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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RoSSna Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1090/2023 promoSS da:
(P.IV ) con sede in Pescara alla via Venezia, 49, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore DO.SS , elett.te dom.ta presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Cristiano Basile in Pescara al viale G. D'Annunzio 24 che la rapp.ta e difende
(pec: ) Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Paolo Firmino Feliciani (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo Studio sito in Napoli alla Via Ferrara, n. 74(indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza 144/2023 del giudice di pace di Pescara
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/24 le parti hanno concluso, come da verbale e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini con decorrenza dal 30.1.25 pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'appellante che con atto di opposizione al preavviso di fermo Pt_1
amministrativo n. 63096 notificato in data 20.04.2022 impugnava Controparte_1
esclusivamente le pendenze di natura ordinaria riferite alle presupposte ingiunzioni n
436389 del 2012 e n 442158 del 2013 eccependo la omeSS notifica di atti precedenti al preavviso . Eccepiva altresì la maturata decadenza e/o prescrizione ex art. 209 cds.
Si costituiva la contestando quanto richiesto da controparte facendo rilevare che Parte_1
il aveva precedentemente ricevuto, in data 17.05.2012, l'ingiunzione n 436389 CP_1
(doc. 3 fascicolo I grado); - in data 29.01.2013 l'ingiunzione n 442158 (doc. 4 fascicolo I grado). Successivamente, ossia in data 20.06.2019, aveva ricevuto anche l'intimazione n
483302 del 2019 a mezzo notifica presso l'indirizzo pec dello stesso come indicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Email_3
Economico INIPEC (Doc. 5 e 6 fascicolo I grado). Dalla data di quest'ultima notifica a quella della notifica del preavviso di fermo impugnato alcun termine prescrizionale quinquennale era maturato.
Da parte sua il contestava la regolarità delle notifiche precedentemente effettuate. CP_1
Nello specifico contestava che la notifica dell'intimazione n. 483302 del 20.06.2019 fosse stata effettuata dall'indirizzo del mittente che risultava Email_4
pubblicato nei registri pubblici solo dal 23.09.2020, ossia circa un anno dopo la menzionata notifica;
ciò avrebbe comportato la violazione dell'art 3 bis L. 53/94 e art 16 co 12 DL
179/12. Riteneva quindi che la ridetta notifica dovesse considerarsi inesistente e non sanabile ex art 156 cpc. Lamentava anche che la notifica effettuata a mezzo pec fosse stata effettuata all'indirizzo ossia indirizzo pec utilizzato per Email_5
l'espletamento della professione dell'opponente e non utilizzabile per questioni attinenti la sua sfera personale. Dette eccezioni venivano ribadite in sede di note conclusionali, laddove veniva rilevata anche la errata notifica delle precedenti ingiunzioni perché effettuate a mani di persone diverse dal destinatario senza l'inoltro del successivo CAN ritenuto indispensabile (Cass SSUU n 10012 del 15.4.21).
pagina 2 di 11 In data 02.02.2023 veniva pubblicata la sentenza n 144/2023 del giudice di pace di
Pescara, notificata in data 13.02.2023, con cui veniva accolta l'opposizione sulla scorta della inesistenza della notifica pec dell'intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019
a mezzo pec da indirizzo non risultante da alcun registro pubblico se non dal 23.09.2020.
dichiarava di proporre impugnazione avverso la sentenza n 144 pubblicata il Pt_1
02.02.2023 dal giudice di pace di Pescara – notificata il 13.02.2023 - nella parte in cui accoglie l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione n 483302 del 2019 e la conseguente maturata prescrizione dei debiti sottesi.
Rilevava in proposito errata applicazione e/o violazione dell'art. 156 cpc – inesistenza della eccepita prescrizione. Tornava invero a sostenere la regolarità della notifica dell'intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019 a mezzo pec. Seppur la ridetta notifica è stata effettuata da indirizzo pec pubblicato nei pubblici registri solo in data
23.09.2020, la steSS aveva comunque tutti gli elementi per far evincere al destinatario la natura dell'atto. Sulla specifica questione la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila si è già espreSS in più occasioni rigettando la domanda dell'opponente (ex multis sentenze nn. 120/02/2021, 231/03/2021, 232/03/2021, 277/02/2021, 341/01/2021,
286/01/2021, 373/01/2021, 471/03/2021 e 22/01/2022). Anche la giustizia ordinaria si è espreSS conformandosi al medesimo orientamento e, quindi, rigettando le tesi dell'opponente (ex multis Corte d'Appello di Perugia – Sezione Lavoro n. 77/2021;
Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro n. 143/2021). Sul punto rimarcava che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, se la steSS è superata dal raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass.,
26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nella vicenda in trattazione l'opponente non solo non ha mai negato di aver preso contezza della pagina 3 di 11 notifica e della correlata venuta a conoscenza dell'atto inviato, ma lo ha finanche confermato laddove ha contestato che la notifica è stata effettuata ad indirizzo pec collegato alla propria attività lavorativa.
La Suprema Corte a Sezioni unite si è espreSS affermando, in ambito di notificazione a mezzo PEC, che "…Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass SSUU sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016; conf. Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014;
Cass. Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Ne discende che la corretta notifica a mezzo pec della intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019 ha prodotto l'effetto di far decorrere nuovamente il termine quinquennale di prescrizione che, alla data della notifica del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 63096 notificato in data
20.04.2022, non era ancora maturata.
Su queste basi la chiedeva che venisse riformata la sentenza in oggetto. Parte_1
L'appellato ha contestato la fondatezza dell'impugnativa rilevando quanto segue.
L'art.
3-bis, L. n. 53/1994, rubricato “notificazioni in modalità telematica”, prevede espreSSmente, al comma 1, che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Inoltre, l'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, convertito in legge dalla L. n. 221/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, statuisce, al comma 1, che:
“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in pagina 4 di 11 materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli art.
6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia ”. È bene precisare, al riguardo, che la norma fa riferimento ai registri IPA,
REGINDE e INIPEC nei quali devono neceSSriamente risultare gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Ulteriormente, con precipua attinenza al caso che ci occupa,
l'art. 16, co. 12, d.l. n. 179/2012 dispone: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal è consultabile Controparte_2
solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”. Ne deriva che la notifica di un atto proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata produce effetti giuridici soltanto allorquando il mittente risulti iscritto ad uno dei pubblici registri e pagina 5 di 11 si effettui, quindi, nel rispetto della normativa di esecuzione sopra richiamata. In mancanza di tale osservanza, la notifica, attesa l'incertezza della provenienza, non produce alcun effetto giuridicamente rilevante. A riprova di ciò, la Suprema Corte, nell'ordinanza n.
3093/2020, ha ribadito: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, specificando, altresì, che detta elencazione non deve ritenersi esclusiva, bensì taSStiva e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Dunque, la Corte ha posto in evidenza come, stante quanto previsto dall'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602/1973, in materia di notifica della cartella di pagamento, e dall'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, in tema di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, per essere considerata valida, deve eseguirsi esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (del notificante) che risulti da pubblici registri. Neppure devono ritenersi fondate le argomentazioni avanzate da nella direzione di considerare operante la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. Parte_1
Ciò alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite le quali, chiamate ad esprimersi in merito ad un'ipotesi analoga a quella che ci occupa, si pronunciavano in favore dell'inesistenza della notifica attesa l'impossibilità di applicare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. giacché incerto l'indirizzo di provenienza del mittente, non verificabile, perché non risultante da pubblici elenchi (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 14916/2016).
Pertanto, così come argomentato dal Giudice di prime cure, la notifica in argomento deve ritenersi inesistente e priva di effetti giuridici con conseguente venir meno di ogni effetto interruttivo. Cosicché, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, i crediti di cui alle due ingiunzioni di pagamento, rispettivamente, n. 436389, notificata in data
17.05.2012 e n. 442158, notificata il 29.01.2013, risultano prescritti, con ogni ovvia conseguenza che ne deriva in merito all'annullamento del suddetto preavviso, con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, e, dunque, alla conferma della sentenza emeSS all'esito del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, in tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite pec, si rende fondamentale individuare il quadro normativo di riferimento.
A tale scopo si rileva che, l'art.
3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espreSSmente che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” Ad individuare i predetti pubblici elenchi è
l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n.
221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, che al comma 1 tanto dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, è il suddetto art. 16, co. 12 del DL 179/2012 che espreSSmente prevede: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della pagina 7 di 11 Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal è consultabile Controparte_2
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”
Dunque, il nostro ordinamento inequivocabilmente impone che l'attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la neceSSria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, priva di effetti giuridici.
Deve insomma ritenersi, in ipotesi di utilizzo di indirizzi non ufficiali, l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, e che dalla conseguente violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini derivi l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.
Sul punto si è formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo cui la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del pagina 8 di 11 notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC - REGINDE - IPA). A tal proposito, la
Suprema Corte di CaSSzione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", precisando, altresì, che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma taSStiva e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Specificamente,
i giudici di legittimità, hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri. In altri termini, il Collegio di legittimità ha inteso chiarire che la notificazione con modalità telematiche deve sempre essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, con espreSS indicazione dell'elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012
(conv. dalla L. 221/2012). Nello stesso senso, i giudici di legittimità si sono espressi anche con l'ordinanza n. 17346/2019, con cui si è inteso stabilire che “L'art.
3-bis della Legge n.
53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistente).
Occorre in proposito ricollegarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di
CaSSzione a Sezioni Unite con sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, in tema di inesistenza e nullità della notifica, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai pagina 9 di 11 principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tra tali elementi essenziali viene annoverata l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato.
Ne consegue che in un caso come quello che ci occupa, in cui pacificamente è stato utilizzato da un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il Pt_1
meSSggio di posta elettronica difetta evidentemente di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto. Di fatto, nelle ipotesi de quibus, risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc;
specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo pec, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile a tale scopo.
In altri termini, nelle predette ipotesi, non può che escludersi qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, dal momento che il meSSggio di pec proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un cd. malware. Quindi lo stesso deve ritenersi, privo “della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” della PA tenuta, invece, a dotarsi obbligatoriamente di una pec inserita negli indici ufficiali nazionali, quali previsti dagli art. 4, 16 e 16-ter del citato DL 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012). Laddove così non dovesse essere, non può che conseguire l'assoluta inesistenza della notifica, nonché la pagina 10 di 11 nullità insanabile dell'atto presupposto.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di secondo grado ( liquidate nei minimi ) e di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro
1.278,00 oltre accessori ed al pagamento di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Pescara, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. RoSSna Villani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RoSSna Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1090/2023 promoSS da:
(P.IV ) con sede in Pescara alla via Venezia, 49, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore DO.SS , elett.te dom.ta presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Cristiano Basile in Pescara al viale G. D'Annunzio 24 che la rapp.ta e difende
(pec: ) Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._1
Paolo Firmino Feliciani (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo Studio sito in Napoli alla Via Ferrara, n. 74(indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza 144/2023 del giudice di pace di Pescara
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/24 le parti hanno concluso, come da verbale e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini con decorrenza dal 30.1.25 pagina 1 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esponeva l'appellante che con atto di opposizione al preavviso di fermo Pt_1
amministrativo n. 63096 notificato in data 20.04.2022 impugnava Controparte_1
esclusivamente le pendenze di natura ordinaria riferite alle presupposte ingiunzioni n
436389 del 2012 e n 442158 del 2013 eccependo la omeSS notifica di atti precedenti al preavviso . Eccepiva altresì la maturata decadenza e/o prescrizione ex art. 209 cds.
Si costituiva la contestando quanto richiesto da controparte facendo rilevare che Parte_1
il aveva precedentemente ricevuto, in data 17.05.2012, l'ingiunzione n 436389 CP_1
(doc. 3 fascicolo I grado); - in data 29.01.2013 l'ingiunzione n 442158 (doc. 4 fascicolo I grado). Successivamente, ossia in data 20.06.2019, aveva ricevuto anche l'intimazione n
483302 del 2019 a mezzo notifica presso l'indirizzo pec dello stesso come indicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Email_3
Economico INIPEC (Doc. 5 e 6 fascicolo I grado). Dalla data di quest'ultima notifica a quella della notifica del preavviso di fermo impugnato alcun termine prescrizionale quinquennale era maturato.
Da parte sua il contestava la regolarità delle notifiche precedentemente effettuate. CP_1
Nello specifico contestava che la notifica dell'intimazione n. 483302 del 20.06.2019 fosse stata effettuata dall'indirizzo del mittente che risultava Email_4
pubblicato nei registri pubblici solo dal 23.09.2020, ossia circa un anno dopo la menzionata notifica;
ciò avrebbe comportato la violazione dell'art 3 bis L. 53/94 e art 16 co 12 DL
179/12. Riteneva quindi che la ridetta notifica dovesse considerarsi inesistente e non sanabile ex art 156 cpc. Lamentava anche che la notifica effettuata a mezzo pec fosse stata effettuata all'indirizzo ossia indirizzo pec utilizzato per Email_5
l'espletamento della professione dell'opponente e non utilizzabile per questioni attinenti la sua sfera personale. Dette eccezioni venivano ribadite in sede di note conclusionali, laddove veniva rilevata anche la errata notifica delle precedenti ingiunzioni perché effettuate a mani di persone diverse dal destinatario senza l'inoltro del successivo CAN ritenuto indispensabile (Cass SSUU n 10012 del 15.4.21).
pagina 2 di 11 In data 02.02.2023 veniva pubblicata la sentenza n 144/2023 del giudice di pace di
Pescara, notificata in data 13.02.2023, con cui veniva accolta l'opposizione sulla scorta della inesistenza della notifica pec dell'intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019
a mezzo pec da indirizzo non risultante da alcun registro pubblico se non dal 23.09.2020.
dichiarava di proporre impugnazione avverso la sentenza n 144 pubblicata il Pt_1
02.02.2023 dal giudice di pace di Pescara – notificata il 13.02.2023 - nella parte in cui accoglie l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione n 483302 del 2019 e la conseguente maturata prescrizione dei debiti sottesi.
Rilevava in proposito errata applicazione e/o violazione dell'art. 156 cpc – inesistenza della eccepita prescrizione. Tornava invero a sostenere la regolarità della notifica dell'intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019 a mezzo pec. Seppur la ridetta notifica è stata effettuata da indirizzo pec pubblicato nei pubblici registri solo in data
23.09.2020, la steSS aveva comunque tutti gli elementi per far evincere al destinatario la natura dell'atto. Sulla specifica questione la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila si è già espreSS in più occasioni rigettando la domanda dell'opponente (ex multis sentenze nn. 120/02/2021, 231/03/2021, 232/03/2021, 277/02/2021, 341/01/2021,
286/01/2021, 373/01/2021, 471/03/2021 e 22/01/2022). Anche la giustizia ordinaria si è espreSS conformandosi al medesimo orientamento e, quindi, rigettando le tesi dell'opponente (ex multis Corte d'Appello di Perugia – Sezione Lavoro n. 77/2021;
Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro n. 143/2021). Sul punto rimarcava che, per pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte, qualsivoglia ipotesi di vizio della notificazione è da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio, se la steSS è superata dal raggiungimento dello scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass.,
26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089). Nella vicenda in trattazione l'opponente non solo non ha mai negato di aver preso contezza della pagina 3 di 11 notifica e della correlata venuta a conoscenza dell'atto inviato, ma lo ha finanche confermato laddove ha contestato che la notifica è stata effettuata ad indirizzo pec collegato alla propria attività lavorativa.
La Suprema Corte a Sezioni unite si è espreSS affermando, in ambito di notificazione a mezzo PEC, che "…Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass SSUU sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016; conf. Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014;
Cass. Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002). Ne discende che la corretta notifica a mezzo pec della intimazione n. 483302 effettuata in data 20.06.2019 ha prodotto l'effetto di far decorrere nuovamente il termine quinquennale di prescrizione che, alla data della notifica del successivo preavviso di fermo amministrativo n. 63096 notificato in data
20.04.2022, non era ancora maturata.
Su queste basi la chiedeva che venisse riformata la sentenza in oggetto. Parte_1
L'appellato ha contestato la fondatezza dell'impugnativa rilevando quanto segue.
L'art.
3-bis, L. n. 53/1994, rubricato “notificazioni in modalità telematica”, prevede espreSSmente, al comma 1, che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Inoltre, l'art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, convertito in legge dalla L. n. 221/2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, statuisce, al comma 1, che:
“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in pagina 4 di 11 materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli art.
6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia ”. È bene precisare, al riguardo, che la norma fa riferimento ai registri IPA,
REGINDE e INIPEC nei quali devono neceSSriamente risultare gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Ulteriormente, con precipua attinenza al caso che ci occupa,
l'art. 16, co. 12, d.l. n. 179/2012 dispone: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal è consultabile Controparte_2
solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”. Ne deriva che la notifica di un atto proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata produce effetti giuridici soltanto allorquando il mittente risulti iscritto ad uno dei pubblici registri e pagina 5 di 11 si effettui, quindi, nel rispetto della normativa di esecuzione sopra richiamata. In mancanza di tale osservanza, la notifica, attesa l'incertezza della provenienza, non produce alcun effetto giuridicamente rilevante. A riprova di ciò, la Suprema Corte, nell'ordinanza n.
3093/2020, ha ribadito: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, specificando, altresì, che detta elencazione non deve ritenersi esclusiva, bensì taSStiva e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Dunque, la Corte ha posto in evidenza come, stante quanto previsto dall'art. 26, co. 5, D.P.R. n. 602/1973, in materia di notifica della cartella di pagamento, e dall'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, in tema di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, per essere considerata valida, deve eseguirsi esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (del notificante) che risulti da pubblici registri. Neppure devono ritenersi fondate le argomentazioni avanzate da nella direzione di considerare operante la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. Parte_1
Ciò alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite le quali, chiamate ad esprimersi in merito ad un'ipotesi analoga a quella che ci occupa, si pronunciavano in favore dell'inesistenza della notifica attesa l'impossibilità di applicare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. giacché incerto l'indirizzo di provenienza del mittente, non verificabile, perché non risultante da pubblici elenchi (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 14916/2016).
Pertanto, così come argomentato dal Giudice di prime cure, la notifica in argomento deve ritenersi inesistente e priva di effetti giuridici con conseguente venir meno di ogni effetto interruttivo. Cosicché, alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo, i crediti di cui alle due ingiunzioni di pagamento, rispettivamente, n. 436389, notificata in data
17.05.2012 e n. 442158, notificata il 29.01.2013, risultano prescritti, con ogni ovvia conseguenza che ne deriva in merito all'annullamento del suddetto preavviso, con specifico riferimento alle sanzioni amministrative, e, dunque, alla conferma della sentenza emeSS all'esito del giudizio di primo grado.
pagina 6 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, in tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite pec, si rende fondamentale individuare il quadro normativo di riferimento.
A tale scopo si rileva che, l'art.
3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede espreSSmente che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.” Ad individuare i predetti pubblici elenchi è
l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n.
221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, che al comma 1 tanto dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6- bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche. Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, è il suddetto art. 16, co. 12 del DL 179/2012 che espreSSmente prevede: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della pagina 7 di 11 Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal è consultabile Controparte_2
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”
Dunque, il nostro ordinamento inequivocabilmente impone che l'attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la neceSSria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando. Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, priva di effetti giuridici.
Deve insomma ritenersi, in ipotesi di utilizzo di indirizzi non ufficiali, l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, e che dalla conseguente violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini derivi l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente.
Sul punto si è formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito ormai consolidato secondo cui la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del pagina 8 di 11 notificante che risulti da pubblici registri (INIPEC - REGINDE - IPA). A tal proposito, la
Suprema Corte di CaSSzione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che: "La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi", precisando, altresì, che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma taSStiva e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto. Specificamente,
i giudici di legittimità, hanno posto in evidenza come, in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) e dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle suddette norme sulle notificazioni nel processo civile, ai sensi dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri. In altri termini, il Collegio di legittimità ha inteso chiarire che la notificazione con modalità telematiche deve sempre essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi, con espreSS indicazione dell'elenco da cui gli stessi indirizzi sono stati estratti, in virtù del combinato disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012
(conv. dalla L. 221/2012). Nello stesso senso, i giudici di legittimità si sono espressi anche con l'ordinanza n. 17346/2019, con cui si è inteso stabilire che “L'art.
3-bis della Legge n.
53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, questa non potrà che ritenersi alterata ab origine, non valida e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile (inesistente).
Occorre in proposito ricollegarsi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di
CaSSzione a Sezioni Unite con sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, in tema di inesistenza e nullità della notifica, secondo cui l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai pagina 9 di 11 principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tra tali elementi essenziali viene annoverata l'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato.
Ne consegue che in un caso come quello che ci occupa, in cui pacificamente è stato utilizzato da un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il Pt_1
meSSggio di posta elettronica difetta evidentemente di un requisito indispensabile, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto. Di fatto, nelle ipotesi de quibus, risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 cpc;
specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo pec, il legislatore abbia posto una serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile a tale scopo.
In altri termini, nelle predette ipotesi, non può che escludersi qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, dal momento che il meSSggio di pec proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscere il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un cd. malware. Quindi lo stesso deve ritenersi, privo “della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato” della PA tenuta, invece, a dotarsi obbligatoriamente di una pec inserita negli indici ufficiali nazionali, quali previsti dagli art. 4, 16 e 16-ter del citato DL 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012). Laddove così non dovesse essere, non può che conseguire l'assoluta inesistenza della notifica, nonché la pagina 10 di 11 nullità insanabile dell'atto presupposto.
Pertanto, l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di secondo grado ( liquidate nei minimi ) e di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro
1.278,00 oltre accessori ed al pagamento di quanto previsto dall'art 13 comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Pescara, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. RoSSna Villani
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