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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1491/2025 introdotto con ricorso 23.9.2025
TRA
( ) rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Alosi del Foro di Ferrara, presso il cui Studio in
Ferrara, Piazza Sacrati 39, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara ed ivi domiciliata in Corso della Giovecca n. 73 appellata
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2557/2023 del 6.10.2023 Corte
d'Appello di Bologna
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita: preso atto delle statuizioni assunte dall'Ecc.ma Corte d'appello di
Bologna con sentenza n. 2557/23 già coperte dal giudicato;
preso atto dell'ordinanza n. 13858/2025, R.G. n. 15242/2024, della
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile;
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, 1) Rideterminare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico per due terzi del sig. in misura inferiore o al più uguale a Pt_1 quella determinata nella sentenza di primo grado n. 730/21 emessa dal
Tribunale di Ferrara il 4/11/21 in € 3.500,00 per l'intero.
2) Rideterminare la regolamentazione delle spese del procedimento di appello in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, ponendole a carico di parte appellata o in subordine compensandole integralmente o parzialmente nel rispetto dei principi individuati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13858/2025 in particolare riferimento al principio di non reformatio in pejus per chi abbia impugnato.
3) Regolamentare le spese del procedimento avanti alla Corte di
Cassazione ponendole integralmente a carico di parte ricorrente, risultata soccombente sia in relazione al ricorso proposto che al controricorso promosso da parte del sig. con liquidazione delle spese nella Pt_1 misura indicata nella nota spese prodotta da questa difesa nel citato giudizio di legittimità.
4) Regolamentare le spese del presente procedimento di riassunzione ponendole a carico della sig.ra nella misura corrispondente alla CP_2 nota spese che verrà depositata nel corso del Giudizio
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Per quanto riguarda le spese di primo grado, in via principale, confermare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico per due terzi del sig. , secondo quanto stabilito dalla Corte Parte_1
d'appello con sentenza n.2557/2023, ovvero di importo complessivo di €
5.250,00, oltre accessori di legge;
in via subordinata, rideterminare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico del sig. in misura uguale a quella Pt_1 determinata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza n.730/2021, ovvero di importo complessivo pari ad € 3.500,00, oltre accessori di legge;
pag. 2/5 Per quanto riguarda le spese del procedimento in appello, in via principale, in considerazione della parziale soccombenza del sig.
confermare la quantificazione delle spese del giudizio di Pt_1 appello, secondo quanto già stabilito dalla Corte d'appello con sentenza n.2557/2023, ovvero di importo complessivo di € 3.500,00, oltre accessori di legge;
in via subordinata, rideterminare la quantificazione delle spese del giudizio di appello, compensandole integralmente;
3) per quanto riguarda le spese del procedimento avanti la Corte di
Cassazione, in via principale disporne la compensazione integrale;
in via subordinata, che vengano rideterminate dalla Corte, in misura minima.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 730/2021 del 15.11.2021 il Tribunale di Ferrara (per quanto qui interessa) pronunciava la separazione personale di
[...]
e addebitava la separazione stessa al primo, Pt_1 Controparte_1 regolava i rapporti economici fra le parti e nei confronti dei figli della coppia e condannava “ alla rifusione delle spese di Parte_1 giudizio, in favore dell'Erario, liquidate in € 3.500,00 per compensi ed €
98,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali”.
La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2557/2023 del 6.10.2023 riformava la sentenza impugnata sul punto relativo alla dichiarazione di addebito, confermava nel resto e condannava “ a rifondere Parte_1 all'appellata 2/3 delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida per l'intero
- quanto al primo grado in complessivi euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge (e così la condanna è a complessivi euro 3.500,00 oltre accessori, da corrispondersi in favore dello Stato);
pag. 3/5 - quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori (e così con condanna a euro 2.333 oltre accessori) compensa il restante terzo”.
Con ordinanza 24.5.2025 n. 2065/2025 la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva censurato la Parte_1 sentenza d'appello sul punto relativo all'aumento delle spese di lite rispetto al primo grado di giudizio in assenza di appello, cassava la decisione della Corte di Bologna “nella parte in cui concerne la liquidazione delle spese di giudizio di primo grado [che] non risulta conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo i quali «La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato”.
La causa riassunta veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2.12.2025
Motivi della decisione
Nei limiti fissati dalla decisione della Suprema Corte occorre confermare la decisione di primo grado quanto all'ammontare delle spese liquidate in quella sede (euro 3.500) ed erroneamente aumentate dalla Corte
d'Appello, con la conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio alla luce di quanto affermato dal
Giudice di legittimità secondo cui “la cassazione con rinvio… comporterà la rideterminazione delle spese in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della controversia”
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede: pag. 4/5 -confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza 15.11.2021
Tribunale di Ferrara, condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite liquidate quanto al giudizio cassato in complessivi euro
2.500, quanto al giudizio di legittimità in complessivi euro 2.000 e quanto al presente grado di giudizio in complessivi euro 2.000, tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 2 dicembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 5/5
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1491/2025 introdotto con ricorso 23.9.2025
TRA
( ) rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Antonio Alosi del Foro di Ferrara, presso il cui Studio in
Ferrara, Piazza Sacrati 39, è elettivamente domiciliato appellante
CONTRO
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Maria Cristina Zampollo del Foro di Ferrara ed ivi domiciliata in Corso della Giovecca n. 73 appellata
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 2557/2023 del 6.10.2023 Corte
d'Appello di Bologna
Conclusioni parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita: preso atto delle statuizioni assunte dall'Ecc.ma Corte d'appello di
Bologna con sentenza n. 2557/23 già coperte dal giudicato;
preso atto dell'ordinanza n. 13858/2025, R.G. n. 15242/2024, della
Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile;
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, 1) Rideterminare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico per due terzi del sig. in misura inferiore o al più uguale a Pt_1 quella determinata nella sentenza di primo grado n. 730/21 emessa dal
Tribunale di Ferrara il 4/11/21 in € 3.500,00 per l'intero.
2) Rideterminare la regolamentazione delle spese del procedimento di appello in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, ponendole a carico di parte appellata o in subordine compensandole integralmente o parzialmente nel rispetto dei principi individuati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13858/2025 in particolare riferimento al principio di non reformatio in pejus per chi abbia impugnato.
3) Regolamentare le spese del procedimento avanti alla Corte di
Cassazione ponendole integralmente a carico di parte ricorrente, risultata soccombente sia in relazione al ricorso proposto che al controricorso promosso da parte del sig. con liquidazione delle spese nella Pt_1 misura indicata nella nota spese prodotta da questa difesa nel citato giudizio di legittimità.
4) Regolamentare le spese del presente procedimento di riassunzione ponendole a carico della sig.ra nella misura corrispondente alla CP_2 nota spese che verrà depositata nel corso del Giudizio
Conclusioni parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
Per quanto riguarda le spese di primo grado, in via principale, confermare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico per due terzi del sig. , secondo quanto stabilito dalla Corte Parte_1
d'appello con sentenza n.2557/2023, ovvero di importo complessivo di €
5.250,00, oltre accessori di legge;
in via subordinata, rideterminare la quantificazione delle spese di primo grado poste a carico del sig. in misura uguale a quella Pt_1 determinata dal Tribunale di Ferrara, con sentenza n.730/2021, ovvero di importo complessivo pari ad € 3.500,00, oltre accessori di legge;
pag. 2/5 Per quanto riguarda le spese del procedimento in appello, in via principale, in considerazione della parziale soccombenza del sig.
confermare la quantificazione delle spese del giudizio di Pt_1 appello, secondo quanto già stabilito dalla Corte d'appello con sentenza n.2557/2023, ovvero di importo complessivo di € 3.500,00, oltre accessori di legge;
in via subordinata, rideterminare la quantificazione delle spese del giudizio di appello, compensandole integralmente;
3) per quanto riguarda le spese del procedimento avanti la Corte di
Cassazione, in via principale disporne la compensazione integrale;
in via subordinata, che vengano rideterminate dalla Corte, in misura minima.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 730/2021 del 15.11.2021 il Tribunale di Ferrara (per quanto qui interessa) pronunciava la separazione personale di
[...]
e addebitava la separazione stessa al primo, Pt_1 Controparte_1 regolava i rapporti economici fra le parti e nei confronti dei figli della coppia e condannava “ alla rifusione delle spese di Parte_1 giudizio, in favore dell'Erario, liquidate in € 3.500,00 per compensi ed €
98,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali”.
La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2557/2023 del 6.10.2023 riformava la sentenza impugnata sul punto relativo alla dichiarazione di addebito, confermava nel resto e condannava “ a rifondere Parte_1 all'appellata 2/3 delle spese di lite di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, che liquida per l'intero
- quanto al primo grado in complessivi euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge (e così la condanna è a complessivi euro 3.500,00 oltre accessori, da corrispondersi in favore dello Stato);
pag. 3/5 - quanto al presente grado d'appello in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori (e così con condanna a euro 2.333 oltre accessori) compensa il restante terzo”.
Con ordinanza 24.5.2025 n. 2065/2025 la Suprema Corte di Cassazione, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva censurato la Parte_1 sentenza d'appello sul punto relativo all'aumento delle spese di lite rispetto al primo grado di giudizio in assenza di appello, cassava la decisione della Corte di Bologna “nella parte in cui concerne la liquidazione delle spese di giudizio di primo grado [che] non risulta conforme ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo i quali «La parziale riforma della decisione impugnata, da parte della sentenza d'appello, può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio solo all'esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, inteso in senso costituzionalmente rispettoso del diritto all'impugnazione, tale cioè da non trasformare la proposizione dell'impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato”.
La causa riassunta veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 2.12.2025
Motivi della decisione
Nei limiti fissati dalla decisione della Suprema Corte occorre confermare la decisione di primo grado quanto all'ammontare delle spese liquidate in quella sede (euro 3.500) ed erroneamente aumentate dalla Corte
d'Appello, con la conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio alla luce di quanto affermato dal
Giudice di legittimità secondo cui “la cassazione con rinvio… comporterà la rideterminazione delle spese in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della controversia”
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede: pag. 4/5 -confermata la condanna alle spese di cui alla sentenza 15.11.2021
Tribunale di Ferrara, condanna al pagamento delle Parte_2 spese di lite liquidate quanto al giudizio cassato in complessivi euro
2.500, quanto al giudizio di legittimità in complessivi euro 2.000 e quanto al presente grado di giudizio in complessivi euro 2.000, tutto oltre spese generali ed accessori di legge.
Bologna, lì 2 dicembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
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