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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1003 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020
TRA
(c.f. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., di Controparte_1
(c.f.: ), in l.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Volpe, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._1
IO NO, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 21.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“ , quale erede di , ha convenuto in giudizio la Controparte_2 Persona_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di CP_1
€47.078,47, di cui €11.952,16 in riferimento al contratto di assicurazione con polizza
n.0000230000008086 ed €35.126,31 in relazione al contratto con polizza n.
0000230000007288. Premesso che le predette polizze erano state stipulate dal
(quando questi aveva appena 30 anni) a copertura del rischio morte in Per_1 relazione al debito derivante da due rapporti di mutuo pendenti fra lo stesso Per_1
e la , lamentava l'attrice che la Compagnia Controparte_3 convenuta avrebbe versato – direttamente alla BA mutuataria come previsto - un importo inferiore rispetto al capitale assicurato – vale a dire al debito residuo vantato dalla BA -. Ritualmente costituitasi, la domandava il rigetto CP_1 dell'avversa domanda rilevando di aver agito in legittima applicazione dell'art. 1893, comma 2, c.c. e di quanto previsto nel Fascicolo informativo di “Europrofit”, ricalcolando il capitale assicurato spettante alla beneficiaria delle Polizze di cui trattasi, per la mancata applicazione di un sovrappremio in sede di stipula delle
Polizze, per aver il – deceduto in data 1/11/2013 per arresto Per_1 cardocircolatorio - taciuto di essere affetto dal 2003 da una patologia cronica e segnatamente da psoriasi, trattata e curata farmacologicamente con il medicinale
“Sandimmun Neoral”.”
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 744 del
15.06.2020 ha accolto la domanda attorea ed ha condannato Controparte_4 al pagamento della complessiva somma di € 47.078,47 (di cui € 11.952,16 in
[...]
pag. 2/7 riferimento al contratto di assicurazione di cui alla polizza n. 0000230000008086 ed €
35.126,31 in relazione al contratto di cui alla polizza n. 0000230000007288), oltre gli interessi legali dal dì dell'evento, in favore di o in alternativa, in favore Controparte_2 della filiale di Francavilla Fontana, al Controparte_5 fine di estinguere i due contratti di mutuo n. 06/199/00029034 e n. 06/199/00030980; ha altresì, condannato la compagnia assicurativa alla refusione delle spese processuali in favore dell'Erario, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha, innanzitutto, rilevato che “la pregressa patologia di cui era affetto il e Per_1 da questi taciuta in sede di stipula delle polizze, così come il trattamento farmacologico, non possano assumere alcuna significativa efficienza causale, rispetto al prematuro decesso dell'assicurato, né peraltro vi è motivo di ritenere che la pregressa patologia avrebbe potuto costituire un incremento del rischio tale da poter giustificare un sovrappremio in sede di stipula delle polizze”;
- alla luce di quanto affermato dal CTU nel proprio elaborato peritale, ha osservato che non vi fosse certezza scientifica in ordine al fatto che la psoriasi potesse costituire un fattore di rischio connesso alle patologie cardiovascolari;
- sulla scorta di tali argomentazioni, della giovane età dell'assicurato, e del fatto che la copertura assicurativa fosse temporalmente limitata alla durata dei due contrati di mutuo, ha escluso che “lo stato patologico, pur taciuto dal potesse influire Per_1 significativamente sull'alea contrattuale a discapito della compagnia assicurativa, aumentando il rischio di morte prematura dell'assicurato e dunque giustificando
l'applicazione di un sovrappremio ovvero, dopo il verificarsi dell'evento, la riduzione proporzionale del capitale a norma dell'art.1893, comma 2, c.p.c”.
§ 2
Avverso la sentenza n. 744/2020 del tribunale di Brindisi ha proposto appello
[...] ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, fosse Controparte_4 accertata e dichiarata la legittimità della riduzione proporzionale del capitale assicurato ex art. 1893 co. 2 c.c. posta in essere dall'assicuratore in fase di liquidazione delle polizze assicurative sulla vita n. 00002300000007288 del 03.04.2007 e n. pag. 3/7 00002300000008086 del 05.11.2007 con condanna dell'appellata alla restituzione di quanto già corrisposto dalla stessa compagnia assicurativa in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi e rivalutazione e con vittoria di spese del doppio grado;
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con Controparte_2 vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 4.10.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Con istanza del 28.11.2023, il difensore di ha reso noto Controparte_4 che con decreto del 27.10.23 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa della ha, pertanto, Controparte_6 chiesto che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 30.11.2023, la corte ha disposto l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione del 26.1.2024 si è costituita Parte_1 in giudizio quale successore a titolo particolare, ex art 111 c.p.c., della CP_6
facendo proprie tutte le istanze già formulate dalla compagnia assicurativa che
[...]
l'aveva preceduta, ed ha chiesto che fosse dichiarata la prosecuzione del giudizio.
Con decreto del 31.1.2024 la corte ha disposto la prosecuzione del giudizio invitando le parti a comparire all'udienza del 21.3.24.
In data 20.11.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in due motivi.
3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha denunciato la violazione degli Controparte_4 artt. 1892 e 1893 c.c., deducendo che il tribunale - dopo aver correttamente richiamato il pag. 4/7 principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di contratti assicurativi, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto e/o di proporzionale riduzione del capitale assicurato, allorquando si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni:
1) presenza di una dichiarazione inesatta e/o reticente;
2) resa con dolo o colpa grave;
3) determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore - avrebbe illogicamente concluso che “le dichiarazioni reticenti rese dal n sede di Per_1 sottoscrizione della polizza fossero ininfluenti rispetto alla prematura scomparsa del medesimo non essendosi verificato alcun incremento del rischio tale da giustificare la reiezione della domanda formulata in primo grado” (cfr pag. 6 dell'atto d'appello).
Secondo parte appellante, dunque, l'aver omesso di denunciare l'esistenza di una patologia cronica, da lungo tempo in trattamento farmacologico, avrebbe dovuto essere ritenuta dal tribunale circostanza da sola sufficiente a cagionare la nullità del contratto di assicurazione (ovvero la riduzione dell'indennizzo) in forza di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 co.2 c.c.., “a prescindere dall'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'incompleta rappresentazione del rischio assicurando e la patologia sottaciuta”.
(cfr pag. 10 dell'atto d'appello).
Il motivo è infondato.
Ad integrazione della motivazione esposta dal primo giudice, la corte ritiene opportuno chiarire, innanzitutto, che nessun rilievo assume, ai fini del decidere, la questione relativa all'accertamento delle cause della morte di Persona_1
Ciò che occorre, invece, valutare è la incidenza causale delle dichiarazioni reticenti - rese dal al momento della stipula dei contratti di assicurazione de quibus Per_1 agitur - sulla formazione del consenso prestato dalla compagnia assicurativa.
In proposito, la suprema corte ha statuito che “In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore”.
(cass.civ.sez.III, ord 10.6.2020 n. 11115). pag. 5/7 Nella fattispecie in esame, non v'è dubbio che ricorrano le prime due condizioni, mentre non vi è prova della terza: infatti, pur essendo gravata del relativo onere Controparte_4 istruttorio, non ha fornito alcun riscontro utile a dimostrare che - se messa al corrente della psoriasi cronica, in trattamento farmacologico, da cui era affetto il - Per_1 avrebbe negato il consenso, ovvero avrebbe potuto concludere i due contratti di assicurazione sulla vita, a condizioni diverse da quelle pattuite, applicando un sovrappremio.
Tanto avrebbe potuto agevolmente attestare, estraendo dal proprio archivio un congruo numero di polizze stipulate, con sovrappremio (determinato nell'an e nel quantum), in rapporto a clienti affetti da patologie di gravità anche solo assimilabile a quella propria della psoriasi, e producendole in giudizio a conforto di una regola di condotta uniforme della società in situazioni parificabili a quella oggetto di causa.
3.2
Con il secondo motivo di impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Controparte_4 giudice di prime cure a “sposare acriticamente” le conclusioni del CTU - secondo cui l'incertezza sulle cause della morte di e la carenza di elementi Persona_1 sufficienti a comprendere il grado di severità della psoriasi sofferta dal de cuius avrebbero impedito di esprimere un giudizio positivo sulla idoneità della malattia presofferta ad aumentare il rischio assicurato - trascurando di valutare le osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, in ordine alla evidenza degli indici di gravità della psoriasi.
Il motivo è assorbito
La carenza istruttoria, evidenziata al § 3.2, esime la corte da ogni valutazione in ordine alla gravità della malattia pregressa;
anche a volerla collocare nel grado più alto, mancherebbe in ogni caso il minimo aggancio probatorio ai criteri regolatori della facoltà della compagnia assicurativa di applicare un sovrappremio.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, rigetta l'appello; pag. 6/7 condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_2 delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. IO NO, dichiaratosi antistatario;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 7/7