CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18759 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ED nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/serit+te le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Penale Sent. Sez. 1 Num. 18759 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 Il Procuratore generale, Franca Zacco, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. AR AM ricorre avverso l'ordinanza del 28 aprile 2022 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine ai reati di tentato omicidio e violazione di domicilio, ai sensi degli artt. 56, 575 e 614 cod. pen. Secondo l'accusa, AR il 3 dicembre 2021 aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ST FA, avendo, insieme a IM AL PA, immobilizzato e percosso MI NC, ai fine di non farlo intervenire in difesa di ST, mentre quest'ultimo veniva colpito con pugni al volto da NO EA e OL AT IR, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco in direzione dell'addome della vittima, senza riuscire nel suo intento in quanto quest'ultima, con un gesto repentino, aveva fatto sì che il colpo raggiungesse la sua mano sinistra e la sua gamba destra. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ST, essendo gravemente indiziato dei reati di favoreggiamento personale e di false informazioni al pubblico ministero, il 4 e il 5 gennaio 2022 non avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni come persona informata dei fatti. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito (il quale, sul punto, avrebbe richiamato una giurisprudenza di legittimità avente a oggetto la diversa situazione disciplinata dal comma 1 dell'art. 63 cod. proc. pen.), le dichiarazioni di ST non potevano essere utilizzate nel procedimento in esame: quest'ultimo, infatti, non era attendibile, perché il 4 gennaio 2021 aveva reso dichiarazioni accusatorie (ai danni di due persone straniere) che risultate false e calunniose già dalla mera visione dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe confermato la decisione del G.i.p., senza considerare quanto dichiarato da AR in sede di 2 interrogatorio e quanto messo in risalto nella memoria depositata il 28 aprile 2022, nella quale la difesa aveva evidenziato che, dalla lettura degli atti del procedimento, si evinceva che l'indagato, quando era iniziata la discussione, si trovava all'interno del locale ed era intervenuto solo in un secondo momento. Non vi era, inoltre, la prova dell'elemento soggettivo del reato, posto che non vi era prova del fatto che vi fosse stato un accordo tra i soggetti coinvolti, né che AR avesse previsto (o potuto prevedere) l'azione violenta posta in essere nei confronti della parta offesa. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e senza ponderare che AR non aveva avuto armi con sé, non aveva il volto travisato e non aveva fornito alcun apporto all'aggressione. In particolare, il giudice di merito, senza considerare le valutazioni offerte dalla difesa nella citata memoria, si sarebbe limitato a evidenziare la gravità del fatto, non motivando in alcun modo sulla persona dell'indagato, il quale, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non poteva essere considerato recidivo specifico, essendo gravato da un solo precedente non specifico risalente a vent'anni prima. Il ricorrente, quindi, evidenzia che il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe confermato dal fatto che il Tribunale, pur avendo confermato il provvedimento dei G.i.p., con il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ritenuto non idonea tale misura cautelare (confondendo, probabilmente, la posizione di AR con quella del coindagato NO, detenuto in carcere). Nel ricorso, infine, si evidenzia che il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla doglianza relativa alla prescrizione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Il difensore in data 2.11.2022 deposita conclusioni scritte con le quali ribadisce i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono: i primi due motivi di ricorso sono inammissibili. 1.1. Giova in diritto evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che deducano in modo aspecifico il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). 3 Nel primo motivo di ricorso, infatti, AR si è limitato ad affermare che ST il 4 gennaio 2022 aveva ammesso di aver dichiarato il falso nel verbale di sommarie informazioni del 4 dicembre 2021; tuttavia — per come ha rilevato il Procuratore generale - è rimasto non efficacemente contrastato dal ricorrente il presupposto in forza del quale le dichiarazioni rilasciate nel mese di gennaio 2022 erano state rese quando per ST non sussistevano ancora elementi per ritenerlo un possibile indagato. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., quindi, le dichiarazioni rese dallo stesso erano utilizzabili nel procedimento de quo, considerando che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini e aventi carattere autoindizianti non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista dal citato comma non opera (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571). La qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, infatti, prevale rispetto a quella di possibile indagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindizianti sono pienamente utilizzabili contra alios, né può essere eccepita l'inutilizzabilità erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengano da un soggetto indagato di reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. In ogni caso, il grave quadro indiziario a carico dell'indagato si fonda su plurime e convergenti dichiarazioni di una serie di soggetti informati dei fatti, sicché, il Tribunale ha potuto valutare l'esistenza dei presupposti cautelari, ricorrendo anche alla prova di resistenza, potendosi desumere la persistente incidenza sul convincimento del giudice espresso nell'ordinanza impugnata dal fatto che pure se si espungessero le dichiarazioni della persona offesa, permarrebbero comunque degli indizi gravi in ordine la sussistenza del reato contestato e la partecipazione del AR all'aggressione. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 4 1.2. Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente si limita a evidenziare che il Tribunale e il G.i.p. avrebbero travisato il contenuto dei filmati di videosorveglianza, senza spiegare in modo adeguato da quali elementi poteva emergere il dedotto travisamento. La Corte ritiene, invece, che il giudice del riesame abbia attentamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e il ricorso, sul punto, non può trovare accoglimento, avendo il Tribunale valorizzato in modo ineccepibile le plurime e convergenti dichiarazioni dì una serie di testi oculari e in particolare di MI NC, De UC NN, ZI RI e CO HI OV che costituivano un preciso riscontro al contenuto delle dichiarazioni di ST FA. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.3.1. Il terzo motivo di ricorso non è fondato nella parte in cui contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, atteso il rischio di reiterazione di condotte e il numero cospicuo di persone informate sui fatti. Il giudice di merito, infatti, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che la gravità del fatto e la personalità dell'indagato erano sintomatiche della pericolosità sociale di AR, in quanto soggetto proclive a commettere atti di sangue e, quindi, erano fonte di effettivo allarme sociale. 5 Il fatto, poi, che i moventi dell'azione fossero da ricondursi a ragioni economiche rimaste irrisolte, comportava il rischio di commissione di ulteriori azioni violente. 1.3.2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato nella parte relativa all'adeguatezza della misura applicata, laddove evidenzia che l'ordinanza impugnata appare sganciata dalla situazione effettiva del ricorrente, atteso che il Tribunale — senza rendersi conto che lo stesso AR era già agli arresti domiciliari — rigetta le sue richieste di applicazione di una misura meno afflittiva, scrivendo che "la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il braccialetto elettronico, è inidonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari...l'applicazione del braccialetto elettronico ... non eviterebbe certo la possibilità che l'indagato riprenda i contatti con la persona offesa". 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusiva adeguatezza della misura e rinviare per nuovo giudizio sul punto al Tribunale cdi Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusiva adeguatezza della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 05/12/2022
lette/serit+te le conclusioni del PG FRANCA ZACCO Penale Sent. Sez. 1 Num. 18759 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 05/12/2022 Il Procuratore generale, Franca Zacco, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari. RITENUTO IN FATTO 1. AR AM ricorre avverso l'ordinanza del 28 aprile 2022 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine ai reati di tentato omicidio e violazione di domicilio, ai sensi degli artt. 56, 575 e 614 cod. pen. Secondo l'accusa, AR il 3 dicembre 2021 aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ST FA, avendo, insieme a IM AL PA, immobilizzato e percosso MI NC, ai fine di non farlo intervenire in difesa di ST, mentre quest'ultimo veniva colpito con pugni al volto da NO EA e OL AT IR, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco in direzione dell'addome della vittima, senza riuscire nel suo intento in quanto quest'ultima, con un gesto repentino, aveva fatto sì che il colpo raggiungesse la sua mano sinistra e la sua gamba destra. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ST, essendo gravemente indiziato dei reati di favoreggiamento personale e di false informazioni al pubblico ministero, il 4 e il 5 gennaio 2022 non avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni come persona informata dei fatti. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito (il quale, sul punto, avrebbe richiamato una giurisprudenza di legittimità avente a oggetto la diversa situazione disciplinata dal comma 1 dell'art. 63 cod. proc. pen.), le dichiarazioni di ST non potevano essere utilizzate nel procedimento in esame: quest'ultimo, infatti, non era attendibile, perché il 4 gennaio 2021 aveva reso dichiarazioni accusatorie (ai danni di due persone straniere) che risultate false e calunniose già dalla mera visione dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe confermato la decisione del G.i.p., senza considerare quanto dichiarato da AR in sede di 2 interrogatorio e quanto messo in risalto nella memoria depositata il 28 aprile 2022, nella quale la difesa aveva evidenziato che, dalla lettura degli atti del procedimento, si evinceva che l'indagato, quando era iniziata la discussione, si trovava all'interno del locale ed era intervenuto solo in un secondo momento. Non vi era, inoltre, la prova dell'elemento soggettivo del reato, posto che non vi era prova del fatto che vi fosse stato un accordo tra i soggetti coinvolti, né che AR avesse previsto (o potuto prevedere) l'azione violenta posta in essere nei confronti della parta offesa. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione e senza ponderare che AR non aveva avuto armi con sé, non aveva il volto travisato e non aveva fornito alcun apporto all'aggressione. In particolare, il giudice di merito, senza considerare le valutazioni offerte dalla difesa nella citata memoria, si sarebbe limitato a evidenziare la gravità del fatto, non motivando in alcun modo sulla persona dell'indagato, il quale, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non poteva essere considerato recidivo specifico, essendo gravato da un solo precedente non specifico risalente a vent'anni prima. Il ricorrente, quindi, evidenzia che il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe confermato dal fatto che il Tribunale, pur avendo confermato il provvedimento dei G.i.p., con il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha ritenuto non idonea tale misura cautelare (confondendo, probabilmente, la posizione di AR con quella del coindagato NO, detenuto in carcere). Nel ricorso, infine, si evidenzia che il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla doglianza relativa alla prescrizione di cui all'art. 284, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Il difensore in data 2.11.2022 deposita conclusioni scritte con le quali ribadisce i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono: i primi due motivi di ricorso sono inammissibili. 1.1. Giova in diritto evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che deducano in modo aspecifico il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071). 3 Nel primo motivo di ricorso, infatti, AR si è limitato ad affermare che ST il 4 gennaio 2022 aveva ammesso di aver dichiarato il falso nel verbale di sommarie informazioni del 4 dicembre 2021; tuttavia — per come ha rilevato il Procuratore generale - è rimasto non efficacemente contrastato dal ricorrente il presupposto in forza del quale le dichiarazioni rilasciate nel mese di gennaio 2022 erano state rese quando per ST non sussistevano ancora elementi per ritenerlo un possibile indagato. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., quindi, le dichiarazioni rese dallo stesso erano utilizzabili nel procedimento de quo, considerando che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'Autorità giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini e aventi carattere autoindizianti non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista dal citato comma non opera (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571). La qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga, infatti, prevale rispetto a quella di possibile indagato in reato connesso, sicché le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che abbia reso dichiarazioni autoindizianti sono pienamente utilizzabili contra alios, né può essere eccepita l'inutilizzabilità erga omnes sulla base del fatto che le stesse provengano da un soggetto indagato di reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. In ogni caso, il grave quadro indiziario a carico dell'indagato si fonda su plurime e convergenti dichiarazioni di una serie di soggetti informati dei fatti, sicché, il Tribunale ha potuto valutare l'esistenza dei presupposti cautelari, ricorrendo anche alla prova di resistenza, potendosi desumere la persistente incidenza sul convincimento del giudice espresso nell'ordinanza impugnata dal fatto che pure se si espungessero le dichiarazioni della persona offesa, permarrebbero comunque degli indizi gravi in ordine la sussistenza del reato contestato e la partecipazione del AR all'aggressione. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218). 4 1.2. Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente si limita a evidenziare che il Tribunale e il G.i.p. avrebbero travisato il contenuto dei filmati di videosorveglianza, senza spiegare in modo adeguato da quali elementi poteva emergere il dedotto travisamento. La Corte ritiene, invece, che il giudice del riesame abbia attentamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e il ricorso, sul punto, non può trovare accoglimento, avendo il Tribunale valorizzato in modo ineccepibile le plurime e convergenti dichiarazioni dì una serie di testi oculari e in particolare di MI NC, De UC NN, ZI RI e CO HI OV che costituivano un preciso riscontro al contenuto delle dichiarazioni di ST FA. In tema di misure cautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745). 1.3.1. Il terzo motivo di ricorso non è fondato nella parte in cui contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, atteso il rischio di reiterazione di condotte e il numero cospicuo di persone informate sui fatti. Il giudice di merito, infatti, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato in modo ineccepibile che la gravità del fatto e la personalità dell'indagato erano sintomatiche della pericolosità sociale di AR, in quanto soggetto proclive a commettere atti di sangue e, quindi, erano fonte di effettivo allarme sociale. 5 Il fatto, poi, che i moventi dell'azione fossero da ricondursi a ragioni economiche rimaste irrisolte, comportava il rischio di commissione di ulteriori azioni violente. 1.3.2. Il terzo motivo di ricorso, invece, è fondato nella parte relativa all'adeguatezza della misura applicata, laddove evidenzia che l'ordinanza impugnata appare sganciata dalla situazione effettiva del ricorrente, atteso che il Tribunale — senza rendersi conto che lo stesso AR era già agli arresti domiciliari — rigetta le sue richieste di applicazione di una misura meno afflittiva, scrivendo che "la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il braccialetto elettronico, è inidonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari...l'applicazione del braccialetto elettronico ... non eviterebbe certo la possibilità che l'indagato riprenda i contatti con la persona offesa". 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusiva adeguatezza della misura e rinviare per nuovo giudizio sul punto al Tribunale cdi Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'esclusiva adeguatezza della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 05/12/2022