Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 393
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti presupposti all'indirizzo PEC del ricorrente, come da documentazione prodotta dalla resistente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che gli atti sono stati notificati nel 2024 e 2025 e che la notifica di un'intimazione di pagamento nel 2024 ha interrotto i termini per una cartella del 2018.

  • Inammissibile
    Decadenza

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza, poiché avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021

    La Corte ha ritenuto inconferente la doglianza, poiché la resistente ha agito in conformità con l'art. 72 bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, che consente l'ordine al terzo di pagare direttamente il credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 393
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo