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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3665/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500010159001 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170026356247000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230038545104000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043163846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044500622000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027120925000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029546811000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012863834000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per la resistente: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossine, il pignoramento presso terzi n. 02884202500010159001 notificato il 29/08/2025 per complessivi euro 24.697,47 in base ai seguenti atti presupposti: cartelle n. 028 2017 00263562 47, n. 028 2023 00385451 04, n. 028 2024 00431638 46,
n. 028 2024 00445006 22, n. 028 2025 00271209 25, n. 028 2025 00295468 11, ed intimazione n. 028 2024
90128638 34. Eccepiva: - la loro omessa notifica;
- l'intervenuta prescrizione delle pretesa e la decadenza;
- la violazione dell'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le doglianze della controparte. In particolare deduceva la regolare notifica degli indicati atti prodromi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato. La censura è destituita di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata, si evince che tali atti sono stati tutti regolarmente notificati nelle date indicate nel pignoramento all'indirizzo pec del ricorrente (Email_3).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione atteso che sei atti (cartelle ed ingiunzione) sono stati notificati nel 2024 e 2025.
Per la cartella n. 028 2017 00263562 47, notificata in data 23/01/2018 e riguardante tributi erariali e relative sanzioni ed interessi (prescrivibili rispettivamente in 10 e 5 anni), vi è stata interruzione dei termini con la notifica in data 15/10/2024 allo stesso indirizzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 028 2024 90128638
34 riguardante anche detta cartella.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli atti prodromici.
Inconferente è la doglianza della violazione dell'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021, poiché la resistente ha attuata la procedura prevista dall'art. 72 bis, comma 1, D. P. R. n. 602/1973, secondo cui “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:……..” Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente e Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3665/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500010159001 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170026356247000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230038545104000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043163846000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240044500622000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027120925000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029546811000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249012863834000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusione per il ricorrente: annullamento dell'atto impugnato;
vittoria di spese di giudizio con distrazione.
Conclusioni per la resistente: rigetto e/o inammissibilità del ricorso;
vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossine, il pignoramento presso terzi n. 02884202500010159001 notificato il 29/08/2025 per complessivi euro 24.697,47 in base ai seguenti atti presupposti: cartelle n. 028 2017 00263562 47, n. 028 2023 00385451 04, n. 028 2024 00431638 46,
n. 028 2024 00445006 22, n. 028 2025 00271209 25, n. 028 2025 00295468 11, ed intimazione n. 028 2024
90128638 34. Eccepiva: - la loro omessa notifica;
- l'intervenuta prescrizione delle pretesa e la decadenza;
- la violazione dell'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021.
Si costituiva l'A. E. R. contestando specificamente le doglianze della controparte. In particolare deduceva la regolare notifica degli indicati atti prodromi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti a quello impugnato. La censura è destituita di fondamento. Dalla documentazione prodotta dalla resistente, peraltro non contestata, si evince che tali atti sono stati tutti regolarmente notificati nelle date indicate nel pignoramento all'indirizzo pec del ricorrente (Email_3).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione atteso che sei atti (cartelle ed ingiunzione) sono stati notificati nel 2024 e 2025.
Per la cartella n. 028 2017 00263562 47, notificata in data 23/01/2018 e riguardante tributi erariali e relative sanzioni ed interessi (prescrivibili rispettivamente in 10 e 5 anni), vi è stata interruzione dei termini con la notifica in data 15/10/2024 allo stesso indirizzo pec, dell'intimazione di pagamento n. 028 2024 90128638
34 riguardante anche detta cartella.
L'eccezione di decadenza è inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione degli atti prodromici.
Inconferente è la doglianza della violazione dell'art. 1, comma 32, L. n. 206/2021, poiché la resistente ha attuata la procedura prevista dall'art. 72 bis, comma 1, D. P. R. n. 602/1973, secondo cui “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero
4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:……..” Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.