Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 2
In tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Fattispecie in tema di ritenuto concorso nelle effettuazioni di reati vari da parte di persona posta al vertice di associazione politico-criminale che ideava e programmava le imprese poste in esecuzione da altri).
Poiché la prescrizione dei reati ha natura sostanziale, le norme che ne regolano la durata e ne fissano la decorrenza non possono che avere portata sostanziale, e non semplicemente processuale. Ne consegue che la disposizione dell'art. 16 della legge n. 152 del 1975, contemplante alcune cause speciali di sospensione della prescrizione, è tuttora in vigore, non trovando per essa applicazione l'art. 35 della stessa legge. secondo cui le disposizioni processuali di quest'ultima si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Commentari • 5
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1. Uno dei riflessi dell'emergenza coronavirus è rappresentato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato: una misura adottata a fronte dell'impossibilità di svolgere ordinariamente l'attività giudiziaria e dell'esigenza di prevenire la diffusione del virus negli ambienti giudiziari, senza però pregiudicare l'efficienza del processo penale, cioè la sua idoneità ad accertare fatti e, se del caso, responsabilità[1]. L'emergenza ha così comportato l'introduzione di una nuova causa di sospensione del corso della prescrizione, rilevante ex art. 159 c.p. Ai sensi di tale disposizione, infatti, il corso della prescrizione rimane sospeso non solo in presenza delle tipiche cause di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/1998, n. 7442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7442 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 08.05.1998
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N. 579
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERAL
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 01777/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) GR IO n. il 01.08.1933
2) GIUDICE PIETRO n. il 08.03.1940
avverso sentenza del 13.11.1995 C.ASS.APP. di Milano
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIANFRANCO IADECOLA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv. MARCELLO GALLO e GIOVANNI GIOVANELLI per GR NT, e CATALDO INTRIERI, in sostituzione dell'avv. ALBERTO MORO VISCONTI, per DE GI Pietro, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento, nell'ambito del quale sono stati presentati gli odierni ricorsi per cassazione ad opera di GR IO e DEL GIUDICE PIETRO, costituisce la quarta "tranche" di una complessa vicenda giudiziaria, articolatasi in più processi, riguardante la nascita, lo sviluppo, la struttura interna, le finalità ed il modus operandi di alcune organizzazioni politiche, vanamente denominate, aventi finalità eversive dell'ordine democratico, che hanno operato in diverse zone del territorio dello Stato negli anni '70. Esso riguarda, in particolare, una lunga serie di azioni criminose - che vanno dalla fabbricazione e introduzione di ordigni esplosivi all'attentato dinamitardo a commissariati e caserme dei carabinieri;
dalla rapina in banche, supermercati e in armerie al furto di autovetture ed altro;
dalla manifestazione sediziosa alla irruzione annata in sedi di cooperative ed enti pubblici e privati, alla detenzione e al porto di anni da guerra - compiute dall'ottobre del 1975 al dicembre del 1977 in Milano e Provincia, da aderenti alle organizzazioni eversive armate, denominate "ROSSO - BRIGATE COMUNISTE" e "SENZA TREGUA - COMITATI COMUNISTI PER IL POTERE OPERAIO", delle quali risultavano essere stati dirigenti, insieme ad altri, rispettivamente il GR e il DE GI.
Nell'ambito di tale procedimento, celebrato con il rito abbreviato, la Corte di assise di Milano, per quel che qui interessa, con sentenza emessa il 30.6.1994 aveva dichiarato:
1) Il GR responsabile di plurimi reati, legati dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata, di sottrazione e detenzione di armi di cui all'art.21 della legge 18.4.1975 n.110, di introduzione nel territorio dello Stato di anni da guerra ed esplosivi, di porto e detenzione illegali di armi da guerra ed esplosivi, aggravati dal fine di sovversione dell'ordinamento dello Stato e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, applicata la riduzione per il rito e ritenuta la continuazione fra tali reati e quelli giudicati con sentenza dell'8.6.1987 della Corte di Assise di Appello di Roma, aveva aumentato di anni 4 e mesi 8 di reclusione la maggior pena di anni 11, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, inflitta con la suddetta sentenza.
2) il DE GI colpevole di due episodi, legati dalla continuazione, di detenzione aggravata di anni di cui all'art.21 della legge n.110 del 1975 e, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, applicata la riduzione per il rito e ritenuta la continuazione fra tali reati e quelli giudicati con sentenza del 27.6.1988 della Corte di Assise di Appello di Milano, aveva aumentato di mesi 2 e giorni 20 di reclusione la pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione irrogata con la predetta sentenza. La Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza emessa il 13.11.1995 su impugnazione di alcuni imputati, ritenuta anche per il GR la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, riduceva l'aumento di pena, determinato dalla sentenza di primo grado, ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e confermava la sentenza nel confronti di DE GI.
La suddetta Corte, dopo avere richiamato il contenuto di alcune delle sentenze emesse dalla Corte di assise di Appello di Milano, tutte passate in giudicato, nel precedenti processi riguardanti le attività delle suindicate organizzazioni eversive e, in particolare:
della sentenza 7.10.1985 per ciò che riguardava, la descrizione del fenomeno eversivo, la esistenza di organizzazioni qualificabili come bande annate, la piena attendibilità delle chiamate in correità, fatte da numerosi ex esponenti delle suddette organizzazioni, e la tematica del concorso di persone nel reato;
la sentenza 17.3.1987 per quel che concerneva la struttura delle associazioni, e la sentenza 26.3.1990 per ciò che riguardava l'espressa assegnazione al GR della qualifica, ormai definitivamente accertata, di capo indiscusso dell'organizzazione denominata "Rosso - Brigate Comuniste", osservava fra l'altro:
- che il concorso del Negli nel reati suindicati - costituenti imprese criminose commesse per i fini tipici, per la vita, per il permanere ed operare della suddetta banda - risultava comprovato attraverso le dichiarazioni di una vasta pluralità di personaggi di spicco, divenuti collaboratori di giustizia, che concordemente ed ampiamente ne avevano riferito, senza che potessero ravvisarsi ragioni di personale acrimonia, astio o rancore da parte dei medesimi, cosi gravi da giustificare le loro false accuse di inserimento del suddetto GR al vertice dell'organizzazione, e non scorgendosi il benché minimo elemento da cui potersi arguire la loro intenzione di fare di lui l'unico martire e vittima di accuse calunniose. Risultava certo, per altro, che il GR era il direttore della pubblicazione "Rosso", in cui avevano trovato spesso vasta eco le imprese eversive compiute, oltre che apprezzamento e compiacimento per il compimento di esse, aveva partecipato in maniera determinante, mediante i suoi plurimi scritti, alla costruzione dell'organizzazione, ed aveva preso parte a diverse riunioni, nelle quali erano state individuate e programmate le "campagne" nazionali da realizzare.
- che, più specificamente, con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti, agli stessi, quali componenti degli organismi di vertice delle organizzazioni, doveva farsi carico della responsabilità concorsuale, quanto meno nei singoli reati più significativi e simbolici, sotto i profili della determinazione, della provocazione, della istigazione, della agevolazione e del rafforzamento dell'altrui proposito, oltre che della promozione ed organizzazione della cooperazione nel reato, in quanto la scelta degli obbiettivi da colpire rispondeva ad una logica centralistica e unitaria, preventivamente determinata e individuata;
- che, riguardo al GR, la prescrizione non poteva operare per nessuno dei residui delitti a lui ascritti: non per i reati di cui all'art.21 della legge n.110 del 1975 e per i reati di introduzione abusiva di anni da guerra, in quanto per gli stessi è previsto un termine prescrizionale massimo di 22 anni e 6 mesi, non trascorso dalla data di cessazione della continuazione, non per i reati di porto e detenzione illegali di anni da guerra e di rapina, in virtù della norma di cui all'art. 16 della legge 22.5.1975 n.152 - che stabilisce che la prescrizione dei reati suddetti, previsti dalla legge 14.10.1974 n.497, rimane sospesa, fra gli altri casi, anche durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa - per modo che, essendo stato con essa riformato il sistema sanzionatorio ad essi reati relativo, il termine prescrizionale non poteva ritenersi trascorso a causa della sospensione conseguente alla latitanza del GR, durata fino al l^.7.1997.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori del GR e del DE GI, deducendo:
GR NT:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p. in relazione alle leggi 22.5.1975 n. 152 e 14.10.1974 n.497.
Ha rilevato il ricorrente che in primo grado ad almeno uno degli imputati, al quali era stata riconosciuta la prevalenza delle generiche sulle aggravanti, pur trovandosi nella identica situazione del GR, era stata applicata la prescrizione per i reati di porto e detenzione abusiva di armi e di rapina e la relativa sentenza era divenuta esecutiva, per cui si sarebbe dovuto comunque applicare l'effetto estensivo della sentenza. Essendo stata la sospensione della prescrizione esclusa i primo grado, vi sarebbe anche violazione del principio del divieto della reformatio in peius. Inoltre, la normativa applicata dalla Corte di Milano avrebbe cessato di operare, con effetto ex lunc, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Nel caso di diversa interpretazione, l'art.16 della legge 152 del 1975 sarebbe incostituzionale, nella parte in cui interrompe senza limite il decorso della prescrizione, per violazione del principio di parità fra i cittadini e di quello della intangibilità del diritto di difesa.
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 c.p., nonché carenza e/o illogicità della motivazione, relativamente al ritenuto concorso del ricorrente nella consumazione dei singoli reati. La Corte territoriale avrebbe omesso di chiarire quale sarebbe stato l'apporto causale ed individuale del ricorrente in rapporto ai singoli episodi, non potendosi automaticamente dedurre il concorso dalla posizione di vertice da lui avuta in seno all'organizzazione. c) Violazione del principio del "ne bis in idem", essendo stato il GR già condannato con sentenza definitiva per porto e detenzione di armi, che erano le medesime di cui si serviva l'organizzazione. d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 158 c.p., sotto il profilo che la decorrenza del termine prescrizionale a partire della cessazione della continuazione andava riferita al reato permanente o continuato e non poteva essere estesa al casi di più reati legati dal vincolo della continuazione.
