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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 02/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 5/D, CF. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.02.1971 ed ivi residente in [...]n. 55, CF. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 7.06.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 07.07.2001 cron. 463/2001, nel giudizio iscritto al n. 108/2001 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile (recte: matrimonio concordatario) dagli stessi contratto in ZZ NA l'08.08.1992, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZZ NA (EN) Atto n. 71, parte II,
Serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]), maggiorenne. Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 7.06.2024.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ZZ NA l'08.08.1992 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
ZZ NA (EN) il 04.02.1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di ZZ NA Atto n. 71, parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 07.06.2024, riportate in parte motiva e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 21.05.2025; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 5/D, CF. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.02.1971 ed ivi residente in [...]n. 55, CF. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 7.06.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 07.07.2001 cron. 463/2001, nel giudizio iscritto al n. 108/2001 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile (recte: matrimonio concordatario) dagli stessi contratto in ZZ NA l'08.08.1992, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZZ NA (EN) Atto n. 71, parte II,
Serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]), maggiorenne. Persona_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 7.06.2024.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ZZ NA l'08.08.1992 tra
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
ZZ NA (EN) il 04.02.1971, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di ZZ NA Atto n. 71, parte II, Serie A, Anno 1992, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 07.06.2024, riportate in parte motiva e confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 21.05.2025; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta