Versione
10 luglio 1956
10 luglio 1956
Art. 21.
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586 .
Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 09/03/1957, n. 38Provvedimento: […] d) richiamando in vigore, per quanto attiene alla nomina dei coadiutori, la legge 21 agosto 1949, n. 586, che è stata abrogata dall'art. 21 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla condizione giuridica ed economica dei collocatori comunali.Leggi di più...
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