Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/03/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01788/2025REG.PROV.COLL.
N. 05623/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5623 del 2024, proposto da
Le Palme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonida Carnevale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8857/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Leonida Carnevale e Elena Conte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell'ordinanza n. 7 del 29 gennaio 2024, con la quale il Dirigente dell'Area Edilizia e T.P.L. della Città di Fiumicino, ordinava al “Sig. CC AB Amministratore Unico de “Le Palme srl”, (Ristorante “Il Timone”) di provvedere a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi previo preventivo dissequestro delle opere se sottoposte a sequestro giudiziario.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze:
- è assodato che il fabbricato ricade in area plurivincolata [come desumibile dai seguenti riferimenti testuali contenuti nell’impianto motivazione della gravata ordinanza: d. lgs. n. 42/2004, art. 142 (ex legge 431/’35), lett. a); P.T.P.R. Tav. A zona “paesaggi insediamenti urbani”; ENAC carta ostacoli, sup. conica 126 a 146 m; Regione Lazio (PAI) fascia C art. 7 e 26 delle N.T.A.];
- l’area su cui insiste l’immobile appartiene al demanio marittimo, con destinazione ad uso abitativo, e tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla ricorrente (del resto, l’ordinanza, come si evince dalle relative premesse, è frutto di un “sopralluogo congiunto in data 1° febbraio 2023, effettuato dal Comando di Polizia Locale, dai tecnici dell’Area Edilizia e Tpl, personale dell’Area Sviluppo Economico e Personale dell’ufficio Demanio e patrimonio”);
- l’ordinanza gravata ha contestato il carattere abusivo delle opere realizzate sull’immobile (sia all’interno che nell’area esterna) in quanto prive dei titoli autorizzativi all’uopo necessari, intimandone conseguentemente la demolizione;
- trattasi, dunque, di un provvedimento adottato nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione delle violazioni in materia urbanistico/edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2008 (entrambi citati nell’atto);
- con il ricorso la parte ricorrente non contesta che le opere descritte nella gravata ordinanza necessitino di titoli abilitativi, ma si limita a denunciare pretesi vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, derivante, in primis, dalla circostanza che le medesime opere (o meglio, quelle realizzate nell’area esterna di pertinenza del fabbricato) erano state oggetto di un provvedimento precedentemente adottato dallo stesso Comune (cfr. ordinanza n. 18/2023, in atti), con cui ne era stata ingiunta la rimozione (avendo l’amministrazione contestato l’abusività dell’occupazione di suolo pubblico), e tale ordinanza è stata annullata dal T.A.R. del Lazio con sent. n. 4476/2024 pubblicata in data 5 marzo 2024, in quanto inficiata da difetto di istruttoria;
- ciò assodato, il nuovo provvedimento (di cui la difesa comunale ha messo in luce la natura vincolata, quale atto dovuto privo di discrezionalità) attiene ad aspetti diversi rispetto a quelli addotti a fondamento della pregressa ordinanza di rimozione dell’OSP, essendo il primo incentrato, come detto, su profili prettamente edilizio-urbanistici;
- ne deriva che è inconferente il riferimento ai vizi istruttori accertati con la richiamata sentenza n. 4476/2024 a carico della pregressa ordinanza n. 18/2023, con la conseguenza che le doglianze mosse con il gravame appaiono fuori fuoco;
- peraltro, gli interventi accertati in sede di sopralluogo e oggetto della sopravvenuta ordinanza di demolizione sono molteplici e variegati, trattandosi non soltanto di opere – ampliamento, tettoia e pergolato – poste in essere nella parte esterna, rispetto alla quale parte ricorrente ha dedotto di possedere un titolo idoneo per l’occupazione (circostanza, quest’ultima, che esula del perimetro dell’accertamento contenuto nella presente sentenza), bensì anche opere ulteriori – cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio, diversa distribuzione spazi interni e modifica delle aperture finestrate – rispetto alle quali la parte non ha dedotto né dimostrato documentalmente il possesso dei titoli idonei a realizzarle;
- né può valere a “legittimare” il primo degli interventi contestati con l’ordinanza di demolizione (ossia il “cambio destinazione d’uso dell’intero edificio da abitazione ad attività commerciale”) il richiamo (posto a base del secondo ordine di censure mosse con il gravame) all’istanza presentata in data 1° febbraio 2000 per il cambio di destinazione d’uso da abitazione ad attività commerciale e alla “autorizzazione amministrativa a carattere permanente per l’esercizio di Tipo A e B, rilasciata dallo stesso Comune di Fiumicino in data 29.05.2009, n. 55”, citata a pag. 6 del ricorso ma non presente tra la documentazione agli atti del giudizio;
- invero, assodato che dal materiale di causa emerge incontestabilmente che l’immobile di cui trattasi è un fabbricato di civile abitazione (vedasi in tal senso anche il “parere favorevole” prot. 541/P/2000 emesso ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985 e versato in atti sub doc. 5 allegato al ricorso, relativo a “villino unifamiliare”), l’elemento dirimente, addotto a fondamento del potere esercitato nel caso di specie, è rappresentato dalla mancanza dei permessi e/o autorizzazioni all’uopo necessari per il mutamento della destinazione urbanisticamente rilevante, di cui non è stata fornita prova nel corso del presente giudizio, con la conseguenza che l’ordine ripristinatorio/demolitorio risulta legittimamente adottato;
- ciò assodato, non appare pregnante nemmeno il lasso temporale decorso sino all’adozione della sanzione edilizia (nel ricorso la parte lamenta che “L’aver, dopo circa 15 anni ed innumerevoli controlli, riscontrato oggi il grave vizio denunciato, sconfessa l’intero operato della P.A. e si pone in insanabile conflitto con le autorizzazioni a suo tempo legittimamente rilasciate”), dovendosi richiamare, sul punto, il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, alla luce della natura vincolata dell’ordine di demolizione di opere abusive, il tempo trascorso non è idoneo ad inficiarne la legittimità (cfr. ex multis Ad. Plen. n. 9/2017), in quanto la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo.
2. Parte appellante lamenta che l’ordinanza dirigenziale n. 7/2024 di ripristino dello stato dei luoghi è stata notificata alla sola Soc. Le Palme, in quanto gestore dell’attività di ristorazione in loco esercitata.
La stessa sentenza impugnata fa specifico riferimento alla società ricorrente, quale affittuaria dell’azienda commerciale di ristorazione e bar esercitata presso l’immobile sito in Via Silvi Marina, n. 128, in località “Villaggio dei Pescatori” del Comune di Fiumicino”, così dando esplicitamente atto dell’esistenza di altra parte proprietaria.
Osserva che gli effettivi proprietari dell’immobile, Sig.ri PU LE, PU ER e PU NT, sono rimasti totalmente estranei alla procedura amministrativa propedeutica all’emanazione dell’Ordinanza Dirigenziale e non hanno mai ricevuto alcuna notifica del provvedimento.
Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 31 del T.U. Edilizia, laddove viene precisato che il Dirigente, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.
Ritiene che il ripristino dello stato dei luoghi, in particolare in tema di cambio di destinazione d’uso e di modifica delle aperture finestrate, compete, infatti, in via esclusiva al proprietario, non potendo il conduttore operare modifiche all’edificio, specie se concessogli in tale stato al momento della locazione.
Parte appellante lamenta inoltre che la sentenza appellata avrebbe disatteso altra sentenza (Tar Lazio Sez. II Ter, n. 4476/2024), che aveva rilevato la carenza di istruttoria da parte del Comune di Fiumicino, in analoga procedura riguardante l’occupazione abusiva del medesimo suolo pubblico.
Fa riferimento alla domanda volta alla concessione dell’utilizzo dell’area esterna del fabbricato, in giacenza sin dal lontano febbraio 2018, che, qualora accolta, avrebbe consentito, la riorganizzazione in termini di legalità di tutte le strutture su di essa insistenti e all’autorizzazione concessa ai proprietari n° 55 del 29 maggio 2009.
3. L’appello è infondato.
La prima censura, attinente al mancato coinvolgimento dei proprietari nel procedimento amministrativo, è inammissibile perché non è stata proposta in primo grado.
Parte appellante fa poi riferimento alla precedente sentenza del Tar Lazio II Ter n° 4476 del 5 marzo 2024 con cui era stato accolto il ricorso proposto per l’annullamento di una prima ordinanza in data 28 febbraio 2023 che ordinava di cessare l'attività di somministrazione esercitata nella suddetta area esterna occupata abusivamente.
Tale riferimento non giova all’appellante perché l’ordinanza impugnata nel precedente giudizio (ordinanza n° 18 del 28 febbraio 2023) faceva riferimento ad un illecito commerciale ossia l’esercizio di attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione amministrativa, mentre l’ordinanza impugnata nel presente giudizio fa riferimento ad un illecito edilizio.
Ne consegue che la documentazione depositata in giudizio, attinente all’invocato esercizio dell’attività di somministrazione per periodi limitati è inconferente rispetto all’accertamento della regolarità edilizia dei locali.
Parimenti la documentazione depositata in data 23 gennaio 2025, riferita ad un parere favorevole rilasciato in data 29 gennaio 2001 per la sanatoria di un villino residenziale, non smentisce le risultanze dell’accertamento di violazione edilizia che ha riguardato:
- il cambio di destinazione d’uso dell’interno edificio da abitazione ad attività commerciale;
- l’ampliamento della superficie utile di mq 42 circa posto a ridosso dell’edificio principale in adiacenza al lungomare di ponente;
- la realizzazione di una tettoia in legno di dimensioni pari a mq 15 circa posta su area antistante l’ingresso del locale;
- la realizzazione di un pergolato in legno di dimensioni pari a mq 80 circa posto in adiacenza alla tettoia;
- la diversa distribuzione degli spazi interni;
- le modifiche delle aperture finestrate.
Parte appellante non ha dimostrato la regolarità edilizia di quanto sopra.
Ne consegue che non risulta smentita la motivazione della sentenza appellata, secondo cui:
- il fabbricato ricade in area plurivincolata [come desumibile dai seguenti riferimenti testuali contenuti nell’impianto motivazione della gravata ordinanza: d. lgs. n. 42/2004, art. 142 (ex legge 431/’35), lett. a); P.T.P.R. Tav. A zona “paesaggi insediamenti urbani”; ENAC carta ostacoli, sup. conica 126 a 146 m; Regione Lazio (PAI) fascia C art. 7 e 26 delle N.T.A.];
- l’area su cui insiste l’immobile appartiene al demanio marittimo, con destinazione ad uso abitativo, e tale circostanza non è stata specificamente contestata da parte ricorrente;
- gli interventi accertati in sede di sopralluogo e oggetto della sopravvenuta ordinanza di demolizione sono molteplici e variegati, trattandosi non soltanto di opere – ampliamento, tettoia e pergolato – poste in essere nella parte esterna, bensì anche opere ulteriori – cambio di destinazione d’uso dell’intero edificio, diversa distribuzione spazi interni e modifica delle aperture finestrate – rispetto alle quali la parte non ha dedotto né dimostrato documentalmente il possesso dei titoli idonei a realizzarle;
- assodato che dal materiale di causa emerge incontestabilmente che l’immobile di cui trattasi è un fabbricato di civile abitazione (vedasi in tal senso anche il “parere favorevole” prot. 541/P/2000 emesso ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985 e versato in atti sub doc. 5 allegato al ricorso, relativo a “villino unifamiliare”), l’elemento dirimente, addotto a fondamento del potere esercitato nel caso di specie, è rappresentato dalla mancanza dei permessi e/o autorizzazioni all’uopo necessari per il mutamento della destinazione urbanisticamente rilevante, di cui non è stata fornita prova nel corso del presente giudizio, con la conseguenza che l’ordine ripristinatorio/demolitorio risulta legittimamente adottato.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO