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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 957 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 della Caserma n.18, presso lo studio dell'Avv.to Marco Tudisco che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione
OPPONENTE
CONTRO
con Controparte_1 sede in Terni, via Turati nn.18/20, rappresentato e difeso in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.lgs. 150/2011 dal Direttore pro tempore Dott.ssa congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari Avv.ti Controparte_2
Giuliana Guida, Anna Rita Fusacchia e Maria Elena Travaglini giusta delega direttoriale apposta in calce alla comparsa
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023 parte opponente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
n.231/2023, prot.n.14432 del 5.10.2023, Controparte_3 notificata in data 20.10.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa complessiva di € 4.860,00, per “per avere impiegato in data 03.09.2020 il lavoratore , percettore di reddito di Persona_1 cittadinanza, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” in violazione dell'art.3 commi 3 e 3 quater del D.L. n.12 del 22.02.2002 convertito in Legge n.73/2002 e sostituito dall'art.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015.
Contestava il provvedimento impugnato invocando l'esimente della buona fede ex art.3 Legge n.689/1981, evidenziando a tale fine di essere sempre stata estranea alle vicende della società Manhattan S.r.l.s., nonostante la qualifica di amministratrice unica della stessa, ivi compresa la gestione del personale dipendente.
Allegava a supporto dell'assunto la sentenza penale di assoluzione emessa in data 17.03.2023 dal Tribunale di Terni che aveva accertato l'estraneità della deducente rispetto all'amministrazione della società citata, essendosi limitata a firmare le carte che le venivano sottoposte senza avere cognizione del contenuto.
Conveniva, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l'
[...]
chiedendo: - in via principale di annullare e Controparte_3 revocare l'ordinanza ingiunzione opposta;
- in via subordinata, di ridurre la sanzione al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' affermando Controparte_3 l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per il rigetto del ricorso.
L'istruttoria si articolava nella produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento ispettivo condotto a seguito di comunicazione inviata dalla questura di Terni e ricevuta dall'Amministrazione resistente in data 28/09/2020 con la quale quest'ultima veniva notiziata che nel locale di pubblico intrattenimento denominato “President Club” sito in Terni, Via Maestri del Lavoro 37/A era stato trovato intento allo svolgimento dell'attività di barista , Persona_1 il quale aveva riferito agli organi ispettivi di essere stato assunto con tale mansione dall'odierna opponente e di aver sottoscritto con la stessa un contratto a fronte di un corrispettivo giornaliero variabile tra i 40 e i 50 euro, remunerati in contanti dalla al termine di ogni serata lavorativa. Pt_1
L' procedeva negli accertamenti ispettivi Controparte_3 inoltrando richiesta al datore di lavoro quale Persona_2 amministratrice unica della società Manhattan S.r.l.s., gestore del “President Club”, dei documenti obbligatori in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché, verificando le banche dati in uso (INPS – ) da cui CP_4 emergeva che il prestava attività lavorativa “in nero” percependo, Per_1 peraltro, il reddito di cittadinanza.
Da qui la notifica del 9.03.2021 all'opponente, in qualità di trasgressore, di verbale unico di accertamento e notificazione del 22.01.2021 n.907 e, successivamente dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta per aver impiegato il percettore di reddito di cittadinanza, senza la preventiva Per_1 comunicazione di assunzione.
Invece, nei confronti del percettore di reddito di cittadinanza, Per_1 l' procedeva a notiziare la Procura della Repubblica competente per il CP_3 l'ipotesi di reato di cui all'art.7, comma 2° D.L. 4/2019 conv. con modificazioni dalla L.26/2019.
Parte opponente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato invocando l'esimente della buona fede ex art.3 Legge n.689/1981 confortata in parte qua dalla sentenza penale di assoluzione emessa in data 17.03.2023 dal Tribunale di Terni che ha accertato l'estraneità della deducente, mera “testa di legno” nella gestione della Manhattan S.r.l.s., titolare del “President Club” dove era stato rinvenuto a lavorare come barista il posto che il reale Per_1 amministratore della citata società era tale , anch'egli imputato, Persona_3 deceduto nelle more del processo penale (cfr. sentenza penale depositata in atti).
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, di doversi conformare ai principi di diritto espressi nella giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova:
"Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari."" (cfr. : Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Fattispecie relativa a violazione dei limiti di velocità, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che le risultanze delle apparecchiature omologate, fonti di prova ex art. 146, sesto comma, cod. strada, rendono superflue produzioni diverse dal processo verbale di contestazione); Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018: "" In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari."" (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie di infrazione al codice della strada in cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto" della polizia stradale, già versato nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non aveva chiarito in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti diversi, alla base dell'accertamento, avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo).
Il giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione è dunque giudice del rapporto e non dell'atto, e deve, nel limite del possibile, procedere ad un accertamento in positivo circa la commissione o meno del fatto illecito contestato, facendo quindi ricorso al criterio della ripartizione dell'onere probatorio se e soltanto se l'accertamento in positivo risulti oggettivamente impossibile.
L'amministrazione ha inteso soddisfare l'onere probatorio a suo carico producendo la segnalazione della Questura di Terni che ha effettuato l'accesso nel locale “President Club” dove è stato rinvenuto il sopra già citata, Per_1 il verbale ispettivo che ne è scaturito ed il verbale di sommarie informazioni rilasciate dal agli organi ispettivi della Polizia (cfr. all.ti alla Persona_1 memoria di costituzione)
Il sentito durante la verifica ispettiva ha riferito quanto segue: Per_1
“Lavoro al President Club come barista da circa 90 giorni, da metà luglio di quest'anno, precisamente dal giorno in cui è stata aperta l'attività. Per tale lavoro sono stato contattato ed assunto come barista da , una Persona_4 signora bulgara che già conoscevo in quanto era mia cliente, perché gestivo un bar in via della stazione, si chiamava la “Boutique del Caffè”. Come paga stabilimmo la cifra che va tra i 40 e i 50 euro al giorno da corrispondere in soldi contanti alla fine di ogni serata, ricordo che appena sono stato assunto ho firmato un contratto, di cui non ricordo nulla sulle modalità, la durata, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, nonché la qualifica che avrei svolto all'interno del locale … Preciso che nel periodo che la è stata assente Pt_1 dal locale, circa 20 giorni del mese di agosto, perché recatasi in Bulgaria, la direzione del President Club è stata assunta da il quale mi ha Persona_3 corrisposto anche il mio compenso da me pattuito con la , questo Pt_1 avveniva tutti i giorni a fine serata” (cfr. sit in atti). Rammenta il Tribunale che gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012). Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Ed allora, attesa l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dagli organi ispettivi verbalizzanti, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso il lavoratore interrogato;
atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (arg. per tutte ex Cass. Civ. sez. unite sent. n. 916/96); rilevata l'assenza, nella specie, di significativa prova contraria, debbono ritenersi accertati i fatti nei termini incorporati nel verbale ispettivo, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Non coglie nel segno la difesa attorea laddove produce quale prova contraria, asseritamente idonea ad infirmare le risultanze dell'indagine ispettiva, la sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 17.03.2023 che ha assolto l'odierna opponente dall'imputazione del reato di cui agli artt.110 e 681 c.p. a mente del quale, in concorso con deceduto nelle more del Persona_3 processo, senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità, a tutela dell'incolumità pubblica ed in assenza della prescritta licenza, apriva un luogo di pubblico spettacolo e di trattenimento all'insegna “President Club”, sito in Terni, via Maestri del Lavoro n.37/A, destinato ad ospitare spettacoli danzanti ed altre attività di intrattenimento.
La fattispecie penale rispetto alla quale la ricorrente è stata assolta, in quanto il fatto commesso dalla stessa non costituisce reato secondo il dispositivo di cui alla sentenza penale, non interferisce sugli esiti dell'accertamento ispettivo e la loro legittimità, posto che negli illeciti amministrativi è richiesta solo la coscienza e volontà della condotta sanzionata, laddove la colpa è presunta e grava sull'autore della stessa fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per non incorrere nell'infrazione.
La difesa della ricorrente censura l'ordinanza per non avere ravvisato l'Amministrazione procedente l'esimente della buona fede;
la condotta del trasgressore mancherebbe dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'illecito contestato.
In tal senso, l'articolo 3 della L.689/1981 è chiaro nel sottolineare che nelle violazioni sottoposte a sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione, ovvero omissione, sia essa dolosa o colposa. Tuttavia, in base a quanto disposto dal II comma .. nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, il soggetto agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa ...”
Mette conto evidenziare che l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e tenuto conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività da lui professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge, gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini (Cass.
1045/2003, 5615/2003, 14107/2003, 10607/2003, 13165/2002, 20776/2004).
L'aver invocato la buona fede nella condotta contestata dall' CP_3
non giova alla deducente per quanto di ragione.
[...] Secondo la giurisprudenza consolidata: “L'esimente della buonafede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza” (cfr. Cass. Civ. n.11012/06; Cass. Civ. n.9862/06).
“L'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. n.19759/15; Cass. Civ. sent. del 7 gennaio 2022 n.288) ed ancora: ”L'esimente della buonafede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n.11012/06; Cass.
n.9862/06; ancora, successivamente, Cass. n.48/2018, n.19759/2015,
n.16320/10). Orbene era onere della parte opponente offrirsi di provare gli elementi positivi idonei ad ingenerare nella stessa autrice della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, nonché a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, affinchè nessun rimprovero potesse esserle mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. La valutazione di tali elementi costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n.23019/2009).
Ad avviso di chi scrive la deducente nulla ha provato in merito, posto che, come si evince anche dalla motivazione della sentenza penale di assoluzione, la affiancava il nell'organizzazione del locale Pt_1 Per_3 ed in particolare proprio nella gestione della sala e del bar dove è stato rinvenuto il a lavorare, avendo la necessaria esperienza professionale, come Per_1 dalla stessa riferito durante il processo penale al Giudice (cfr. pag.2 della sentenza).
Tale circostanza ha trovato conferma nelle sommarie informazioni rese dal barista rinvenuto nella sala al momento dell'accesso da parte della Polizia;
il ha, infatti, riferito, come sopra riportato, che era stata proprio la Per_1
a cercarlo, in quanto già lo conosceva a livello professionale, e ad Pt_1 assumerlo per l'espletamento delle mansioni di barman, concordando con lo stesso la retribuzione giornaliera (circa 40 e/o 50 euro a serata) che la stessa gli corrispondeva in contanti al termine di ogni giornata lavorativa ed in sua assenza dal Per_3
Da quanto riferito proprio dalla deducente in sede di dibattimento penale e riscontrato positivamente dalla dichiarazione del lavoratore, in uno all'assenza delle formalità di legge previste per l'assunzione di personale dipendente, posto che non è stato prodotto il contratto di assunzione del Per_1 contemporaneamente percettore del reddito di cittadinanza, né riscontro positivo hanno avuto le verifiche presso gli enti competenti (INPS – ), non può CP_4 reputarsi la in buona fede rispetto alla contestazione di cui Pt_1 all'ordinanza opposta. Né può ritenersi rilevante al fine di tale prova il putativo, non potendosi ritenere affidamento incolpevole quello di chi, pur potendo, ometta di effettuare gli accertamenti dovuti ovvero gli adempimenti necessari per osservare la legge vigente in materia di rapporto di lavoro.
Pertanto, non può darsi esenzione di responsabilità per buona fede, secondo il disposto di cui all'art.3 legge 689/1981, anche perché l'opponente, a suo dire, aveva esperienza nella gestione di locali di intrattenimento (sala e bar) e non poteva non avere consapevolezza della necessità di regolarizzare, rispetto alla normativa in materia di lavoro subordinato, il Per_1
Alla luce di siffatti principi, non ritiene il Tribunale che gli elementi addotti dalla difesa attorea siano tali da far considerare assolto l'onere probatorio a suo carico.
Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di riduzione della sanzione posto che l'importo è stato determinato ai sensi dell'art.16 Legge n.689/1981.
“In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n.
4844/2021).
Con riferimento al caso di specie si osserva allora che l'entità della Con sanzione amministrativa pecuniaria è stata correttamente individuata dall' facendo riferimento ad una somma che si colloca vicino al minimo edittale, corrispondendo ad 1/3 del massimo edittale, ai sensi dell'art 16 L.689/81 (12.960:3 = 4.320), importo poi aumentato in sede di ordinanza ingiunzione, stante l'inottemperanza al precetto del verbale. L'Amministrazione bene ha fatto a discostarsi dal minimo edittale, trattandosi – sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto – di una violazione reiterata nel tempo, posto che il ha dichiarato di lavorare, al momento Per_1 dell'accesso, da 90 giorni nel “President Club”, circostanza che non consente l'applicazione del minimo edittale, giustificabile nell'ipotesi di lesione minima dei beni giuridici oggetto di tutela, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in quanto infondata, restano assorbite altre questioni non esaminate per il principio della ragione più liquida. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del
D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015 e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione n. 231/2023, prot.n.14432 emessa dall'
[...] [
di Terni in data 5.10.2023 e per l'effetto la Controparte_3 dichiara esecutiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della liquidate in Controparte_6
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Terni, il 13 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 957 del registro generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 della Caserma n.18, presso lo studio dell'Avv.to Marco Tudisco che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione
OPPONENTE
CONTRO
con Controparte_1 sede in Terni, via Turati nn.18/20, rappresentato e difeso in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del D.lgs. 150/2011 dal Direttore pro tempore Dott.ssa congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari Avv.ti Controparte_2
Giuliana Guida, Anna Rita Fusacchia e Maria Elena Travaglini giusta delega direttoriale apposta in calce alla comparsa
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art.22 Legge n.689/1981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023 parte opponente proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall'
[...]
n.231/2023, prot.n.14432 del 5.10.2023, Controparte_3 notificata in data 20.10.2023, con cui le veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa complessiva di € 4.860,00, per “per avere impiegato in data 03.09.2020 il lavoratore , percettore di reddito di Persona_1 cittadinanza, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” in violazione dell'art.3 commi 3 e 3 quater del D.L. n.12 del 22.02.2002 convertito in Legge n.73/2002 e sostituito dall'art.22, comma 1° del D.Lgs.n.151/2015.
Contestava il provvedimento impugnato invocando l'esimente della buona fede ex art.3 Legge n.689/1981, evidenziando a tale fine di essere sempre stata estranea alle vicende della società Manhattan S.r.l.s., nonostante la qualifica di amministratrice unica della stessa, ivi compresa la gestione del personale dipendente.
Allegava a supporto dell'assunto la sentenza penale di assoluzione emessa in data 17.03.2023 dal Tribunale di Terni che aveva accertato l'estraneità della deducente rispetto all'amministrazione della società citata, essendosi limitata a firmare le carte che le venivano sottoposte senza avere cognizione del contenuto.
Conveniva, pertanto, davanti al Tribunale di Terni l'
[...]
chiedendo: - in via principale di annullare e Controparte_3 revocare l'ordinanza ingiunzione opposta;
- in via subordinata, di ridurre la sanzione al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l' affermando Controparte_3 l'infondatezza dell'opposizione ed insistendo per il rigetto del ricorso.
L'istruttoria si articolava nella produzione documentale offerta dalle parti.
Sulle conclusioni delle parti il giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine da un accertamento ispettivo condotto a seguito di comunicazione inviata dalla questura di Terni e ricevuta dall'Amministrazione resistente in data 28/09/2020 con la quale quest'ultima veniva notiziata che nel locale di pubblico intrattenimento denominato “President Club” sito in Terni, Via Maestri del Lavoro 37/A era stato trovato intento allo svolgimento dell'attività di barista , Persona_1 il quale aveva riferito agli organi ispettivi di essere stato assunto con tale mansione dall'odierna opponente e di aver sottoscritto con la stessa un contratto a fronte di un corrispettivo giornaliero variabile tra i 40 e i 50 euro, remunerati in contanti dalla al termine di ogni serata lavorativa. Pt_1
L' procedeva negli accertamenti ispettivi Controparte_3 inoltrando richiesta al datore di lavoro quale Persona_2 amministratrice unica della società Manhattan S.r.l.s., gestore del “President Club”, dei documenti obbligatori in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché, verificando le banche dati in uso (INPS – ) da cui CP_4 emergeva che il prestava attività lavorativa “in nero” percependo, Per_1 peraltro, il reddito di cittadinanza.
Da qui la notifica del 9.03.2021 all'opponente, in qualità di trasgressore, di verbale unico di accertamento e notificazione del 22.01.2021 n.907 e, successivamente dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta per aver impiegato il percettore di reddito di cittadinanza, senza la preventiva Per_1 comunicazione di assunzione.
Invece, nei confronti del percettore di reddito di cittadinanza, Per_1 l' procedeva a notiziare la Procura della Repubblica competente per il CP_3 l'ipotesi di reato di cui all'art.7, comma 2° D.L. 4/2019 conv. con modificazioni dalla L.26/2019.
Parte opponente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato invocando l'esimente della buona fede ex art.3 Legge n.689/1981 confortata in parte qua dalla sentenza penale di assoluzione emessa in data 17.03.2023 dal Tribunale di Terni che ha accertato l'estraneità della deducente, mera “testa di legno” nella gestione della Manhattan S.r.l.s., titolare del “President Club” dove era stato rinvenuto a lavorare come barista il posto che il reale Per_1 amministratore della citata società era tale , anch'egli imputato, Persona_3 deceduto nelle more del processo penale (cfr. sentenza penale depositata in atti).
Il Tribunale ritiene, innanzitutto, di doversi conformare ai principi di diritto espressi nella giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova:
"Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "ratione temporis" applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari."" (cfr. : Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4898 del 11/03/2015 Fattispecie relativa a violazione dei limiti di velocità, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che le risultanze delle apparecchiature omologate, fonti di prova ex art. 146, sesto comma, cod. strada, rendono superflue produzioni diverse dal processo verbale di contestazione); Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24691 del 08/10/2018: "" In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari."" (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie di infrazione al codice della strada in cui la sentenza impugnata aveva fatto riferimento ad un "rapporto" della polizia stradale, già versato nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ed il ricorrente, lungi dal contestare la presenza in atti di tale "rapporto", non aveva chiarito in qual modo la mancata produzione di ipotetici atti diversi, alla base dell'accertamento, avrebbe condotto, in via decisiva, al diniego di convalida del provvedimento sospensivo).
Il giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione è dunque giudice del rapporto e non dell'atto, e deve, nel limite del possibile, procedere ad un accertamento in positivo circa la commissione o meno del fatto illecito contestato, facendo quindi ricorso al criterio della ripartizione dell'onere probatorio se e soltanto se l'accertamento in positivo risulti oggettivamente impossibile.
L'amministrazione ha inteso soddisfare l'onere probatorio a suo carico producendo la segnalazione della Questura di Terni che ha effettuato l'accesso nel locale “President Club” dove è stato rinvenuto il sopra già citata, Per_1 il verbale ispettivo che ne è scaturito ed il verbale di sommarie informazioni rilasciate dal agli organi ispettivi della Polizia (cfr. all.ti alla Persona_1 memoria di costituzione)
Il sentito durante la verifica ispettiva ha riferito quanto segue: Per_1
“Lavoro al President Club come barista da circa 90 giorni, da metà luglio di quest'anno, precisamente dal giorno in cui è stata aperta l'attività. Per tale lavoro sono stato contattato ed assunto come barista da , una Persona_4 signora bulgara che già conoscevo in quanto era mia cliente, perché gestivo un bar in via della stazione, si chiamava la “Boutique del Caffè”. Come paga stabilimmo la cifra che va tra i 40 e i 50 euro al giorno da corrispondere in soldi contanti alla fine di ogni serata, ricordo che appena sono stato assunto ho firmato un contratto, di cui non ricordo nulla sulle modalità, la durata, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, nonché la qualifica che avrei svolto all'interno del locale … Preciso che nel periodo che la è stata assente Pt_1 dal locale, circa 20 giorni del mese di agosto, perché recatasi in Bulgaria, la direzione del President Club è stata assunta da il quale mi ha Persona_3 corrisposto anche il mio compenso da me pattuito con la , questo Pt_1 avveniva tutti i giorni a fine serata” (cfr. sit in atti). Rammenta il Tribunale che gli artt. 2699 e 2700 c.c. attribuiscono all'atto pubblico efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, confutabile unicamente con la proposizione della querela di falso.
Tale efficacia, da un lato, copre l'attestazione in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo sottoscrive, e dall'altro si estende alle modalità di formazione dell'atto pubblico, con riguardo all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto.
Gli atti pubblici godono, infatti, di fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale ed effettuata in sua presenza, al pari della provenienza del documento e della sua formazione (cfr. Cass. sentenza n.943/2012). Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alle dichiarazioni delle parti da lui raccolte (cfr. da ultimo Cass. sentenza n. 23800/14).
“E' perciò evidente come, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le circostanze fattuali della violazione, percepite dal pubblico ufficiale e attestate nel verbale di accertamento, debbano, in caso di contestazione, necessariamente essere confutate con il rimedio della querela di falso, ex artt. 221 e segg. c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n.2434/2011).
