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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 691/2022, promossa da:
(P.I. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
quale cessionaria dei crediti vantati da e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Prof. Bruno Tassone;
- appellante
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Valentina Marchi e dall'Avv. Tiziano
Criserà;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni
per l'appellante: come da note scritte del 27/11/2024; per l'appellata: come da note scritte del 27/11/2024.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la società (di seguito, ) ha agito nei Controparte_1 CP_1
confronti della società (di seguito, ) per ottenere il pagamento del credito CP_2 CP_2
cedutole dai Sig.ri e vantato a titolo di indennizzo ex artt. 6 e 7, sez. Parte_1 Parte_2
I, del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo n. FR3588 da Rodi a Pisa del 17/7/2018. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n. 510/2021 (emessa il 23/7/2021
e pubblicata il 28/7/2021), con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
2. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “in via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento della somma di Euro 800,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014. In subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente, con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente escluso la giurisdizione del giudice italiano in quanto: “essendovi stata la cessione del credito in favore di (e cioè di un soggetto che ai fini delle disposizioni del CP_1 codice del consumo deve essere definito come “imprenditore”, e comunque “non consumatore”) da parte dei sigg. e non sono applicabili al caso di specie quanto Parte_1 Parte_2 ritenuto dalla giurisprudenza (…) circa la disposizione di cui all'art. 33, lett. u) del Codice del
Consumo” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte appellante), adottando, dunque, un'interpretazione in contrasto con la normativa europea e con la più recente giurisprudenza unionale in materia.
3. si è costituita in giudizio, rinunciando all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata CP_2 nel giudizio di prime cure alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte di Giustizia UE del
18/11/2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Giudice di Pace di Pisa n. 510/2021; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”. CP_2
4. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 29/11/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
5. L'appello proposto da deve essere accolto. CP_1
6. In continuità con l'orientamento della giurisprudenza di questo Tribunale, deve ritenersi inapplicabile al caso di specie l'art. 25 Regolamento UE n. 1215/2012, che consente la deroga pattizia alla giurisdizione dello Stato membro, anche in forma esclusiva, attesa la qualità di consumatori dei
Sig.ri e che hanno ceduto a il credito azionato nel presente Parte_1 Parte_2 CP_1
giudizio.
6.1. Sul punto appare dirimente quanto recentemente statuito dalla Corte di Giustizia in CP_2
v. DelayFix, secondo cui, con riferimento ad un caso analogo a quello di specie, “l'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13” (cfr. Corte Giust. UE, sentenza 18 novembre 2020,
C-519/19, punto 63).
6.2. Ebbene, le indicazioni della Corte di Giustizia in ordine alla verifica della validità della clausola di proroga consentono di pervenire a un giudizio di abusività e di conseguente non applicabilità della clausola prevista all'art.
2.4 delle Condizioni generali del contratto stipulato tra e i Sig.ri CP_2
e Parte_1 Parte_2
È, infatti, pacifico che tale contratto di trasporto è stato stipulato da nell'esercizio della sua CP_2
attività commerciale di vettore aereo, con dei consumatori;
né sono contestate le modalità con cui questo è stato concluso, tramite il sito internet di incompatibili con una trattativa individuale CP_2
in quanto avvenute con semplice adesione al modulo predisposto unilateralmente dal vettore (cd. point and click).
Inoltre, la clausola di proroga della giurisdizione predisposta da nel contratto rientra fra le CP_2
pattuizioni idonee a determinare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, avendo per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni del consumatore di cui al paragrafo 1, lettera q), dell'allegato I della Direttiva n. 93/13/CEE, recepito nella legislazione nazionale irlandese e italiana. Invero, la previsione nelle condizioni generali di trasporto predisposte da un vettore aereo che opera in numerosi Stati membri, della competenza esclusiva del foro in cui lo stesso ha la sua sede principale per tutte le controversie derivanti dai contratti conclusi con la generalità dei passeggeri, comporta la necessità per il passeggero di rivolgersi a un Tribunale che può essere molto lontano dalla sua residenza e, quindi, di anticipare i maggiori costi che la proposizione di un'azione all'estero comporta, il che – soprattutto in caso di controversie riguardanti somme di denaro relativamente modeste – potrebbe indurre il passeggero-consumatore a rinunciare del tutto alla tutela legale.
Stante l'accertata abusività, la clausola risulta non vincolante nei riguardi dei passeggeri-consumatori.
6.3. L'originaria inopponibilità della clausola ai contraenti-consumatori può essere invocata anche da nonostante la sua qualità di professionista. CP_1
Nella pronuncia sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha espressamente esteso alla Direttiva UE n.
93/2013 l'applicazione della giurisprudenza già elaborata con riferimento alla Direttiva UE n.
48/2008 in materia di contratti di credito ai consumatori, secondo cui “il fatto che la controversia veda quali parti in causa unicamente dei professionisti non costituisce ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il relativo campo di applicazione dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto” (idem, punti 53 e 54; v. anche Corte Giust. UE, sentenza 11 settembre 2019,
C-383/18, punto 20).
