TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2298/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza 29.10 25 e vertente tra
in atti gen.to, res. in Alessandria, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Parte_1
Gava, DA De LA e IC PO del foro di Roma, e domiciliato presso i primi due, per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione
Attore
contro
, in atti gen.ta, rappresentata e difesa dall'Avv.to Ernestina Pollarolo del Controparte_1
Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso la stessa, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
, in atti gen.ta, rappresentata e difesa dall'Avv.to Serena Maria Cornaglia del Foro di CP_2
Alessandria, elettivamente domiciliata presso la stessa, come da mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. 1 Convenuta
con sede in Mogliano Veneto (TV) in qualità di successore della già Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michelangelo Piccinini del Foro di Controparte_4
Genova, domiciliata presso la studio dell'avv.to Valentina Filz del Foro di Alessandria
Terza chiamata
OGGETTO: azione di risarcimento danni da responsabilità medica per mancata prevenzione di atto suicidario
CONCLUSIONI: per tutte le parti: vedi fogli di precisazione conclusioni depositati sul PCT in data 7 luglio 2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle parti convenute in qualità di ex Parte_1
marito della deceduta sig.ra agiva in giudizio affinché gli fosse risarcito il danno Parte_2
non patrimoniale da lesione del rapporto parentale conseguito alla perdita della moglie, la quale si era suicidata in data 11 settembre 2018 all'età di 62 anni.
Allegava infatti l'attore che, al momento del suicidio, la moglie era in cura dall'inizio di febbraio e quindi da circa otto mesi presso l'Ambulatorio “Le Mete” di Alessandria, ove dapprima aveva intrapreso un percorso di psicoterapia con la psicologa e poi, dal 7 marzo successivo, CP_2
aveva iniziato a vedere anche la psichiatra dott.ssa ; precisava l'attore che il 19 novembre CP_1
2017 la aveva già tentato di suicidarsi con ingestione massiva di farmaci antidolorifici e Pt_2
ansiolitici; da tale tentativo si era salvata dopodiché era stata ricoverata fino al 12 dicembre 2017 presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Alessandria, da cui era stata dimessa con una diagnosi di Depressione maggiore e la prescrizione di diversi farmaci, fra cui anche il Resilient 83, litio, utilizzato per la prevenzione del suicidio. Alla dimissione dall'Ospedale si era volontariamente ricoverata presso la , ricovero cessato il 15 Controparte_5
gennaio 2018 per volontà della paziente. All'uscita dalla clinica la aveva rifiutato di farsi Pt_2
prendere in carico dal Centro di Salute Mentale dell' e aveva optato per iniziare Parte_3
un percorso di psicoterapia presso il centro “Le Mete”. In data 5 marzo 2018, dopo circa un mese CP_ di psicoterapia in cui aveva visto la dott.ssa una volta alla settimana, era stata ritrovata da
2 alcuni passanti impantanata nella neve in vicinanza della linea ferroviaria probabilmente per CP_ l'intento di provare di nuovo a suicidarsi;
a questo punto la dott.ssa - che comunque era in diretto contatto anche con il marito della paziente al fine di dare supporto anche al partner in un contesto familiare difficile - aveva ritenuto importante affiancare alla psicoterapia anche un intervento psichiatrico e consigliato alla di incontrare la dott.ssa . La prima visita Pt_2 CP_1
presso la dott.ssa si era avuta il 7 marzo 2018, e poi ne erano seguite altre, durante le CP_1
quali tuttavia il medico non aveva prescritto alcun farmaco, se non una dose molto bassa di amitriptilina ( Laroxyl, un anitidepressivo triciclico) e di AS ( benzodiazepine). Infine le condizioni della paziente erano peggiorate dopo le vacanze estive e la stessa, dopo un'ultima visita presso la dott.ssa tenutasi il 4 settembre 2018, l'11 settembre successivo era riuscita CP_1
nell'intento di togliersi la vita, gettandosi sui binari ferroviari dove era stata travolta da un treno.
Secondo la tesi attorea, sostenuta da elaborato tecnico redatto da medico legale e medico specialista psichiatra, le specialiste che avevano avuto in cura la sig.ra non l'avevano Pt_2
seguita con la dovuta attenzione, e soprattutto non avevano somministrato la terapia e le cure adeguate;
più in particolare i CT di parte avevano evidenziato che se la dott.ssa le avesse CP_1
prescritto il litio ci sarebbero state almeno il 60% di possibilità in più che la stessa non si sarebbe suicidata, così rendendosi evidente che la sottovalutazione del caso era stata la causa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso della paziente. Pertanto, dopo aver elencato più nello specifico le condotte di malpractice addebitabili alle due professioniste, agiva l'attore per vedersi risarcito il danno non patrimoniale a lui derivato dalla perdita prematura della moglie. In via istruttoria chiedeva in particolare l'attore che non si tenesse conto degli esiti della
CTU che era stata disposta in sede di ATP ( la quale aveva escluso qualsiasi profilo di responsabilità in capo alle sanitarie) affetta da vari profili di nullità e comunque non esaustiva, disponendosi la rinnovazione totale della CTU.
Si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale nei propri scritti difensivi riscostruiva quanto CP_1
accaduto nel periodo in cui aveva avuto in cura la sig.ra osservando come alla paziente Pt_2
fosse stata riservata tutta l'attenzione necessaria e come le visite fossero state numerose e ravvicinate. Quanto alle cure prescritte andava evidenziato che, come risultava da un diario dalla sanitaria redatto nel corso e subito dopo le visite in oggetto (doc. 3, nove fogli di annotazioni redatte a mano dalla curante), la sig.ra aveva sviluppato un totale rifiuto ai farmaci e che Pt_2
al secondo colloquio tenutosi il 16 marzo 2018 aveva comunicato di avere sospeso l'assunzione del
3 Resilient 83 (farmaco a base di litio) così come degli altri farmaci prescritti alla dimissione dalla clinica . In tale contesto alla psichiatra, al fine di salvaguardare la relazione con la CP_5
paziente, non era rimasta che la scelta di optare per una cura farmacologica minima ( XI +
AS per la notte) che la aveva accettato in quanto idonea a tenere sotto controllo Pt_2
anche le cefalee di cui si lamentava. A tale proposito evidenziava la convenuta il quadro complesso in cui si situava il caso della incline all'abuso di farmaci antidolorifici, affetta da Pt_2
sintomatologia dolorosa lombare e al capo, già colpita in passato da aneurisma, con problemi di autostima e di relazione con il marito, che giudicava troppo lontano ed anaffettivo. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, e la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazioni, Controparte_3
CP_ Si costituiva in giudizio la dott.ssa la quale, da un lato evidenziava come le condotte di malpractice evidenziate dall'attore, soprattutto dopo lo svolgimento e l'esito del procedimento di
ATP si fossero focalizzate più che altro sui profili di prescrizione dei farmaci, tematica cui ella, psicologa, non poteva che ritenersi estranea, dall'altro riportava nella sua memoria le considerazioni e gli esiti della relazione di CTU redatta in sede di Atp dalle dott.sse e Per_1
che avevano categoricamente escluso qualsiasi profilo di responsabilità delle convenute, Per_2
in odine all'evento suicidario oggetto di causa.
Dopo la costituzione in giudizio anche di che richiamava le difese della sua Controparte_3
assicurata e chiedeva il rigetto della domanda attorea, la causa proseguiva con il licenziamento di nuova CTU medico legale, disposta dal Giudice al fine di approfondire meglio i temi di indagine già affidati alle prime consulenti in ATP ma da queste affrontati in modo ritenuto insufficientemente approfondito (vedi ordinanza 4 settembre 2024 che ha però escluso qualsiasi nullità della CTU eseguita in ATP, di cui quindi si terrà conto, sebbene per lo più superata dalla più completa consulenza redatta in questa sede).
All'esito della seconda CTU e dopo il richiamo dei consulenti a rendere nuovi chiarimenti sulle osservazioni sollevate dai CT di parte attrice, la causa veniva avviata alla fase decisoria.
Il Tribunale decide come segue.
La domanda attorea si è rivelata infondata e deve essere disattesa.
4 Da parte dell'attore e dei suoi consulenti si imputano ai sanitari che ebbero in cura la paziente le seguenti condotte di malpractice:
1) Mancata o errata valutazione del rischio suicidario della sig.ra in particolare Pt_2
omissione dell'esecuzione dei test disponibili per la valutazione del rischio suicidario;
2) Rapporto terapeutico insoddisfacente da parte della psichiatra dott.ssa ; CP_1
3) Omessa prescrizione di terapia farmacologica adeguata a prevenire il gesto auto soppressivo e somministrazione inappropriata di un farmaco antidepressivo triciclico;
4) Omessa indicazione al ricovero in ambiente protetto (ivi compresa l'attivazione di un
Trattamento sanitario obbligatorio).
Ciascuno di tali punti sono stati diffusamente affrontati dai CTU nominati in questa causa ed alcuni di questi anche nella consulenza redatta in sede di ATP dalle dott.sse e . Per_1 Per_2
Entrambe le consulenze hanno escluso qualsiasi responsabilità delle convenute.
Iniziando dunque dall'esame del primo punto si osserva quanto segue.
Tutti i consulenti sono concordi nell'affermare che, pur essendo stati qualche volta redatti dei questionari per verificare il rischio suicidario, tali questionari non sono idonei a diagnosticare tale rischio con un minimo di attendibilità, tanto vero che test di questo tipo non sono mai somministrati nei CSM del Servizio Sanitario Nazionale. Di fatto, ritengono i CTU, non esiste un metodo di rilevazione scientifica clinico, attuariale o misto, che permetta in un singolo caso clinico, con tutte le infinite variabili del caso, di stabilire in modo probabilistico se un soggetto possa o meno suicidarsi;
se si fa è perché si tende a confondere il fattore di rischio con un fattore causale, il che è scorretto perché il singolo fattore di rischio contribuisce in varia misura, ma mai da solo, ad aumentare, insieme ad altri fattori, la probabilità che l'evento accada.
Ma soprattutto sul punto va evidenziato che la tesi dei consulenti di parte attrice – secondo cui se si fosse somministrato un test di verifica del grado del rischio suicidario si sarebbe evitato l'evento suicidio - è suggestiva ma scorretta: ed invero , come detto, seppur in modo involuto, dalle CTU
e , che vi fosse il rischio che la sig.ra – che ci aveva già provato ben due Per_2 Per_1 Pt_2
volte – provasse a suicidarsi di nuovo questa volta riuscendo nel suo intento, nessuno avrebbe
5 potuto negarlo, sicché somministrarle un test per scoprire questa innegabile verità sarebbe stato assolutamente inutile.
La domanda infatti non è se vi fosse il rischio suicidario - tale rischio essendo a parere di questo giudice evidente a tutti - né se le sanitarie che avevano in cura la paziente ne fossero consapevoli, CP_ ma se le dott.sse e avrebbero potuto fare qualcosa per evitare che la sig.ra i CP_1 Pt_2
suicidasse. A tale domanda si risponderà ( negativamente) infra.
Passando all'esame del secondo punto - rapporto terapeutico insoddisfacente da parte della psichiatra dott.ssa – va rilevato che non è ben chiaro cosa si intenda con tale rilievo. CP_1
Leggendo e rileggendo le osservazioni sul punto dei CT di parte attorea pare che essi rimproverino alla dott.ssa una certa assenza, una mancanza di continuità nell'assistenza alla sig.ra CP_1
Pt_2
CP_ Va detto, per inciso, che una simile condotta omissiva non è imputata alla dott.ssa la quale spicca invece per l'aver attivato un canale di comunicazione continua con il marito della sig.ra che riferiva assai spesso alla psicologa delle condizioni della moglie, comunicazione che Pt_2
non si è mai veramente interrotta se non forse nel breve periodo di vacanza estiva della CP_ professionista, e che prova, a giudizio del Tribunale, che la dott.ssa on ha mai sottovalutato il caso della sig.ra la possibilità che la stessa si suicidasse. E' inoltre pacifico che le sedute Pt_2
CP_ di psicoterapia sono state svolte dalla con regolarità, fino ad aprile una volta alla settimana e poi una volta ogni due.
Per quanto riguarda la dott.ssa risulta dal diario redatto in occasione delle visite che ha CP_1
effettuato, diario che parte attrice non ha mai contestato né quanto alla provenienza né quanto al contenuto, che la dott.ssa ha visto la paziente due volte nel mese di marzo 2018 ( il 7 e il CP_1
16), una volta ad aprile ( il 13), una volta a maggio ( il 17), una volta ad agosto ( il 17) e un'ultima volta il 4 settembre. Non sembra quindi che la dott.ssa sia stata assente, anzi dopo aver CP_1
inquadrato il caso ed impostato la terapia tra marzo ed aprile 2018, vede la paziente ancora una volta a maggio. Dopodiché vi è una pausa di tre mesi, ma ad agosto viene tenuta un'altra visita, durante la quale non viene rilevato nulla di nuovo e diverso rispetto alla situazione della primavera. Infine ad inizio settembre la dott.ssa acconsente ad una visita della paziente CP_1
alla presenza del marito, odierno attore, che tratta la moglie in modo piuttosto duro, il che sembra gettare la sig.ra nella tristezza e nello sconforto ( vedi diario dott.ssa ). Come si Pt_2 CP_1
6 vede gli incontri con la paziente sono stati numerosi ed anche piuttosto regolari, sicché non si comprende esattamente di cosa si dolga la difesa attorea quando addebita alla un CP_1
rapporto terapeutico insoddisfacente.
In ogni caso i CTU dott.ri e hanno evidenziato che “ non risultano Linee guida Per_3 Per_4
accreditate che stabiliscano le modalità di assunzione in cura di un paziente psichiatrico in privato, intramoenia o da parte di un Centro di salute mentale;
l'intensità delle visite di trattamento è proporzionale alla gravità del quadro clinico ma spesso dipende dalla disponibilità dei singoli contraenti ed è quindi condizionato da una variabilità di fattori”: sul punto è il caso di evidenziare che l'attore non ha mai chiaramente sostenuto che la moglie necessitasse di visite più frequenti o modalità di cura differenti ( salvo quanto si vedrà infra), né che la moglie avesse cercato la dott.ssa senza riuscire a mettersi in contatto con la stessa. CP_1
Anche riguardo alla scarsa compliance terapeutica dimostrata dalla se è questo il profilo Pt_2
cui si riferisce la difesa attorea, i CTU hanno evidenziato che è assai comune che i pazienti psichiatrici non assumano in modo costante la terapia medica prescritta, ad esempio a causa dei fastidiosi effetti collaterali, ma questo - oltre a non dipendere dal medico - non pregiudica la relazione terapeutica, che va salvaguardata. In conclusione sotto questo profilo gli addebiti di parte attrice alla dott.ssa sono generici ed inconsistenti, ancor più sotto il profilo delle CP_1
rilevanza causale di tale asserita “assenza”, sicché non resta che rigettare sul punto la domanda attorea.
Si passa dunque all'esame della terza e più rilevante condotta di malpractice che l'attore addebita alle parti convenute e cioè l'aver prescritto una terapia farmacologica insufficiente se non addirittura dannosa per la paziente;
sotto questo profilo viene in particolare addebitata la mancata prescrizione del litio, un farmaco che avrebbe diminuito il rischio suicidario almeno del
60% .
Iniziando da quest'ultimo rilievo va osservato che, come è pacifico e risulta dalla cartella clinica relativa al ricovero presso la di , ricovero durato circa un mese Controparte_5 Controparte_5
a cavallo fra dicembre 2017 e gennaio 2018, presso tale struttura era stata prescritta alla dimissione della sig.ra l'assunzione di Resilient '83 che è un farmaco a base di litio. Pt_2
Tuttavia è pacifico fra le parti, ed anzi parte attrice basa su tale fatto in sostanza tutto il suo impianto accusatorio, che in data imprecisata (ma che certamente si colloca fra la sua dimissione
7 dalla clinica in data 15 gennaio 2018 e la terza visita con la dott.ssa in data 13 aprile 2018 CP_1
in cui la omunicava alla psichiatra di aver sospeso l'assunzione del Resilient 83 “in quanto Pt_2
non le dava alcun beneficio e la faceva ingrassare”, vedi Diario sub doc. 3 fascicolo ) – la CP_1
paziente aveva deciso di sua volontà di non assumere più qual farmaco così come tutti gli altri farmaci prescrittigli in sede di ricovero (un altro antidepressivo, la Duloxetina, e lo Zolpidem, sonnifero) .
Appare quindi evidente che non stiamo qui esaminando un caso in cui un medico non prescrive una terapia che avrebbe dovuto prescrivere, ma piuttosto un caso in cui una paziente va dal medico con l'indicazione di una terapia effettuata alla dimissione da un ricovero (il che ovviamente esclude l'obbligo di prescrizione posto che la prescrizione già esiste) e dopo un po' gli comunica di averla interrotta.
Quanto alla causa di quella interruzione emerge chiaramente non solo dal famoso diario tenuto dalla convenuta in cui la sanitaria annota le incessanti dichiarazioni della n ordine alla sua Pt_2
volontà di non prendere più farmaci ( dichiarazioni che la stessa ripeteva alla in occasione CP_1
di ogni visita), ma anche dalla condotta complessiva della sig.ra che si era dimessa Pt_2
volontariamente dalla Casa di cura dopo il primo tentativo di suicidio, che aveva CP_5
Par rifiutato di farsi prendere in carico dal , e che aveva accettato solo di sottoporsi a psicoterapia con la psicologa, anche tali decisioni essendo rivelatrici di una generale sfiducia nelle cure psichiatriche e farmacologiche in particolare;
per non parlare del biglietto scritto e lasciato ai familiari prima del suicidio dell'11 settembre, in cui ancora una volta, al momento di una decisione suprema la sig,ra dichiara “ Non potevo vivere in queste condizioni disumane Pt_2
dipendente sempre dai farmaci, addio, basta basta tutto” . Per_5
Insomma emerge una totale avversione della a tale tipo di cure, avversione con cui la Pt_2
dott.ssa si è dovuta misurare. CP_1
Pertanto premesso che la sanitaria – diversamente da quanto sembrano sostenere i CT di parte attrice - non ha sic et simpliciter omesso di prescrivere il litio, ma si è invece dovuta confrontare con una situazione in cui la sua paziente aveva interrotto di assumere il litio precedentemente prescrittogli da altri, occorreva chiedersi cosa avrebbe dovuto fare la dott.ssa di fronte a CP_1
tale ferma volontà della sua paziente di non assumere più farmaci, compreso il litio che le era stato prescritto durante il ricovero alla clinica . CP_5
8 Una esplicita domanda in tal senso è stata dunque proposta ai CTU in questa causa, ma anche le consulenti in sede di ATP si sono confrontate con tale punto.
Ebbene tutti i consulenti hanno escluso che la dott.ssa dovesse insistere con la paziente CP_1
per farle assumere il litio o altri farmaci antidepressivi in dosi elevate, e hanno ritenuto corretta la scelta della di cercare dei compromessi con la sig.ra prescrivendole solo i pochi CP_1 Pt_2
farmaci che ella accettava ( il e il XI, dicendole che quest'ultimo le avrebbe anche Per_5
curato la cefalea) al fine di non compromettere la relazione terapeutica medico-paziente, e cioè conservare il paziente e la sua fiducia, e poter sperare che più avanti la situazione sarebbe migliorata.
Inoltre tutti i consulenti hanno in sostanza evidenziato, così come ora viene evidenziato da questo giudice, che se anche la dott.ssa avesse invece deciso di insistere con la paziente tentando CP_1
di imporle il litio o altri farmaci antidepressivi in dosi elevate, anche ammesso che la Pt_2
avrebbe in qualche modo accettato tale cura – il che appare assai poco probabile vista la irriducibile avversione ai farmaci nel frattempo maturata dalla stessa – non si può escludere che poi non avrebbe in ogni caso assunto il farmaco, o lo avrebbe assunto in modo scorretto (ad esempio in dosi diverse da quelle prescritte o saltuariamente) così compromettendo la sua azione terapeutica.
In conclusione non si può fare a meno di stigmatizzare come le disquisizioni dei consulenti di parte attrice non si misurino mai con il “materiale umano” a disposizione della dott.ssa : come CP_1
detto una paziente del tutto refrattaria ai farmaci, in particolar modo a quelli con effetti collaterali come il litio, e senza nessuna fiducia negli stessi, anzi convinta dei loro effetti negativi. In tale situazione non è chi non veda come persino la condotta a suo dire “corretta” che parte attrice ritiene esigibile dalla psichiatra, la prescrizione del litio o altri farmaci antidepressivi in dosi elevate
– avrebbe avuto ben poche, anzi nulle possibilità di sortire gli effetti positivi auspicati, posto che per ottenerli era in ogni caso necessaria la collaborazione della sig.ra collaborazione che Pt_2
ella non avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, mai concesso.
Cade dunque il nesso di causa fra la condotta omissiva addebitata alla sanitaria e l'evento infausto perché se anche la prescrizione del litio vi fosse stata non si ha alcuna certezza, neppure secondo il criterio del più probabile che non, che la sig.ra vrebbe assunto la terapia. Pt_2
9 Peraltro parte attrice è tanto consapevole di ciò che è arrivata a sostenere, e con ciò si passa all'esame dell'ultimo rilievo addebitato alla convenuta , che la psichiatra avrebbe dovuto CP_1
far ricoverare la in ambiente protetto, anche ricorrendo, qualora ciò si fosse rivelato Pt_2
necessario, al Trattamento sanitario obbligatorio.
Anche in questo caso le contestazioni di parte attrice peccano di scarsa aderenza alla realtà dei fatti.
Ed invero, cominciando dal TSO, è noto che tale misura, restrittiva della libertà personale e tanto grave che la Corte Costituzionale nella recente sentenza 76/25 ha finito per equipararla, quanto alla necessità di garanzie, alle restrizioni conseguenti alla commissione di reati gravi, si può disporre solo in caso di pericolo immediato per il paziente o per i terzi, e cioè se, come recita l'art. 2 della L. n. 180/78, si è in presenza di “ alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”.
In parole povere la dott.ssa avrebbe potuto - ad esempio e con tutte le cautele del caso - CP_1
richiedere un TSO se all'ultima visita del 4 settembre 2018, tenutasi tra l'altro alla presenza del marito, la sig.ra vesse annunciato, magari in un quadro di agitazione psicomotoria, la sua Pt_2
intenzione di suicidarsi;
invece né nel corso di quella visita, che è l'ultima occasione in cui la dott.ssa ebbe contatti con lei, né nelle visite precedenti, la sig.ra veva dichiarato CP_1 Pt_2
di volersi togliere la vita;
ed anche esaminando le trascrizioni delle conversazioni telefoniche via CP_ messaggio tra l'attore e la psicologa dott.ssa non viene mai riferito nulla del genere, fermo restando che per disporre un TSO ci sarebbe voluto in ogni caso un pericolo imminente.
Ancor più sganciato dalla realtà, e peraltro anche generico, il rilievo relativo al mancato ricovero in ambiente protetto;
se con tale locuzione si intende un ricovero forzato allora vale quanto detto sopra a proposito del TSO;
se invece si intende un ricovero volontario, anche ammesso che ve ne fossero i presupposti il che non è emerso, allora parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che qualora la dott.ssa avesse proposto alla sig.ra un ricovero questa lo avrebbe CP_1 Pt_2
accettato; e che qualora la vesse accettato ciò sarebbe stato sufficiente per impedire che Pt_2
la paziente si suicidasse, ad esempio, appena uscita dal ricovero stesso: una prova davvero diabolica, considerato che, come emerge anche dalle consulenze, è impossibile prevedere quando e come una persona decide di suicidarsi. Sul punto appaiono conferenti anche le osservazioni contenute nella relazione delle consulenti e secondo le quali la patologia di cui Per_2 Per_1
10 soffriva la paziente, connotata da tratti disforici e impulsivi, rendeva particolarmente complesso prevedere il suo comportamento.
CP_ Infine nulla si può addebitare alla dott.ssa he non aveva il potere né di prescrivere farmaci né di disporre ricoveri.
In conclusione dal procedimento è emerso che le sanitarie convenute hanno tenuto un comportamento corretto e che non si può alle stesse addebitare il triste epilogo della vicenda della sig.ra è vero, a giudizio del Tribunale, che nel periodo in cui la paziente è stata in cura Pt_2
presso le odierne convenute vi era il rischio che la sig.ra si suicidasse, ma tale evento, Pt_2
fosse anche stato non solo possibile ma addirittura probabile e prevedibile, era di difficilissima prevenibilità, sia perché non collocabile in circostanze e tempi precisi, sia perché non esistevano misure adottabili che consentissero di evitarlo con il grado di certezza necessario per ritenere un nesso di causa tra le condotte tenute dalle sanitarie e l'esito infausto.
La domanda va quindi rigettata e parte attrice condannata a pagare le spese di lite delle controparti, ivi comprese quelle relative alla CTU svoltasi in questa sede e quelle di ATP.
Le spese si liquidano in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M.147/22, tabella 9 per il procedimento di ATP e 2 per la causa di merito, causa di valore indeterminato alto, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe,
Rigetta le domande di;
Parte_1
Pone la spesa della CTU definitivamente a carico dell'attore;
CP_ Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite a favore delle due convenute e e CP_1
della terza chiamata spese che liquida per ciascuno di tali soggetti in € 3.827 Controparte_3
per le spese di ATP e in € 14.103 per la causa di merito, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
11 (dott.ssa Antonella Dragotto)
12