Secondo la giurisprudenza di legittimità nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, il verbale di accertamento assume un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità.
Da un lato, il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento, nonché quanto alla provenienza del verbale dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese. Sotto altro profilo, in merito alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, il verbale stesso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale contrasto e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (“Pur in mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” cfr. ex multis Cass. sentenza n. 6565/2007)
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (Cass. Civ. sez. L. sent. n. 9251/10). ed “ … il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.15073 del 06/06/2008; cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.3525 del 22/02/2005); con ciò la giurisprudenza ha sostanzialmente elevato il verbale ispettivo a fonte di prova ed in ciò ha trovato l'avallo del legislatore, che, all'art. 10 comma 5 D.Lgs. n. 124 del 2004, ha espressamente statuito che: "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi
e civili, da parte di altre amministrazioni interessate".
Quindi in ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Ed allora, attesa l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dagli organi ispettivi verbalizzanti, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso il lavoratore interrogato;
atteso che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i verbali ispettivi hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (arg. per tutte ex Cass. Civ. sez. unite sent. n. 916/96); rilevata l'assenza, nella specie, di significativa prova contraria, debbono ritenersi accertati i fatti nei termini incorporati nel verbale ispettivo, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Non coglie nel segno la difesa attorea laddove produce quale prova contraria, asseritamente idonea ad infirmare le risultanze dell'indagine ispettiva, la sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 17.03.2023 che ha assolto l'odierna opponente dall'imputazione del reato di cui agli artt.110 e 681 c.p. a mente del quale, in concorso con deceduto nelle more del Persona_3 processo, senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità, a tutela dell'incolumità pubblica ed in assenza della prescritta licenza, apriva un luogo di pubblico spettacolo e di trattenimento all'insegna “President Club”, sito in Terni, via Maestri del Lavoro n.37/A, destinato ad ospitare spettacoli danzanti ed altre attività di intrattenimento.
La fattispecie penale rispetto alla quale la ricorrente è stata assolta, in quanto il fatto commesso dalla stessa non costituisce reato secondo il dispositivo di cui alla sentenza penale, non interferisce sugli esiti dell'accertamento ispettivo e la loro legittimità, posto che negli illeciti amministrativi è richiesta solo la coscienza e volontà della condotta sanzionata, laddove la colpa è presunta e grava sull'autore della stessa fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per non incorrere nell'infrazione.
La difesa della ricorrente censura l'ordinanza per non avere ravvisato l'Amministrazione procedente l'esimente della buona fede;
la condotta del trasgressore mancherebbe dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'illecito contestato.
In tal senso, l'articolo 3 della L.689/1981 è chiaro nel sottolineare che nelle violazioni sottoposte a sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione, ovvero omissione, sia essa dolosa o colposa. Tuttavia, in base a quanto disposto dal II comma .. nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, il soggetto agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa ...”
Mette conto evidenziare che l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e tenuto conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività da lui professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge, gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini (Cass.
1045/2003, 5615/2003, 14107/2003, 10607/2003, 13165/2002, 20776/2004).
L'aver invocato la buona fede nella condotta contestata dall' CP_3
non giova alla deducente per quanto di ragione.
[...] Secondo la giurisprudenza consolidata: “L'esimente della buonafede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza” (cfr. Cass. Civ. n.11012/06; Cass. Civ. n.9862/06).
“L'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. Civ. n.19759/15; Cass. Civ. sent. del 7 gennaio 2022 n.288) ed ancora: ”L'esimente della buonafede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n.11012/06; Cass.
n.9862/06; ancora, successivamente, Cass. n.48/2018, n.19759/2015,
n.16320/10). Orbene era onere della parte opponente offrirsi di provare gli elementi positivi idonei ad ingenerare nella stessa autrice della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, nonché a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, affinchè nessun rimprovero potesse esserle mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. La valutazione di tali elementi costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n.23019/2009).
Ad avviso di chi scrive la deducente nulla ha provato in merito, posto che, come si evince anche dalla motivazione della sentenza penale di assoluzione, la affiancava il nell'organizzazione del locale Pt_1 Per_3 ed in particolare proprio nella gestione della sala e del bar dove è stato rinvenuto il a lavorare, avendo la necessaria esperienza professionale, come Per_1 dalla stessa riferito durante il processo penale al Giudice (cfr. pag.2 della sentenza).
Tale circostanza ha trovato conferma nelle sommarie informazioni rese dal barista rinvenuto nella sala al momento dell'accesso da parte della Polizia;
il ha, infatti, riferito, come sopra riportato, che era stata proprio la Per_1
a cercarlo, in quanto già lo conosceva a livello professionale, e ad Pt_1 assumerlo per l'espletamento delle mansioni di barman, concordando con lo stesso la retribuzione giornaliera (circa 40 e/o 50 euro a serata) che la stessa gli corrispondeva in contanti al termine di ogni giornata lavorativa ed in sua assenza dal Per_3
Da quanto riferito proprio dalla deducente in sede di dibattimento penale e riscontrato positivamente dalla dichiarazione del lavoratore, in uno all'assenza delle formalità di legge previste per l'assunzione di personale dipendente, posto che non è stato prodotto il contratto di assunzione del Per_1 contemporaneamente percettore del reddito di cittadinanza, né riscontro positivo hanno avuto le verifiche presso gli enti competenti (INPS – ), non può CP_4 reputarsi la in buona fede rispetto alla contestazione di cui Pt_1 all'ordinanza opposta. Né può ritenersi rilevante al fine di tale prova il putativo, non potendosi ritenere affidamento incolpevole quello di chi, pur potendo, ometta di effettuare gli accertamenti dovuti ovvero gli adempimenti necessari per osservare la legge vigente in materia di rapporto di lavoro.
Pertanto, non può darsi esenzione di responsabilità per buona fede, secondo il disposto di cui all'art.3 legge 689/1981, anche perché l'opponente, a suo dire, aveva esperienza nella gestione di locali di intrattenimento (sala e bar) e non poteva non avere consapevolezza della necessità di regolarizzare, rispetto alla normativa in materia di lavoro subordinato, il Per_1
Alla luce di siffatti principi, non ritiene il Tribunale che gli elementi addotti dalla difesa attorea siano tali da far considerare assolto l'onere probatorio a suo carico.
Non può trovare accoglimento neppure la richiesta di riduzione della sanzione posto che l'importo è stato determinato ai sensi dell'art.16 Legge n.689/1981.
“In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass., ordinanza n.
4844/2021).
Con riferimento al caso di specie si osserva allora che l'entità della Con sanzione amministrativa pecuniaria è stata correttamente individuata dall' facendo riferimento ad una somma che si colloca vicino al minimo edittale, corrispondendo ad 1/3 del massimo edittale, ai sensi dell'art 16 L.689/81 (12.960:3 = 4.320), importo poi aumentato in sede di ordinanza ingiunzione, stante l'inottemperanza al precetto del verbale. L'Amministrazione bene ha fatto a discostarsi dal minimo edittale, trattandosi – sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto – di una violazione reiterata nel tempo, posto che il ha dichiarato di lavorare, al momento Per_1 dell'accesso, da 90 giorni nel “President Club”, circostanza che non consente l'applicazione del minimo edittale, giustificabile nell'ipotesi di lesione minima dei beni giuridici oggetto di tutela, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
Inoltre, parte ricorrente nel corso del procedimento ispettivo ha avuto la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta e non si è avvalsa di tale facoltà.
Con riferimento ai profili “quantificatori”, criticati in maniera apodittica dalla difesa attorea, si osserva che il criterio di cui all'art.16 Legge n.689/81 attiene al pagamento in misura ridotta, riferendosi dunque ad una misura sanzionatoria cui la parte ricorrente avrebbe avuto diritto solo col tempestivo adempimento nel termine indicato nel medesimo verbale unico di accertamento/notificazione, di cui la stessa non ha dato alcuna prova;
tant'è che nell'ordinanza ingiunzione si dà atto del mancato pagamento in misura ridotta e la susseguente ordinanza procede al computo sulla base dei criteri “ordinari” di cui all'art. 11 l. 689/81.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione in quanto infondata, restano assorbite altre questioni non esaminate per il principio della ragione più liquida. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% ai sensi dell'art.9, comma 2 del
D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012 e dell'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.149/2015 e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte l'ordinanza ingiunzione n. 231/2023, prot.n.14432 emessa dall'
[...] [
di Terni in data 5.10.2023 e per l'effetto la Controparte_3 dichiara esecutiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della liquidate in Controparte_6
€ 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Terni, il 13 marzo 2025
Il giudice
Manuela Olivieri