DE GI Pietro:
a) Erronea applicazione della legge penale. Si denuncia contraddittorietà della motivazione con riguardo al fatto che i principi sul concorso di persone nel reato, enunciati nella parte generale della sentenza, sarebbero stati disapplicati e smentiti nella parte concernente i singoli episodi.
b) Carenza di motivazione in ordine alla pena irrogata. In data 17.4.1998 il difensore del GR presentava inoltre una memoria, con la quale si prospettava un nuovo motivo concernente la mancata declaratoria di prescrizione dei reati di porto e detenzione abusiva di armi e di rapina;
e, inoltre, all'udienza odierna proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art.158, primo comma, c.p., nella parte in cui fa decorrere il termine della prescrizione, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno, di conseguenza, respinti. Per comodità espositiva converrà esaminarli separatamente. Il ricorso di GR NT
1. Le questioni di legittimità costituzionale
1. 1 La prima delle due eccezioni di illegittimità costituzionale, proposte dal ricorrente, riguarda la norma di cui all'art.16 della legge 22.5.1975 n. 152 nella parte in cui la stessa "interrompe senza più limite alcuno il decorso della prescrizione" (v. primo motivo del ricorso).
Vanno intanto corrette alcune affermazioni contenute nella formulazione di tale eccezione.
Innanzitutto la legge non prevede affatto la "interruzione" senza alcun limite del corso della prescrizione, bensì la sospensione della prescrizione;
e, in secondo luogo, la sospensione non è "senza alcun limite", ma è prevista come protraentesi solo durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa, sicché è previsto un limite ben preciso alla durata di tale sospensione, che è rappresentato dalla cessazione della latitanza dell'imputato. Secondo il ricorrente, la legge privilegerebbe "in modo assurdo il condannato che non si costituisce rispetto all'imputato latitante, oltre che ledere il diritto di difesa e il principio di parità". Ora - a parte l'estrema genericità della formulazione della eccezione, che non consente di cogliere sotto quali profili la norma sospettata di incostituzionalità violerebbe il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e quello della intangibilità del diritto di difesa - va osservato che le due posizioni cui il ricorrente si è riferito (quella di colui che si sottrae ad un ordine di esecuzione della pena a seguito di condanna definitiva, e quella di colui che si sottrae volontariamente alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti) sono palesemente ben diverse, per cui non è ravvisabile, almeno sotto tale limitato profilo, alcuna disparità di trattamento. È fin troppo ovvio, infatti, che non appare in alcun modo che il decorso della prescrizione del reato cessi una volta che la condanna sia divenuta definitiva, e che la prescrizione invece continui a decorrere, a parte le cause di interruzione o di sospensione previste dalla legge, per tutto il corso del procedimento.
Si deve infine aggiungere che le cause di sospensione, introdotte dall'art.16 della citata legge n. 152 del 1975, si configurano come cause di sospensione aggiuntive e speciali rispetto a quelle previste in via generale dalla norma di cui all'art.159 c.p., ma gli effetti di esse sono identici a quelli previsti dalla medesima norma, nel senso che anche in presenza di tali ipotesi "speciali", "la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione" (v. comma 3 del medesimo art. 159). Non si vede, poi, sotto quale aspetto sarebbe vulnerato il principio della intangibilità del diritto di difesa, ne' il ricorrente lo spiega.
Conseguentemente, poiché non si profila alcuna violazione dei principi costituzionali cui il ricorrente ha fatto solo generico riferimento, l'eccezione in esame va dichiarata manifestamente infondata.
1.2 La seconda questione di illegittimità costituzionale riguarda la norma di cui al primo comma dell'art.158 c.p. nella parte in cui fa decorrere il termine della prescrizione, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
La questione non è rilevante al fini della decisione del presente processo.
Ed invero, anche a volere accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui la prescrizione dovrebbe decorrere non dalla cessazione della continuazione ma dalla data di commissione di ciascuno dei reati - omogenei od eterogenei che siano - unificati dal vincolo della continuazione, essa nella specie non avrebbe alcuna influenza. Ciò perché, per quanto riguarda i reati di cui all'art.21 della legge 18.4.1975 n. 110 (sottrazione di anni a fini sovversivi), i fatti più antichi (quelli legati alla rapina al supermercato di via Medeghino - capo 8) risalgono al 27.11.1975, per cui, a tutto voler concedere e par senza considerare la sospensione di cui all'art.16 della legge 22.5.1975 n.152, essendo il termine di 22 anni e 6 mesi,
la prescrizione maturerebbe alla data del 27.5.1998. Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda i reati di cui all'art. 9 della legge 14.10.1974 n. 497, modificativo dell'art. 1 della legge 2.10.1967 n. 895 (introduzione illegale di anni da guerra ed esplosivi), per il quale il termine prescrizionale è pure di 22 anni e 6 mesi e i fatti più antichi risalgono all'estate del 1976 (introduzione di esplosivo dalla Svizzera all'Italia - capo 22). Per ciò che concerne i reati di cui all'art.12 della legge 497/74, modificativo dell'art.4 della legge 895/67 (porto di esplosivi e di armi da guerra) e di rapina, i fatti più antichi risalgono al 27.11.1975 ed il termine prescrizionale è invece di anni 15. Si deve però tenere conto della sospensione di cui all'art. 16 della legge 152 del 1975, e cioè del periodo durante il quale il GR è
rimasto latitante, così come si chiarirà in maniera diffusa nel successivo par.
2. Orbene, la latitanza del GR, per i reati in esame, è iniziata nel settembre del 1987, quando erano trascorsi 11 anni e 10 mesi circa, ed è cessata il 1^ luglio 1997.
Solo a partire dalla data suddetta il corso della prescrizione ha ripreso pertanto a decorrere.
È quindi evidente che alla maturazione della prescrizione, pur volendo seguire la tesi (per altro non condivisibile) del ricorrente, mancherebbero ancora 3 anni e due mesi, a partire dal 1^.
7.1997. Ne consegue che l'eccezione di incostituzionalità come sopra formulata va dichiarata non rilevante.
2. La persistente vigenza dell'art. 16 della legge 22.5.1975 n. 152 Il primo motivo di doglianza prospettato dal ricorrente è fondato sull'assunto secondo cui la norma di cui all'art. 16 della legge n. 152 del 1975 non sarebbe più in vigore, perché la sua validità
sarebbe cessata, in base alla disposizione di cui all'art.35 della medesima legge, alla data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, e cioè alla data del 24 ottobre 1989.
La norma suddetta prevede testualmente che "le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale".
E allora si tratta di stabilire se la disposizione contenuta nell'art.16 sia una norma processuale (nel qual caso la tesi del ricorrente sarebbe da condividere), o se invece, come sembra a questo Collegio, si tratti di una norma avente natura sostanziale. Generalmente, e volendo semplificare al massimo, la distinzione fra norme penali processuali e norme penali sostanziali si basa sul loro contenuto, nel senso che si considerano processuali le norme che contengono disposizioni riguardanti le forme e le modalità di svolgimento del processo, ivi comprese quelle che regolano l'attività delle persone che vi partecipano e ne determinano la rilevanza giuridica;
mentre si considerano norme sostanziali quelle contenenti precetti la cui inosservanza ha come conseguenza l'applicazione di una sanzione.
Si può anche dire, in sintonia con la migliore dottrina, che il criterio distintivo è dato dalla funzione che la norma è destinata a svolgere, sicché si considera norma processuale quella che è destinata a disciplinare quel complesso di attività preordinate all'accertamento della responsabilità di un soggetto;
e si considera invece norma sostanziale quella che è diretta a stabilire le condizioni della esistenza di un reato nonché la specie e le modalità di applicazione della sanzione applicabile. Si devono quindi ricomprendere fra le norme sostanziali anche quelle che, pur senza contenere dei precetti in senso stretto, determinano anche le cause e le condizioni per le quali può sorgere. modificarsi ed estinguersi la pretesa punitiva dello Stato.
Da ciò discende quindi la constatazione che le norme che regolano il decorso, l'interruzione o la sospensione della prescrizione, in quanto disposizioni che attengono chiaramente alle condizioni di applicabilità della sanzione, debbono necessariamente ricomprendersi fra le norme sostanziali.
Ciò anche in virtù della considerazione che, in base alle norme del codice penale vigente, il decorso del tempo non si limita ad estiguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sè e per sè, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva, a seguito dell'avvenuto decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, la prescrizione estingue il reato e non investe soltanto il rapporto processuale, che può anche non essersi ancora costituito.
Non appaiono convincenti le osservazioni del ricorrente secondo cui la sospensione della prescrizione avrebbe natura processuale, e non effetti di natura sostanziale, sol perché le cause che sospendono il corso della prescrizione "impongono il prolungamento degli ordinari tempi processuali" e che "la sospensione della prescrizione presuppone sempre la sospensione del procedimento". Invero, per un verso, tale rilievo non ha affatto valore decisivo, poiché non bisogna confondere la natura sostanziale di una norma con gli effetti, eventualmente di natura processuale, che da essa possono derivare. Tanto per chiarire il concetto, nessuno dubita che l'art.129 c.p.p., che impone la declaratoria del reato in presenza di una causa estintiva del reato in ogni stato e grado del procedimento abbia natura processuale, ma nessuno pensa di sostenere che, per ciò stesso, le cause estintive di un reato abbiano natura processuale e non sostanziale.
Per altro verso, non sempre dalla sospensione della prescrizione deriva necessariamente il prolungamento degli ordinari tempi processuali e non sempre tale sospensione presuppone la sospensione del procedimento. Ad esempio, nel casi di sospensione dei termini di custodia cautelare, si ha la sospensione della prescrizione, ma non una sospensione del procedimento;
nel casi di sospensione per la risoluzione di una questione pregiudiziale civile o amministrativa ex artt.3 e 479 c.p.p., il prolungamento degli ordinari tempi processuali non è strettamente legato al tempi della sospensione del processo, come avviene nell'ambito dei procedimenti per reati edilizi, allorché la sospensione del procedimento non sia stata formalmente disposta per dar modo all'imputato di procedere al cosiddetto condono edilizio (nel qual caso, però, la sospensione della prescrizione opera comunque ipso iure).
