Articolo 21 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 20
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10 luglio 1956
Art. 21.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586 .

Entrata in vigore il 10 luglio 1956
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