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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2015-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni BA Presidente, rel.
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
difesa ed assistita dall'Avv. Livio Caprile, del foro di Genova,
appellante nei confronti di
, Controparte_1
con l'Avv Ghinassi Pietro, di Arezzo,
convenuto
-
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di collazione e accertamento donazione indiretta.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rivalutando complessivamente il quadro probatorio già acquisito in primo grado riformare in toto la sentenza no.927/2022, emessa il 12.05.22 inter partes dal Tribunale Civile di Arezzo non notificata, nelle parti che costituiscono l'oggetto dei nostri motivi di appello, accogliendo le seguenti domande: In via principale e nel merito accertare e dichiarare ex artt. 737
e 746 del c.c. che l'immobile di cui è causa, sito in FO (Gr), censito al NCEU del Comune di FO all a partita 12.037, foglio di mappa 28, particella 1855 subalterno 16, Via Cassanello, piani 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, vani 4 di proprietà del Sig. Parte_2 debba rientrare nell'asse ereditario del Sig. pad re dei Persona_1
Sigg.ri e , deceduto il 04.01.2016; In Controparte_1 Parte_1 via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo
Tribunale non ritenesse sussistenti i requisiti per procedere ad una collazione automatica del predetto immobile, accertare che il prezzo dell'immobile de quo e delle spese accessorie, erano state pagate dal Sig.
anziché dal figlio , dichiarando la donazione Persona_1 CP_1 indiretta del Sig. a favore solo del figlio Persona_1 Parte_3
dell'immobile o del valore di Lire 202.500.000 per l'acquisto
[...] dell'immobile, Lire 18.500.000 per costi connessi al mutuo, Lire 6.500.000 per spese di mediazione, Lire 15.358.753 per spese di primo impianto della casa per un totale di Lire 242. 858.753 pari a € 125.426. In Via istruttoria ribadiamo la nostra istanza affinché il Giudice disponga una consulenza tecnica calligrafica, autorizzando il CTU ad accedere ai luoghi dell'abitazione del de cuius per ricercare scritti e/o documenti redatti o sottoscritti da quest'ultimo e compararli con la scrittura riportata nell'agenda al fine di, definitivamente, confermare la paternità delle annotazioni registrate nell'agenda in questione in capo al de cuius
ribadendo la sua istanza affinché la Corte ordine ex art. Persona_1
210 c.p.c. al Notatio di Grosseto la produzione integrale del Persona_2 fascicolo d'ufficio relativo all'atto di compravendita Pt_4 Persona_1 rogitato presso il suo studio in data 22.12.95 avente numero di repertorio
19009. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa per i due gradi di giudizio e restituzione degli onorari già pagati alla c ontroparte per il primo grado.”
Per il convenuto: “Conclude per il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ecc.ma corte di appello, dichiarare che il CP_2 avrebbe donato indirettamente il 50% delle somme di cui sarebbe
[...] accertata la donazione indiretta in quanto coniuge in comunione legale dei beni con e disporre in ogni caso, tenuto presente le CP_3 disposizioni testamentarie del vvero della rinunzia alla Controparte_2 eredità di , siccome operata dal l'appellante. Il tutto con CP_3 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2016, CP_2 CP_4 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo il fratello Parte_2
.
[...]
L'attrice assumeva che il proprio padre, deceduto il Controparte_2
4.1.2016, aveva materialmente pagato il prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Via Cassanello , in FO (GR), sebbene questo risultasse in base all'atto di compravendita, stipulato nel 1995, formalmente intestato convenuto fratello e di sua Controparte_1 proprietà.
Pertanto, integrandosi la fattispecie della donazione indiretta a favore del fratello del valore del suddetto immobile, questo dovesse rientrare per collazione nell'asse ereditario del de cuius.
L'attrice aggiungeva che anche il prezzo del bene indicato nell'atto di compravendita (Lire 85.000.000), non corrispondeva alla maggio re somma effettivamente versata dal padre per l'acquisto.
A prova dei fatti allegati, l'attrice produceva un'agenda che affermava essere del de cuius, in cui, secondo la tesi sostenuta, questi aveva tenuto traccia di tutti i pagamenti relativi all'acquisto di detto immobile, effettuati a favore di tale “ (come emergeva in particolare Per_3 dall'appunto scritto ivi contenuto e intestato: colonna “Avere Lenzi”).
L'attrice ha ulteriormente dedotto che in data 2.2.1996, ossia successivamente alla stipula del contratto di compravendita tra Parte_2
e la il de cuius avrebbe contratto un mutuo per
[...] Parte_5 lire 100.000.000, che sarebbe stato “acceso per pagare il saldo dell'immobile acquistato in FO a nome del figlio ”, ossia CP_1 per pagare ulteriori tranches del prezzo di acquisto dell'immobile successivamente alla conclusione del contratto di compravendita.
L'attrice ha dunque chiesto accertarsi la disporsi la collazione del suddetto valore, che avrebbe dovuto essere ricompreso nell'asse ereditario del de cuius e, in subordine, la donazione Persona_1 indiretta, da parte di ei conf ronti del figlio Controparte_2 CP_1
, del valore del bene immobile oggetto di causa.
[...]
-
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente sia la nullità insanabile dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti, sia la prescrizione della domanda avversaria.
Nel merito, il convenuto ha dichiarato di non riconoscere la scrittura attribuita dall'attrice al de cuius e contenuta nell'agenda prodotta in giudizio, chiedendo quindi la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate e in subordine ha chiesto eventualmente di imputare il valore dell'immobile alla propria porzione.
In particolare, con riferimento all'agenda che la sorella asseriva fosse stata annotata dal de cuius, non poteva ricavarsi alcuna prova che le annotazioni si riferissero inequivocabilmente alla casa di FO, né che le somme ivi indicate fossero state effettivamente versate a tale sig.
non avendo la controparte prodotto né gli assegni con cui Per_3 sarebbero stati effettuati i relativi pagamenti né la prova del loro effettivo incasso.
Inoltre, tali asseriti pagamenti non avrebbero potuto comunque assumere alcuna rilevanza in quanto sarebbero stati effettuati nei confronti di un soggetto, tale sig. diverso dalla parte venditrice che ebbe a Per_3 concludere il contratto di compravendita immobiliare con Parte_2
, ossia la società
[...] Parte_5
Quanto al mutuo, il convenuto ha dedotto che lo stesso sarebbe stato contratto in forma cointestata tra il figlio ed il padre e ciò era avvenuto solamente perché quest'ultimo, essendo dipendente di banca, avrebbe goduto di tassi di interesse passivo più vantaggiosi . Il convenuto rilevava tuttavia che il pagamento delle rate di tale finanziamento sarebbe stato effettuato esclusivamente con denari provenienti dal e dalla moglie , ed in Controparte_1 Testimone_1 ogni caso non sarebbe servito al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di FO in quanto stipulato in data successiva all'atto di compravendita, nel quale veniva rilasciata, dalla parte venditrice quietanza di aver già ricevuto il pagamento a saldo della Parte_5 compravendita, essendo già stato il prezzo di acquisto interamente versato.
-
Con sentenza parziale n. 23/2021, depositata in cancelleria in data
15/01/2021, questo Tribunale ha provveduto sulle eccezioni preliminari in rito sollevate dalla parte convenuta, rigettando l'eccezione di nullità insanabile dell'atto di citazione , nonché l'eccezione di prescrizione dell'azione dispiegata dall'attrice.
Contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto nonché prove testimoniali articolate dalla parte attrice.
All'udienza del 6/5/2021 e del 12/12/2021 venivano assunte le prove orali ammesse e, all'udienza del 10/ 2/2022m, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa poi con la sentenza che ha respinto le domande dell'attrice ritenendole sprovviste di prova sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha premesso che l'attrice, in base alle regole generali (art. 2697 c.c.) doveva ritenersi gravata dell'onere probatorio di dare dimostrazione che la compravendita intercorsa tra il fratello ed un ter zo soggetto fosse una donazione indiretta effettuata dal padre defunto, per aver questi versato il prezzo del bene venduto al fine di veder poi sottoposto il relativo valore del bene alla collazione ereditaria.
L'attrice, pertanto, doveva fornire la prova che non era stato il fratello a pagare alla venditrice il corrispettivo per l'acquisto Parte_5 dell'immobile di FO, bensì il padre per per spirito di liberalità. L'attrice era parimenti onerata di offrire la prova che il prezzo effettivamente versato per il pagamento di tale immobile fosse superiore a quello indicato nell'atto notarile di compravendita, nonché che il soggetto a cui tale somma sarebbe stata versata (tale “ indicato Per_3 nell'agenda asseritamente riconducibile al de cuius) fosse il vero soggetto venditore del suddetto immobile e non la predetta società venditrice che risultava dall'atto pubblico di compravendita immobiliare.
Fatta tale premessa il Tribunale rilevava che neppure l'attrice aveva affermato che il prezzo del bene s arebbe stato versato dal padre alla venditrice, che pacificamente risultava dall' atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa e cioè la società (e non Per_2 Parte_5 tale “ ). Per_3
L'attrice aveva infatti dedotto che il padre avrebbe versato le somme a titolo di prezzo a tale , risultato essere proprietario del Persona_4 terreno su cui era poi stato costruito l'immobile oggetto di causa (il quale avrebbe “venduto i terreni alla ottenendo come Parte_4 controprestazione, come spesso accade in tali tipi di operazioni, il futuro trasferimento della proprietà di più appartamenti all'interno del condominio in costruzione. Riteniamo anche che, successivamente, il abbia ceduto al (con compromesso separato) tale Per_3 Persona_1 diritto di compravendita di cosa futura avente ad oggetto l'immobile della presente causa e che il sig. , al momento del rogito, Persona_1 abbia indicato quale intestatario dell'appartamento il Sig. Parte_2
” (cfr. pag. 18 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte
[...] attrice).
Dall'agenda, quindi, non poteva desumersi l'esistenza di pagamenti effettuati dal padre in favore della , né la stessa era utilizzabile Pt_4 quale prova nel presente giudizio.
Osservava inoltre il Tribunale che il convenuto aveva dichiarato di non riconoscere la copia fotostatica della suddetta agenda prodotta in giudizio dalla parte attrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 214, comma 2
c.p.c., oltre a negare espressamente la riconducibilità della scrittura sull'agenda a quella del padre, anche in considerazione del fatto che le annotazioni ivi riportate non risultavano sottoscritte dal de cuius. A fronte di ciò, l'attrice non aveva chiesto tempestivamente la verificazione, presentando apposita istanza nelle fo rme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c., ovvero mediante richiesta corredata dell'indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e dell'indicazione o della produzione delle scritture utili ai fini della comparazione della scrittura calligrafica.
In ogni caso, il Tribunale aggiungeva che, comunque, anche qualora dimostrato che la suddetta agenda fosse stata effettivamente compilata dal de cuius, le unilaterali annotazioni in cui era unicamente riportato un generico riferimento a “Avere Lenzi”, non avrebbero costituito certo prova oggettiva di effettivi pagamenti effettuati dal padre, non essendo stati prodotti i relativi assegni, né elementi in grado di dare dimostrazione di un avvenuto incasso delle somme, né che le stesse siano state versate al soggetto venditore dell'immobile.
Quanto al mutuo contratto in data successiva all'acquisto dell'immobile suddetto e cointestato tra il convenuto ed il de cuius, l'attrice non ha fornito alcuna dimostrazione obiettiva né del fatto che tale mutuo fosse stato contratto per il pagamento del prezzo dell'immobile oggetto di causa
(il cui pagamento, peraltro, risultava quietanzato a saldo dalla Parte_5 nell'atto pubblico di compravendita immobiliare), né che le relative
[...] rate fossero state pagate esclusivamente c on denaro del de cuius
. Persona_1
Non potevano invertire le predette regole sull'onere della prova né il fatto che l'attrice non fosse riuscita ad ottenere la suddetta documentazione dai relativi istituti bancari (non più nella disponibilità della documentazione per essere i fatti assai risalenti), né il lamentato mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione disposto in corso di istruttoria valutabile esclusivamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al fine di desumere argomenti di prova , fremo restando che si tratta di documentazione assai risalente nel tempo, formatasi negli anni '90, e di cui è stata richiesta l'esibizione nel 2021.
E nemmeno dalle prove orali svolte potevano ricavarsi elementi favorevoli alla tesi dell'attrice non avendo il convenuto, in sede di interrogatorio formale, confessato i fatti a sé sfavorevoli, né avendo gli altri testimoni offerto elementi certi e riferito fatti e circostanze rilevanti.
In particolare il Notaio non aveva confermato che il Per_2 [...]
, in data 22.12.1995, percependo l'importo, a saldo, di lire Per_4
139.000.000 con sei A/B da 20.000.000 di lire e uno da 19.000.000 di lire, aveva “ceduto” al proprio padre, il diritto di acquistare dalla Pt_4
l'immobile di causa (aveva dichiarato unicamente di essere a conoscenza del fatto che vi fosse un accordo di vendita tra la “società costruttrice”
(e quindi non ) ed il sig. Persona_1 Per_3
Anche i testi e , escussi all'udienza del Persona_4 Testimone_2
10.12.2021, non avevano riferito circostanze decisive ai fini della dimostrazione degli assunti attorei, avendo per lo più riferito di non ricordare quanto richiesto nei capitoli di prova ammessi.
E pertanto il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così disponeva: “- Rigetta le domande della parte attrice nei confronti della parte convenuta;
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.254, oltre al 15% per spese gene rali, iva e cpa come per legge.”
-
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
- L'atto di appello è formulato in modo tale che per comprenderne il senso, anche ai fini di una verifica della sua ammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c, ne va operata una (faticosa) ricostruzione.
L'appellante ha articolato un atto di impugnazione in cui, dopo aver rubricato le sue considerazioni preliminari sotto l'intestazione “primo motivo di appello”, non ne ha poi intestato un secondo, né altri successivi, pur avendo redatto alcuni articolati paragrafi recanti intestazioni di vario tipo (riassunto… esiti testimoniali…analisi…)
Primo motivo di appello.
L'appello è strutturato con una prima serie di argoment azioni racchiuse sotto la seguente intestazione: “PRIMO MOTIVO SI APPELLO - CIRCA
L'ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO SIA DI
NATURA DOCUMENTALE CHE TESTIMONIALE, IN RAPPORTO AL MANCATO
ADEMPIMENTO DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE NEI
CONFRONTI DEL CONVENUTO E DELLA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI
LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA / CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE.”
Tale primo motivo d'appello esordisce affermando come nella sentenza impugnata sia esistente un'errata valutazione del Tribunale in ordine alle prove esistenti agli atti da porre “in rapporto” al mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione disposto dal giudice.
L'appellante passa, quindi, a individuare “teoricamente le prove documentali decisive che l'attrice avrebbe dovuto offrire” per dare dimostrazione che l'immobile di cui è causa era stato pagato concretamente dal padre , affermando che avrebbe dovuto produrre alternativamente e/o contestualmente:
1. una dichiarazione sottoscritta non contestata e/o contestabile del de cuius indicante il concreto pagamento per l'acquisto della casa dall'impresa costruttrice e venditrice (società Parte_5
;
[...]
2. la documentazione bancaria (assegni e/o bonifici) a dimostrazione dei pagamenti effettuati dal padre;
3. una dichiarazione della a conferma che, sebbene Pt_4
l'immobile sia stato formalmente intestato al CP_1
, era stato pagato da e/o da terzi;
[...] Persona_1
4. una dichiarazione del Convenuto che riconosceva il pagamento del prezzo della vendita come effettuato dal padre e non con propri fondi.
Dopo tale (inutile) premessa, l'appellante ha affermato che se queste dovevano considerarsi “le prove “assolute” che l'attrice doveva offrire”, ne emergeva la loro natura diabolica e l'impossibilità di fatto di ottenerle, con “la conseguente necessità di superare l'onere probatorio posto a suo carico con altri strumenti, non solo documentali.”
E in ordine al preteso superamento delle regole relative all'onere della prova, l'appello afferma che “codesta difesa ritiene che il principio generale fissato dall'art. 2697 del c.c.” doveva essere contemperato con il principio di “acquisizione probatoria, basato sui principi costituzionali del giusto processo (che si tradurrebbe ”nel dovere del Giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio
(TUTTO) ritualmente acquisito, con una valutazione non atomistica, ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica….” ( Cass.
21909/2013)“ e nella cui “linea si innestano i principi di INERENZA o
PROSSIMITA' o VICINANZA DELLA PROVA in base ai quali l'onere della prova può definirsi come il rischio per la mancata prova di un fatto rimasto incerto nel giudizio, rispetto ai quali il legislatore ha voluto addossare tale rischio a quella parte che avrebbe dovuto trovarsi nelle migliori condizioni per dare la prova della circostanza invocata e, nel caso in cui non venga prodotta una prova definitiva, il Giudice è tenuto , in base ed analizzando tutte le prove raccolte, ad accertare se tale fatto si sia effettivamente verificato o meno.”
Riepilogando e sintetizzando tale confusa esposizione, si deve ritenere che l'appellante abbia lamentato che quale attrice su di lei gravava in sostanza una prova diabolica, sostenendo che il Tribunale – in base agli invocati principi di inerenza o prossimità o vicinanza della prova – avrebbe dovuto porre l'onere probatorio a carico del convenuto (“il soggetto nella cui sfera di controllo appartengono i fatti da provare”) come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza num. 20930/2009.
Di conseguenza la Corte avrebbe, sulla base delle risultanze di causa, così potuto ritenere provato “il fatto posto alla base della richiesta di collazione”.
Paragrafo A.
L'atto prosegue con un paragrafo A), intestato “riassunto dei fatti che codesta difesa ritiene dimostrati direttamente e/o indirettamente”.
Sono ivi contenute una serie di argomentazioni , tutte ripetitive di quanto già versato in atti nelle proprie difese, in base alle quali si ribadisce che il terreno era di proprietà di , che questi l'aveva poi venduto Persona_4 alla , dopo aver ottenuto, unitamente ad altri proprietari Pt_4 confinanti, dal Comune la lottizzazione dell'area su cui era stato costruito l'edificio di cui faceva parte l'immobile oggetto della compravendita dedotta in causa.
Seguono poi una serie di considerazioni (di cui sfugge il reale significato) secondo le quali:
- sussistevano in relazione all'immobile “(nonché al terreno ove sorge oggi l'edificio) evidenti rapporti “economici” (formali) tra la il Sig. ed rapporti di natura economica Parte_5 Per_3
(informali - vedasi i pagamenti di cospicui importi narrati nella famosa agenda) tra il Sig. ed il Sig. Persona_1 [...]
”; Per_4
- l'appartamento, che nel 1995 era di nuova costruzione, era confinante con quello di proprietà della figlia del predetto Per_3 alla quale l'aveva venduto il costruttore le due Parte_5 compravendite sono state rogate nella medesim a giornata dallo stesso Notaio);
- da ciò ne sarebbe derivato un “rapporto tra la , la Sig.ra Pt_4 ed i Signori nell'acquisto dei due Per_3 Controparte_1 predetti immobili di FO”; - inoltre il con la sua deposizione, aveva “implicitamente, Per_3 ma espressamente” (anche qui occorre un certo sforzo per afferrare il reale significato dell'espressione adoperata) indicato di essere stato assegnatario di due immobili in costruzione della e di averne ceduto uno alla figlia e uno al Pt_4 Per_1
- anche il Notaio rogante aveva “ricordato” l'esistenza di un primo accordo riguardante l'immobile tra e la e di cui Per_3 Pt_4 era stata chiesta l'esibizione senza ottenere riscontro dal giudice.
E quindi l'appellante, collegando tali fatti con “l'illuminante contenuto dell' agenda” del padre e col fatto che questi ebbe a versare al Per_3
l'importo di 202.500.000 di lire, assume che:
- si poteva presumere che i terreni fossero stati venduti alla Pt_4 ottenendo come controprestazione “il futuro trasferimento della proprietà di più appartamenti in costruzione all'interno del condominio (tra cui quello poi intestato al ed Controparte_1 alla figlia)”;
- risultava “assolutamente verosimile” che avesse poi ceduto al Per_3
“con compromesso separato informale”) tale Persona_1 diritto di compravendita di cosa futura avente ad oggetto l'immobile della presente causa e che il sig. pur pagando al Persona_1
l'importo di acquisto, al momento del rogito, abbia solo Per_3 indicato quale intestatario dell'appartamento il Sig. CP_1
.”
[...]
Dopo tale argomentazione, confusa, contenente una ricostruzione del fatto non perfettamente riconducibile alla prospettazione contenuta in citazione, atteso il richiamo a una “vendita di cosa futura” avvenuta tra il de cuius e un terzo del tutto estraneo al giudizio, l a Corte viene invitata al riesame delle “prove documentali” - atto di compravendita dell'immobile, contratto di mutuo, conven zione di lottizzazione, contenuto dell'agenda – e al loro raffronto con i numerosi elementi indiziari che davano conto della “incontrovertibile connessione tra il sig.
la e il la cointestazione del mutuo, la Per_3 Pt_4 Controparte_2 non comprensibile apertura e chiusura del c/c ove vennero accreditati i fondi del mutuo-garantito dall'appartamento in questione” e con le prove testimoniali.
Paragrafo B.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “B. Sugli esiti testimoniali”, nel quale l'appellante afferma che i testimoni (ma in realtà fa riferimento unicamente alla deposizione del Notaio ) avevano Per_2 confermato di sapere “…che c'era un primo accordo di vendita tra la società costruttrice ed il Sig. stipula però sono intervenuti la Per_5 società costruttrice ed il definitivo acquirente che era il Sig. Persona_6
.”
[...]
L'appellante passa poi ad affermare che doveva ritenersi n on attendibile la deposizione della moglie del convenuto la quale aveva unicamente confermato che l'appartamento era stato pagato con denaro messo da parte dal proprio marito, finendo così con offrire un'ulteriore presunzione a favore della tesi sostenuta poiché il convenuto, avendo all'epoca 34 anni, non avrebbe potuto “con un stipendio così limitato” aver già risparmiato la considerevole cifra di oltre 200.000.000 di lire, per cui il denaro non poteva che provenirgli da terzi “compreso soprattutto il padre”.
L'appello prosegue ricordando che il convenuto aveva reso interrogatorio formale negando il pagamento effettuato dal padre al che, invece, Per_3 nella sua deposizione aveva confermato che quest'ultimo gli aveva pagato tutto il prezzo della vendita, specificando che il con cui aveva Per_1 trattato “era un signore tra i quaranta e cinquant'anni ….”
Pertanto era da ritenersi indiscutibilmente emerso sia che il bene immobile oggetto presente vertenza era stato di fatto venduto concretamente dal al de cuius e non certo al convenuto e che l'atto Per_3 pubblico di compravendita dava prova solo dell'in testazione dell'immobile e non della provenienza delle somme a provvista.
Paragrafo C.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “C. Sulla valutazione probatoria del mancato adempimento dell'ordine di esibizione da parte del Convenuto, in cui l'appellante afferma che “il Giudicante” si era reso conto dell'”assoluta necessità di permettere all'attore di dimostrare il fondamento della propria azione, onerando direttamente il convenuto di dimostrare il fondamento della propria eccezione e, cioè, d i dimostrare di avere lui pagato la e non il padre, nel pieno rispetto di quel Pt_4 principio di vicinanza della prova”.
A fronte del mancato adempimento dell'ordine e dell'assolvimento di un compito da ritenersi per lui agevole, il convenuto aveva accampato la
“labile scusa” che i documenti non potevano essere esibiti perché risalenti nel tempo (erano passati 27 anni) , mostrando così un atteggiamento ostativo alla ricerca della verità.
Paragrafo D.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “D. sulla natura diabolica della prova a cui l'attrice dovrebbe essere sottomessa”, nel quale l'appellante ritiene di sottolineare la natura “diabolica” della prova documentale cui sarebbe sottoposta “nel caso in cui non potesse dimostrare, oltre a livello direttamente documentale, in altri modi il fondamento della sua domanda” (trattasi di un assunto il cui significato non è, all'evidenza, ben comprensibile).
L'appellante passa a ipotizzare quanto “avrebbe dovuto offrire per dimostrare documentalmente” l'avvenuta donazione indiretta da parte del padre, ripetendo nuovamente (e del tutto inutilmente) che si tratterebbe :
1) di una dichiarazione non contestata e/o contestabile del de cuius indicante il concreto pagamento per l'acquisto della casa dall'impres a costruttrice/venditrice (Par.fina); 2) di documentazione bancaria
(assegni e/o bonifici) a dimostrazione dei pagamenti effettuati dal padre.
3) dichiarazione della a conferma che, sebbene l'immobile sia Pt_4 stato formalmente intestato al , era stato pagato da Controparte_1
e/o da terzi;
4) di una dichiarazione del Convenuto Persona_1 che riconosceva il pagamento del prezzo della vendita come effettuato dal padre e non con propri fondi.
Paragrafo successivo al D. Segue poi un paragrafo intestato: “ANALISI E CONFUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL CONVENUTO RISPETTO ALLA
APPLICABILITÀ DELL'ART. 116 DEL C.P.C .”
Nello svolgimento del motivo l'appellante sostiene di avere dimostrato indirettamente ed a livello presuntivo che l'immobile di FO fu pagato con il patrimonio del padre mentre non si poteva “dire Per_1 lo stesso del Convenuto il quale, pur essendo stato espressamente onerato dal G.R. di depositare documentazione relativa al contratto di acquisto dell'immobile di causa, nonché al contratto di mutuo cointestato con il padre”, omettendo così di provare che aveva lui pagato con propri denari l'immobile e le rate del mutuo.
Si aggiunge che la “venditrice formale dell'immobile, la fantomatica
” venne dichiarata fallita poco dopo la stipula del contratto, il che Pt_4 rendeva “ancora più incredibile il fatto ” che il fratello non avesse conservato la documentazione relativa al pagamento .
Paragrafo successivo (I)
Nell'atto di appello segue altro paragrafo intestato: “ANALISI E
CONFUTAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA 927/22 EMESSA DAL
TRIBUNALE DI AREZZO RELATIVAMENTE AL MANCATO ASSOLVIMENTO
DELL'ONERE PROBATORIO DEL FONDAMENTO DEL DIRITTO AVANZATO
DALLA ATTRICE I. Sull'agenda prodotta (doc. 4).”
Secondo l'appellante l'elemento determinante il ritenuto mancato assolvimento dell'onere della prova , era stato dal Tribunale riferito al fatto che l'agenda era da ritenersi priva di valore probatorio, in quanto non collegabile alla vicenda contrattuale dell'acqui sto della casa di
FO, né dimostrativa di alcun effettivo pagamento.
L'appellante poi afferma di non aver dedotto in primo grado che l'agenda potesse essere considerata una prova dirimente del diritto alla collazione
(in realtà pag.4 della citazione è affermato il contrario e cioè che quelle annotazioni costituiscono una “prova evidente”), ma che costituisse quale documento vergato dal padre “un tassello da sommarsi alla valanga delle altre prove formalmente acquisite al processo“ tutte convergenti “nell'ottica di una valutazione indiziaria e presuntiva” a far ritenere assolto l'onere probatorio.
Pertanto il Tribunale aveva “malamente governato le normative sia del
Codice Civile che di procedura”, non essendo applicabile l'art. 216 del c.p.c. non potendosi ritenere determinato a carico dell'attrice alcun obbligo di formulare istanza di verificazione.
L'appello prosegue ribadendo che l'agenda era pervenuta legittimamente nelle mai della figlia in quanto consegnatale dal padre e che dagli appunti emergeva che le annotazioni erano tutte riconducibili all'epoca della compravendita dell'immobile avvenuta in data 22.12.95 e consistevano in un'elencazione dei pagamenti effettuati tramite assegno al Sig. che Per_3 pure aveva confermato di avere ricevuto dal Si g. Padre la Parte_2 somma di Lire 202.500.000 per l'acquisto dell'immobile; nell' indicazione dell'importo pagato per l'Iva in data 15.11.95 (“ 15.11.95 Pagato per IVA
10 % solo su 85.000.000 Lire” che l'importo indicato nella fattura emessa della veditrice ); nell'indicazione di importi pagati in data Pt_4
28.2.1996 e riferibili a mutuo e in una lunga elencazione delle spese accessorie sostenute per l'avvio della casa.
Paragrafo successivo (II).
Segue altro paragrafo intestato: “II. Sulla mancata produzione della copia degli assegni a favore del ne delle prove degli eventuali incassi Per_3 delle suddette somme.”
L'appellante qui ribadisce che il aveva confermato di avere Persona_4 ricevuto dal padre la somma di 202.500.000 Li re per “il prezzo della vendita dell'immobile” e la sua deposizione doveva essere analizzata globalmente con la deposizione testimoniale resa dal notaio, facendo così emergere “chiaramente ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti sulla validità” della tesi sostenuta.
Era emerso il rapporto tra e , il fatto che il era Per_3 Pt_4 Per_3 assegnatario di due unità immobiliari di cui una venduta al e l'altra intestata alla figlia e che il valore della vendita Parte_6 al era pari a 202.500.000 identico alla cifra riportata Per_1 nell'agenda. Del tutto incomprensibile il passaggio argomentativo ulteriore, nel quale l'appellante dapprima ricorda di aver instaurato procedura monitoria nei confronti del “per ottenere il diritto alla Controparte_5 produzione di tali documenti” utili ai fini di causa, non aveva dato frutto in quanto si trattava di materiale risalente nel tempo e non più disponibile, e poi afferma che “anche sotto questo profilo il filo logico della motivazione della sentenza di primo grado viene formalmente contestato”.
Paragrafo sccessivo (III).
Segue altro paragrafo intestato: III. Sul rapporto / . Per_3 Pt_4
Sul punto l'appello sostiene che il Tribunale “con sommarie, frammentate ed implicite motivazioni” avrebbe ritenuto insussistenti i rapporti tra il e la omettendo di valutare “considerazioni e Per_3 Pt_4 documentazioni ampiamente prodotte da questa difesa” (non è specificato di cosa si tratti) e gli esiti delle deposizioni del Notaio e Per_2 Pt_7
(sui quali aveva già argomentato prima).
[...]
Il Notaio aveva affermato di sapere “che c'era un primo accordo Per_2 di vendita tra la società costruttrice ed il Sig. il quale a sua volta Per_3 aveva dichiarato “quando ho avuto quello che dovevo avere non ho più visto nessuno della , del dell'altra parte.” Pt_4
L'appellante prosegue affermando che la sua difesa all'udienza del
10.12.21 aveva espressamente richiesto al Giudice che fosse ordinata al
Notaio “la produzione” dell'accordo tra e , che “la stessa Per_3 Pt_4 aveva indicato essere ancora presente nel suo Fasciolo d'ufficio, senza ottenere dal Giudice nessuna presa di posizione ne negativa, ne positiva“
(trattasi di argomento contrastato dalle risultanze sia della deposizione del Notaio che non risulta aver fatto alcun riferimento all'esistenza di un tale documento nel “fascicolo”, sia dalle dichiarazioni trascritte a verbale dove non si fa rifermento ad alcun fascicolo contenente il predetto documento attestante l'accordo, talché non è dato comprendere come l'appellante ritenga che il giudice dovesse provvedere in ordine all'istanza di un ordine di esibizione riguardante un documento del quale era del tutto incerta l'esistenza). Paragrafo successivo (IV).
Segue altro paragrafo intestato: “IV. Sulla differenza tra il reale valore di acquisto della casa di FO, rispetto a quello indicato in atto.”
L'appellante ha qui censurato la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale affermato che l'attrice ave va anche l'onere di dare prova che il prezzo effettivamente versato per il pagamento dei tale immobile fosse superiore a quello indicato nell'atto notarile , non tenuto conto delle sue tesi difensive svolte e delle prove prodotte, né della normativa allora vigente che non prevedeva la tracciabilità dei pagamenti che nel caso di specie erano indicati come avvenuti prima del rogito.
L'importo indicato nella fattura della venditrice non poteva Pt_4 corrispondere al valore reale dell'appartamento, atteso quanto risultava dal diverso contratto di compravendita con cui la aveva alienato Pt_4 in pari data alla , la proprietà di un identico immobile Testimone_2 confinante con l'appartamento di causa al rezzo di 140 milioni di Lire.
-
Il convenuto si è difeso affermando che la sorella non av esse correttamente rappresentato che il padre era congiunto con CP_3 in regime di comunione legale dei beni e con la quale aveva cointestato il conto sul quale sarebbero stati emessi gli assegni ed i pagamenti indicati.
Le annotazioni contenute nell'agenda, per la loro genericità - “Situazione
e costo casa FO (senza aggiungere altro); “Avere Lenzi” – non consentivano i ritenere provate le domande, non potendosi nemmeno affermare con certezza che l'agenda fosse appartenuta al de cuius.
Ha rilevato la contraddizione contenuta nella tesi di controparte, ricordando come questa avesse affermato che nell'anno 1996 era stato stipulato dal padre un finanziamento a medio/lungo termine con la Banca
Toscana Filiale di Montevarchi, per l'importo di Lit. 100.000.000 ( €.
51.645,68) indicando quale terzo datore di ipoteca il figlio . CP_1
Il mutuo avrebbe avuto lo scopo di consentire il pagamento di ulteriori tranches del prezzo di acquisto del bene immobile, già venduto e pagato. I ratei dovevano comunque ritenersi, comunque, da lui interamente pagati unitamente alla consorte come dimostrato dalle movimentazioni del conto corrente sul quale confluivano i loro stipendi ed ha aggiunto che i denari confluiti nel conto comune del de cuius e della di lui consorte provenivano in gran parte dal conto della sig.ra ad essa CP_3 pervenuti per successione del di lei padre e quindi estranei al de cuius.