Pertanto, avendo la prescrizione natura sostanziale, le norme che ne regolano la durata e ne fissano la decorrenza non possono che avere portata sostanziale e non semplicemente processuale. A nulla rileva la considerazione, fatta dal ricorrente, secondo cui la eventuale prescrizione del reato non impedisce la proposizione dell'azione civile per il risarcimento dei danni, per la semplice ragione che una cosa è la rinuncia, da parte dello Stato, alla pretesa punitiva, e altra cosa è invece l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento dei danni derivanti dal reato. La possibilità di sperimentare l'azione civile di risarcimento pur dopo la estinzione del reato per effetto della prescrizione non muta la natura sostanziale di quest'ultima causa estintiva e, di conseguenza, delle norme che la regolano.
Non bisogna infatti confondere un evento (prescrizione del reato per decorso del tempo), che attiene alla applicabilità della sanzione penale, con la esperibilità di un'azione di danni, che è una facoltà che la legge riconosce all'avente diritto pur dopo il verificarsi del suddetto evento.
Ne deriva che la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 152 del 1975, in quanto norma di carattere sostanziale, non ha affatto cessato di operare a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma è tuttora pienamente vigente.
Le ulteriori osservazioni avanzate dal ricorrente non hanno alcun fondamento.
Si sostiene in primo luogo che, poiché per tutti coloro cui in primo grado è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche, la sospensione della prescrizione di cui al suddetto art. 16 è stata esclusa, poiché è stata ritenuta operante la prescrizione in ordine al reati di rapina e di porto abusivo di anni da guerra, e poiché tale pronuncia è coperta dal giudicato, si dovrebbe ugualmente riconoscere, in applicazione dell'effetto estensivo, la prescrizione per i medesimi reati anche nei riguardi del GR.
Va rilevato in proposito che - a prescindere dalla genericità del rilievo, dato che avrebbero dovuto essere indicati gli imputati per i quali, nonostante fossero rimasti, come il GR, latitanti, è stata ugualmente ritenuta la prescrizione - la sospensione del corso della prescrizione ex art.16 legge 152/75 non è stata "esclusa", come erroneamente si sostiene ma, semplicemente non è stata applicata. Il che, è evidente, comporta che sul punto non può essersi formato un "giudicato" in senso tecnico, estensibile agli altri imputati. Appare dunque ineccepibile l'osservazione della Corte di Milano, secondo cui il fatto che si sia errato in primo grado non implica che, per i casi rimasti "aperti" - per i quali, come quello del GR, vi sia stata in primo grado pronuncia di condanna - "si debba continuare a sbagliare". Nè è in alcun modo ravvisabile la violazione del divieto della reformatio in peius, posto che non si vede sotto quale profilo tale violazione possa essersi verificata, una volta che, comunque, il trattamento sanzionatorio riservato al GR in secondo grado è stato più favorevole.
Appare infatti paradossale affermare che la mancata declaratoria di prescrizione di alcuni reati, a seguito della corretta applicazione di una norma di legge, comporti una reformatio in peius nei riguardi di tiri imputato, in confronto al trattamento ingiustamente più favorevole riservato ad altro imputato in conseguenza della mancata erronea applicazione della medesima norma.
3. La questione del concorso nella commissione dei reati e l'asserito vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di secondo grado non avrebbe chiarito quale sia stato l'apporto individuale del GR nella commissione di alcuni specifici reati e come si sia realizzato in concreto il concorso di cui all'art. 110 c.p., con particolare riguardo al supporto probatorio del giudizio di condanna cui sono pervenuti i giudici di merito.
Si sostiene che, poiché il GR non ha mai materialmente preso parte ad alcuno degli episodi criminosi che formano oggetto del giudizio, non si sarebbe potuta automaticamente dedurre la sua responsabilità in qualsivoglia impresa compiuta dagli aderenti all'associazione sovversiva dall'essere stato egli definitivamente riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, come colui che aveva esercitato il ruolo di dirigente dell'associazione stessa, e che invece andava ricercata, caso per caso, la prova specifica del concorso dell'imputato sulla scorta di circostanze precise. Si tratta, ancora una volta, di affermazioni piuttosto generiche e solo in parte specificamente riferite a questo o quell'episodio criminoso.
È vero che questa Corte ha ormai da tempo enucleato alcuni principi in tema di concorso nel reato con riferimento al casi di associazioni per delinquere, anche di tipo sovversivo, aventi una struttura gerarchica, precisando che la sola appartenenza all'associazione ed anche l'eventuale previsione del reato che l'organizzazione si proponeva di realizzare sono inidonee a far ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato, in mancanza di un'ulteriore prova relativa al volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevante rispetto alla realizzazione del reato, materialmente commesso da altri.
Ha altresì affermato che "ricorre il concorso morale tutte le volte che un soggetto, diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell'altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento, ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la sua consumazione";
e che "proprio perché il concorrente morale è persona diversa da quella che materialmente eseguirà il reato, è indispensabile, al fini della dimostrazione della penale responsabilità, che il giudice di merito indichi i collegamenti tra l'uno e l'altro soggetto, non trascurando, altresì, di precisare come e perché il reato stesso sia venuto a realizzarsi proprio in conseguenza ed in virtù di quegli incentivi e di quelle determinazioni. In definitiva, il giudice deve indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorrente morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato". (v. Cass. Sez. III, sent. n. 7845 del 04-10-1983, Ciriello. È chiaro, tuttavia, che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato, non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti. un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentire e agevolarne l'azione; che è sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale, e che, attesa la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, sussiste responsabilità anche per un'attività di sola programmazione del crimine, somministrazione dei mezzi e preordinazione di assistenza (v. Cass., Sez. II, sent. n. 10239 del 30-11-1983, Rosas). In effetti la Corte di Milano, nonostante il contrario avviso del ricorrente, ha mantenuto fede al suo proposito di attenersi al suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di concorso di persone nel reato, e di evitare di configurare responsabilità di "mera posizione", precisando che la promozione e l'organizzazione della banda armata e la condivisione delle finalità generali di essa non potevano bastare, per la loro genericità, a far ritenere il singolo partecipante, anche se in posizione di vertice, automaticamente concorrente nella fase deliberativa di tino specifico delitto, eseguito da altri, occorrendo comunque in contributo causale alla realizzazione dell'evento specifico posto in essere. Si deve intanto affermare la correttezza del "metodo", seguito da entrambe le Corti di merito, le quali hanno fatto seguire ad alcune considerazioni di carattere generale, altre aventi contenuto più specifico e particolare, che consentissero, con i necessari collegamenti con i rilievi di carattere generale, di pervenire alla individuazione della prova della responsabilità dell'imputato in ordine ad ogni singolo episodio criminoso.
È da condividere appieno l'affermazione secondo cui, per quel delitti per i quali sia emersa una specifica partecipazione alla previsione, programmazione e deliberazione dell'impresa da realizzare, che si sia concretata nella determinazione o nel rafforzamento dell'altrui volizione, non sussistano problemi particolari in ordine alla ravvisabilità del concorso, così come nessun problema sussiste in ordine alla esclusione di esso, quando si tratti di casi in cui sia stata positivamente esclusa qualsiasi partecipazione di un certo dirigente alla previsione e deliberazione della singola impresa, da altrui concertata ed eseguita. La questione si pone invece in termini più problematici per quel delitti facenti parte di "campagne", preventivamente preordinate al massimi livelli dell'organizzazione, e per quelle imprese direttamente attinenti al fini tipici ed essenziali dell'organizzazione stessa deliberati e commessi in ambiti più ristretti, in ordine al quali indagine, che si presenta complessa e delicata, deve essere ovviamente più approfondita ed occorrono, al fini della individuazione della responsabilità, elementi più specifici e pregnanti.
A tal proposito, non si può non convenire con le Corti di merito che, con riguardo al caso di specie, siano di fondamentale importanza e costituiscano elementi indiziari precisi e concordanti, oltre che certi, il fatto che l'organizzazione eversiva "Rosso" si era finanziata, sin dalle origini, coi proventi di delitti comuni e soprattutto di rapine, il cui ricavato era gestito proprio dai vertici dell'organizzazione; la constatazione che gli esponenti di tali organismi apicali provvedevano alle spese del giornale, al versamento delle quote al militanti a tempo pieno e ai latitanti, all'acquisto delle armi, all'aiuto agli aderenti in stato di detenzione e ad altre necessità; la circostanza che si trattava di una organizzazione eversiva, in cui la struttura militare e clandestina, adibita all'esercizio della lotta armata, era stata sempre diretta da un organismo collegiale di vertice;
l'accertata circostanza che il GR, affiancato da suoi più stretti collaboratori, era al massimo vertice della formazione e della sua direzione;
il fatto che al singoli militanti e al loro gruppi era assolutamente vietato effettuare rapine al fine di procurarsi denaro senza una previa delibera da parte dei vertici dell'organizzazione, cui le somme ricavate dovevano essere obbligatoriamente versate. Prendendo le mosse da tali punti di partenza, i giudici di merito si sono poi fatti carico della ricerca di ulteriori elementi di responsabilità in relazione a ciascun episodio criminoso, mettendo in rilievo quelli che, a loro giudizio, chiudevano il cerchio delle responsabilità dell'imputato.
Appare superfluo, e comunque del tutto inopportuno, ripercorrere in questa sede, in maniera dettagliata, le argomentazioni svolte in relazione ad ogni singolo reato, tanto più che il ricorrente si è limitato a svolgere delle critiche di tipo generico, in ordine alle quali, invece, non si profila alcuni vizio di motivazione ne', tanto meno, alcuna manifesta illogicità.
Non si può tuttavia prescindere dalle poche specifiche contestazioni mosse dal ricorrente, in ordine alle quali è doveroso svolgere alcune puntualizzazioni.
Si dice che non è dato conoscere quale sia stato il preciso apporto del GR alla rapina al Supermercato GS di via Medeghino (capo 8). Ebbene, si è dato invece atto in proposito, in aggiunta alle considerazioni di ordine generale cui sopra si è fatto riferimento, che a tale azione aveva preso parte, come esecutore materiale, UR AE, il quale era un componente dell'organismo di vertice dell'associazione ed uno dei più immediati collaboratori del GR (il che era significativo indice della valenza che all'impresa in questione proprio l'organismo di vertice, di cui il GR era a capo come massimo esponente, attribuiva, tanto da designare la formazione stessa del "commando"), e che lo stesso esecutore di vertice aveva confidato agli altri che si trattava di una decisione presa in sede collegiale di direzione.
