Art. 4. (Procedure) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 . 2. La concessione dei contributi e' comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e' il seguente:
«Art. 41 (Intervento finanziario dello Stato). ( Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2 ; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2 ). - 1. Lo Stato ha facolta' di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla meta' della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37 l'onere della spesa puo' essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'art. 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 6.
Omissis.
Art. 43 (Contributo in conto interessi). ( Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 , introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1 ). - 1.
Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.».
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e' il seguente:
«Art. 6 (Dichiarazione). ( Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1 ; 3, comma 1 ; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , art. 9, comma 1, lettera b). - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c), di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell' art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 .».
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e' il seguente:
«Art. 41 (Intervento finanziario dello Stato). ( Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2 ; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2 ). - 1. Lo Stato ha facolta' di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla meta' della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37 l'onere della spesa puo' essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'art. 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 6.
Omissis.
Art. 43 (Contributo in conto interessi). ( Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 , introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1 ). - 1.
Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.».
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , e' il seguente:
«Art. 6 (Dichiarazione). ( Legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 2, comma 1 ; 3, comma 1 ; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 , art. 9, comma 1, lettera b). - 1.
Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c), e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c), di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell' art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 .».