Articolo 21 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 20
Versione
10 luglio 1956
Art. 21.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586 .

Entrata in vigore il 10 luglio 1956
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