Mentre quest'ultimo aveva contratto per conto proprio un altro mutuo per la realizzazione della propria abitazione sita in Perelli di Bucine, con rimborso trentennale, che infatti è scaduto nell'anno 2006.
Per il resto il convenuto ha confutato la tesi della sorella appellante, ribadendo la correttezza e legittimità delle valutazioni operate dal
Tribunale.
-
La Corte osserva che, come emerge dalla sopradescritta ricostruzione dell'atto di appello, l'impugnazione evidenzia gravi carenze di specificità con riguardo a numerosi passaggi argomentativi.
Si rammenta, al riguardo, che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia u na parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura “chiara e motivata” (ad es. Cass. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704), miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Operata una sintesi delle doglianze, che in quanto contenenti vistose ripetizioni e non essendo state nemmeno articolate in veri e propri distinti motivi, possono essere trattate congiuntamente, può affermarsi che, al di là della terminologia adoperata , l'appellante chiede in sostanza alla
Corte di compiere una valutazione delle risultanze di causa difforme rispetto a quella del giudice di prime cure .
Riepilogate come sopra le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Preme evidenziare la confusa e non chiara prospettazione delle domande e tesi dell'attrice, odierna appellante, che ha proposto la presente azione di collazione dopo aver ipotizzato l'avvenuta donazione da parte del padre all'altro figlio del denaro poi da questi utilizzato per l'acquisto di un immobile.
In subordine l'attrice aveva concluso affinché il Tribunale si limitasse a dichiarare unicamente l'esistenza della donazione indiretta dell'immobile.
Tale donazione, come può ricavarsi dalla ricostruzione storica dei fatti come poi emersa in giudizio sarebbe stata realizzata da de cuius in primo luogo attraverso il pagamento di somme a tale , proprietario Persona_4 del terreno sul quale l'azienda costruttrice/venditrice aveva poi realizzato l'edificio in cui si trovava l'immobile medesimo, ne aveva poi ottenuto l'assegnazione, per l'acquisto di tale suo diritto . In secondo luogo, col versamento o con la dazione di somma pari al corrispettivo risultante dal rogito di compravendita, oltre che dei ratei di un mutuo.
Tale prospettazione non è rinvenibile nell'atto di citazione in cui si sostiene che il padre abbia versato il denaro quale corrispettivo della compravendita, donando così l'immobile al figlio .
Le conclusioni (estremamente laconiche) di cui all'atto di citazione venivano modificate in sede di precisazione conclusioni, avendo l'attrice:
A)- ribadito la domanda di far “rientrare” ex artt. 737 e 746 del c.c.
l'immobile nell'asse ereditario del padre;
B) - in via subordinata, chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero risultati carenti i requisiti per procedere ad disporre “una collazione automatica”,
l'accertamento che il prezzo dell'immobile de quo e delle spese accessorie, erano state pagate dal padre, dichiarando la d onazione indiretta a favore del fratello convenuto, dell'immobile o del valore di Lire
202.500.000 per l'acquisto dell'immobile, Lire 18.500.000 per costi connessi al mutuo, Lire 6.500.000 per spese di mediazione, Lire
15.358.753 per spese di primo impiant o della casa per un totale di Lire
242.858.753 pari a € 125.426 (cui seguivano varie istanze istruttorie).
Del tutto ultronee e fuor d'opera le considerazioni dell'appellante in merito all'esistenza di una prova diabolica a suo carico, dal momento che in ogni caso nel quale viene dedotta una donazione (indiretta) l'onere della prova può essere assolto, oltre che producendo documentazione, anche con testimonianza e ricorrendo a presunzioni.
Non vi è alcuna necessità di far ricorso ai principi di vicinanza de lla prova e simili, richiamati del tutto fuori luogo nei motivi di appello (anche con riferimento a giurisprudenza del tutto irrilevante rispetto alle questioni poste nel caso di specie).
L'appellante lamenta in sostanza l'erronea valutazione compiuta dal
Tribunale che ha ritenuto sia la documentazione prodotta in atti, sia le testimonianze e sia le presunzioni insufficienti a far ritenere esistente la donazione ipotizzata.
E ha censurato la motivazione della sentenza appellata sia sotto il profilo di una mancata valutazione globale da parte del Tribunale delle predette risultanze di causa, sia con riguardo alla valenza di alcune deposizioni testimoniali, di taluni documenti e di talune presunzioni.
La Corte rileva che l'azione è stata proposta nel 2016, ci oè a 20 anni dal contratto di compravendita che è del dicembre 1995, talché non è del tutto anomalo che non siano stati acquisiti documenti bancari relativi ai dedotti passaggi di denaro in quanto non p iù disponibili, atteso il decorso di un così lungo lasso temporale.
E comunque, dalla mancata esibizione da parte del convenuto di documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo, non può ricavarsi altro che un indizio di per sé solo privo di particolare evidenza dimostrativa, tale da far sorgere unicamente un sospetto circa la fondatezza della tesi sostenuta riguardo a un'avvenuta donazione.
Né al preteso “mancato adempimento” all' ordine di esibizione disposto può attribuirsi un dirimente significato dimostrativo, al pari di una confessione, del fatto che il denaro utilizzato per il pagamento del corrispettivo provenisse dal padre.
E ciò sia perché la mancanza di documentazione può essere ritenuta giustificata, come già detto, a seguito del tempo trascorso, sia per la possibilità di una perdita incolpevole della documentazione bancaria stessa e sia per il fatto (questo sì avente rilievo, trattandosi di diritti immobiliari) che l'atto pubblico attesta il pagamento del corrispettivo e quindi è l'appellante che deve offrire convincenti elementi co ntrari.
Nessun decisivo valore probatorio può essere dato alle annotazioni contenute in agenda che, al di là del loro contenuto che potrebbe anche rimandare alla vicenda tra il padre e il proprietario del terreno come Per_3 descritta dall'attrice/appellante, va considerato documento di non sicura provenienza essendo privo di una sottoscrizione.
Le annotazioni, peraltro, anche se dotate di un certo dettaglio
(risultavano indicati numerosi di assegni) non hanno però trovato riscontro alcuno.
Resta poi insuperabile il fatto che, anche se fossero state effettivamente vergate dal de cuius, si tratterebbe di annotazioni riferibili ad altro rapporto da questi intrattenuto con il e non con la compravendita Per_3 stipulata con la (chissà perché dall'a ppellante definita Parte_5
“fantomatica”).
Si tratta, pertanto e come con divisibilmente ritenuto dal Tribunale, di generiche annotazioni prive di un inequivocabile contenuto dichiarativo e quel che più conta rimaste prive di riscontri ed elementi di certezza, benché come detto si faccia riferimento a numeri di assegni bancari di cui però non è stata data dimostrazione alcuna dell'emissione, né dell'incasso.
Il percettore delle somme, che l'appellante assume essere il è Per_3 estraneo all'atto di compravendita i mmobiliare oggetto della domanda di accertamento di una donazione indiretta (il convenuto ebbe ad acquistare l'immobile oggetto di domanda di collazione non dal dalla Per_3 Parte_5
come risulta dal rogito notarile in atti che dà atto anche che i l
[...] prezzo pagato è stato di €. 85.000.000, così come risulta dalla fattura emessa dalla venditrice, anch'essa prodotta).
Le generiche deposizioni testimoniali, in particolare quella del
[...]
(ultraottantenne all'epoca della deposizione), sono all'evi denza Per_4 insufficienti a dare dimostrazione degli avvenuti passaggi di denaro da parte del de cuius quale donazione a favore del figlio. In particolare la testimonianza del peraltro confusa. è inattendibile Per_3 sul prezzo che si assume questi abbia ricevut o di 202.000.000 di Lire (il teste, che non ricordava in sostanza niente, tranne il fatto di essere stato pagato e non “avanzar” crediti con nessuno, ha “confermato” la somma solo perché ricavata leggendo l'atto di convocazione a testimoniare sul quel era riportata la circostanza).
Né è emersa, sia sulla base della documentazione in ordine ai propri redditi prodotta dal convento, sia della presenza di un patrimonio della madre, una mancanza di liquidità tale da non consentire il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile.
Quanto al contratto di mutuo di 100 milioni di lire stipulato in data
2.2.1996 (quindi successivo all'atto di compravendita), a prescindere dalla carenza di prova circa l'avvenuto pagamento dei ratei con denaro di provenienza esclusiva da de cuius, l'appellante assume che sarebbe stato utilizzato dal padre per saldare il prezzo dell'immobile, ma così facendo ha allegato una circostanza che rende incerto il reale prezzo che si assume pagato dal padre (la somma presa a mutuo farebbe “li evitare” il costo della casa a 302.000.000 di lire, quando si era appena sostenuto si trattasse di 202.000.000 di lire).
Il materiale indiziario raccolto quindi, è del tutto insufficiente a far ritenere fondate le domande originarie e non sussiste la lamen tata valutazione, da parte del Tribunale, atomistica dei vari elementi risultati in causa, atteso che essi sono non solo stati esaminati e valutati nella loro incidenza singolarmente e partitamente (contratto compravendita, agenda, deposizioni testimoniali, mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione…), ma anche nella loro globalità dando atto di un quadro che non consente di ritenere provato quanto prospe ttato nella domanda originaria.
Nelle domande della nemmeno è chiaro quale sia il fatto noto Per_1 determinato nella realtà storica da inferire sulla base delle invocate presunzioni, che comunque non assurgono a indizi gravi e precisi dai quali desumere il fatto noto, non avendo per quanto detto sopra caratteristiche di gravità tali da far ritenere la sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (non potendo ritenersi provati effettivi e concreti passaggi di denaro dal de cuius a favore del figlio a titolo di donazione).
Alla debolezza degli elementi presuntivi allegati dall'appellante va ulteriormente aggiunta una carenza di concordanza, in quanto non convergenti nella dimostrazione del fatto dedotto.
Le istanze istruttorie contenute nell'atto di appello sono, al di là della loro irrilevanza (le annotazioni contenute nell'agenda vanno ritenute prive di per sé di efficacia dimostrativa, anche se di mano del de cuius, sono inammissibili in quanto esplorative.
Si chiede, infatti, di ordinare al Notaio l'esibizione di un “fascicolo d'ufficio” della vendita (di per sé inutile) al fine di reperire un eventuale atto tra e soc. (di cui nemmeno è certa l'esistenza) Persona_4 Pt_4 che sarebbe dimostrativo di un distinto rapporto negoziale tra il de cuius
e il medesimo e si chiede nominarsi un CTU che, accedendo Persona_4 ai “luoghi di abitazione del de cuius”, vada alla ricerca “di scritti documenti da lui redatti o sottoscritti in modo da effettuare poi una comparazione calligrafica con le annotazioni contenute nell'agenda .
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 569/2022, pubbl. il 20/5/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da . Parte_1
- CO l'appellante a rimborsare al convenuto Parte_1
, le spese del giudizio di appello, che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all 'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. BA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni BA Presidente, rel.
