Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/1998, n. 7442
CASS
Sentenza 8 maggio 1998

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In tema di concorso di persone nel reato, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa; per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Fattispecie in tema di ritenuto concorso nelle effettuazioni di reati vari da parte di persona posta al vertice di associazione politico-criminale che ideava e programmava le imprese poste in esecuzione da altri).

Poiché la prescrizione dei reati ha natura sostanziale, le norme che ne regolano la durata e ne fissano la decorrenza non possono che avere portata sostanziale, e non semplicemente processuale. Ne consegue che la disposizione dell'art. 16 della legge n. 152 del 1975, contemplante alcune cause speciali di sospensione della prescrizione, è tuttora in vigore, non trovando per essa applicazione l'art. 35 della stessa legge. secondo cui le disposizioni processuali di quest'ultima si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/1998, n. 7442
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7442
Data del deposito : 8 maggio 1998

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