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Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 12185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12185 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12185/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16162/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16162 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale della Commissione ex art. 14 del d. lgs. n. 146/2000, in data 4 luglio 2023, con il quale si è deliberata la non idoneità della ricorrente allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia Penitenziaria;
- del provvedimento della Direzione Generale del Personale del D.A.P. prot. n. 561/Um.DIV/Uff I – DGP del 5 luglio 2023, notificato all’interessata in data 3 agosto 2023, di comunicazione degli esiti di non idoneità della ricorrente alla promozione per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia Penitenziaria;
- ove occorra, della graduatoria degli idonei alla promozione per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia Penitenziaria, nella parte in cui non ha ricompreso ed inserito l’odierna ricorrente;
- ove occorra del verbale del 25 maggio 2023 della Commissione ex art. 14 del d. lgs. n. 146/2000, nella parte in cui ha deciso di rinviare la valutazione della ricorrente perché sottoposta a procedimento penale;
- ove occorra, ancora, della nota del 22 giugno 2023 della Direzione Generale del Personale del D.A.P. di comunicazione del verbale sopra menzionato;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’ammissione alla valutazione di merito dei titoli di studio e di servizio e all’inserimento in graduatoria per la promozione per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia Penitenziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’Amministrazione resistente ha adottato, successivamente alla proposizione del presente giudizio, il provvedimento con cui è stata disposta la promozione della ricorrente alla qualifica di Primo Dirigente con la riserva della positiva conclusione del procedimento penale nel quale la medesima è coinvolta;
- il predetto atto di promozione con riserva non è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti;
- il difensore di parte ricorrente ha dichiarato in udienza la satisfattività, per la propria assistita, della disposta promozione con riserva;
Ritenuto che non sia possibile definire il presente giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, in ragione del fatto che la sopravvenuta promozione della ricorrente è stata in ogni caso disposta con riserva della positiva conclusione del procedimento penale in cui la stessa è coinvolta;
Ritenuto, purtuttavia, in ragione delle circostanze di cui innanzi, che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla decisione dello stesso;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.