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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2568/2024 avente ad oggetto: prestazione: indennità -rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Roberto Inchingolo, presso il cui studio in Andria, alla via
Jacopone da Todi n. 47, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, dall'avv. Danila Villasmunta e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 28.03.2024, ha agito in giudizio per Parte_1 ottenere il riconoscimento di indennizzo da infortunio lavorativo, conseguente al sinistro avvenuto il 14.03.2023, allorquando, mentre era intenta a recarsi al lavoro, perdeva il controllo della propria autovettura finendo fuori strada e riportando una serie di fratture con prognosi di 30 giorni.
Più specificamente, a sostegno della domanda, ha dedotto che l' riconosceva il CP_1 nesso di causalità e i postumi temporanei, ma quantificava l'entità del danno nella misura del 12%, quantificazione erronea tenuto conto dell'entità del danno biologico subito, quantificato dalla consulenza di parte nella misura del 16%.
In conseguenza di ciò ha chiesto che si accerti il proprio diritto a percepire
l'indennizzo dovuto parametrato al danno dell'16% per l'infortunio sul lavoro occorso, con condanna dell' al pagamento di tale indennizzo;
con vittoria di CP_1 spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che la stima operata dall' è corretta mentre quella effettuata dal ricorrente è CP_2 eccessiva e sproporzionata. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
LA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Incontestata la natura infortunistica delle lesioni subite dalla ricorrente e prospettate nell'atto introduttivo, oggetto del contendere è la quantificazione dei postumi permanenti all'infortunio occorso al ricorrente.
Sul punto, deve osservarsi che è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio che, preliminarmente, ha riscontrato che la ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito, è affetta da “Algie in Esiti di Fratture della IV, V e
VI Costa, Cervicalgia in Esiti di Trauma CranioCervicale con Esiti di Frattura
Processo Spinoso di C6 e Disturbo PostTraumatico da Stress in Danno Estetico da
2 Vasta Ferita a Scalpo del Cuoio Capelluto e della Regione ParietoTemporale Sx” con limitazioni funzionali e sintomatologia dolorosa.
In particolare, sulla scorta dell'analisi della documentazione in atti e dello stato clinico del ricorrente, il consulente d'ufficio, dott. medico Persona_1 chirurgo specializzato in ortopedia, ha evidenziato che la ricorrente presenta un danno biologico quantificabile complessivamente nella misura del 16%, applicando le tabelle di cui al DM del 12.07.2000.
A tale conclusione il consulente tecnico d'ufficio è giunto sulla scorta di una motivazione condivisibile perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento e considerando anche gli esiti cicatriziali derivanti dal sinistro. Peraltro, nessuna osservazione risulta formulata dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio nel termine concesso a seguito della trasmissione della bozza.
Ne consegue che, tenuto conto anche del tipo di patologie e di quanto dedotto e non contestato in ordine all'occasione in cui si è realizzato e del fatto che anche l' non ha contestato la natura infortunistica delle lesioni, deve ritenersi CP_1 provato il nesso di causalità, anche sulla scorta del criterio cronologico e topografico.
Per quanto riguarda la percentuale di danno indennizzabile, il CTU ha quindi calcolato il danno biologico nella misura del 16% (cfr. CTU in atti), stima che appare condivisibile tenuto conto del tipo di lesione permanente riscontrata e dei parametri medico legali di riferimento, ai quali ha fatto specifico riferimento il consulente d'ufficio.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che il complessivo quadro clinico della ricorrente (“Algie in Esiti di Fratture della IV, V e VI Costa, Cervicalgia in Esiti di
Trauma CranioCervicale con Esiti di Frattura Processo Spinoso di C6 e Disturbo
PostTraumatico da Stress in Danno Estetico da Vasta Ferita a Scalpo del Cuoio
Capelluto e della Regione ParietoTemporale Sx”) comporta che l' deve essere CP_1 condannato alla costituzione di una rendita in favore della ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa.
Non può essere accolta, infine, la domanda tesa a ottenere la condanna al pagamento di importi specifici, considerato che essa risulta formulata in questi
3 termini solo nelle note conclusive e peraltro sulla base di documentazione relativa alla posizione lavorativa e alla condizione reddituale della ricorrente, che è stata depositata solo in tale momento. In ogni caso la condanna alla costituzione della rendita disposta con la presente sentenza consentirà di procedere alla relativa liquidazione da parte dell' . CP_1
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, della nota spese in atti e della limitata attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Roberto Inchingolo che ne ha fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
2568/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sinistro subito da Parte_1
il 14.03.2023, che ha determinato (“Algie in Esiti di Fratture della IV, V
[...]
e VI Costa, Cervicalgia in Esiti di Trauma CranioCervicale con Esiti di Frattura
Processo Spinoso di C6 e Disturbo PostTraumatico da Stress in Danno Estetico da
Vasta Ferita a Scalpo del Cuoio Capelluto e della Regione ParietoTemporale Sx”), costituisce infortunio sul lavoro;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 costituzione di una rendita, in favore di , ai sensi del d.lgs. Parte_1
n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di , che liquida Parte_1 in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Inchingolo Roberto;
4 4. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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