definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza, ed – in proprio e in qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore – con atto Persona_1 di appello notificato il 14/06/2021, hanno proposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità della sentenza di primo grado per violazione degli articoli 2054 e 2697 c.c., oltre all'errata applicazione dell'articolo
2048 c.c. Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di responsabilità del conducente prevista dall'art. 2054 c.c., in caso di investimento pedonale, e valutare le prove in base a tale principio.
La sentenza è stata criticata per aver ignorato le prove documentali e testimoniali che confermavano l'investimento del minore sulle strisce pedonali e per aver attribuito una presunta responsabilità ai genitori per “culpa in vigilando”.
2.2 Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato il fatto che il Tribunale abbia ignorato il verbale dei Vigili Urbani, che costituisce prova legale, e le foto che dimostrano la presenza delle strisce pedonali.
2.3 Con il terzo motivo, le parti appellanti hanno evidenziato l'errata ed omessa valutazione della prova testimoniale, in quanto le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice sono state ritenute inattendibili senza una motivazione concreta, mentre quelle di parte convenuta, contraddittorie e inverosimili, sono state accolte.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno contestato l'omessa valutazione degli accertamenti peritali. La CTU ha confermato la compatibilità delle lesioni del minore con la dinamica del sinistro descritta dagli attori, ma il Tribunale non ha considerato tali conclusioni.
2.5 La condanna alle spese di giudizio e di CTU è errata, poiché la domanda degli attori avrebbe dovuto essere accolta.
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
4. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_3 dell'appello.
5. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che la sentenza veniva notificata in data
16.05.2021; l'atto di appello è stato notificato il 14.06.2021.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 c.p.c. è stato osservato.
7. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, l'appello proposto da Parte_1
ed è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione
[...] Parte_2 per i seguenti motivi. 8. Con la prima doglianza, le parti appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2054, comma 1 c.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché per l'errata applicazione dell'art. 2048 c.c.
Più in particolare, gli odierni appellanti hanno sostenuto che il giudice di prime cure abbia ignorato che la disposizione dell'art. 2054, primo comma, c.c., in relazione all'art. 2697
c.c., impone al conducente di fornire inconfutabile prova di aver compiuto ogni possibile manovra necessaria al fine di evitare l'investimento. In altre parole, il Tribunale avrebbe dovuto partire dal rigido schema dell'art. 2054, comma 1 c.c. e, sulla scorta di ciò, valutare le dichiarazioni testimoniali al fine di individuare se fossero stati forniti dal responsabile civile elementi di prova tali da poter escludere la presunzione di responsabilità di cui alla norma in esame. Siffatta violazione è stata affermata facendo leva, per un verso, sul paventato errato convincimento del Tribunale sulle prove e sull'attendibilità dei testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, ritenendo erroneamente il fatto non provato;
e, per altro verso, sul fatto che il medesimo Tribunale, al fine di giustificare il rigetto della domanda attorea, abbia ravvisato una presunta e aleatoria responsabilità dei genitori per culpa in vigilando, stravolgendo il principio di cui all'art. 2054, comma 1 c.c. ed erratamente applicando l'art. 2048 c.c., nell'attribuzione della responsabilità agli stessi per “non aver impartito al minore una educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di non aver svolto sullo stesso una vigilanza adeguata all'età”.
8.1 Con la seconda doglianza, gli odierni appellanti hanno affermato l'omessa valutazione del rapporto dei VV.UU. presente nelle prove documentali, in violazione dell'art. 2700 c.c.
e dell'art. 116 c.p.c. Nello specifico, hanno asserito che la domanda attorea dovrebbe essere ritenuta provata anzitutto attraverso il rapporto del Comando di Polizia Municipale di Torre del Greco, redatto dal V.Comm. e dall'agente Persona_2 CP_4
ed avente valore e fede di atto pubblico. In tale rapporto gli agenti, intervenuti
[...] sul luogo del sinistro a pochi minuti dall'investimento, dichiarano “…giunti sul posto accertavamo che il minore omissis …era stato investito da un ciclomotore e giaceva Persona_3 sul marciapiede in corrispondenza del civico 46”; precisavano altresì che era stato già allertato il
118, che non era stato possibile identificare l'investitore (in quanto si era appreso dagli astanti che lo stesso si era portato presso i locali del Comando); che, giunti al Comando, constatavano che effettivamente erano attesi dal “responsabile del sinistro”.
8.2 Con la terza doglianza, le parti appellanti hanno dedotto la errata ed omessa valutazione della prova testimoniale fornita dagli attori, in relazione a quelle documentali, nonché un difetto di motivazione sul punto.
In primo luogo, gli appellanti affermano che il Tribunale abbia erroneamente condotto l'esame relativo all'attendibilità del teste pervenendo ad argomentazioni Testimone_1 ininfluenti, quale quella secondo cui “tutti i testi confermano l'assenza di ogni persona adulta al momento dell'evento […] nonché l'assenza delle strisce pedonali”.
8.3. Con la quarta doglianza, le parti appellanti hanno sostenuto l'omessa valutazione degli accertamenti peritali aventi ad oggetto il conferimento da parte del giudice del quesito di accertare la compatibilità tra le lesioni riportate dal minore nel sinistro per cui è causa con l'evento dannoso occorso allo stesso. Nella specie, la sentenza impugnata avrebbe omesso di fare menzione alla citata consulenza, nella quale il perito ha riconosciuto la perfetta compatibilità tra le lesioni riportate dal minore con la narrazione dell'evento dannoso descritta e provata dagli attori.
9. Orbene, tali motivi di appello, concernendo tutti la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure che ha condotto al rigetto della domanda proposta dagli appellanti, vanno trattati congiuntamente siccome intimamente connessi.
Gli stessi sono complessivamente fondati e vanno accolti per quanto di ragione sulla scorta dei seguenti motivi.
10. Ed invero, al fine di correttamente inquadrare la fattispecie, si osserva anzitutto che non vi è dubbio alcuno che i fatti oggetto di causa siano da inquadrare normativamente nella fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1 c.c.
Tale norma – rappresentando la circolazione stradale una species di attività pericolosa – cristallizza la volontà legislativa di predisporre una tutela più efficace per i soggetti sottoposti al relativo rischio, introducendo un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame pone a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie una presunzione relativa di responsabilità, che può essere vinta fornendo la “prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Se ciò vale con riguardo alla prova della causalità estintiva, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'elemento oggettivo del fatto storico e, dunque, la sussistenza del fatto illecito, del danno e del nesso eziologico tra il fatto e il danno, in termini di causalità materiale e di causalità giuridica.
11. Ciò posto, si rileva anzitutto che il giudice di prime cure ha disatteso la domanda formulata dagli attori non ritenendo provato l'accadimento del fatto storico dell'investimento del pedone sul presupposto che “la prova testimoniale (dichiarazioni rese dai testi escussi – zia del minore – e Testimone_2 Persona_4 Tes_3
hanno reso dichiarazioni contrastanti (non rivestendo alcun esito quelle rese da
[...] Tes_4
e da a conoscenza dei fatti in modo indiretto)”.
[...] Testimone_5
Dal testo della sentenza impugnata, si legge dunque una motivazione che – seppur succinta – fonda il rigetto della domanda degli odierni appellanti sul presupposto della inattendibilità del teste alla luce della ricostruzione completamente Testimone_1 differente del sinistro operata dei testi citati dalla parte convenuta.
Al riguardo, osserva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'esame delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 1, sentenza n. 16056 del 02/08/2016).
Tanto chiarito, questa Corte ritiene di condividere il giudizio di inattendibilità del teste con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro formulato dal Pt_2 giudice di prime cure, così disattendendo in tale parte il gravame proposto dagli appellanti, sia pure con alcune precisazioni in ordine all'apparato argomentativo a sostegno.
Ed invero, la teste in questione avrebbe visto il nipote attraversare la via XX Settembre in
Torre del Greco sulle strisce pedonali presenti all'altezza del civico 46; avrebbe visto una
Vespa di colore chiaro impattare la gamba sinistra del bambino nel ridiscendere da una percorrenza della strada in equilibrio su una sola ruota;
avrebbe soccorso il nipote insieme ad altre persone;
ed avrebbe assistito all'intervento dei vigili urbani e dei sanitari (cfr. verbale del 10/11/2019).
Tali dichiarazioni, tuttavia, non appaiono credibili siccome in contrasto sia con quanto dichiarato dallo stesso istante nell'atto introduttivo, ove non è fatto alcun riferimento al fatto che il veicolo investitore stesse procedendo su una sola ruota, sia con la documentazione agli atti e, in particolare, con le risultanze del verbale della Polizia
Municipale prot. 2051 del 10/11/2015 (cfr. doc. 1 nella produzione di primo grado della parte appellante).
Chiarito, come si vedrà più diffusamente in seguito, che lo stesso non ha valore di fede pubblica in ordine alla dinamica del sinistro – non essendo oggetto di percezione diretta da parte degli agenti redigenti – costituendo elemento senza dubbio valutabile ai fini dell'accertamento della sussistenza del sinistro, non è possibile sostenere la credibilità di altresì, alla luce del rapporto dei VV.UU. sopra citato, in quanto dallo Testimone_1 stesso non emerge la presenza della teste sul luogo del sinistro, in soccorso del nipote di appena nove anni investito da un motociclo, in evidente contrasto con quanto riferito dalla stessa . Pt_2
Peraltro, questa Corte non può omettere di considerare, unitamente alle circostanze sopra riportate, il rapporto di parentela tra e sotto il Parte_3 Persona_1 profilo della attendibilità del teste.
Se è ben vero, infatti, che sarebbe illegittima ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dai parenti ad una determinata soluzione della controversia, nondimeno è consentito al giudice del merito valutare i detti vincoli di parentela ed interesse, in concorso con ogni altro utile elemento, ai fini della verifica della maggiore o minore credibilità della deposizione resa dal teste;
ciò in quanto, allorché una pluralità di testi riferisca in modo difforme ed inconciliabile in ordine alle medesime circostanze, il detto giudice, tenuto conto d'ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la rispondenza al vero delle asserzioni di ciascun teste tanto il vincolo di parentela, quanto l'interesse indiretto ad un determinato esito della lite (Cass. 17384/2004).
11.1 Deve invece trovare accoglimento l'appello nella parte in cui gli istanti lamentano l'errata ed omessa valutazione della prova testimoniale resa dai testi ed Testimone_4
in violazione degli artt. 2697 e 2735 c.c., per non aver considerato Testimone_6 la sussistenza di una dichiarazione stragiudiziale a contenuto confessorio resa da CP_1
ai testi alcuni giorni dopo il sinistro di cui è causa.
[...]
In particolare, i testi in questione, che pacificamente non hanno assistito al sinistro, hanno tuttavia riferito che il proprietario del motociclo investitore, , odierno CP_1 appellato, si è recato presso la loro abitazione e ha ammesso che la vespa di sua proprietà condotta da aveva investito il alla via XX Settembre nel Controparte_5 Parte_1
Comune di Torre del Greco nel mentre il minore stava attraversando la strada sulle strisce pedonali (cfr. verbale del 10/11/2019).
Trattasi a ben vedere, di una testimonianza de relato ex parte, riferendo fatti appresi direttamente dalla parte convenuta nel giudizio. La Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che “la deposizione de relato ex parte con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale (se munita del relativo animus) fatta a un terzo (non ricorre, nel caso in esame, il divieto di cui all'art. 2735 cpv. c.c.), in quanto tale liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell'art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo”.
(Cassazione civile sez. lav., 19/01/2017).
Consegue da quanto innanzi che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto di tali dichiarazioni unitamente alle altre risultanze istruttorie.
12. Fondata è altresì la doglianza formulata dagli appellanti mediante la quale quest'ultimi si sono lamentati dell'omesso esame da parte del primo giudice del Verbale dei Vigili
Urbani sopra indicato redatto in occasione del sinistro per cui è causa.
A tal fine, si osserva in generale che il verbale della Polizia Locale ha un'efficacia probatoria rafforzata, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso, in ordine ai fatti materiali, oggettivi, che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e che sono frutto di una semplice e oggettiva percezione sensoriale.
Diversamente, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 1° aprile 2019, n. 9037).
Per quanto concerne il caso di specie, se è vero che il sinistro non è avvenuto in presenza dei verbalizzanti – sopraggiunti circa 15 minuti dopo l'accaduto – la sussistenza del fatto storico deve essere esaminata alla luce del quadro istruttorio complessivo e, dunque, ben può essere valutato il rapporto dei VV.UU. in ordine ai fatti oggettivamente percepiti dagli agenti, e cioè che il minore “giaceva sul marciapiede in corrispondenza del Persona_1 civico 46 in attesa dell'intervento del 118” nonché che “immediatamente rientrati alla Centrale, gli operanti contestavano che effettivamente erano attesi dal responsabile del sinistro, generalizzato CP_5
[…] che risultava essere sprovvisto di patente di guida in quanto già precedentemente sospesa dal
[...]
Prefetto di Napoli […]”.
13. Ancora, gli odierni appellanti hanno dedotto, altresì, l'errata valutazione delle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, asserendone l'inattendibilità poiché hanno dichiarato, da un lato, che non vi erano adulti e, dall'altro, l'assenza delle strisce pedonali, contrariamente visibili nelle foto in atti.
Tale contestazione deve essere disattesa.
A ben vedere, la ricostruzione del sinistro operata da e Persona_4
risulta maggiormente attendibile e idonea a formare il Testimone_3 convincimento del giudice in ordine alla dinamica del sinistro.
In particolare, i predetti testi hanno riferito che non era accompagnato Persona_1 da alcun adulto – circostanza sulla quale le dichiarazioni rese dai testi della parte convenuta concordano, che non è contestata dal verbale dei VV.UU. né dalle dichiarazioni rese dai testi delle parti attrici – e, dunque, è verosimile che si trovasse con un gruppetto di circa tre o quattro ragazzi a giocare sul marciapiede, lato destro rispetto al senso di marcia mare-monti e che si spostasse improvvisamente in strada (cfr. verbale del
12/2/2020).
Tali dichiarazioni, difatti, rese da soggetti risultanti indifferenti rispetto alle parti del presente giudizio, devono ritenersi attendibili siccome congruenti tra loro e non contrastate da altre risultanze.
13. Nondimeno, in accoglimento dell'appello proposto, ancorchè debba affermarsi che sulla scorta delle deposizioni rese dai testi introdotti dalla parte attrice non sia stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro per cui è causa e che maggiormente attendibile pare la ricostruzione dei fatti risultante dalle deposizioni rese dai testi introdotti dalla parte appellata, deve tuttavia, ritenersi, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che dalle complessive emergenze istruttorie sopra evidenziate sia emersa senza alcun dubbio la prova senza alcun dubbio, dell'accadimento dell'incidente per cui è causa.
Deve infatti ribadirsi, al riguardo, che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).
13. Del resto, sebbene la CTU non possa sostituirsi all'onere probatorio gravante sulle parti, questa Corte ritiene che la prova del fatto costitutivo, ovverosia dell'avvenuto sinistro stradale, debba ritenersi correttamente integrata, all'esito dell'esame complessivo delle risultanze istruttorie, tra cui deve essere inclusa anche la perizia in atti, come sostenuto dall'appellante, nella parte in cui il consulente ha ritenuto integrato il nesso causale tra le lesioni riportate e l'investimento, da parte dello scooter Piaggio Vespa, del minore che attraversava la strada.
14. Ciò posto, chiarito che dalle complessive risultanze istruttorie deve ritenersi provato sia l'effettivo accadimento del fatto storico dell'investimento sia la dinamica dello stesso, quanto al giudizio di responsabilità, occorre verificare, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., se in relazione al sinistro oggetto di causa, la parte convenuta abbia integrato la prova liberatoria che gli consenta di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dalla norma.
Sul punto, si cita la recente ordinanza n. 20140 del 2023 che, richiamando un insegnamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato come, in caso di investimento di pedone, «la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro›› (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4551 nonché Cass.
16 giugno 2003, n. 9620; 29 settembre 2006, n. 21249).
Il principio è stato altresì ribadito da Cass., 3, n. 9856 del 27/1/2022 secondo cui «In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta››.
Orbene, nei precedenti della giurisprudenza di legittimità, si nota come le ipotesi in cui la condotta del pedone è stata considerata idonea a superare la presunzione iuris tantum che grava in capo al conducente ex art. 2054, comma 1 c.c. hanno accertato non solo la rilevanza causale della condotta del pedone, ma anche l'inesigibilità di una condotta diversa del conducente.
A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8940/2022, ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che concludevano per la sussistenza del
“caso fortuito”, alla stregua di una serie di valutazioni risultanti dal corredo probatorio, quali: a) l'impossibilità di muovere alcun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia al conducente;
b) la velocità adeguata di percorrenza del veicolo;
c) la qualificazione di un accertamento repentino sulla base di circostanze ulteriori e specifiche rispetto al mero movimento improvviso (nella specie, il pedone proveniva da un'aiuola spartitraffico e sbucava fuori dalla vegetazione); d) la concreta inevitabilità dell'evento e inesigibilità di una condotta alternativa da parte del conducente (la strada era scarsamente illuminata, il sole era già tramontato) e l'impossibilità di porre in atto una manovra di emergenza.
Analogamente, anche Cass. 20140/2023 ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano accertato che l'attraversamento del bambino fosse stato improvviso ed imprevedibile, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio e, nello specifico, che il bambino fosse ‹‹sbucato dietro la sagoma di un'auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell'auto che sopraggiungeva›› nonché che lo scontro fosse inevitabile: «l'impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata››.
Adattando gli insegnamenti della Suprema Corte al caso di specie, pur considerando attendibili le dichiarazioni rese da e e Per_4 Persona_4 Testimone_3 provata la circostanza del repentino e improvviso attraversamento della strada da parte di
, non si ritiene integrata la prova liberatoria idonea ad esonerare in toto Persona_1 il conducente dalla responsabilità che il comma 1 dell'art. 2054 c.c. pone a suo carico.
A ragione di tale conclusione si pongono diverse argomentazioni, quali: a) che non è stata fornita la prova della necessaria prudenza da parte del conducente nel percorrere la carreggiata, considerando che le cautele esigibili devono essere adattate al caso concreto. Nello specifico, vero è che, come addotto dalle parti appellanti e non rilevato dal giudice di prime cure, le strisce pedonali sussistono, come risulta dalle foto in atti, sebbene all'epoca del sinistro, si presentassero sbiadite sulla carreggiata e sebbene si trovino a circa 3 metri dal civico 46, indicato dalle testimonianze e dal verbale dei VV.UU. come luogo del sinistro. Inoltre, si osserva che il sinistro è avvenuto nelle ore diurne, nelle vicinanze della scuola
“Don Bosco” e, soprattutto, che – aderendo alla ricostruzione fornita dai testi di parte convenuta – la presenza di un gruppo di bambini sul marciapiede era senza dubbio visibile al conducente. Tali circostanze – la presenza delle strisce pedonali a pochi metri di distanza e la chiara visibilità del gruppo di ragazzi sul marciapiede, in prossimità della carreggiata, peraltro nei pressi di una scuola – imponevano al conducente una accortezza ancor maggiore. In tal senso si pongono anche le disposizioni del Codice della strada, quali l'art. 191, nella parte in cui prevede che
“i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”, nonché
l'art. 141, il quale prevede che “il conducente deve regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali”;
b) sebbene dalle testimonianze rese risulti che il conducente non poté evitare l'impatto in ragione della condotta improvvisa del pedone, non risulta provato che lo stesso effettuasse alcuna manovra di emergenza. Sul punto, vale riportare quanto affermato dal teste «Ricordo che il conducente si fermò Persona_4
a quattro o cinque metri ma non so se l'abbia soccorso». Anche dalla testimonianza di ciò non emerge, quest'ultimo limitandosi ad affermare che Testimone_3
«anche il conducente della Vespa si avvicinava alle persone che stavano soccorrendo il bambino».
In definitiva, questa Corte ritiene che la circostanza che il minore abbia attraversato la strada improvvisamente non consenta di ritenere totalmente superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., alla luce delle cautele richieste nel caso concreto. Invero, anche la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone sia, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. 12 gennaio
2011, n. 524); e tale prevedibilità deve ritenersi sussistente con riferimento a una situazione di tempo e di luogo come quella descritta nella sentenza impugnata (in pieno centro abitato, in una zona di attraversamento pedonale, nei pressi di una scuola, avendo avvistato il gruppo di ragazzi sul marciapiede).
14. Tanto chiarito, giova osservare che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma
1 c.c. non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. 3, n. 842 del 17/1/2020). Per valutare e quantificare un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. 3, n. 20137 del
13/7/2023), incidendo sulla quantificazione del danno.
Ebbene, la dinamica del sinistro, come ricostruita dai testi della parte appellata, vede il minore attraversare improvvisamente la strada non sulle strisce pedonali, bensì in prossimità delle stesse (circa 3 metri), violando il dispositivo di cui all'art. 190 del Codice della strada. Inoltre, non è possibile tralasciare che , di anni 9 al tempo Persona_1 in cui è occorso il sinistro, non era accompagnato da alcun adulto, per cui è possibile riconoscere una culpa in vigilando dei genitori. Si precisa che quest'ultima non trova fondamento nell'art. 2048 c.c., che restringe il suo ambito applicativo ai fatti illeciti commessi dal minore, in termini di etero lesione, bensì direttamente nel complesso dei doveri genitoriali compresi nell'art. 147 c.c.
In definitiva, atteso che l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante (Cass. 5627/2020) e che su quest'ultimo gravava un obbligo di particolare prudenza – tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo – questa Corte ritiene di ascrivere, considerata la presunzione di colpa al 100% del conducente, l'evento per l'80% alla condotta del conducente e per il Controparte_5
20% alla condotta del pedone . Persona_1
15. Stante quanto precede, con riguardo all'an debeatur, va affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale riportato dal minore a seguito del sinistro per cui
è causa. Deve ritenersi senz'altro provata, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e dell'espletata c.t.u. medico-legale, la sussistenza del danno biologico lamentato dal minore e la sua derivazione eziologica dalla dinamica del sinistro.
16. Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa
– per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001
("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente. Si procederà, pertanto, a liquidare il danno temporaneo e permanente in base alla cennata disciplina, tenuto conto che i relativi parametri liquidativi sono stati aggiornati con il D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2025.
Ciò premesso, con riguardo al quantum debeatur, dalla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, dott. di Sarno, è emerso che – a seguito Per_5 Persona_1 dell'evento lesivo verificatosi in data 07.11.2015 – ebbe a riportare una “frattura spiroide composta terzo medio diafisario di tibia sx” e che i postumi evidenziati in sede di CTU hanno comportato un danno biologico valutabile nella misura del 4%. Dalla perizia è emerso che l'istante ha subito una malattia della durata complessiva di 102 giorni, così suddivisibili: 12 giorni di invalidità totale, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al valore del 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al valore del 50% ed ulteriori 30 giorni al 25% per il graduale recupero funzionale della regione anatomica traumatizzata.
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme a fronte del danno biologico patito dal minore per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati al predetto D.M., condivisi da questa Corte, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 9 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di
ITT di Euro 56,18, desunto dalla cennata tabella applicativa ex D.M. citato dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”):
IP 4% € 963,40 € 5.009,68
ITT € 56,18 x gg. 12 € 674,16
ITP al 75% € 42,135 x gg. 30 € 1.264,05
ITP al 50% € 28,09 x gg 30 € 842,70
ITP al 25% € 14,045 x gg 30 € 421,35
TOTALE € 8.211,94 Parte_4
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la
Suprema Corte ha, di recente, stabilito che la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114).
Ne consegue che non spetta alle parti appellanti alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo le predette dimostrato la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Del pari, per quanto concerne il cd. “danno morale”, la Suprema Corte ha chiarito che il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica (Cass. civ., n. 2461/2020).
Ne consegue che non spetta alle parti appellanti alcuna somma a tale titolo, stante l'assenza di qualsivoglia deduzione sul punto. Le somme come innanzi riconosciute devono ritenersi liquidate in moneta attuale, onde non rileva l'andamento della dinamica inflattiva. Spettano all'istante, invece, gli interessi dalla data del sinistro (7.11.2015) da calcolarsi sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata.
In definitiva, accertato che la responsabilità del sinistro di cui è causa è da ascrivere a
[...] per l'80%, in ragione del concorso di colpa di del 20%, CP_5 Persona_1 la sentenza deve essere riformata, in parziale accoglimento della domanda degli odierni appellanti, condannando , proprietario del motoveicolo coinvolto, e la CP_1 delegata F.G.V.S. al pagamento in solido della somma Controparte_6 complessiva di euro 6.569,552 (euro 8.211,94 ridotta ex art. 1227, comma 1 c.c. del 20%).
17. La riforma della sentenza impugnata comporta la riformulazione delle spese del primo grado. Ed invero, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877; Cassazione civile sez. III, 21/06/2024, n.17222).
17.1 La soccombenza complessiva delle parti appellate comporta la condanna delle stesse al pagamento delle spese. Queste ultime sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella versione applicabile ratione temporis (scaglione da € 5.201 a € 26.000, valori medi, eccetto fase istruttoria nel presente grado), in favore dell'erario con riferimento al giudizio di primo grado (artt. 133, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115: "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"), in quanto la parte attrice risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (v., fra le altre, Cass., sez. II, 19 gennaio 2021, n. 777).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n
1011/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
e, in riforma della sentenza impugnata:
- accerta la responsabilità nella causazione del sinistro per l'80% in capo a
[...]
e per il 20% in capo a;
CP_5 Persona_1
- condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento in CP_1 Controparte_2 solido in favore di e in qualità di Parte_1 Parte_2 rappresentanti legali di , di € 6.569,553 a titolo di danno non Persona_1 patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore di e in qualità di rappresentanti Parte_1 Parte_2 legali di , delle spese di lite del primo grado, che liquida in € Persona_1
4.835,00 (oltre oneri per CTU eventualmente direttamente anticipati dallo
Stato) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi a favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione degli istanti al patrocinio a spese dello Stato;
B) condanna e delegata F.G.V.S. al pagamento, in CP_1 Controparte_2
favore di e in qualità di rappresentanti legali Parte_1 Parte_2 di delle spese di lite per il presente grado, che liquida in € Persona_1
3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa LUISE
CAROLINA, Magistrato Ordinario in Tirocinio.