Dall''inefficacia, anche nei riguardi della cessionaria del credito, della clausola di proroga della giurisdizione, siccome vessatoria, deriva l'applicabilità degli altri criteri di individuazione della competenza in esso previsti.
7. Venendo dunque ad individuare la giurisdizione nel caso in esame, trattandosi di controversia tra due società commerciali aventi sede in diversi stati dell'Unione Europea, rispettivamente in CP_2
Irlanda e in Germania, occorre farsi riferimento al Regolamento UE n. 1215/2012, CP_1 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
7.1. Sul punto, si rammenta come la giurisprudenza unionale, alla quale la giurisprudenza nazionale si è successivamente conformata, ha chiarito che in caso di domanda di indennizzo forfettario previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 deve trovare applicazione il Regolamento UE n. 1215/2012 e non la Convenzione di Montreal, riservata, invece, all'azione di risarcimento del danno (Corte Giust. UE, sentenza 7 novembre 2019, C-213/18, recepita dalla giurisprudenza interna, v. Cass. civ. n.
24632/2020).
7.2. Ciò posto, l'art. 7, punto 1), lettera a) consente di convenire una persona domiciliata in un altro
Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, luogo che, nel caso di prestazione di servizi, ai sensi del punto 1), lettera b), secondo trattino, della citata norma, va individuato nel luogo, “situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Tale norma è stata interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di “fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte Giust. UE, sentenza 9 luglio
2009, C-204/08; più recentemente, cfr. Corte Giust. UE, sentenza 18 novembre 2020, punto 62: “In ultimo si deve sottolineare che, conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell'articolo
7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza
o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto”).
7.3. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di volo diretto, devono essere considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto tanto il luogo di partenza (Rodi) quanto quello di arrivo dell'aereo (Pisa), con la conseguenza che deve riconoscersi sussistente la giurisdizione italiana in considerazione del luogo di arrivo previsto per il volo che ha subito il ritardo.
8. In accoglimento del gravame deve essere dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, segnatamente, del Giudice di Pace di Pisa, quale giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure ai sensi della formulazione dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis applicabile in ragione della data di introduzione del giudizio, anteriore all'intervento del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
9. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi, tenuto conto dei precedenti difformi e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, nonché dell'espressa rinuncia all'eccezione di giurisdizione da parte di CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
dichiara la giurisdizione del giudice italiano a decidere della controversia;
- rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Pisa, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Pisa, 22/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 691/2022, promossa da:
(P.I. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
quale cessionaria dei crediti vantati da e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Prof. Bruno Tassone;
- appellante
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Valentina Marchi e dall'Avv. Tiziano
Criserà;
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni
per l'appellante: come da note scritte del 27/11/2024; per l'appellata: come da note scritte del 27/11/2024.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la società (di seguito, ) ha agito nei Controparte_1 CP_1
confronti della società (di seguito, ) per ottenere il pagamento del credito CP_2 CP_2
cedutole dai Sig.ri e vantato a titolo di indennizzo ex artt. 6 e 7, sez. Parte_1 Parte_2
I, del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo n. FR3588 da Rodi a Pisa del 17/7/2018. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n. 510/2021 (emessa il 23/7/2021
e pubblicata il 28/7/2021), con la quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
2. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “in via principale: accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, al pagamento della somma di Euro 800,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014. In subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente, con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente escluso la giurisdizione del giudice italiano in quanto: “essendovi stata la cessione del credito in favore di (e cioè di un soggetto che ai fini delle disposizioni del CP_1 codice del consumo deve essere definito come “imprenditore”, e comunque “non consumatore”) da parte dei sigg. e non sono applicabili al caso di specie quanto Parte_1 Parte_2 ritenuto dalla giurisprudenza (…) circa la disposizione di cui all'art. 33, lett. u) del Codice del
Consumo” (cfr. doc. 1, fascicolo di parte appellante), adottando, dunque, un'interpretazione in contrasto con la normativa europea e con la più recente giurisprudenza unionale in materia.
3. si è costituita in giudizio, rinunciando all'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata CP_2 nel giudizio di prime cure alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte di Giustizia UE del
18/11/2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal
Giudice di Pace di Pisa n. 510/2021; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge”. CP_2
4. La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 29/11/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********
5. L'appello proposto da deve essere accolto. CP_1
6. In continuità con l'orientamento della giurisprudenza di questo Tribunale, deve ritenersi inapplicabile al caso di specie l'art. 25 Regolamento UE n. 1215/2012, che consente la deroga pattizia alla giurisdizione dello Stato membro, anche in forma esclusiva, attesa la qualità di consumatori dei
Sig.ri e che hanno ceduto a il credito azionato nel presente Parte_1 Parte_2 CP_1
giudizio.
6.1. Sul punto appare dirimente quanto recentemente statuito dalla Corte di Giustizia in CP_2
v. DelayFix, secondo cui, con riferimento ad un caso analogo a quello di specie, “l'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13” (cfr. Corte Giust. UE, sentenza 18 novembre 2020,
C-519/19, punto 63).
6.2. Ebbene, le indicazioni della Corte di Giustizia in ordine alla verifica della validità della clausola di proroga consentono di pervenire a un giudizio di abusività e di conseguente non applicabilità della clausola prevista all'art.
2.4 delle Condizioni generali del contratto stipulato tra e i Sig.ri CP_2
e Parte_1 Parte_2
È, infatti, pacifico che tale contratto di trasporto è stato stipulato da nell'esercizio della sua CP_2
attività commerciale di vettore aereo, con dei consumatori;
né sono contestate le modalità con cui questo è stato concluso, tramite il sito internet di incompatibili con una trattativa individuale CP_2
in quanto avvenute con semplice adesione al modulo predisposto unilateralmente dal vettore (cd. point and click).
Inoltre, la clausola di proroga della giurisdizione predisposta da nel contratto rientra fra le CP_2
pattuizioni idonee a determinare uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, avendo per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni del consumatore di cui al paragrafo 1, lettera q), dell'allegato I della Direttiva n. 93/13/CEE, recepito nella legislazione nazionale irlandese e italiana. Invero, la previsione nelle condizioni generali di trasporto predisposte da un vettore aereo che opera in numerosi Stati membri, della competenza esclusiva del foro in cui lo stesso ha la sua sede principale per tutte le controversie derivanti dai contratti conclusi con la generalità dei passeggeri, comporta la necessità per il passeggero di rivolgersi a un Tribunale che può essere molto lontano dalla sua residenza e, quindi, di anticipare i maggiori costi che la proposizione di un'azione all'estero comporta, il che – soprattutto in caso di controversie riguardanti somme di denaro relativamente modeste – potrebbe indurre il passeggero-consumatore a rinunciare del tutto alla tutela legale.
Stante l'accertata abusività, la clausola risulta non vincolante nei riguardi dei passeggeri-consumatori.
6.3. L'originaria inopponibilità della clausola ai contraenti-consumatori può essere invocata anche da nonostante la sua qualità di professionista. CP_1
Nella pronuncia sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha espressamente esteso alla Direttiva UE n.
93/2013 l'applicazione della giurisprudenza già elaborata con riferimento alla Direttiva UE n.
48/2008 in materia di contratti di credito ai consumatori, secondo cui “il fatto che la controversia veda quali parti in causa unicamente dei professionisti non costituisce ostacolo all'applicazione di un atto rientrante nell'ambito del diritto dei consumatori dell'Unione, poiché il relativo campo di applicazione dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto” (idem, punti 53 e 54; v. anche Corte Giust. UE, sentenza 11 settembre 2019,
C-383/18, punto 20).
Dall''inefficacia, anche nei riguardi della cessionaria del credito, della clausola di proroga della giurisdizione, siccome vessatoria, deriva l'applicabilità degli altri criteri di individuazione della competenza in esso previsti.
7. Venendo dunque ad individuare la giurisdizione nel caso in esame, trattandosi di controversia tra due società commerciali aventi sede in diversi stati dell'Unione Europea, rispettivamente in CP_2
Irlanda e in Germania, occorre farsi riferimento al Regolamento UE n. 1215/2012, CP_1 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
7.1. Sul punto, si rammenta come la giurisprudenza unionale, alla quale la giurisprudenza nazionale si è successivamente conformata, ha chiarito che in caso di domanda di indennizzo forfettario previsto dal Regolamento CE n. 261/2004 deve trovare applicazione il Regolamento UE n. 1215/2012 e non la Convenzione di Montreal, riservata, invece, all'azione di risarcimento del danno (Corte Giust. UE, sentenza 7 novembre 2019, C-213/18, recepita dalla giurisprudenza interna, v. Cass. civ. n.
24632/2020).
7.2. Ciò posto, l'art. 7, punto 1), lettera a) consente di convenire una persona domiciliata in un altro
Stato membro davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, luogo che, nel caso di prestazione di servizi, ai sensi del punto 1), lettera b), secondo trattino, della citata norma, va individuato nel luogo, “situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Tale norma è stata interpretata dalla Corte di Giustizia nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di “fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte Giust. UE, sentenza 9 luglio
2009, C-204/08; più recentemente, cfr. Corte Giust. UE, sentenza 18 novembre 2020, punto 62: “In ultimo si deve sottolineare che, conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell'articolo
7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell'aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo, il che attribuisce all'autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza
o il luogo di arrivo dell'aereo, quali indicati in detto contratto”).
7.3. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di volo diretto, devono essere considerati luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto tanto il luogo di partenza (Rodi) quanto quello di arrivo dell'aereo (Pisa), con la conseguenza che deve riconoscersi sussistente la giurisdizione italiana in considerazione del luogo di arrivo previsto per il volo che ha subito il ritardo.
8. In accoglimento del gravame deve essere dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, segnatamente, del Giudice di Pace di Pisa, quale giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice di prime cure ai sensi della formulazione dell'art. 353 c.p.c., ratione temporis applicabile in ragione della data di introduzione del giudizio, anteriore all'intervento del D.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
9. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi, tenuto conto dei precedenti difformi e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, nonché dell'espressa rinuncia all'eccezione di giurisdizione da parte di CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
dichiara la giurisdizione del giudice italiano a decidere della controversia;
- rimette la causa innanzi al Giudice di Pace di Pisa, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Pisa, 22/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella