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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12733/2023 promossa da:
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la Persona_2 patria potestà sul minore tutti elettivamente domiciliati in Persona_3 Persona_4 Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta;
RICORRENTI
contro
Controparte_5 CONVENUTO CONTUMACE
Pubblico Ministero INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 17/11/2025 da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6/10/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a Cesena (FC) il [...], a [...] tempo emigrato in Persona_5
Brasile, senza mai naturalizzarsi brasiliano (docc. 1 e 3).
I ricorrenti, in particolare, hanno testualmente dedotto nel ricorso quanto segue: pagina 1 di 7 1. “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. Persona_5
1)
Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1888 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come Persona_6 consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4). CP_1
2. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva il sig. CP_1 Persona_7 Persona_8
(doc. 6).
3. Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 7) e procreavano il sig. Persona_8 Persona_9
(doc. 8), il sig. (doc. 9) e la sig.ra (doc. 10). CP_1 CP_2 CP_3
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra CP_1 Persona_10
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. 12). Per_1
5. Il sig. si sposava con la sig.ra da TA BO (doc. 13) e dalla loro unione CP_2 Per_11 nascevano il sig. (doc. 14) e la sig.ra (doc. 15). CP_1 Per_4
6. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 16) nasceva il CP_1 Parte_1
Per sig. (doc. 17)”.
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 18), senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale.
Con decreto del 19/04/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 27/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi differita al 25/11/2025.
La causa perviene in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna che viene svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
****
pagina 2 di 7 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
Cesena (FC).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari. Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente CP_5 evocato, e deve quindi esserne dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 pagina 3 di 7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di avere inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 18-20). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di
730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Il nostro ordinamento giuridico ha tradizionalmente legato la trasmissione dello status civitatis alla dimostrazione del rapporto di filiazione da cittadino italiano fino all'attuale richiedente, indipendentemente dal luogo di nascita e senza limiti generazionali.
Tale principio fondamentale viene introdotto nel codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio
Decreto 25 giugno 1865 n. 2358, viene confermato con la Legge 555/1912, il cui art. 1 prevede sin dalla sua originaria formulazione che sia cittadino italiano il figlio di padre cittadino, e viene ripreso fino ai giorni nostri dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123 e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Va precisato, in proposito, che gli artt.4 e 15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, pagina 4 di 7 tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio
1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Chiarito il quadro normativo di riferimento, tempo per tempo vigente per la trasmissione della cittadinanza, occorre preliminarmente provare il possesso dello status del dante causa di parte ricorrente.
Invero, tale status si può dimostrare attraverso la presentazione del relativo atto di nascita (v. Circolare
Ministero dell'Interno 8 aprile 1991 K28), da cui si evinca la sua filiazione, che costituisce, nella prassi internazionale, elemento di prova sufficiente per dimostrare il possesso dello status civitatis a titolo originario.
In proposito, occorre ricordare che il sistema di tenuta e gestione dei registri dello stato civile italiano è entrato in vigore dal 1 gennaio 1866 (almeno nei territori illo tempore appartenenti allo Stato italiano); prima di tale data, le modalità di registrazione degli eventi di stato civile dipendevano sostanzialmente dall'organizzazione amministrativa dei singoli stati preunitari, che, per la maggior parte, demandavano all'Autorità ecclesiastica presente sul territorio l'espletamento di tali adempimenti. Pertanto, ai fini della ricostruzione dello status civitatis del primo dante causa, si potranno utilizzare anche i relativi certificati di battesimo e di matrimonio emessi dalle Parrocchie e legalizzati dalla Curia.
Accertata la cittadinanza del primo dante causa per effetto della produzione documentale versata in atti da parte ricorrente, proseguendo nell'indagine in ordine all'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, la stessa ha prodotto un certificato emesso dall'Autorità del paese di emigrazione del dante causa, in cui si attesta la mancata naturalizzazione ovvero la naturalizzazione successiva alla nascita della prole. Tale documentazione fa fede fino a prova contraria, secondo consolidata giurisprudenza (App. Lucca 5 giugno 1909; Cassazione 11 marzo 1931; Cassazione 9 aprile 1990 n. 2966 e 14 gennaio 2003 n. 14545).
Ciò consente di provare la mancata perdita della cittadinanza italiana del dante causa, per effetto dell'acquisto volontario di cittadinanza straniera, almeno non prima della nascita della prole.
pagina 5 di 7 L'eventualità di una possibile naturalizzazione si riferisce esclusivamente al primo dante causa, in quanto, a partire dalla prole nata all'estero, questa era considerata in molti casi già cittadina del paese di emigrazione a titolo di ius soli, determinando una situazione di c.d. bipolidia accidentale ed involontaria che non interferisce con il possesso e la trasmissione della cittadinanza italiana.
La difesa di parte ricorrente ha ricostruito l'albero genealogico cui il dante causa ha dato origine, producendo i relativi atti di nascita e matrimonio al fine di comprovare il rapporto di filiazione tra l'emigrato italiano e le generazioni successive.
In merito alla sussistenza del rapporto di filiazione, sebbene la documentazione versata in atti non dia adito a dubbi in proposito, devono comunque ritenersi applicabili i principi generali di risoluzione dei conflitti tra norme internazionali basati sul favor filiationis e favor validitatis codificati dalla L.
218/1995 (art. 33: “Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita”; art. 35: “Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”).
Ragion per cui, ciò che qui rileva, nel caso di filiazione accertata secondo una legge straniera, è che, al di là delle differenze di approccio normativo, vi sia un ragionevole grado di certezza giuridica circa l'attribuzione di quella paternità/maternità, che potrà essere raggiunto sia utilizzando il regime delle
“nostre” presunzioni, previsto dal codice civile italiano, ma anche attraverso la verifica di eventuali contestazioni sulla paternità/maternità che potrebbe emergere ad esempio dalle annotazioni successive presenti nell'atto di nascita in base alle disposizioni dello stato estero.
Nessuna rilevanza ha il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome
( o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani Persona_12 ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude né la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Per ragioni storico-linguistiche, infatti, si assiste spesso al mutamento delle generalità del nome e del cognome nella documentazione di nascita e matrimonio estera;
tuttavia, l'approccio della giurisprudenza appare molto illuminato ed improntato ad una certa flessibilità grazie alla valorizzazione dello strumento delle presunzioni, tanto legali, quanto semplici, di cui l'Autorità
Giudiziaria dispone e di cui fa un sapiente uso per attenuare le difficoltà accertative nella ricostruzione genealogica risalente spesso di oltre cento anni (cfr. Trib. Roma 1309/2017). pagina 6 di 7 A ciò si aggiunga che il fenomeno segnalato è stato brillantemente compreso anche dal Ministero degli
Esteri e dal Ministero degli Interni che, a più riprese (circolare 397/2008; nota 15574 del 8 maggio
2009, nota n. 6933 del 18 giugno 2009), hanno descritto il fenomeno: “il cognome dell'avo dal quale la cittadinanza originaria ha subito nel corso del tempo delle alterazioni derivate non da applicazioni normative locali bensì da distorsioni dovute a errata comprensione o della lingua da parte degli
Ufficiali di stato civile locali e al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non le facessero valere. Pertanto gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo”.
Da ciò si deduce che, anche in presenza di possibili mutamenti anagrafici, non sussistono dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza di parte ricorrente ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
In conclusione, è stato documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale di parte ricorrente con il dante causa e la trasmissione dello status in assenza di eventi interruttivi.
Va, pertanto, accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_5
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Controparte_1 CP_2
, nata in [...] il [...], nato in [...] il Controparte_3 Persona_1
30/08/2001, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_2 Persona_3
29/05/2019, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani iure sanguinis;
Persona_4 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 12733/2023 promossa da:
, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la Persona_2 patria potestà sul minore tutti elettivamente domiciliati in Persona_3 Persona_4 Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale rappresentati e difesi dall'Avv. CP_4 Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta;
RICORRENTI
contro
Controparte_5 CONVENUTO CONTUMACE
Pubblico Ministero INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 17/11/2025 da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6/10/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a Cesena (FC) il [...], a [...] tempo emigrato in Persona_5
Brasile, senza mai naturalizzarsi brasiliano (docc. 1 e 3).
I ricorrenti, in particolare, hanno testualmente dedotto nel ricorso quanto segue: pagina 1 di 7 1. “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in qualità di discendente in linea retta del sig. nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile (doc. Persona_5
1)
Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1888 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come Persona_6 consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
1. Dalla predetta unione coniugale nasceva il sig. (doc. 4). CP_1
2. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva il sig. CP_1 Persona_7 Persona_8
(doc. 6).
3. Il sig. si sposava con la sig.ra (doc. 7) e procreavano il sig. Persona_8 Persona_9
(doc. 8), il sig. (doc. 9) e la sig.ra (doc. 10). CP_1 CP_2 CP_3
4. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra CP_1 Persona_10
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. 12). Per_1
5. Il sig. si sposava con la sig.ra da TA BO (doc. 13) e dalla loro unione CP_2 Per_11 nascevano il sig. (doc. 14) e la sig.ra (doc. 15). CP_1 Per_4
6. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra (doc. 16) nasceva il CP_1 Parte_1
Per sig. (doc. 17)”.
I ricorrenti hanno dedotto altresì di avere adito preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (doc. 18), senza tuttavia riuscire a completare il relativo iter procedimentale.
Con decreto del 19/04/2025 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 27/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi differita al 25/11/2025.
La causa perviene in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna che viene svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
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pagina 2 di 7 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
Cesena (FC).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari. Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente CP_5 evocato, e deve quindi esserne dichiarata la contumacia.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5 pagina 3 di 7 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di avere inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo deducendo altresì il ritardo ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 18-20). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di
730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Il nostro ordinamento giuridico ha tradizionalmente legato la trasmissione dello status civitatis alla dimostrazione del rapporto di filiazione da cittadino italiano fino all'attuale richiedente, indipendentemente dal luogo di nascita e senza limiti generazionali.
Tale principio fondamentale viene introdotto nel codice civile del Regno d'Italia, promulgato con Regio
Decreto 25 giugno 1865 n. 2358, viene confermato con la Legge 555/1912, il cui art. 1 prevede sin dalla sua originaria formulazione che sia cittadino italiano il figlio di padre cittadino, e viene ripreso fino ai giorni nostri dalla Legge 21 aprile 1983, n. 123 e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Va precisato, in proposito, che gli artt.4 e 15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, pagina 4 di 7 tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio
1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Chiarito il quadro normativo di riferimento, tempo per tempo vigente per la trasmissione della cittadinanza, occorre preliminarmente provare il possesso dello status del dante causa di parte ricorrente.
Invero, tale status si può dimostrare attraverso la presentazione del relativo atto di nascita (v. Circolare
Ministero dell'Interno 8 aprile 1991 K28), da cui si evinca la sua filiazione, che costituisce, nella prassi internazionale, elemento di prova sufficiente per dimostrare il possesso dello status civitatis a titolo originario.
In proposito, occorre ricordare che il sistema di tenuta e gestione dei registri dello stato civile italiano è entrato in vigore dal 1 gennaio 1866 (almeno nei territori illo tempore appartenenti allo Stato italiano); prima di tale data, le modalità di registrazione degli eventi di stato civile dipendevano sostanzialmente dall'organizzazione amministrativa dei singoli stati preunitari, che, per la maggior parte, demandavano all'Autorità ecclesiastica presente sul territorio l'espletamento di tali adempimenti. Pertanto, ai fini della ricostruzione dello status civitatis del primo dante causa, si potranno utilizzare anche i relativi certificati di battesimo e di matrimonio emessi dalle Parrocchie e legalizzati dalla Curia.
Accertata la cittadinanza del primo dante causa per effetto della produzione documentale versata in atti da parte ricorrente, proseguendo nell'indagine in ordine all'assenza di eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza, la stessa ha prodotto un certificato emesso dall'Autorità del paese di emigrazione del dante causa, in cui si attesta la mancata naturalizzazione ovvero la naturalizzazione successiva alla nascita della prole. Tale documentazione fa fede fino a prova contraria, secondo consolidata giurisprudenza (App. Lucca 5 giugno 1909; Cassazione 11 marzo 1931; Cassazione 9 aprile 1990 n. 2966 e 14 gennaio 2003 n. 14545).
Ciò consente di provare la mancata perdita della cittadinanza italiana del dante causa, per effetto dell'acquisto volontario di cittadinanza straniera, almeno non prima della nascita della prole.
pagina 5 di 7 L'eventualità di una possibile naturalizzazione si riferisce esclusivamente al primo dante causa, in quanto, a partire dalla prole nata all'estero, questa era considerata in molti casi già cittadina del paese di emigrazione a titolo di ius soli, determinando una situazione di c.d. bipolidia accidentale ed involontaria che non interferisce con il possesso e la trasmissione della cittadinanza italiana.
La difesa di parte ricorrente ha ricostruito l'albero genealogico cui il dante causa ha dato origine, producendo i relativi atti di nascita e matrimonio al fine di comprovare il rapporto di filiazione tra l'emigrato italiano e le generazioni successive.
In merito alla sussistenza del rapporto di filiazione, sebbene la documentazione versata in atti non dia adito a dubbi in proposito, devono comunque ritenersi applicabili i principi generali di risoluzione dei conflitti tra norme internazionali basati sul favor filiationis e favor validitatis codificati dalla L.
218/1995 (art. 33: “Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita”; art. 35: “Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”).
Ragion per cui, ciò che qui rileva, nel caso di filiazione accertata secondo una legge straniera, è che, al di là delle differenze di approccio normativo, vi sia un ragionevole grado di certezza giuridica circa l'attribuzione di quella paternità/maternità, che potrà essere raggiunto sia utilizzando il regime delle
“nostre” presunzioni, previsto dal codice civile italiano, ma anche attraverso la verifica di eventuali contestazioni sulla paternità/maternità che potrebbe emergere ad esempio dalle annotazioni successive presenti nell'atto di nascita in base alle disposizioni dello stato estero.
Nessuna rilevanza ha il leggero mutamento delle generalità, come ad esempio la traduzione del nome
( o l'alterazione del cognome sulla base di un adattamento fonetico dei grafemi italiani Persona_12 ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, trattandosi di un fenomeno ampliamente diffuso che non preclude né la trasmissione della cittadinanza, né può interferire sulla prova della filiazione in assenza di dubbi sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Per ragioni storico-linguistiche, infatti, si assiste spesso al mutamento delle generalità del nome e del cognome nella documentazione di nascita e matrimonio estera;
tuttavia, l'approccio della giurisprudenza appare molto illuminato ed improntato ad una certa flessibilità grazie alla valorizzazione dello strumento delle presunzioni, tanto legali, quanto semplici, di cui l'Autorità
Giudiziaria dispone e di cui fa un sapiente uso per attenuare le difficoltà accertative nella ricostruzione genealogica risalente spesso di oltre cento anni (cfr. Trib. Roma 1309/2017). pagina 6 di 7 A ciò si aggiunga che il fenomeno segnalato è stato brillantemente compreso anche dal Ministero degli
Esteri e dal Ministero degli Interni che, a più riprese (circolare 397/2008; nota 15574 del 8 maggio
2009, nota n. 6933 del 18 giugno 2009), hanno descritto il fenomeno: “il cognome dell'avo dal quale la cittadinanza originaria ha subito nel corso del tempo delle alterazioni derivate non da applicazioni normative locali bensì da distorsioni dovute a errata comprensione o della lingua da parte degli
Ufficiali di stato civile locali e al fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non le facessero valere. Pertanto gli atti di stato civile dei discendenti riportano un cognome differente da quello originario dell'avo”.
Da ciò si deduce che, anche in presenza di possibili mutamenti anagrafici, non sussistono dubbi in ordine all'identità delle persone nella linea di discendenza di parte ricorrente ed al conseguente rapporto di filiazione plurigenerazionale.
In conclusione, è stato documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale di parte ricorrente con il dante causa e la trasmissione dello status in assenza di eventi interruttivi.
Va, pertanto, accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_5
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
nato in [...] il [...], nato in [...] il [...], Controparte_1 CP_2
, nata in [...] il [...], nato in [...] il Controparte_3 Persona_1
30/08/2001, nato in [...] il [...], nato in [...] il Persona_2 Persona_3
29/05/2019, nata in [...] il [...], sono cittadini italiani iure sanguinis;
Persona_4 ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_5 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 25/11/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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