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera,
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1
difesa ed assistita dall'Avv. Livio Caprile, del foro di Genova,
appellante nei confronti di
, Controparte_1
con l'Avv Ghinassi Pietro, di Arezzo,
convenuto
-
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Arezzo;
in materia di collazione e accertamento donazione indiretta.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rivalutando complessivamente il quadro probatorio già acquisito in primo grado riformare in toto la sentenza no.927/2022, emessa il 12.05.22 inter partes dal Tribunale Civile di Arezzo non notificata, nelle parti che costituiscono l'oggetto dei nostri motivi di appello, accogliendo le seguenti domande: In via principale e nel merito accertare e dichiarare ex artt. 737
e 746 del c.c. che l'immobile di cui è causa, sito in FO (Gr), censito al NCEU del Comune di FO all a partita 12.037, foglio di mappa 28, particella 1855 subalterno 16, Via Cassanello, piani 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, vani 4 di proprietà del Sig. Parte_2 debba rientrare nell'asse ereditario del Sig. pad re dei Persona_1
Sigg.ri e , deceduto il 04.01.2016; In Controparte_1 Parte_1 via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo
Tribunale non ritenesse sussistenti i requisiti per procedere ad una collazione automatica del predetto immobile, accertare che il prezzo dell'immobile de quo e delle spese accessorie, erano state pagate dal Sig.
anziché dal figlio , dichiarando la donazione Persona_1 CP_1 indiretta del Sig. a favore solo del figlio Persona_1 Parte_3
dell'immobile o del valore di Lire 202.500.000 per l'acquisto
[...] dell'immobile, Lire 18.500.000 per costi connessi al mutuo, Lire 6.500.000 per spese di mediazione, Lire 15.358.753 per spese di primo impianto della casa per un totale di Lire 242. 858.753 pari a € 125.426. In Via istruttoria ribadiamo la nostra istanza affinché il Giudice disponga una consulenza tecnica calligrafica, autorizzando il CTU ad accedere ai luoghi dell'abitazione del de cuius per ricercare scritti e/o documenti redatti o sottoscritti da quest'ultimo e compararli con la scrittura riportata nell'agenda al fine di, definitivamente, confermare la paternità delle annotazioni registrate nell'agenda in questione in capo al de cuius
ribadendo la sua istanza affinché la Corte ordine ex art. Persona_1
210 c.p.c. al Notatio di Grosseto la produzione integrale del Persona_2 fascicolo d'ufficio relativo all'atto di compravendita Pt_4 Persona_1 rogitato presso il suo studio in data 22.12.95 avente numero di repertorio
19009. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa per i due gradi di giudizio e restituzione degli onorari già pagati alla c ontroparte per il primo grado.”
Per il convenuto: “Conclude per il rigetto dell'atto di appello in quanto infondato in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ecc.ma corte di appello, dichiarare che il CP_2 avrebbe donato indirettamente il 50% delle somme di cui sarebbe
[...] accertata la donazione indiretta in quanto coniuge in comunione legale dei beni con e disporre in ogni caso, tenuto presente le CP_3 disposizioni testamentarie del vvero della rinunzia alla Controparte_2 eredità di , siccome operata dal l'appellante. Il tutto con CP_3 vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2016, CP_2 CP_4 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo il fratello Parte_2
.
[...]
L'attrice assumeva che il proprio padre, deceduto il Controparte_2
4.1.2016, aveva materialmente pagato il prezzo per l'acquisto dell'immobile sito in Via Cassanello , in FO (GR), sebbene questo risultasse in base all'atto di compravendita, stipulato nel 1995, formalmente intestato convenuto fratello e di sua Controparte_1 proprietà.
Pertanto, integrandosi la fattispecie della donazione indiretta a favore del fratello del valore del suddetto immobile, questo dovesse rientrare per collazione nell'asse ereditario del de cuius.
L'attrice aggiungeva che anche il prezzo del bene indicato nell'atto di compravendita (Lire 85.000.000), non corrispondeva alla maggio re somma effettivamente versata dal padre per l'acquisto.
A prova dei fatti allegati, l'attrice produceva un'agenda che affermava essere del de cuius, in cui, secondo la tesi sostenuta, questi aveva tenuto traccia di tutti i pagamenti relativi all'acquisto di detto immobile, effettuati a favore di tale “ (come emergeva in particolare Per_3 dall'appunto scritto ivi contenuto e intestato: colonna “Avere Lenzi”).
L'attrice ha ulteriormente dedotto che in data 2.2.1996, ossia successivamente alla stipula del contratto di compravendita tra Parte_2
e la il de cuius avrebbe contratto un mutuo per
[...] Parte_5 lire 100.000.000, che sarebbe stato “acceso per pagare il saldo dell'immobile acquistato in FO a nome del figlio ”, ossia CP_1 per pagare ulteriori tranches del prezzo di acquisto dell'immobile successivamente alla conclusione del contratto di compravendita.
L'attrice ha dunque chiesto accertarsi la disporsi la collazione del suddetto valore, che avrebbe dovuto essere ricompreso nell'asse ereditario del de cuius e, in subordine, la donazione Persona_1 indiretta, da parte di ei conf ronti del figlio Controparte_2 CP_1
, del valore del bene immobile oggetto di causa.
[...]
-
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente sia la nullità insanabile dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti, sia la prescrizione della domanda avversaria.
Nel merito, il convenuto ha dichiarato di non riconoscere la scrittura attribuita dall'attrice al de cuius e contenuta nell'agenda prodotta in giudizio, chiedendo quindi la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate e in subordine ha chiesto eventualmente di imputare il valore dell'immobile alla propria porzione.
In particolare, con riferimento all'agenda che la sorella asseriva fosse stata annotata dal de cuius, non poteva ricavarsi alcuna prova che le annotazioni si riferissero inequivocabilmente alla casa di FO, né che le somme ivi indicate fossero state effettivamente versate a tale sig.
non avendo la controparte prodotto né gli assegni con cui Per_3 sarebbero stati effettuati i relativi pagamenti né la prova del loro effettivo incasso.
Inoltre, tali asseriti pagamenti non avrebbero potuto comunque assumere alcuna rilevanza in quanto sarebbero stati effettuati nei confronti di un soggetto, tale sig. diverso dalla parte venditrice che ebbe a Per_3 concludere il contratto di compravendita immobiliare con Parte_2
, ossia la società
[...] Parte_5
Quanto al mutuo, il convenuto ha dedotto che lo stesso sarebbe stato contratto in forma cointestata tra il figlio ed il padre e ciò era avvenuto solamente perché quest'ultimo, essendo dipendente di banca, avrebbe goduto di tassi di interesse passivo più vantaggiosi . Il convenuto rilevava tuttavia che il pagamento delle rate di tale finanziamento sarebbe stato effettuato esclusivamente con denari provenienti dal e dalla moglie , ed in Controparte_1 Testimone_1 ogni caso non sarebbe servito al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile di FO in quanto stipulato in data successiva all'atto di compravendita, nel quale veniva rilasciata, dalla parte venditrice quietanza di aver già ricevuto il pagamento a saldo della Parte_5 compravendita, essendo già stato il prezzo di acquisto interamente versato.
-
Con sentenza parziale n. 23/2021, depositata in cancelleria in data
15/01/2021, questo Tribunale ha provveduto sulle eccezioni preliminari in rito sollevate dalla parte convenuta, rigettando l'eccezione di nullità insanabile dell'atto di citazione , nonché l'eccezione di prescrizione dell'azione dispiegata dall'attrice.
Contestualmente ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, ammettendo l'interrogatorio formale del convenuto nonché prove testimoniali articolate dalla parte attrice.
All'udienza del 6/5/2021 e del 12/12/2021 venivano assunte le prove orali ammesse e, all'udienza del 10/ 2/2022m, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e decisa poi con la sentenza che ha respinto le domande dell'attrice ritenendole sprovviste di prova sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha premesso che l'attrice, in base alle regole generali (art. 2697 c.c.) doveva ritenersi gravata dell'onere probatorio di dare dimostrazione che la compravendita intercorsa tra il fratello ed un ter zo soggetto fosse una donazione indiretta effettuata dal padre defunto, per aver questi versato il prezzo del bene venduto al fine di veder poi sottoposto il relativo valore del bene alla collazione ereditaria.
L'attrice, pertanto, doveva fornire la prova che non era stato il fratello a pagare alla venditrice il corrispettivo per l'acquisto Parte_5 dell'immobile di FO, bensì il padre per per spirito di liberalità. L'attrice era parimenti onerata di offrire la prova che il prezzo effettivamente versato per il pagamento di tale immobile fosse superiore a quello indicato nell'atto notarile di compravendita, nonché che il soggetto a cui tale somma sarebbe stata versata (tale “ indicato Per_3 nell'agenda asseritamente riconducibile al de cuius) fosse il vero soggetto venditore del suddetto immobile e non la predetta società venditrice che risultava dall'atto pubblico di compravendita immobiliare.
Fatta tale premessa il Tribunale rilevava che neppure l'attrice aveva affermato che il prezzo del bene s arebbe stato versato dal padre alla venditrice, che pacificamente risultava dall' atto di compravendita a rogito del Notaio dott.ssa e cioè la società (e non Per_2 Parte_5 tale “ ). Per_3
L'attrice aveva infatti dedotto che il padre avrebbe versato le somme a titolo di prezzo a tale , risultato essere proprietario del Persona_4 terreno su cui era poi stato costruito l'immobile oggetto di causa (il quale avrebbe “venduto i terreni alla ottenendo come Parte_4 controprestazione, come spesso accade in tali tipi di operazioni, il futuro trasferimento della proprietà di più appartamenti all'interno del condominio in costruzione. Riteniamo anche che, successivamente, il abbia ceduto al (con compromesso separato) tale Per_3 Persona_1 diritto di compravendita di cosa futura avente ad oggetto l'immobile della presente causa e che il sig. , al momento del rogito, Persona_1 abbia indicato quale intestatario dell'appartamento il Sig. Parte_2
” (cfr. pag. 18 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte
[...] attrice).
Dall'agenda, quindi, non poteva desumersi l'esistenza di pagamenti effettuati dal padre in favore della , né la stessa era utilizzabile Pt_4 quale prova nel presente giudizio.
Osservava inoltre il Tribunale che il convenuto aveva dichiarato di non riconoscere la copia fotostatica della suddetta agenda prodotta in giudizio dalla parte attrice, ai sensi di quanto disposto dall'art. 214, comma 2
c.p.c., oltre a negare espressamente la riconducibilità della scrittura sull'agenda a quella del padre, anche in considerazione del fatto che le annotazioni ivi riportate non risultavano sottoscritte dal de cuius. A fronte di ciò, l'attrice non aveva chiesto tempestivamente la verificazione, presentando apposita istanza nelle fo rme e nei modi di cui all'articolo 216 c.p.c., ovvero mediante richiesta corredata dell'indicazione dei mezzi di prova ritenuti utili e dell'indicazione o della produzione delle scritture utili ai fini della comparazione della scrittura calligrafica.
In ogni caso, il Tribunale aggiungeva che, comunque, anche qualora dimostrato che la suddetta agenda fosse stata effettivamente compilata dal de cuius, le unilaterali annotazioni in cui era unicamente riportato un generico riferimento a “Avere Lenzi”, non avrebbero costituito certo prova oggettiva di effettivi pagamenti effettuati dal padre, non essendo stati prodotti i relativi assegni, né elementi in grado di dare dimostrazione di un avvenuto incasso delle somme, né che le stesse siano state versate al soggetto venditore dell'immobile.
Quanto al mutuo contratto in data successiva all'acquisto dell'immobile suddetto e cointestato tra il convenuto ed il de cuius, l'attrice non ha fornito alcuna dimostrazione obiettiva né del fatto che tale mutuo fosse stato contratto per il pagamento del prezzo dell'immobile oggetto di causa
(il cui pagamento, peraltro, risultava quietanzato a saldo dalla Parte_5 nell'atto pubblico di compravendita immobiliare), né che le relative
[...] rate fossero state pagate esclusivamente c on denaro del de cuius
. Persona_1
Non potevano invertire le predette regole sull'onere della prova né il fatto che l'attrice non fosse riuscita ad ottenere la suddetta documentazione dai relativi istituti bancari (non più nella disponibilità della documentazione per essere i fatti assai risalenti), né il lamentato mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione disposto in corso di istruttoria valutabile esclusivamente ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al fine di desumere argomenti di prova , fremo restando che si tratta di documentazione assai risalente nel tempo, formatasi negli anni '90, e di cui è stata richiesta l'esibizione nel 2021.
E nemmeno dalle prove orali svolte potevano ricavarsi elementi favorevoli alla tesi dell'attrice non avendo il convenuto, in sede di interrogatorio formale, confessato i fatti a sé sfavorevoli, né avendo gli altri testimoni offerto elementi certi e riferito fatti e circostanze rilevanti.
In particolare il Notaio non aveva confermato che il Per_2 [...]
, in data 22.12.1995, percependo l'importo, a saldo, di lire Per_4
139.000.000 con sei A/B da 20.000.000 di lire e uno da 19.000.000 di lire, aveva “ceduto” al proprio padre, il diritto di acquistare dalla Pt_4
l'immobile di causa (aveva dichiarato unicamente di essere a conoscenza del fatto che vi fosse un accordo di vendita tra la “società costruttrice”
(e quindi non ) ed il sig. Persona_1 Per_3
Anche i testi e , escussi all'udienza del Persona_4 Testimone_2
10.12.2021, non avevano riferito circostanze decisive ai fini della dimostrazione degli assunti attorei, avendo per lo più riferito di non ricordare quanto richiesto nei capitoli di prova ammessi.
E pertanto il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così disponeva: “- Rigetta le domande della parte attrice nei confronti della parte convenuta;
- Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.254, oltre al 15% per spese gene rali, iva e cpa come per legge.”
-
Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'appello, chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza del 10.9.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
- L'atto di appello è formulato in modo tale che per comprenderne il senso, anche ai fini di una verifica della sua ammissibilità ai sensi dell'art. 342
c.p.c, ne va operata una (faticosa) ricostruzione.
L'appellante ha articolato un atto di impugnazione in cui, dopo aver rubricato le sue considerazioni preliminari sotto l'intestazione “primo motivo di appello”, non ne ha poi intestato un secondo, né altri successivi, pur avendo redatto alcuni articolati paragrafi recanti intestazioni di vario tipo (riassunto… esiti testimoniali…analisi…)
Primo motivo di appello.
L'appello è strutturato con una prima serie di argoment azioni racchiuse sotto la seguente intestazione: “PRIMO MOTIVO SI APPELLO - CIRCA
L'ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO SIA DI
NATURA DOCUMENTALE CHE TESTIMONIALE, IN RAPPORTO AL MANCATO
ADEMPIMENTO DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE NEI
CONFRONTI DEL CONVENUTO E DELLA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DI
LEGGE SOSTANZIALE E/O PROCESSUALE, OMESSA / CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE.”
Tale primo motivo d'appello esordisce affermando come nella sentenza impugnata sia esistente un'errata valutazione del Tribunale in ordine alle prove esistenti agli atti da porre “in rapporto” al mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione disposto dal giudice.
L'appellante passa, quindi, a individuare “teoricamente le prove documentali decisive che l'attrice avrebbe dovuto offrire” per dare dimostrazione che l'immobile di cui è causa era stato pagato concretamente dal padre , affermando che avrebbe dovuto produrre alternativamente e/o contestualmente:
1. una dichiarazione sottoscritta non contestata e/o contestabile del de cuius indicante il concreto pagamento per l'acquisto della casa dall'impresa costruttrice e venditrice (società Parte_5
;
[...]
2. la documentazione bancaria (assegni e/o bonifici) a dimostrazione dei pagamenti effettuati dal padre;
3. una dichiarazione della a conferma che, sebbene Pt_4
l'immobile sia stato formalmente intestato al CP_1
, era stato pagato da e/o da terzi;
[...] Persona_1
4. una dichiarazione del Convenuto che riconosceva il pagamento del prezzo della vendita come effettuato dal padre e non con propri fondi.
Dopo tale (inutile) premessa, l'appellante ha affermato che se queste dovevano considerarsi “le prove “assolute” che l'attrice doveva offrire”, ne emergeva la loro natura diabolica e l'impossibilità di fatto di ottenerle, con “la conseguente necessità di superare l'onere probatorio posto a suo carico con altri strumenti, non solo documentali.”
E in ordine al preteso superamento delle regole relative all'onere della prova, l'appello afferma che “codesta difesa ritiene che il principio generale fissato dall'art. 2697 del c.c.” doveva essere contemperato con il principio di “acquisizione probatoria, basato sui principi costituzionali del giusto processo (che si tradurrebbe ”nel dovere del Giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio
(TUTTO) ritualmente acquisito, con una valutazione non atomistica, ma globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica….” ( Cass.
21909/2013)“ e nella cui “linea si innestano i principi di INERENZA o
PROSSIMITA' o VICINANZA DELLA PROVA in base ai quali l'onere della prova può definirsi come il rischio per la mancata prova di un fatto rimasto incerto nel giudizio, rispetto ai quali il legislatore ha voluto addossare tale rischio a quella parte che avrebbe dovuto trovarsi nelle migliori condizioni per dare la prova della circostanza invocata e, nel caso in cui non venga prodotta una prova definitiva, il Giudice è tenuto , in base ed analizzando tutte le prove raccolte, ad accertare se tale fatto si sia effettivamente verificato o meno.”
Riepilogando e sintetizzando tale confusa esposizione, si deve ritenere che l'appellante abbia lamentato che quale attrice su di lei gravava in sostanza una prova diabolica, sostenendo che il Tribunale – in base agli invocati principi di inerenza o prossimità o vicinanza della prova – avrebbe dovuto porre l'onere probatorio a carico del convenuto (“il soggetto nella cui sfera di controllo appartengono i fatti da provare”) come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza num. 20930/2009.
Di conseguenza la Corte avrebbe, sulla base delle risultanze di causa, così potuto ritenere provato “il fatto posto alla base della richiesta di collazione”.
Paragrafo A.
L'atto prosegue con un paragrafo A), intestato “riassunto dei fatti che codesta difesa ritiene dimostrati direttamente e/o indirettamente”.
Sono ivi contenute una serie di argomentazioni , tutte ripetitive di quanto già versato in atti nelle proprie difese, in base alle quali si ribadisce che il terreno era di proprietà di , che questi l'aveva poi venduto Persona_4 alla , dopo aver ottenuto, unitamente ad altri proprietari Pt_4 confinanti, dal Comune la lottizzazione dell'area su cui era stato costruito l'edificio di cui faceva parte l'immobile oggetto della compravendita dedotta in causa.
Seguono poi una serie di considerazioni (di cui sfugge il reale significato) secondo le quali:
- sussistevano in relazione all'immobile “(nonché al terreno ove sorge oggi l'edificio) evidenti rapporti “economici” (formali) tra la il Sig. ed rapporti di natura economica Parte_5 Per_3
(informali - vedasi i pagamenti di cospicui importi narrati nella famosa agenda) tra il Sig. ed il Sig. Persona_1 [...]
”; Per_4
- l'appartamento, che nel 1995 era di nuova costruzione, era confinante con quello di proprietà della figlia del predetto Per_3 alla quale l'aveva venduto il costruttore le due Parte_5 compravendite sono state rogate nella medesim a giornata dallo stesso Notaio);
- da ciò ne sarebbe derivato un “rapporto tra la , la Sig.ra Pt_4 ed i Signori nell'acquisto dei due Per_3 Controparte_1 predetti immobili di FO”; - inoltre il con la sua deposizione, aveva “implicitamente, Per_3 ma espressamente” (anche qui occorre un certo sforzo per afferrare il reale significato dell'espressione adoperata) indicato di essere stato assegnatario di due immobili in costruzione della e di averne ceduto uno alla figlia e uno al Pt_4 Per_1
- anche il Notaio rogante aveva “ricordato” l'esistenza di un primo accordo riguardante l'immobile tra e la e di cui Per_3 Pt_4 era stata chiesta l'esibizione senza ottenere riscontro dal giudice.
E quindi l'appellante, collegando tali fatti con “l'illuminante contenuto dell' agenda” del padre e col fatto che questi ebbe a versare al Per_3
l'importo di 202.500.000 di lire, assume che:
- si poteva presumere che i terreni fossero stati venduti alla Pt_4 ottenendo come controprestazione “il futuro trasferimento della proprietà di più appartamenti in costruzione all'interno del condominio (tra cui quello poi intestato al ed Controparte_1 alla figlia)”;
- risultava “assolutamente verosimile” che avesse poi ceduto al Per_3
“con compromesso separato informale”) tale Persona_1 diritto di compravendita di cosa futura avente ad oggetto l'immobile della presente causa e che il sig. pur pagando al Persona_1
l'importo di acquisto, al momento del rogito, abbia solo Per_3 indicato quale intestatario dell'appartamento il Sig. CP_1
.”
[...]
Dopo tale argomentazione, confusa, contenente una ricostruzione del fatto non perfettamente riconducibile alla prospettazione contenuta in citazione, atteso il richiamo a una “vendita di cosa futura” avvenuta tra il de cuius e un terzo del tutto estraneo al giudizio, l a Corte viene invitata al riesame delle “prove documentali” - atto di compravendita dell'immobile, contratto di mutuo, conven zione di lottizzazione, contenuto dell'agenda – e al loro raffronto con i numerosi elementi indiziari che davano conto della “incontrovertibile connessione tra il sig.
la e il la cointestazione del mutuo, la Per_3 Pt_4 Controparte_2 non comprensibile apertura e chiusura del c/c ove vennero accreditati i fondi del mutuo-garantito dall'appartamento in questione” e con le prove testimoniali.
Paragrafo B.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “B. Sugli esiti testimoniali”, nel quale l'appellante afferma che i testimoni (ma in realtà fa riferimento unicamente alla deposizione del Notaio ) avevano Per_2 confermato di sapere “…che c'era un primo accordo di vendita tra la società costruttrice ed il Sig. stipula però sono intervenuti la Per_5 società costruttrice ed il definitivo acquirente che era il Sig. Persona_6
.”
[...]
L'appellante passa poi ad affermare che doveva ritenersi n on attendibile la deposizione della moglie del convenuto la quale aveva unicamente confermato che l'appartamento era stato pagato con denaro messo da parte dal proprio marito, finendo così con offrire un'ulteriore presunzione a favore della tesi sostenuta poiché il convenuto, avendo all'epoca 34 anni, non avrebbe potuto “con un stipendio così limitato” aver già risparmiato la considerevole cifra di oltre 200.000.000 di lire, per cui il denaro non poteva che provenirgli da terzi “compreso soprattutto il padre”.
L'appello prosegue ricordando che il convenuto aveva reso interrogatorio formale negando il pagamento effettuato dal padre al che, invece, Per_3 nella sua deposizione aveva confermato che quest'ultimo gli aveva pagato tutto il prezzo della vendita, specificando che il con cui aveva Per_1 trattato “era un signore tra i quaranta e cinquant'anni ….”
