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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1317/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3103/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 858/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) annualità dal 2018 al 2023, n. 112490070083 del 28 ottobre 2024, notificato in data 7 novembre 2024.
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'immobile di proprietà della Ricorrente_1, è condotto a titolo di comodato gratuito dal figlio, sig.re Nominativo_1 , ivi residente dal 29 novembre 2006, salvo un breve periodo temporale di interruzione della residenza per necessità di assistenza al padre, portatore di handicap grave ex art. 3, comma 2, del D.L. n. 104 del 1992. Il sig.re Nominativo_1 , elemento incontrastato dalla amministrazione Comunale, in qualità di conduttore degli immobili sopra identificati, provvede al pagamento della Ta.Ri. e della Tefa con codice utente Numero_1 e detti immobili sono identificati con codice contratto 0001737394 e codice utenza n.00007071186 da data antecedente al 2018.
In data 14 agosto 2020 la Ricorrente formalizzava la concessione dell'immobile in argomento, comprensivo del BOX pertinenziale, in comodato di uso gratuito al figlio Nominativo_1, con atto registrato il 19 agosto 2020 presso l'Ufficio DPRM3 UT ROMA 4 – AT (TJR) - Serie 3T Numero Numero_2 – identificativo contratto numero_3 (contratto di comodato ad uso civile abitazione con specifica indicazione degli estremi catastali di entrambi gli immobili censiti).
In data 9 novembre 2024, veniva presentata istanza di autotutela per annullamento totale dell'accertamento
Ta.Ri. in epigrafe. Con PEC del 17 febbraio 2025 – versata in atti – l'Ufficio comunale comunicava l'accoglimento parziale in autotutela delle argomentazioni avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, riconoscendo che l'utenza in argomento, era già in tassa a nome del figlio Nominativo_1, censito con codice utente Numero_1, riservandosi di procedere con atto di infedele dichiarazione per la presunta differenza di metri quadri riscontrata dall'Ufficio. Tuttavia, l'Ufficio riconosce l'insussistenza del presupposto impositivo solo per l'immobile censito Daticatastali_1 classe A/7, sostenendo che solo per detto immobile il sig. Nominativo_1 fosse in tassa.
Si tratta di un BOX pertinenziale alla civile abitazione, esso costituisce parte integrante ai fini della Ta.Ri dell'utenza dichiarata dal figlio Nominativo_1. Costituendo il box pertinenziale (cat. C/6) servizio accessorio dell'abitazione principale (A/7) in comodato al figlio. Si rileva che l'accertamento, pur indicando che l'utenza è costituita dall'immobile abitativo (classe A/7) e dal BOX (Classe C6), si limita ad indicare solo i metri quadri globali di cui si compone l'utenza (comprensiva dunque delle pertinenze), senza distinguere la superficie tassabile tra abitazione e BOX. Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso, salvo nella parte che subisce la cessata materia del contendere, è accolto nel resto. Segue il dispositivo che comprende anche la compensazione delle spese di lite (in considerazione della materia attinente la pertinenza di un immobile che nella specie è in carico ad altro contribuente e non a colei che ha qui presentato il ricorso).
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel resto accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3103/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070083 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 858/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) annualità dal 2018 al 2023, n. 112490070083 del 28 ottobre 2024, notificato in data 7 novembre 2024.
Il Comune di Roma non si è costituito in giudizio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'immobile di proprietà della Ricorrente_1, è condotto a titolo di comodato gratuito dal figlio, sig.re Nominativo_1 , ivi residente dal 29 novembre 2006, salvo un breve periodo temporale di interruzione della residenza per necessità di assistenza al padre, portatore di handicap grave ex art. 3, comma 2, del D.L. n. 104 del 1992. Il sig.re Nominativo_1 , elemento incontrastato dalla amministrazione Comunale, in qualità di conduttore degli immobili sopra identificati, provvede al pagamento della Ta.Ri. e della Tefa con codice utente Numero_1 e detti immobili sono identificati con codice contratto 0001737394 e codice utenza n.00007071186 da data antecedente al 2018.
In data 14 agosto 2020 la Ricorrente formalizzava la concessione dell'immobile in argomento, comprensivo del BOX pertinenziale, in comodato di uso gratuito al figlio Nominativo_1, con atto registrato il 19 agosto 2020 presso l'Ufficio DPRM3 UT ROMA 4 – AT (TJR) - Serie 3T Numero Numero_2 – identificativo contratto numero_3 (contratto di comodato ad uso civile abitazione con specifica indicazione degli estremi catastali di entrambi gli immobili censiti).
In data 9 novembre 2024, veniva presentata istanza di autotutela per annullamento totale dell'accertamento
Ta.Ri. in epigrafe. Con PEC del 17 febbraio 2025 – versata in atti – l'Ufficio comunale comunicava l'accoglimento parziale in autotutela delle argomentazioni avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, riconoscendo che l'utenza in argomento, era già in tassa a nome del figlio Nominativo_1, censito con codice utente Numero_1, riservandosi di procedere con atto di infedele dichiarazione per la presunta differenza di metri quadri riscontrata dall'Ufficio. Tuttavia, l'Ufficio riconosce l'insussistenza del presupposto impositivo solo per l'immobile censito Daticatastali_1 classe A/7, sostenendo che solo per detto immobile il sig. Nominativo_1 fosse in tassa.
Si tratta di un BOX pertinenziale alla civile abitazione, esso costituisce parte integrante ai fini della Ta.Ri dell'utenza dichiarata dal figlio Nominativo_1. Costituendo il box pertinenziale (cat. C/6) servizio accessorio dell'abitazione principale (A/7) in comodato al figlio. Si rileva che l'accertamento, pur indicando che l'utenza è costituita dall'immobile abitativo (classe A/7) e dal BOX (Classe C6), si limita ad indicare solo i metri quadri globali di cui si compone l'utenza (comprensiva dunque delle pertinenze), senza distinguere la superficie tassabile tra abitazione e BOX. Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso, salvo nella parte che subisce la cessata materia del contendere, è accolto nel resto. Segue il dispositivo che comprende anche la compensazione delle spese di lite (in considerazione della materia attinente la pertinenza di un immobile che nella specie è in carico ad altro contribuente e non a colei che ha qui presentato il ricorso).
P.Q.M.
Dichiara la parziale cessata materia del contendere e nel resto accoglie il ricorso. Spese compensate.