Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 6254
CASS
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per unicità dei reati

    La Corte ha ritenuto che, in materia antinfortunistica, le violazioni di diverse disposizioni dello stesso allegato al d.lgs. 81/2008 non integrino un concorso materiale di reati, ma un'unica violazione, in quanto riconducibili a una categoria omogenea di precetti finalizzati alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

  • Altro
    Vizio di motivazione per mancato riconoscimento

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità sia irrevocabile e che la questione relativa alla sospensione condizionale della pena debba essere riesaminata in sede di rinvio, unitamente al trattamento sanzionatorio.

  • Rigettato
    Sopravvenuta prescrizione

    La Corte ha rigettato la deduzione di prescrizione, calcolando che i reati si prescrivono al 30 settembre 2026, tenendo conto dei termini ordinari, dei periodi di interruzione e sospensione (per legittimo impedimento del difensore e per la legge n. 103 del 2017).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 6254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6254
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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