Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da
MA US, ND SA, quali procuratori di sé stessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AR, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza alle statuizioni contenute nel Decreto ingiuntivo n. 1523/24del 02/06/2024, rg n. 4276/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore SANT'ELENA SERVICE GROUP S.R.L. [(C.F./P.I.V.A. 08331371214), con sede in Saviano (NA), via Stefano Corsi n. 5, in persona del l.r.p.t., sig.ra RI Aprila Gaglione, nata a [...] il [...], c.f. [...]] notificato all’intimata il 3.6.2024, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione (cfr. Decreto di esecutorietà) il 30/10/2024, rinotificato al debitore per la decorrenza del termine di grazia di 120gg. lo scorso 1.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con il presente ricorso per ottemperanza, gli istanti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi in ordine al decreto ingiuntivo n. 1523/24 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 2.6.2024 notificato per la decorrenza dei 40 gg. a mezzo posta certificata in data 03/06/2024, non opposto dal Comune di AR, dichiarato esecutivo in data 30.10.2024 e rinotificato per la decorrenza dei 120 gg. a mezzo posta certificata in data 1.11.2024;
Rilevato che il decreto ingiuntivo ha condannato il Comune di AR al pagamento, in favore degli istanti procuratori in quanto antistatari, delle somme ivi indicate;
RILEVATO che il decreto sopra indicato è stato notificato, munito di formula esecutiva, presso la sede reale dell'amministrazione intimata; che è passato in giudicato (come da attestazione della Cancelleria allegata al ricorso); che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i dalla data di perfezionamento della notificazione a quella di instaurazione del presente giudizio; che, essendo il Comune intimato rimasto contumace, dagli atti depositati in giudizio non si evince che l'adempimento sia avvenuto nella pretesa misura, sicché si deve ritenere che la situazione di inottemperanza persista a tutt'oggi.;
RAMMENTATO, ancora, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile, come nella specie, anche per l'esecuzione della parte del decreto contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, e anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario; questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (cfr.: TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 ottobre 2014 n. 5343; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015 n. 4326; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 6 febbraio 2018 n. 759; Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7389);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e per l'effetto vada dichiarato l'obbligo dell’intimato Comune di pagare alla parte ricorrente quanto dovuto in ottemperanza alla pronuncia ormai passata in giudicato, dando piena ed integrale esecuzione al provvedimento giudiziale di cui in epigrafe, mediante corresponsione alla parte ricorrente di tutte le somme alla stessa spettanti in base al predetto titolo;
RAMMENTATO che, per quanto riguarda le spese successive all’azionato decreto, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ove funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, le quali vengono liquidate, in modo omnicomprensivo nell'ambito delle spese di lite del giudizio di ottemperanza e sono quantificate in dispositivo (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 10.03.2014, n. 1127);
RITENUTA, pertanto, la sussistenza delle condizioni per ordinare al Comune di AR di provvedere alla piena esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, mediante il pagamento delle rivendicate spettanze, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e di nominare, fin d'ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Napoli o un funzionario all'uopo delegato, che dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente e verifica dell'eventuale intervenuto adempimento;
RITENUTO che le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a carico dell'amministrazione nella misura indicata in motivazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), lo accoglie nei limiti ed ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto:
1) ordina al Comune di AR di dare integrale esecuzione alla sentenza di cui in motivazione entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli o un funzionario all'uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza;
3) condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio ai ricorrenti, procuratori di se stessi, spese che liquida in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO