CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------------
Resistente/Appellato:-----------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto il diniego di rimborso IMU che si assume illegittino La ricorrente dopo la rinuncia al mandato da parte del nominato procuratore ha provveduto alla nomina di nuovo difensore, ma non ha provveduto come richiersto da questa Corte al deposito della copia notificata del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui in fatto, va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 22/07/2024 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CIAMPI FR MARIA, Giudice monocratico in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 111/2023 depositato il 14/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dottore Commercialista - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Arce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --------------------------
Resistente/Appellato:-----------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto il diniego di rimborso IMU che si assume illegittino La ricorrente dopo la rinuncia al mandato da parte del nominato procuratore ha provveduto alla nomina di nuovo difensore, ma non ha provveduto come richiersto da questa Corte al deposito della copia notificata del ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, alla luce delle considerazioni di cui in fatto, va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese