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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1956/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/06/2024 da
[...]
con avv. ISABELLA PASSERI, e con avv. ANNA ROARZI;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito matrimonio concordatario in Trieste;
l'atto civile di matrimonio è stato trascritto sub n. 149, P. II, serie A, anno 2002, del Registro dello Stato civile del Comune di Trieste;
- ne sono nati in data 26.3.2005 il figlio e in data 20.2.2008 il figlio , ancora minorenne, Per_1 Per_2 entrambi studenti e non economicamente autosufficienti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione personale tra loro e quindi il divorzio, alle condizioni pure indicate:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 160/24, cui le parti hanno poi dichiarato di prestare acquiescenza.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, con dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.7.2002, trascritto sub n.
149, P. II, serie A, anno 2002, Registro dello Stato civile del Comune di Trieste;
2. resta affidato alle cure di entrambi i genitori che dovranno congiuntamente assumere le decisioni Per_2
pagina 1 di 3 più rilevanti nell'interesse del ragazzo, con la precisazione che:
a. i figli continueranno a vivere nella casa già familiare con la madre;
b. il diritto di visita e frequentazione con il padre, considerata l'età dei figli, resta sostanzialmente libero ma le parti convengono che ed resteranno con il padre, tendenzialmente a week end alternati, e Per_1 Per_2 con un massimo di tre cene/pernotti a settimana nelle settimane con week end di pertinenza paterna e di due
cene/pernotti in quella senza, da concordare direttamente tra padre e figli;
c. i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive mentre le festività, tendenzialmente, verranno trascorse ad anni alterni, ed in via alternata, con ciascun genitore;
3. contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli versando, entro l'ultimo giorno di ogni Parte_1 mese, a sul conto corrente alla stessa intestato e noto alle parti, l'importo mensile di € 600,00 Parte_2 per ciascun figlio, importo ex lege rivalutabile Istat;
4. le spese straordinarie relative ai figli e di cui al Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015 verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
5. le spese mediche dei ragazzi verranno tendenzialmente scaricate dal salvo che la franchigia della Pt_1
per quella specifica spesa, sia più bassa e, comunque, nel limite del massimale alla stessa riconosciuto. Pt_2
Il costo della franchigia, in ogni caso, verrà sostenuto al 50% tra i genitori;
6. i genitori concordano sin d'ora che, quando ritenuto necessario e/o opportuno per i figli, qualora il relativo costo sia proporzionalmente sostenibile degli stessi genitori, verrà garantita una vacanza studio per ciascun figlio all'anno, da intendersi separata e diversa dai periodi di vacanza trascorsi dai ragazzi con i genitori;
7. percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare e godrà in via esclusiva di Parte_2 eventuali benefici legati ai figli;
8. sul conto corrente comune vi è la giacenza di somme destinate ai figli ed i genitori convengono le somme dei ragazzi (€ 11.075,30) restino sul conto a beneficio dei ragazzi fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi ed i genitori si impegnano a non prelevarle;
9. si impegna a cedere a il 50% p.i. del motociclo Yamaha XT 660X targato CG Parte_2 Parte_1
48266, dandosi atto che anche il trasferimento di cui al presente punto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e perciò i coniugi chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta;
contestualmente il padre si impegna, concordando le circostanze direttamente con il figlio, a lasciare nella disponibilità di quest'ultimo – previo conseguimento della relativa patente di guida – l'indicato motociclo, durante la settimana quando il padre è fuori Trieste per lavoro mentre durante i fine settimana, sempre previo accordo, vi è la possibilità per il ragazzo di utilizzare la vettura che il usa per gli spostamenti da/per Trieste;
Pt_1
10. nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge;
11. i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia propri che quello autonomo per il figlio minore”.
pagina 2 di 3 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/07/02, in Trieste, tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 149 Parte II Serie A Anno 2002).
Così deciso in Trieste, 29/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1956/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/06/2024 da
[...]
con avv. ISABELLA PASSERI, e con avv. ANNA ROARZI;
Pt_1 Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio con rito matrimonio concordatario in Trieste;
l'atto civile di matrimonio è stato trascritto sub n. 149, P. II, serie A, anno 2002, del Registro dello Stato civile del Comune di Trieste;
- ne sono nati in data 26.3.2005 il figlio e in data 20.2.2008 il figlio , ancora minorenne, Per_1 Per_2 entrambi studenti e non economicamente autosufficienti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi la separazione personale tra loro e quindi il divorzio, alle condizioni pure indicate:
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio, in punto separazione personale tra i coniugi, ed è stata pronunciata la sentenza n. 160/24, cui le parti hanno poi dichiarato di prestare acquiescenza.
Con le nuove note depositate per l'udienza fissata e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno reiterato la richiesta di divorzio, con dichiarazione di rinuncia all'impugnazione della emananda sentenza, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13.7.2002, trascritto sub n.
149, P. II, serie A, anno 2002, Registro dello Stato civile del Comune di Trieste;
2. resta affidato alle cure di entrambi i genitori che dovranno congiuntamente assumere le decisioni Per_2
pagina 1 di 3 più rilevanti nell'interesse del ragazzo, con la precisazione che:
a. i figli continueranno a vivere nella casa già familiare con la madre;
b. il diritto di visita e frequentazione con il padre, considerata l'età dei figli, resta sostanzialmente libero ma le parti convengono che ed resteranno con il padre, tendenzialmente a week end alternati, e Per_1 Per_2 con un massimo di tre cene/pernotti a settimana nelle settimane con week end di pertinenza paterna e di due
cene/pernotti in quella senza, da concordare direttamente tra padre e figli;
c. i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive mentre le festività, tendenzialmente, verranno trascorse ad anni alterni, ed in via alternata, con ciascun genitore;
3. contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli versando, entro l'ultimo giorno di ogni Parte_1 mese, a sul conto corrente alla stessa intestato e noto alle parti, l'importo mensile di € 600,00 Parte_2 per ciascun figlio, importo ex lege rivalutabile Istat;
4. le spese straordinarie relative ai figli e di cui al Protocollo del Tribunale di Trieste del 18.05.2015 verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
5. le spese mediche dei ragazzi verranno tendenzialmente scaricate dal salvo che la franchigia della Pt_1
per quella specifica spesa, sia più bassa e, comunque, nel limite del massimale alla stessa riconosciuto. Pt_2
Il costo della franchigia, in ogni caso, verrà sostenuto al 50% tra i genitori;
6. i genitori concordano sin d'ora che, quando ritenuto necessario e/o opportuno per i figli, qualora il relativo costo sia proporzionalmente sostenibile degli stessi genitori, verrà garantita una vacanza studio per ciascun figlio all'anno, da intendersi separata e diversa dai periodi di vacanza trascorsi dai ragazzi con i genitori;
7. percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare e godrà in via esclusiva di Parte_2 eventuali benefici legati ai figli;
8. sul conto corrente comune vi è la giacenza di somme destinate ai figli ed i genitori convengono le somme dei ragazzi (€ 11.075,30) restino sul conto a beneficio dei ragazzi fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi ed i genitori si impegnano a non prelevarle;
9. si impegna a cedere a il 50% p.i. del motociclo Yamaha XT 660X targato CG Parte_2 Parte_1
48266, dandosi atto che anche il trasferimento di cui al presente punto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e perciò i coniugi chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta;
contestualmente il padre si impegna, concordando le circostanze direttamente con il figlio, a lasciare nella disponibilità di quest'ultimo – previo conseguimento della relativa patente di guida – l'indicato motociclo, durante la settimana quando il padre è fuori Trieste per lavoro mentre durante i fine settimana, sempre previo accordo, vi è la possibilità per il ragazzo di utilizzare la vettura che il usa per gli spostamenti da/per Trieste;
Pt_1
10. nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente a favore dell'altro coniuge;
11. i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia propri che quello autonomo per il figlio minore”.
pagina 2 di 3 Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione del vincolo merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta né ricostituita.
La separazione personale tra gli istanti dura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla data della loro comparizione in sede di separazione personale consensuale, per cui è trascorso il periodo previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15 (art. 1); risulta inoltre intervenuta la relativa pronuncia giudiziale, passata in giudicato (per effetto di acquiescenza).
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti sia alla prole sia ai rapporti reciproci e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13/07/02, in Trieste, tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 149 Parte II Serie A Anno 2002).
Così deciso in Trieste, 29/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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