Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16127-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 gennaio 2025 davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 16127/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
Marilisa Badami e l'avv. Francesco Lombardo, per RO ON e l'avv.
Giuliana Sapienza, in sostituzione dell'avv. GI, per
[...]
Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
Gli avv.ti Badami e Lombardo chiedono la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatari.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16:22, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16127/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
ON RO ( ), rappresentata e difesa dagli C.F._1
avv.ti Marilisa Badami ( e Francesco Lom- Email_1
bardo per procura allegata all'atto di ci- Email_2
tazione in opposizione;
- opponente -
E
Controparte_1
( ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco GI (
[...]
e SI CH ( Email_3 [...]
per procura allegata alla comparsa di co- Email_4
stituzione e risposta;
- opposta -
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Sezione Terza Civile
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da ON RO e revoca il decre-
to ingiuntivo n. 4001/2022 del Tribunale di Palermo depositato il 3
ottobre 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da ON RO avverso il decreto ingiuntivo n. 4001/2022 di questo Tribunale (depositato il 3 otto-
[... bre 2022), con cui si è ingiunto alla predetto il pagamento in favore di della somma di € Controparte_2
14.139,73 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamen-
to (n. 932072) stipulato con S.I.L.F. s.p.a. Società Italiana Leasing e Fi-
nanziamenti il 18 dicembre 2006 (poi ceduto a e poi Controparte_3
all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
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Sezione Terza Civile
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente secondo cui “la pubblicazione sulla G.U. non attiene alla
produzione dell'efficacia della cessione al debitore ceduto, non potendo ri-
conoscere alla stessa alcuna valenza costitutiva di un preciso credito van-
tato dal cessionario” dal momento che “l'avviso di cessione di crediti con-
tenuto in G.U. [ha] una mera natura informativa di carattere sintetico e non
idoneo, quindi, a fornire né i caratteri specifici dei singoli contratti di credito
né la verifica della reale validità ed efficacia delle operazioni di cessioni
materialmente poste in essere” [cfr. note conclusive, pag. 5].
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di a Parte_1 CP_3
limitandosi ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione
[...]
attiva, l'estratto della Gazzetta Ufficiale (parte seconda n. 148 del 24 di-
cembre 2011) contenente l'avviso della cessione di crediti dalla prima a
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quest'ultima intervenuta in forza di un contratto di cessione stipulato ex
art. 58 T.U.B. [cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la
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funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019.
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati (“crediti
pecuniari in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2016 di titolarità della
Monte Pachi di Siena S.p.A.”) dalla Gazzetta Ufficiale allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo
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dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta Controparte_4
non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa
[...]
gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta (consistente nell'estratto dell'avviso della detta cessione pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale) l'insufficienza probatoria delle intervenute cessioni del credito da parte dapprima della Controparte_5
(originaria titolare del credito de quo) in favore di
[...] Controparte_3
e poi nei confronti di dell'odierna opposta e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58
T.U.B.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di Controparte_4
dal momento che è risultata indimostrata la titola-
[...]
rità del credito posto a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto, aven-
do l'opposta omesso la produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. tra Controparte_6
e unico documento idoneo “…a
[...] Controparte_3
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provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del
credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez. VI,
16/9/2021, n. 7350).
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da ON RO.
Il decreto ingiuntivo n. 4001/2022 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 28 gennaio 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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