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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4236 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice dell'appello, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 02 ottobre 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 27 settembre 2017 al numero 8378
avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Salerno contrassegnata da numero 11 del 2017 depositata in data 22
maggio 2017 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2012 al numero 881 (avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno);
TRA
, rappresentato difeso in virtù di procura stesa in calce Parte_1
all'atto di citazione in appello dall'avv. Ignazio Della Malva, presso lo studio dei quale, sito San AN IN (Salerno) alla via A. Fierro n. 72, è
elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
1 e , rappresentati e difesi, in virtù Controparte_1 CP_2
di procura alle liti a stesa in calce alla copia notificata della citazione introduttiva, dagli avv. ti Filiberto Pasca e Gianluca Valentini, presso lo studio dei quali, sito in Salerno alla via Lungomare Trieste n. 26, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2012 e Controparte_1 CP_2
hanno riassunto il giudizio - già precedentemente incardinato presso
[...]
il giudice di pace di Salerno – dinanzi al giudice di pace di Montecorvino
Rovella, pretendendo la condanna della società “L'infisso di CP_3
(d'ora innanzi solo “la società”), alla restituzione di euro 200,00,
[...]
oltre al valore dell'i.v.a., somma “pagata per la manodopera mai prestata”,
al pagamento di euro 1.760,00, somma “versata all'impresa Memoli
Costruzioni di per il ripristino dei Controparte_4
luoghi”, e, infine, al risarcimento del danno.
In particolare, a fondamento delle pretese esperite, gli attori hanno dedotto:
1) di avere perfezionato un contratto con la società avente per oggetto l'installazione di infissi e “la predisposizione di uno scrigno per scorrevole
ed il montaggio della relativa anta, da consegnarsi nel termine di quaranta
giorni lavorativi circa”, convenendo un prezzo di euro 10.100,00; 2) che, in data 4 novembre 2010, avevano corrisposto un acconto di euro 5.050,00; 3)
di avere lamentato, in data 7 dicembre 2010, la mancata esecuzione
2 dell'opera, che, in quanto soggetta a benefici fiscali, avrebbe dovuto essere ultimata entro l'anno 2010; 4) che, in data 10 dicembre 2011, la società
aveva risposto che il termine di quaranta giorni non avrebbe potuto comprendere tutti i giorni di sabato e di domenica, nonché i giorni delle festività natalizie, chiedendo “comprensione” a causa di un errore nella realizzazione dell'opera di cui al quinto punto dell'offerta; 5) che, in ragione del maturato ritardo, avevano deciso di ritararsi dal rapporto, richiedendo la restituzione dell'acconto versato;
6) che era stata restituita la somma di euro
3.690,00 e che, nello stesso tempo, era stata pure emessa una fattura di euro
1.360,00, importo corrispondente al valore della merce realmente consegnata, gravata, però, di euro 200,00 con i.v.a. al 10% “per un non
meglio identificato costo di manodopera”; 7) che, al fine di completare i lavori, avevano dato incarico ad altro soggetto, chiamato a ripristinare i luoghi ormai predisposti in vista dell'intervento pattuito con la società,
sostenendo, quindi, il costo di euro 1.760,00.
In data 09 ottobre 2012 la società ha accettato il contraddittorio dinanzi al giudice di pace di Montecorvino Rovella, pretendendo il rigetto della pretesa, rappresentando: a) il rispetto dei termini di consegna come convenuti;
b) la correttezza dimostrata durante l'esecuzione del rapporto,
anche al momento della rappresentazione dell'errore materiale circa la caratteristica dell'apertura dell'infisso; c) l'importo di euro 200,00 (oltre i.v.a.) era stato preteso quale corrispettivo maturato per il montaggio;
d) che il peso economico di obbligazioni spontaneamente assunto con altri soggetti non avrebbe potuto ricadere nella propria sfera giuridica.
Disposto un accertamento tecnico, il giudice di pace ha accolto in parte la domanda, condannando la società al pagamento, in favore degli attori, di
3 euro 900,00, “oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”,
evidenziando: A) che l'importo di euro 200,00 non avrebbe dovuto essere restituito, in quanto imputabile alla voce trasporto e montaggio, “presente
nell'offerta di fornitura del 30.10.2010, riferita alla merce effettivamente
consegnata”; B) la fondatezza della pretesa di risarcimento del danno in forma specifica.
Avverso la sentenza – contrassegnata da numero 11 del 2017 e depositata il
22 maggio 2017 -, con atto di citazione notificato il 20 settembre 2017,
qualificatosi già socio accomandatario della società Parte_1
(costituitosi in giudizio in data 27 settembre 2017), ha proposto appello,
affidando il gravame ai seguenti motivi: a) l'infondatezza della domanda risarcitoria, priva di adeguato supporto probatorio in relazione al profilo tematico del pregiudizio di cui è stato invocato il risarcimento;
b) l'erronea scelta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, utilizzata per esonerare la parte attorea dagli oneri probatori su di essa gravanti;
c) la carenza di motivazione, atteso il richiamo testuale alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare.
e in data 29 gennaio 2018, hanno accettato Controparte_1 Parte_2
il contraddittorio dinanzi a questo Tribunale, pretendendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
La causa, ritenuta sin da subito matura per la decisione, in data 12 luglio
2023, è stata assegnata allo scrivente e differita per la discussione orale ex
art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
4 del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che il tempestivo appello [l'atto di impugnazione risulta notificato nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine ultimo fissato nel giorno 27 dicembre
2017)] promosso da , “allora socio accomandatario della Soc. Parte_1
, sia inammissibile, non riscontrandosi, in capo all'odierno Controparte_5
appellante, la legittimazione a impugnare la sentenza qui in scrutinio.
Invero, la parte che ha partecipato al precedente grado di giudizio è la società ”, società di persone che Controparte_6
rappresenta, evidentemente, un soggetto giuridico diverso dal socio.
Al riguardo, mette conto segnalare il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, secondo cui il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad
causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, e deve altresì fornirne la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è
rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass. sez.
un. n. 9692 del 2013), discendendone che, in difetto, "il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad
impugnare" (Cass. n. 24050 del 2019; Cass. n. 1943 del 2011; Cass. n.
5 Ora, è certamente vero, da un lato, che spetta al socio succeduto a società
estinta la legittimazione ad impugnare, ma è altrettanto vero, dall'altro lato,
che a siffatta successione occorre fare cenno nell'atto di gravame e, dunque,
in limine litis.
La prospettazione contenuta nell'atto di appello appare, invero, muta rispetto al profilo dell'estinzione della compagine societaria e alla successione dell'attore nei rapporti già facenti capo alla stessa, non riscontrandosi, tra le pieghe argomentative dell'atto, alcuno specifico e univoco cenno a elementi che possano far immaginare detta successione (a ben vedere, alla terza pagina dell'atto di gravame ha preteso Parte_1
la condanna degli appellati al pagamento delle spese legali del giudizio “nei
confronti della convenuta ). Controparte_7
Del resto, non può dubitarsi che allegare che si sta proponendo appello nella qualità di “allora socio accomandatario” significa indicare una qualità,
della parte proponente l'appello, ben diversa da quella di "socio succeduto
ad una s.a.s. estinta" (arg. Cass. n. 25869 del 2020). In particolare, ciò che l'indicazione contenuta nell'atto può suggerire in modo univoco è, semmai,
una vicenda (recesso o esclusione) dello specifico rapporto sociale facente capo all'attore, di certo irrilevante ai fini del conferimento della legittimazione ad impugnare. In altri termini, l'atto di appello, per le specifiche modalità con le quali è stato costruito, non consente a questo
Tribunale di dubitare dell'esistenza della compagine societaria già partecipe al giudizio di primo grado.
A ciò si aggiunga che neppure la procura ad litem – stesa in calce alla citazione introduttiva dinanzi a questo Tribunale – reca specifici riferimenti alla qualità di “socio succeduto” in capo al conferente.
6 Né potrebbe obiettarsi – è stato osservato in giurisprudenza - che l'indicazione della prima qualità (socio di s.a.s.), invece della seconda (socio succeduta a società estinta), ponga (solo) un problema di nullità, per errore sull'identità del soggetto, dell'atto d'impugnazione (ancora, Cass. n. 25869
cit.). “Ed invero, lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte,
questa è ben chiara, solo che corrisponde al profilo di una parte (il socio di
una s.a.s. che, non dicendosi il contrario, deve supporsi ancora esistente)
diversa da quella (socio succeduto ad una s.a.s. estinta) che, sola, avrebbe
potuto legittimare a proporre quel gravame. Non è, insomma,
l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa
possibilità di assumere la veste di parte per l'autore, in realtà ben
identificato, della chiamata in giudizio”.
Si è, dunque, al cospetto, nella specie, di un problema di legittimazione ad impugnare, riferita, però, alla veste - precisamente e univocamente dichiarata nell'atto di gravame – di “allora socio accomandatario” di una compagine societaria tuttora esistente (va, ancora una volta, ribadito che il riferimento ad “allora” appare idoneo a suggerire, semmai – in assenza dei necessari richiami all'estinzione della società -, il ritiro dalla compagine sociale dell'appellante), non a quella, ben diversa e non dedotta, nemmeno per implicito, di “socio succeduto a s.a.s. estinta”.
Viene in rilievo, allora, una questione afferente all'astratta idoneità della qualità spesa nell'atto di appello (in vero, neppure negli scritti difensivi successivamente depositati vi è il riferimento all'estinzione della compagine sociale e alla successione dell'appellante) a legittimare l'impugnazione,
idoneità che, chiaramente, va esclusa, in quanto la qualità spesa identifica –
come già evidenziato – un soggetto distinto (l'allora socio) da quello (la
7 società) che aveva resistito in giudizio (vedasi Cass. n. 123 del 2013, che, in motivazione, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto da socio di società di persone che non aveva partecipato al giudizio svoltosi nei confronti di quest'ultima, in un caso analogo al presente in cui il ricorrente,
nell'atto di impugnazione, non aveva dedotto alcun fatto estintivo della società ma, anzi, con la formulazione del ricorso medesimo, aveva indotto a ritenere che non vi fosse stata cancellazione dal registro delle imprese;
si confrontino anche Cass. n. 23129 del 2010; Cass. n. 4652 del 2016).
Va pure segnalato che si è al cospetto di un rilevato difetto di legittimazione ad impugnare, che è ipotesi estranea all'ambito di operatività dell'art. 182
c.p.c., comma secondo, ratione temporis applicabile alla controversia che ci impegna, testualmente limitato ai soli difetti "di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione" ovvero dei vizi che determinino la nullità
della procura al difensore.
Sul punto, occorre osservare che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso la possibilità di interpretazione estensiva e applicazione analogica della norma, nel caso in cui la parte abbia mancato di fornire la prova della legitimatio ad causam, allorquando la stessa sia stata prospettata in modo coerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (vedasi Cass. n.
13711 del 2014). Nella specie, però, tale presupposto non è ravvisabile,
vertendosi, come detto, in ipotesi non di mancata prova della legittimazione spesa nell'atto di appello, ma di inesistenza di tale legittimazione, per come univocamente prospettata nell'atto di gravame, in sé e già in astratto considerata.
Alla stregua delle osservazioni che precedono, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, non apparendo necessario l'instaurazione del
8 contraddittorio sulla specifica questione della legittimazione ad causam
dell'appellante, da questo Tribunale ex officio rilevata.
È noto, infatti, che l'art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. realizza la trasposizione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio nell'ambito del processo civile ed è in questa prospettiva che si colloca il c.d. divieto della terza via, previsto dall'ultimo periodo del secondo comma.
La norma impone al giudice, ove rilevi d'ufficio una questione, che intenda porre a fondamento della propria decisione, l'obbligo di sottoporla al contraddittorio tra le parti, assegnando loro un termine per presentare memorie contenenti osservazioni, in maniera tale da evitare una "decisione
solitaria" su una questione decisiva per l'esito del giudizio.
L'ambito applicativo della norma non è, tuttavia, illimitato, in ragione dei limiti interni individuati in primo luogo dal normativo (che prevede che l'obbligo operi rispetto a questioni poste a fondamento della decisione giudiziale), ma anche dalla lettura che ne ha dato il "diritto vivente"
attraverso la giurisprudenza della Corte di cassazione.
In tal senso, si è giunti ad una perimetrazione della portata applicativa della norma al fine di evitare ingiustificate dilazioni delle tempistiche di svolgimento del processo, in aperto contrasto con il principio di ragionevole durata, che concorre con il principio del contraddittorio, recepito dall'art. 101 c.p.c., a garantire il "giusto processo" (art. 111 Cost.). Sicché, il divieto di decisione solitaria da parte del giudice rimane circoscritto alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, queste ultime rappresentate da questioni giuridiche che sottendono una modificazione del quadro fattuale oggetto del giudizio. In relazione a queste due tipologie di questioni si impone al giudice l'obbligo di evitare una "decisione a sorpresa", che menomerebbe il
9 diritto di difesa delle parti, negando loro il contraddittorio, privandole delle
"connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e
formulare richieste istruttorie sulla questione" (Cass. n. 11453 del 2014;
Cass. n. 1577 del 2005). Proprio alla luce delle ripercussioni che la violazione di tale obbligo produce sul diritto di difesa, essa viene sanzionata con la nullità della sentenza. Analogamente non è dato ritenere per le questioni di puro diritto, in relazione alle quali le parti potrebbero svolgere un'attività esclusivamente assertiva, consistente in "mere difese", o richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito al giudizio (tra le molte, Cass. n. 29210 del 2024; Cass. n. 1617 del 2022;
Cass. n. 22778 del 2019; Cass. n. 15037 del 2018; Cass. n. 10353 del 2016;
Cass. n. 11453 del 2014)
Tra le questioni di diritto rientrano anche le questioni di rito (Cass. n. 41980
del 2021; Cass. n. 11724 del 2021; Cass. n. 6218 del 2019), ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (Cass.
n. 7356 del 2022).
Con particolare riferimento a quest'ultima categoria di questioni, rileva un principio di autoresponsabilità in ambito processuale in base al quale la parte, dotata di un livello minimo di diligenza processuale, non può non prevedere – come nel caso in esame - che il giudice possa rilevare le carenze dei requisiti previsti dal legislatore a pena di inammissibilità della domanda
[Cass. n. 15019 del 2016 (“Conclusivamente, il secondo motivo è infondato
alla stregua del seguente principio di diritto: il divieto della decisione sulla
base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti,
sancito ora espressamente dall'art. 101 c.p.c., comma 2, non si applica alle
10 questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti
da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo,
neppure ponendosi tale conclusione in contrasto con l'art. 6, par. 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perchè questa, come
interpretata dalla Corte Europea in modo vincolante per i giudici nazionali
almeno fino ad aperto e testuale contrasto della norma interna con i
principi della Convenzione, da un lato ammette forme e termini di
proposizione della domanda, siccome strumentali al buon funzionamento
della giustizia ed alla certezza del diritto, e dall'altro va intesa nel senso
che il contraddittorio non debba necessariamente essere previamente
suscitato sul punto quando si tratti di questioni di rito che la parte dotata di
una minima diligenza processuale avrebbe potuto e dovuto attendersi o
prefigurarsi”)].
Pertanto, di certo non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo dell'inammissibilità
dell'impugnazione per il riscontrato difetto di legittimazione ad causam,
rilievo che, dunque, può essere sottratto al contraddittorio, in quanto esorbitante dal campo applicativo della norma evocata, come perimetrato dal "diritto vivente".
Per tutte le articolate ragioni che precedono l'appello va dichiarato inammissibile, dovendosi confermare le statuizioni rese dal giudice di pace.
Non resta che statuire sulle spese di lite in relazione al presente grado di giudizio, le quali seguono la soccombenza di nei confronti di CP_8
e spese liquidate nella misura indicata in Controparte_1 CP_2
dispositivo, tenuto conto del disputatum (si confronti Cass. n. 13145 del
11 2025) dell'attività difensiva concretamente svolta (la fase istruttoria si apre anche con l'esame degli scritti o documenti delle altre parti) e delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità in punto di fatto e diritto, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014,
non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Da ultimo, attesa la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, va dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno
contrassegnata da numero 11 del 2017 depositata in data 22 maggio
2017, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza e assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Pt_1
, nella qualità indicata nell'atto di gravame;
[...]
b) condanna alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da Parte_1
e in questo giudizio, che si liquidano in Controparte_1 CP_2
euro 400,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
c) dichiara, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Salerno il 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13685 del 2006).