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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-d.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.355/2020 R.G.A.C.C. avverso la sentenza n. 154/2020
del 22/03/2020, pubblicata il 24/03/2020, del Tribunale di Campobasso, avente per oggetto “opposizione a iscriz.ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale”
T R A
( ), rappresentata e difesa, in forza di Parte_1 C.F._1
mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Gianni Spina, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso al Corso Mazzini n.80
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato P.IVA_1
allegato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.Gabriella Gamberale,
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso alla Via F. Crispi
n.8
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di aver Parte_1
costituito in data 16/01/2001 assieme al proprio marito un fondo Controparte_2
patrimoniale per i bisogni della famiglia, ai sensi degli artt. 167 e ss. c.c., nel quale erano stati conferiti beni immobili di proprietà esclusiva e personale del marito e che solamente in data 24/03/2017 -mediante ispezione ipotecaria- aveva avuto contezza dell'iscrizione di ipoteca legale operata il 3/04/2013 e l'11/09/2014 da
[...]
su alcuni beni facenti parte di tale fondo patrimoniale, evocava Controparte_1
in giudizio quest'ultima avanti al Tribunale di Campobasso per l'accertamento e declaratoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria immobiliare, con condanna dell'Agente
della Riscossione al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
- si costituiva in giudizio l , già Controparte_1 Controparte_3
ed AL SU spa, preliminarmente eccependo il parziale
[...]
2 difetto di giurisdizione del giudice adito -in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Campobasso- in relazione ai crediti di natura tributaria alla base delle iscrizioni ipotecarie impugnate, mentre nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per la quale ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese;
-l'adito Tribunale, con sentenza n.154/2020 del 22/03/2020, pubblicata il
24/03/2020, dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del g.o. con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, mentre rigettava la domanda con riferimento alle restanti cartelle rientranti nella propria giurisdizione, con la condanna alle spese di lite.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 14/12/2020 ha Parte_1
interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di Appello di
Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- si è costituita l Controparte_1
(da ora per brevità solamente “ ”) la quale ha instato per il rigetto del CP_1
formulato appello, con condanna alle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Va innanzitutto precisato che alcuna censura -pur comunque rilevabile ex officio- è
stata svolta relativamente alla statuizione di sussistenza del parziale difetto di
3 giurisdizione del g.o. con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, per cui sul punto si è formato il giudicato.
Tanto osta a qualsiasi disamina della questione in questa sede, stante l'inapplicabilità
del principio della rilevabilità d'ufficio, nel caso di espressa decisione del primo giudice sulla giurisdizione e di gravame proposto esclusivamente per motivi attinenti al merito (Cass.Civ., SS.UU., n.3690/2012 e da ultimo Cass.Civ.nn. 36113 e
36695/2022).
A) Con i primi due motivi di censura, da trattarsi unitariamente stante la stretta correlazione, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore di diritto Pt_1
laddove ha fondato il rigetto della domanda sul presupposto che parte attrice -per avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.- non avesse dimostrato sia la natura extra-familiare dei debiti contratti dal marito e sia la consapevolezza di tale natura da parte dell'agente per la CP_4
riscossione, per non aver tenuto in assoluto conto 1) che tutti i debiti contratti dal sono di natura tributaria (fiscale e contributiva) facilmente Parte_2
desumibile dalle causali apparenti in cartella -“oneri e/o a sanzioni derivanti
dall'esercizio dell'attività”- per ciò stesso non rientranti nella categoria delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia, e 2) che la conoscibilità
della stessa natura del debito da parte dell'Agente della Riscossione è desumibile dall'esame dei ruoli trasmessi dai precisi enti creditori, ragion per cui avrebbe dovuto statuire la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria avente ad oggetto immobili conferiti in un fondo patrimoniale.
I motivi sono infondati.
4 È indiscusso che il giudizio in scrutinio ha per oggetto l'asserita illegittimità
dell'iscrizione dell'ipoteca, prevista dall'art.77 del DPR n.602/1973, su beni facenti parte di un fondo patrimoniale per il mancato pagamento di diversi ruoli esattoriali emessi dalla nei confronti di , coniuge dell'appellante, CP_3 Parte_2
riguardanti debiti fiscali e contributivi (IVA, IRPEF, INPS, INAIL, mancato
adempimento dei contributi dovuti ex modello DM 10) attinenti alla attività di impresa individuale dello stesso CP_4
Il primo Giudice, in ordine alle modalità di individuazione e applicazione del concetto di “bisogni della famiglia” (in relazione al quale si determina l'applicabilità
o meno dell'art. 170 c.c.), ha qualificato il credito dell come non estraneo CP_1
ai bisogni della famiglia, stante la mancanza di prova, da parte dell'attrice, sia quanto alla dedotta estraneità del debito ai bisogni della famiglia e sia quanto alla conoscenza di tale circostanza da parte del creditore (“derivando i debiti riportati nelle cartelle
a base delle iscrizioni ipotecarie oggi impugnate (e per le quali questo giudice ha
giurisdizione) da somme dovute a titolo di contributi INPS o INAIL, dunque inerenti
l'attività lavorativa svolta dal coniuge della richiedente, si può, al contrario,
presumere che si tratti di debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, cui
può legittimamente ritenersi che siano state destinate le somme sottratte al
pagamento dei debiti di cui si discute”).
L'appellante, dilungandosi oltremodo sull'istituto del fondo patrimoniale e sui presupposti di applicabilità in ambito civilistico nonché sul concetto di “bisogni di famiglia”, ha ribadito di aver provato -contrariamente alle affermazioni del Giudice
di prime cure- la natura del debito a mezzo dell'allegazione della cartella esattoriale
5 dalla quale sono facilmente evincibili la fonte dell'obbligazione -debiti legati allo
svolgimento dell'attività imprenditoriale del coniuge- e la relativa conoscenza da parte dell -per essere il debito formato dai ruoli trasmessi dall'ente CP_1
creditore-, per cui, non potendo detti debiti farsi rientrare nella categoria delle obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia, non poteva l'AGENTE
procedere ad alcuna iscrizione di gravezza ipotecaria stante il divieto di cui all'art. 170 cod.civ.=
Ha aggiunto che in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sugli stessi va ricercato non già nella natura dell'obbligazione contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, e che nello specifico il debito fiscale del non è stato originato dal necessario CP_4
soddisfacimento dei bisogni della famiglia ma dall'accertamento di maggiori imposte dovute a titolo di contributi INPS o INAIL inerenti l'attività lavorativa di trasporto svolta da quest'ultimo, per cui non ritiene corretta la statuita presunzione secondo cui il mancato assolvimento del pagamento dei debiti tributari da parte del si CP_4
sarebbe tradotto in un risparmio per la famiglia e -di riflesso- in un beneficio positivo per la medesima e per i beni destinati al soddisfacimento di essa.
La Corte, non ritenendo corrette le argomentazioni svolte dall'appellante, evidenzia che l'impugnata sentenza è stata dal Giudice di prime cure pienamente ed esaurientemente esposta e motivata sia in punto di fatto che di diritto con preciso riferimento alla giurisprudenza di merito e di legittimità in merito.
6 Vanno assolutamente richiamati i pacifici insegnamenti della S.C. secondo i quali, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n.
602 del 1973, art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., per le obbligazioni tributarie,
se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. n.26496/2024, n.31575/2023,
n.29983/2021, n.23876/2015), e che il criterio identificativo dei debiti per i quali può
aversi luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicchè anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa di un coniuge, dovendosi accertare se l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei “bisogni familiari” intesi non in senso restrittivo, ma ricomprendendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi
(Cass. n.26496/2024, n. 15741/2021, n.2904/2021, n. 10166/2020, n.5017/2020, n.
3738/2015, Cass. n. 23876/2015, Cass. n. 25443/2017), con preciso onere a carico del debitore esecutato di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze (Cass.
Civ. n. 31575/2023, n. 29983/2021, n.19983/2021, n.23054/2016).
7 Il Collegio, sulla scorta di tali precisi insegnamenti a cui ha fatto pure richiamo il primo Giudice, ritiene corretta e condivisibile l'impugnata statuizione di mancato assolvimento ai precisi oneri su di sé incombenti da parte della debitrice
[...]
, nel momento in cui la stessa ha ritenuto di potervi adempiere mediante la Pt_1
semplice e sola allegazione della cartella esattoriale alla base dell'iscrizione stessa,
null'altro aggiungendo e provando.
Va certamente ribadito che l'attrice -odierna appellante- non ha provato l'astrattamente dedotta estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza
-assolutamente non desumibile in re ipsa- di tale circostanza da parte del creditore,
ha omesso di fornire una qualsiasi prova in ordine alle finalità dei redditi oggetto delle obbligazioni fiscali interessate dalle iscrizioni ipotecarie sì da poter ritenere gli evasi debiti estranei ai bisogni della famiglia, o -ancora- che il maggior risparmio conseguito dal mancato adempimento del debito tributario fosse stato destinato a scopi voluttuari estranei ai bisogni della famiglia, o infine che sussistessero ulteriori fonti di sostentamento della famiglia, oltre a quella imprenditoriale del Discenza così
da escludere che il richiamato risparmio fosse estraneo al sostentamento della stessa famiglia, in modo tale da poter opporre -ex art. 170 cod.civ.- una qualsiasi azione esecutiva sui beni costituenti il fondo patrimoniale.
Da tali elementi e considerazioni ne discende la legittimità dell'iscritta gravezza ipotecaria e l'infondatezza della formulata domanda.
B) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente della terza censura relativa alle spese di lite.
8 C) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile-bassa complessità),
per fase di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.154/2020 del 22/03/2020,
pubblicata il 24/03/2020, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a mezzo per del Parte_1
14/12/2020, nei confronti di Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 6.950,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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