Per quanto riguarda la rapina all'armeria di viale Monza (capo 10), si è puntualizzato che la rilevantissima importanza dell'impresa al fini del procacciamento delle armi destinate all'intera banda ed al sito armamento logistico, e la sua rivendicazione "politica" generale sotto la sigla "Brigate Comuniste" erano indici di sicura deliberazione al massimo livello della direzione;
che vi avevano partecipato due degli appartenenti all'organismo di vertice, come AN e UR, entrambi stretti collaboratori del GR, e che erano stati i collaboratori di giustizia a confermare l'esistenza di una precisa delibera in capo a tutta la direzione, compreso il GR. Per ciò che concerne la rapina ai danni della filiale di Comerio della Banca Popolare di Luino e Varese (capo 36), si è precisato che erano stati i collaboranti a confermare che l'impresa era stata deliberata da tutta la direzione, presieduta dal GR. Le critiche del ricorrente si infrangono quindi contro le suddette puntualizzazioni, che mettono in luce proprio quegli elementi di raccordo, di cui inutilmente si denuncia la mancanza, tra la posizione di chi, essendo a capo della direzione dell'organizzazione, ideava e programmava le vane azioni e quella di chi le metteva materialmente in atto.
In tal guisa si rivela e si ribadisce quale sia stato "il preciso apporto" del GR, ad esempio, al possesso della "lupara" e di tutte le altre armi utilizzate nel singoli episodi criminosi. Non appare infatti inutile sottolineare che, in base al principio della teoria monistica accolta nel nostro ordinamento penalistico, nel caso di concorso di più persone in un'impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dall'azione criminosa concordata, che si ricolleghino, cioè, a tale azione con nesso causale fisico o psichico, anche se non specificamente previsti nell'accordo. Tale responsabilità deve essere affermata non soltanto in ordine al reati che rientrano esplicitamente nel piano concordato (nell'esempio sopra riportato, la rapina), ma anche a quel reati che, pur non essendo stati eventualmente previsti in maniera specifica, si ricollegano tuttavia direttamente a quel piano sotto l'aspetto ontologico o materiale, (il porto delle anni da utilizzare per portare a termine la suddetta rapina), posto che i reati aggiuntivi rispetto a quello esplicitamente concordato, ed a quest'ultimo direttamente connessi, costituiscono un quid pluris, che si inserisce inevitabilmente nello sviluppo della principale azione criminosa, anche se non esplicitamente previsto nell'accordo; nel senso, cioè, che la partecipazione del concorrente morale al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce lo sviluppo normale ed inevitabile della singola azione criminosa. Chi dà mandato ad altri di commettere una rapina a mano armata, e sa quindi che saranno comunque impiegate delle armi, risponderà anche dei reati connessi all'uso delle armi stesse, anche se non conosce specificamente, nel numero e nella qualità, le anni che saranno autonomamente utilizzate dagli esecutori materiali della rapina. Nè, ovviamente, possono valere a scalfire le argomentazioni del giudice di merito, il fatto, posto in luce nell'atto di ricorso, che il GR sia stato assolto per essere stato ritenuto insussistente il suo concorso nell'ambito di altri procedimenti per reati diversi, o il fatto che altri siano stati assolti dalle medesime imputazioni.
4. La pretesa violazione del principio "ne bis in idem" Si tratta di una pretesa violazione non dedotta in grado di appello, che va comunque esaminata, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio.
Si sostiene che il GR era già stato condannato per il reato di detenzione delle anni in uso alla organizzazione, sicché egli non potrebbe essere nuovamente condannato per il medesimo reato. Ora - a parte l'estrema genericità dell'assunto, non avendo il ricorrente allegato gli elementi di supporto a tale rilievo - è sufficiente osservare in proposito che le ulteriori contestazioni di detenzione di armi di cui al presente giudizio si riferiscono a episodi criminosi diversi rispetto a quelli oggetto dei precedenti, per modo che, non risultando da alcun elemento che l'organizzazione ebbe a fornirsi una volta per tutte delle armi necessarie per perseguire le finalità eversive di essa (come pare che il ricorrente voglia adombrare nella sua sibillina censura), la doglianza appare del tutto priva di fondamento.
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 158 c.p. Questa Corte a sezioni unite ha definitivamente stabilito che il termine di prescrizione, in caso di reato continuato, decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma che il tempo necessario perché la prescrizione maturi è quello previsto per i singoli reati in continuazione (v. Sez.Un., sent. n. 2780 del 15.3.1996), per cui, fermo restando il diverso termine previsto per ciascun episodio di reato, il dies a quo è per tutti i reati il medesimo.
Ma, a prescindere da ciò, la questione non ha alcun rilievo ai fini della decisione, posto che, come sottolineato nel par.1.2, il decorso della prescrizione è rimasto sospeso durante la latitanza dell'imputato, in applicazione della disposizione dell'art.16 della legge n. 152 del 1975, e la prescrizione non si è pertanto maturata.
Il ricorso di DE GI Pietro
1. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato. Si richiamano, per quanto di ragione, le argomentazioni svolte al par.3 della parte dedicata al ricorso del GR.
Si devono soltanto esaminare le doglianze specificamente dedicate al capi di imputazione richiamati dal ricorrente. In ordine alla detenzione e al porto illegale di anni in occasione della manifestazione svoltasi alla stazione centrale di Milano il 6.2.1976 (capo 12), il ricorrente lamenta illogicità di motivazione in punto di prova circa il concorso morale dell'imputato in relazione ai suddetti reati.
Si sostiene in particolare che, essendo emersa soltanto una partecipazione del DE GI ad tiri corteo di duemila persone, fra le quali soltanto alcune erano armate, non era ravvisabile "quella connessione causale fra una azione e la consapevolezza di una volontà efficace", che sola potrebbe legittimare una condanna per concorso morale.
Ora - a parte la considerazione che le doglianze del ricorrente, con cui si denunciano formalmente violazioni di legge e illogicità di motivazione, consistono in prevalenza in osservazioni che propongono, nella sostanza, una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze di merito - va rilevato che, in realtà, le Corti territoriali hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato sulla scorta di tiri ragionamento totalmente diverso rispetto a quello, abbastanza semplicistico, fatto dal ricorrente.
Si è infatti osservato che le imprese a lui addebitate erano state preparate congiuntamente dall'organizzazione "Rosso" e dalla formazione satellite "Prima Linea", cui il De GI apparteneva, che la sua partecipazione deliberativa ed esecutiva risultava da molteplici chiamate in correità del tutto attendibili;
che la dotazione di anni al militanti era stata stabilita a livello dirigenziale, e che, per l'elevato valore simbolico eversivo di tali imprese, furono deliberate e programmate dai dirigenti delle formazioni, fra cui era da annoverare proprio il DE GI. Il possesso di un armamento individuale "di tutto punto" da parte di numerosi militanti - così osserva la Corte di secondo grado - era giustificato dal fatto che doveva trattarsi di una occupazione "militare" della stazione ferroviaria, e la presenza delle armi era così numerosa ed estesa che le stesse dovevano necessariamente provenire dal settore logistico delle formazioni, sicché appariva impensabile che il DE GI, in quanto responsabile di detto settore, fosse totalmente all'oscuro del possesso delle suddette armi da parte di molti esponenti del movimento.
Per altro, la personale partecipazione dell'imputato alla manifestazione, culminata nella occupazione della stazione centrale di Milano, e la rivendicazione della valenza "politica" di essa, fatta dal medesimo parlando al microfoni, costituivano, a parere dei giudici di merito, la riprova che la detenzione delle armi non poteva avvenire al di "fuori delle sue volizioni".
Non si tratta affatto di considerazioni illogiche o errate sul piano nè si può parlare di carenza motivazionale in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato, posto che dalle considerazioni svolte dai giudici di merito emerge una fattispecie ben diversa da quella, delineata dal ricorrente, di una semplice partecipazione ad una manifestazione nella quale solo alcuni degli aderenti erano armati e che tale circostanza non poteva essere conosciuta dal DE GI.
Di conseguenza, la pronuncia impugnata appare pienamente rispondente ai principi più volte affermati da questa Corte in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compititi personalmente che di quelli compititi dal correi nei limiti della concordata impresa criminosa;
per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerarsi come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato.
Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al porto abusivo di anni in occasione delle rapine al danni della Cooperativa "Jaca Book" e della redazione della radio privata "Radio Supermilano", in relazione alle quali la posizione del DE GI è inquadrata come quella di partecipante al gruppo dirigente che ebbe a deliberare le suddette azioni criminose.
2. Carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Si sostiene da parte del ricorrente che l'aumento di pena comminato in continuazione con il reato reputato più grave (e cioè la detenzione di armi a fini sovversivi di cui all'art.21 della legge n.110 del 1975) sarebbe stato determinato complessivamente in mesi 6
di reclusione per le due imputazioni, con la precisazione che la Corte di Assise aveva stabilito in astratto una quota di aumento, per ciascun reato in continuazione, oscillante tra un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi, e che solo una delle due fattispecie si riferiva ad anni da guerra.
In verità nulla di tutto questo emerge dalla sentenza impugnata, con la quale è stato aumentato di mesi 2 e giorni 20 la maggior pena inflitta con la precedente sentenza del 27.6.1988, semplicemente sulla base di un calcolo complessivo ed indistinto, che ha fissato in mesi 4 di reclusione tale aumento, su cui è stata poi applicata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, e che ha portato l'aumento a mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Ma, anche a volere ammettere quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte non si sarebbe discostata dai criteri dalla stessa fissati, avendo determinato in mesi 4, e non in mesi 6, l'aumento di pena per i tre (e non due) episodi criminosi contestati al DE GI. Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorsi vanno rigettati, con la conseguenziale condanna di entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, in applicazione dell'art.549 c.p.p. abrogato, (tuttora applicabile nel caso in esame), al versamento della somma, ritenuta congrua, di L.300.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art.158, comma 1 ult. parte, Cod. Pen. e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.16, lett. a) Legge 22.5.1975 n.152. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di L. 300.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998