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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6943 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/11/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giacomo Tartaglione come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Luigi Ruffini come da procura in atti;
RECLAMATO
E
- ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI -O.C.C. – dott.ssa Silvia Pizziconi;
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza di apertura della r.g. n. 1 liquidazione controllata.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “contrariis reectis, voglia disporre la revoca della liquidazione controllata di nato a [...] il 23 Controparte_1 marzo 1979 e residente in [...], interno 1A, codice fiscale facendo altresì seguire alla CodiceFiscale_3 soccombenza la refusione delle spese di procedura con distrazione”.
Per parte reclamata: “si conclude per il rigetto del reclamo proposto da
con vittoria di spese e competenze di lite, da distarsi in Parte_1 favore del sottoscritto difensore”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, quale creditore cambiario ed ipotecario (per euro 64.098,13 oltre accessori), ha proposto reclamo contro l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, denunciando il comportamento “calunnioso e di frode” di quest'ultimo che è tale da escludere la “meritevolezza” e quindi l'accesso alla procedura.
Il , infatti, lamenta che il debitore ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo (fondato sui titoli di credito dal medesimo rilasciati ma non onorati) che è stata però respinta (al pari dell'appello); il ha inoltre sporto CP_1 contro di lui querela per usura (beneficiando dell'accesso al fondo di solidarietà), quale iniziativa che si è poi conclusa con l'assoluzione (confermata in appello); nelle more di tali giudizi, infine, il debitore ha donato il proprio immobile alla madre, la quale ha poi trasferito la proprietà “a titolo vitalizio” ai figli (compreso il donante) riservando a sé ed al marito il diritto di abitazione.
Il convenuto ha resistito al reclamo, deducendo di essersi accollato il debito contratto dai genitori per il prestito di denaro “in uno stato di evidente costrizione psicologica, dovuta alle pressioni paterne ed al timore di possibili conseguenze negative per la sua persona o per quella dei genitori”: non è configurabile la
“colpa grave, malafede o frode” di cui all'art. 69 c.c.i.i. nella determinazione della situazione di indebitamento.
Nessuno è intervenuto per il liquidatore, cui è stato notificato il reclamo e il r.g. n. 2 decreto di fissazione dell'udienza.
Risultato vano il rinvio per il bonario componimento, il reclamante ha insistito -assente controparte- nelle conclusioni già formulate.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Dall'esame degli atti, risulta che –in conformità all'art. 269, II comma c.c.i.i. come riformulato- l'OCC ha dato conto, nella propria relazione, della “diligenza del debitore”, sussistendo “la buona fede del Sig. nell'assumere le CP_1 obbligazioni contratte”: nonostante “alla data di firma delle citate cambiali
(debito ad origine del sovraindebitamento) il Sig. non fosse titolare di CP_1 redditi, a garanzia del debito contratto ha provveduto ad accendere relativa ipoteca sull'unico bene di sua proprietà (l'immobile sito in Caserta, Via A.
Lincon)”.
Ciò posto, va constatato che il si è limitato a riportare le Parte_1 iniziative del debitore: la connotazione “fraudolenta” di queste ultime, tuttavia, non è inferibile dalla mera presentazione della querela o dell'opposizione al decreto ingiuntivo e neppure dall'esito dei giudizi stessi, che di per sé non implicano l'“abusività” della condotta e neppure la negligenza nell'aggravamento del sovraindebitamento (tanto meno nella sua causazione).
Sotto altro profilo, neppure risulta illustrato il pregiudizio derivante dagli atti compiuti sull'immobile, rispetto al reclamante quale creditore ipotecario.
L'esame di condotte abusive rilevanti, in ogni caso, va eventualmente rimesso alla fase successiva di esdebitazione ex art. 280 c.c.i.i.: ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non operano le cause soggettive ostative stabilite dall'art. 69 c.c.i.i. per la procedura di ristrutturazione dei debiti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase
r.g. n. 3 dell'esdebitazione” (Cass. 22074/2025).
Il reclamo, pertanto, non può trovare accoglimento, restando le spese a carico del reclamante. La liquidazione, secondo i parametri di cui all'art. 4, comma 10 sexies D.M. 55/2014, tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo contro la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 28/2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
− rigetta il reclamo;
− condanna alla refusione in favore Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che, da distrarsi al procuratore antistatario, liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
− dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4