Pertanto era da ritenersi indiscutibilmente emerso sia che il bene immobile oggetto presente vertenza era stato di fatto venduto concretamente dal al de cuius e non certo al convenuto e che l'atto Per_3 pubblico di compravendita dava prova solo dell'in testazione dell'immobile e non della provenienza delle somme a provvista.
Paragrafo C.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “C. Sulla valutazione probatoria del mancato adempimento dell'ordine di esibizione da parte del Convenuto, in cui l'appellante afferma che “il Giudicante” si era reso conto dell'”assoluta necessità di permettere all'attore di dimostrare il fondamento della propria azione, onerando direttamente il convenuto di dimostrare il fondamento della propria eccezione e, cioè, d i dimostrare di avere lui pagato la e non il padre, nel pieno rispetto di quel Pt_4 principio di vicinanza della prova”.
A fronte del mancato adempimento dell'ordine e dell'assolvimento di un compito da ritenersi per lui agevole, il convenuto aveva accampato la
“labile scusa” che i documenti non potevano essere esibiti perché risalenti nel tempo (erano passati 27 anni) , mostrando così un atteggiamento ostativo alla ricerca della verità.
Paragrafo D.
Segue nell'atto di appello un paragrafo intestato: “D. sulla natura diabolica della prova a cui l'attrice dovrebbe essere sottomessa”, nel quale l'appellante ritiene di sottolineare la natura “diabolica” della prova documentale cui sarebbe sottoposta “nel caso in cui non potesse dimostrare, oltre a livello direttamente documentale, in altri modi il fondamento della sua domanda” (trattasi di un assunto il cui significato non è, all'evidenza, ben comprensibile).
L'appellante passa a ipotizzare quanto “avrebbe dovuto offrire per dimostrare documentalmente” l'avvenuta donazione indiretta da parte del padre, ripetendo nuovamente (e del tutto inutilmente) che si tratterebbe :
1) di una dichiarazione non contestata e/o contestabile del de cuius indicante il concreto pagamento per l'acquisto della casa dall'impres a costruttrice/venditrice (Par.fina); 2) di documentazione bancaria
(assegni e/o bonifici) a dimostrazione dei pagamenti effettuati dal padre.
3) dichiarazione della a conferma che, sebbene l'immobile sia Pt_4 stato formalmente intestato al , era stato pagato da Controparte_1
e/o da terzi;
4) di una dichiarazione del Convenuto Persona_1 che riconosceva il pagamento del prezzo della vendita come effettuato dal padre e non con propri fondi.
Paragrafo successivo al D. Segue poi un paragrafo intestato: “ANALISI E CONFUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL CONVENUTO RISPETTO ALLA
APPLICABILITÀ DELL'ART. 116 DEL C.P.C .”
Nello svolgimento del motivo l'appellante sostiene di avere dimostrato indirettamente ed a livello presuntivo che l'immobile di FO fu pagato con il patrimonio del padre mentre non si poteva “dire Per_1 lo stesso del Convenuto il quale, pur essendo stato espressamente onerato dal G.R. di depositare documentazione relativa al contratto di acquisto dell'immobile di causa, nonché al contratto di mutuo cointestato con il padre”, omettendo così di provare che aveva lui pagato con propri denari l'immobile e le rate del mutuo.
Si aggiunge che la “venditrice formale dell'immobile, la fantomatica
” venne dichiarata fallita poco dopo la stipula del contratto, il che Pt_4 rendeva “ancora più incredibile il fatto ” che il fratello non avesse conservato la documentazione relativa al pagamento .
Paragrafo successivo (I)
Nell'atto di appello segue altro paragrafo intestato: “ANALISI E
CONFUTAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA 927/22 EMESSA DAL
TRIBUNALE DI AREZZO RELATIVAMENTE AL MANCATO ASSOLVIMENTO
DELL'ONERE PROBATORIO DEL FONDAMENTO DEL DIRITTO AVANZATO
DALLA ATTRICE I. Sull'agenda prodotta (doc. 4).”
Secondo l'appellante l'elemento determinante il ritenuto mancato assolvimento dell'onere della prova , era stato dal Tribunale riferito al fatto che l'agenda era da ritenersi priva di valore probatorio, in quanto non collegabile alla vicenda contrattuale dell'acqui sto della casa di
FO, né dimostrativa di alcun effettivo pagamento.
L'appellante poi afferma di non aver dedotto in primo grado che l'agenda potesse essere considerata una prova dirimente del diritto alla collazione
(in realtà pag.4 della citazione è affermato il contrario e cioè che quelle annotazioni costituiscono una “prova evidente”), ma che costituisse quale documento vergato dal padre “un tassello da sommarsi alla valanga delle altre prove formalmente acquisite al processo“ tutte convergenti “nell'ottica di una valutazione indiziaria e presuntiva” a far ritenere assolto l'onere probatorio.
Pertanto il Tribunale aveva “malamente governato le normative sia del
Codice Civile che di procedura”, non essendo applicabile l'art. 216 del c.p.c. non potendosi ritenere determinato a carico dell'attrice alcun obbligo di formulare istanza di verificazione.
L'appello prosegue ribadendo che l'agenda era pervenuta legittimamente nelle mai della figlia in quanto consegnatale dal padre e che dagli appunti emergeva che le annotazioni erano tutte riconducibili all'epoca della compravendita dell'immobile avvenuta in data 22.12.95 e consistevano in un'elencazione dei pagamenti effettuati tramite assegno al Sig. che Per_3 pure aveva confermato di avere ricevuto dal Si g. Padre la Parte_2 somma di Lire 202.500.000 per l'acquisto dell'immobile; nell' indicazione dell'importo pagato per l'Iva in data 15.11.95 (“ 15.11.95 Pagato per IVA
10 % solo su 85.000.000 Lire” che l'importo indicato nella fattura emessa della veditrice ); nell'indicazione di importi pagati in data Pt_4
28.2.1996 e riferibili a mutuo e in una lunga elencazione delle spese accessorie sostenute per l'avvio della casa.
Paragrafo successivo (II).
Segue altro paragrafo intestato: “II. Sulla mancata produzione della copia degli assegni a favore del ne delle prove degli eventuali incassi Per_3 delle suddette somme.”
L'appellante qui ribadisce che il aveva confermato di avere Persona_4 ricevuto dal padre la somma di 202.500.000 Li re per “il prezzo della vendita dell'immobile” e la sua deposizione doveva essere analizzata globalmente con la deposizione testimoniale resa dal notaio, facendo così emergere “chiaramente ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti sulla validità” della tesi sostenuta.
Era emerso il rapporto tra e , il fatto che il era Per_3 Pt_4 Per_3 assegnatario di due unità immobiliari di cui una venduta al e l'altra intestata alla figlia e che il valore della vendita Parte_6 al era pari a 202.500.000 identico alla cifra riportata Per_1 nell'agenda. Del tutto incomprensibile il passaggio argomentativo ulteriore, nel quale l'appellante dapprima ricorda di aver instaurato procedura monitoria nei confronti del “per ottenere il diritto alla Controparte_5 produzione di tali documenti” utili ai fini di causa, non aveva dato frutto in quanto si trattava di materiale risalente nel tempo e non più disponibile, e poi afferma che “anche sotto questo profilo il filo logico della motivazione della sentenza di primo grado viene formalmente contestato”.
Paragrafo sccessivo (III).
Segue altro paragrafo intestato: III. Sul rapporto / . Per_3 Pt_4
Sul punto l'appello sostiene che il Tribunale “con sommarie, frammentate ed implicite motivazioni” avrebbe ritenuto insussistenti i rapporti tra il e la omettendo di valutare “considerazioni e Per_3 Pt_4 documentazioni ampiamente prodotte da questa difesa” (non è specificato di cosa si tratti) e gli esiti delle deposizioni del Notaio e Per_2 Pt_7
(sui quali aveva già argomentato prima).
[...]
Il Notaio aveva affermato di sapere “che c'era un primo accordo Per_2 di vendita tra la società costruttrice ed il Sig. il quale a sua volta Per_3 aveva dichiarato “quando ho avuto quello che dovevo avere non ho più visto nessuno della , del dell'altra parte.” Pt_4
L'appellante prosegue affermando che la sua difesa all'udienza del
10.12.21 aveva espressamente richiesto al Giudice che fosse ordinata al
Notaio “la produzione” dell'accordo tra e , che “la stessa Per_3 Pt_4 aveva indicato essere ancora presente nel suo Fasciolo d'ufficio, senza ottenere dal Giudice nessuna presa di posizione ne negativa, ne positiva“
(trattasi di argomento contrastato dalle risultanze sia della deposizione del Notaio che non risulta aver fatto alcun riferimento all'esistenza di un tale documento nel “fascicolo”, sia dalle dichiarazioni trascritte a verbale dove non si fa rifermento ad alcun fascicolo contenente il predetto documento attestante l'accordo, talché non è dato comprendere come l'appellante ritenga che il giudice dovesse provvedere in ordine all'istanza di un ordine di esibizione riguardante un documento del quale era del tutto incerta l'esistenza). Paragrafo successivo (IV).
Segue altro paragrafo intestato: “IV. Sulla differenza tra il reale valore di acquisto della casa di FO, rispetto a quello indicato in atto.”
L'appellante ha qui censurato la sentenza di primo grado per aver il
Tribunale affermato che l'attrice ave va anche l'onere di dare prova che il prezzo effettivamente versato per il pagamento dei tale immobile fosse superiore a quello indicato nell'atto notarile , non tenuto conto delle sue tesi difensive svolte e delle prove prodotte, né della normativa allora vigente che non prevedeva la tracciabilità dei pagamenti che nel caso di specie erano indicati come avvenuti prima del rogito.
L'importo indicato nella fattura della venditrice non poteva Pt_4 corrispondere al valore reale dell'appartamento, atteso quanto risultava dal diverso contratto di compravendita con cui la aveva alienato Pt_4 in pari data alla , la proprietà di un identico immobile Testimone_2 confinante con l'appartamento di causa al rezzo di 140 milioni di Lire.
-
Il convenuto si è difeso affermando che la sorella non av esse correttamente rappresentato che il padre era congiunto con CP_3 in regime di comunione legale dei beni e con la quale aveva cointestato il conto sul quale sarebbero stati emessi gli assegni ed i pagamenti indicati.
Le annotazioni contenute nell'agenda, per la loro genericità - “Situazione
e costo casa FO (senza aggiungere altro); “Avere Lenzi” – non consentivano i ritenere provate le domande, non potendosi nemmeno affermare con certezza che l'agenda fosse appartenuta al de cuius.
Ha rilevato la contraddizione contenuta nella tesi di controparte, ricordando come questa avesse affermato che nell'anno 1996 era stato stipulato dal padre un finanziamento a medio/lungo termine con la Banca
Toscana Filiale di Montevarchi, per l'importo di Lit. 100.000.000 ( €.
51.645,68) indicando quale terzo datore di ipoteca il figlio . CP_1
Il mutuo avrebbe avuto lo scopo di consentire il pagamento di ulteriori tranches del prezzo di acquisto del bene immobile, già venduto e pagato. I ratei dovevano comunque ritenersi, comunque, da lui interamente pagati unitamente alla consorte come dimostrato dalle movimentazioni del conto corrente sul quale confluivano i loro stipendi ed ha aggiunto che i denari confluiti nel conto comune del de cuius e della di lui consorte provenivano in gran parte dal conto della sig.ra ad essa CP_3 pervenuti per successione del di lei padre e quindi estranei al de cuius.
Mentre quest'ultimo aveva contratto per conto proprio un altro mutuo per la realizzazione della propria abitazione sita in Perelli di Bucine, con rimborso trentennale, che infatti è scaduto nell'anno 2006.
Per il resto il convenuto ha confutato la tesi della sorella appellante, ribadendo la correttezza e legittimità delle valutazioni operate dal
Tribunale.
-
La Corte osserva che, come emerge dalla sopradescritta ricostruzione dell'atto di appello, l'impugnazione evidenzia gravi carenze di specificità con riguardo a numerosi passaggi argomentativi.
Si rammenta, al riguardo, che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia u na parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura “chiara e motivata” (ad es. Cass. Sez. VI - 1
Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704), miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Operata una sintesi delle doglianze, che in quanto contenenti vistose ripetizioni e non essendo state nemmeno articolate in veri e propri distinti motivi, possono essere trattate congiuntamente, può affermarsi che, al di là della terminologia adoperata , l'appellante chiede in sostanza alla
Corte di compiere una valutazione delle risultanze di causa difforme rispetto a quella del giudice di prime cure .
Riepilogate come sopra le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Preme evidenziare la confusa e non chiara prospettazione delle domande e tesi dell'attrice, odierna appellante, che ha proposto la presente azione di collazione dopo aver ipotizzato l'avvenuta donazione da parte del padre all'altro figlio del denaro poi da questi utilizzato per l'acquisto di un immobile.
In subordine l'attrice aveva concluso affinché il Tribunale si limitasse a dichiarare unicamente l'esistenza della donazione indiretta dell'immobile.
Tale donazione, come può ricavarsi dalla ricostruzione storica dei fatti come poi emersa in giudizio sarebbe stata realizzata da de cuius in primo luogo attraverso il pagamento di somme a tale , proprietario Persona_4 del terreno sul quale l'azienda costruttrice/venditrice aveva poi realizzato l'edificio in cui si trovava l'immobile medesimo, ne aveva poi ottenuto l'assegnazione, per l'acquisto di tale suo diritto . In secondo luogo, col versamento o con la dazione di somma pari al corrispettivo risultante dal rogito di compravendita, oltre che dei ratei di un mutuo.
Tale prospettazione non è rinvenibile nell'atto di citazione in cui si sostiene che il padre abbia versato il denaro quale corrispettivo della compravendita, donando così l'immobile al figlio .
Le conclusioni (estremamente laconiche) di cui all'atto di citazione venivano modificate in sede di precisazione conclusioni, avendo l'attrice:
A)- ribadito la domanda di far “rientrare” ex artt. 737 e 746 del c.c.
l'immobile nell'asse ereditario del padre;
B) - in via subordinata, chiesto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero risultati carenti i requisiti per procedere ad disporre “una collazione automatica”,
l'accertamento che il prezzo dell'immobile de quo e delle spese accessorie, erano state pagate dal padre, dichiarando la d onazione indiretta a favore del fratello convenuto, dell'immobile o del valore di Lire
202.500.000 per l'acquisto dell'immobile, Lire 18.500.000 per costi connessi al mutuo, Lire 6.500.000 per spese di mediazione, Lire
15.358.753 per spese di primo impiant o della casa per un totale di Lire
242.858.753 pari a € 125.426 (cui seguivano varie istanze istruttorie).
Del tutto ultronee e fuor d'opera le considerazioni dell'appellante in merito all'esistenza di una prova diabolica a suo carico, dal momento che in ogni caso nel quale viene dedotta una donazione (indiretta) l'onere della prova può essere assolto, oltre che producendo documentazione, anche con testimonianza e ricorrendo a presunzioni.
Non vi è alcuna necessità di far ricorso ai principi di vicinanza de lla prova e simili, richiamati del tutto fuori luogo nei motivi di appello (anche con riferimento a giurisprudenza del tutto irrilevante rispetto alle questioni poste nel caso di specie).
L'appellante lamenta in sostanza l'erronea valutazione compiuta dal
Tribunale che ha ritenuto sia la documentazione prodotta in atti, sia le testimonianze e sia le presunzioni insufficienti a far ritenere esistente la donazione ipotizzata.
E ha censurato la motivazione della sentenza appellata sia sotto il profilo di una mancata valutazione globale da parte del Tribunale delle predette risultanze di causa, sia con riguardo alla valenza di alcune deposizioni testimoniali, di taluni documenti e di talune presunzioni.
La Corte rileva che l'azione è stata proposta nel 2016, ci oè a 20 anni dal contratto di compravendita che è del dicembre 1995, talché non è del tutto anomalo che non siano stati acquisiti documenti bancari relativi ai dedotti passaggi di denaro in quanto non p iù disponibili, atteso il decorso di un così lungo lasso temporale.
E comunque, dalla mancata esibizione da parte del convenuto di documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo, non può ricavarsi altro che un indizio di per sé solo privo di particolare evidenza dimostrativa, tale da far sorgere unicamente un sospetto circa la fondatezza della tesi sostenuta riguardo a un'avvenuta donazione.
Né al preteso “mancato adempimento” all' ordine di esibizione disposto può attribuirsi un dirimente significato dimostrativo, al pari di una confessione, del fatto che il denaro utilizzato per il pagamento del corrispettivo provenisse dal padre.
E ciò sia perché la mancanza di documentazione può essere ritenuta giustificata, come già detto, a seguito del tempo trascorso, sia per la possibilità di una perdita incolpevole della documentazione bancaria stessa e sia per il fatto (questo sì avente rilievo, trattandosi di diritti immobiliari) che l'atto pubblico attesta il pagamento del corrispettivo e quindi è l'appellante che deve offrire convincenti elementi co ntrari.
Nessun decisivo valore probatorio può essere dato alle annotazioni contenute in agenda che, al di là del loro contenuto che potrebbe anche rimandare alla vicenda tra il padre e il proprietario del terreno come Per_3 descritta dall'attrice/appellante, va considerato documento di non sicura provenienza essendo privo di una sottoscrizione.
Le annotazioni, peraltro, anche se dotate di un certo dettaglio
(risultavano indicati numerosi di assegni) non hanno però trovato riscontro alcuno.
Resta poi insuperabile il fatto che, anche se fossero state effettivamente vergate dal de cuius, si tratterebbe di annotazioni riferibili ad altro rapporto da questi intrattenuto con il e non con la compravendita Per_3 stipulata con la (chissà perché dall'a ppellante definita Parte_5
“fantomatica”).
Si tratta, pertanto e come con divisibilmente ritenuto dal Tribunale, di generiche annotazioni prive di un inequivocabile contenuto dichiarativo e quel che più conta rimaste prive di riscontri ed elementi di certezza, benché come detto si faccia riferimento a numeri di assegni bancari di cui però non è stata data dimostrazione alcuna dell'emissione, né dell'incasso.
Il percettore delle somme, che l'appellante assume essere il è Per_3 estraneo all'atto di compravendita i mmobiliare oggetto della domanda di accertamento di una donazione indiretta (il convenuto ebbe ad acquistare l'immobile oggetto di domanda di collazione non dal dalla Per_3 Parte_5
come risulta dal rogito notarile in atti che dà atto anche che i l
[...] prezzo pagato è stato di €. 85.000.000, così come risulta dalla fattura emessa dalla venditrice, anch'essa prodotta).
Le generiche deposizioni testimoniali, in particolare quella del
[...]
(ultraottantenne all'epoca della deposizione), sono all'evi denza Per_4 insufficienti a dare dimostrazione degli avvenuti passaggi di denaro da parte del de cuius quale donazione a favore del figlio. In particolare la testimonianza del peraltro confusa. è inattendibile Per_3 sul prezzo che si assume questi abbia ricevut o di 202.000.000 di Lire (il teste, che non ricordava in sostanza niente, tranne il fatto di essere stato pagato e non “avanzar” crediti con nessuno, ha “confermato” la somma solo perché ricavata leggendo l'atto di convocazione a testimoniare sul quel era riportata la circostanza).
Né è emersa, sia sulla base della documentazione in ordine ai propri redditi prodotta dal convento, sia della presenza di un patrimonio della madre, una mancanza di liquidità tale da non consentire il pagamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile.
Quanto al contratto di mutuo di 100 milioni di lire stipulato in data
2.2.1996 (quindi successivo all'atto di compravendita), a prescindere dalla carenza di prova circa l'avvenuto pagamento dei ratei con denaro di provenienza esclusiva da de cuius, l'appellante assume che sarebbe stato utilizzato dal padre per saldare il prezzo dell'immobile, ma così facendo ha allegato una circostanza che rende incerto il reale prezzo che si assume pagato dal padre (la somma presa a mutuo farebbe “li evitare” il costo della casa a 302.000.000 di lire, quando si era appena sostenuto si trattasse di 202.000.000 di lire).
Il materiale indiziario raccolto quindi, è del tutto insufficiente a far ritenere fondate le domande originarie e non sussiste la lamen tata valutazione, da parte del Tribunale, atomistica dei vari elementi risultati in causa, atteso che essi sono non solo stati esaminati e valutati nella loro incidenza singolarmente e partitamente (contratto compravendita, agenda, deposizioni testimoniali, mancato adempimento del convenuto all'ordine di esibizione…), ma anche nella loro globalità dando atto di un quadro che non consente di ritenere provato quanto prospe ttato nella domanda originaria.
Nelle domande della nemmeno è chiaro quale sia il fatto noto Per_1 determinato nella realtà storica da inferire sulla base delle invocate presunzioni, che comunque non assurgono a indizi gravi e precisi dai quali desumere il fatto noto, non avendo per quanto detto sopra caratteristiche di gravità tali da far ritenere la sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (non potendo ritenersi provati effettivi e concreti passaggi di denaro dal de cuius a favore del figlio a titolo di donazione).
Alla debolezza degli elementi presuntivi allegati dall'appellante va ulteriormente aggiunta una carenza di concordanza, in quanto non convergenti nella dimostrazione del fatto dedotto.
Le istanze istruttorie contenute nell'atto di appello sono, al di là della loro irrilevanza (le annotazioni contenute nell'agenda vanno ritenute prive di per sé di efficacia dimostrativa, anche se di mano del de cuius, sono inammissibili in quanto esplorative.
Si chiede, infatti, di ordinare al Notaio l'esibizione di un “fascicolo d'ufficio” della vendita (di per sé inutile) al fine di reperire un eventuale atto tra e soc. (di cui nemmeno è certa l'esistenza) Persona_4 Pt_4 che sarebbe dimostrativo di un distinto rapporto negoziale tra il de cuius
e il medesimo e si chiede nominarsi un CTU che, accedendo Persona_4 ai “luoghi di abitazione del de cuius”, vada alla ricerca “di scritti documenti da lui redatti o sottoscritti in modo da effettuare poi una comparazione calligrafica con le annotazioni contenute nell'agenda .
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità media, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo d i contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'impugnazione come in atti proposta avverso la sentenza n. 569/2022, pubbl. il 20/5/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da . Parte_1
- CO l'appellante a rimborsare al convenuto Parte_1
, le spese del giudizio di appello, che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all 'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. BA
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.