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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 653/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott.ssa Silvia Capitano Giudice
dott.ssa Federica Verro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 653 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...] (C.F. , tutti Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._5
LICATA il 17/01/1954 e ivi deceduto il 27.09.2024, giusto atto di costituzione volontaria in prosecuzione del giudizio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._7
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._8
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_6 C.F._9 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti ACCIARITO
DOMENICO e PASCOLATO SARINO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
1 oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
simulazione; scioglimento di comunione ereditaria.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 15.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale al fine di veder accertata la lesione della propria quota di legittima relativamente all'eredità della de cuius , deceduta in data 12.1.2016, madre dei sig.ri Persona_2
e suocera di e sulla scorta delle seguenti Pt_2 Parte_5 Parte_6
allegazioni:
- in data 14.5.1991 con atto in Notaio , rep. 17361 e racc. 2054, Persona_3 Per_2
aveva ceduto ai sigg. e , coniugi in regime di
[...] Controparte_1 Parte_6
comunione legale dei beni, l'appartamento sito in Licata in via G. Medici, trav. B n. 40, oggi denominata via Pietro D'Asaro n. 40, piano 1°;
- contestualmente, con il medesimo atto, la dante causa aveva ceduto a Controparte_2
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, l'appartamento sito in Parte_5
Licata in via G. Medici, trav. B n. 40 all'epoca, oggi denominata via Pietro D'Asaro n. 40, piano
3°;
- tale atto “(per le modalità della stipula in relazione al prezzo dichiarato dalle parti come pagato
precedentemente la vendita, per la qualità delle parti e per ogni quant'altro) è chiaramente un atto
simulato e dissimulante una donazione, per cui, ai sensi dell'art. 1414 c.c., lo stesso deve essere
dichiarato un atto di donazione che era quello che le parti hanno inteso stipulare”;
- allo stato sono rimasti nel relictum, giusta denunzia di successione del 18.2.2016, i seguenti beni: i) immobile sito in Licata Via Pietro D'Asaro, piano terra, diviso fisicamente in tre unità immobiliari con accessi indipendenti adibiti a magazzino box auto, identificati in catasto al foglio di mappa n.105, part.lla 787 rispettivamente il sub.7 (C/6 cl.2) con ingresso dal civico 42, il sub.8 (C/6 cl.2) con ingresso dal civico 44 e sub.9 (C/6 cl.2) con ingresso prospiciente sulla corte interna quest'ultima in comunicazione diretta con la via Pietro d'Asaro; ii)
immobile sito in Licata l'appartamento sito in Licata in via Giacomo Medici, trav. B, 40 (ora
2 via Pietro D'Asaro, 40), piano 2° in NCEU del Comune di Licata alla partita 16394, fo. 105,
mappale 787/5.
Ha quindi chiesto di dichiarare nullo l'atto di disposizione citato, non avendo i requisiti di forma richiesti per la donazione, ovvero - in subordine - ritenere e dichiarare che tale atto ha leso i propri diritti successori con conseguente riconduzione dei beni alla massa attiva del patrimonio della de cuius, su cui disporre la divisione;
ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione dei beni immobili ceduti dalla morte della de
cuius.
Con comparsa dell'8.1.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- preliminarmente, non è stato esperito il necessario tentativo di mediazione;
- l'atto impugnato è certamente valido poiché redatto in modo conforme alla normativa vigente in materia al tempo della sua sottoscrizione;
infatti “nel 1991 non veniva contemplata
una omessa dichiarazione, o una dichiarazione mendace, che comporta la responsabilità penale per falso
solo dal 2000, e ciò è precisamente regolato dall'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000 n.445, salvo oltretutto la eventuale violazione delle disposizioni antiriciclaggio e
antiterrorismo non vigenti nel 1991”;
- era perfettamente rispettato il rapporto/coefficiente del principio del prezzo, inoltre nel
1991 non era prevista alcuna analitica indicazione nel rogito notarile delle modalità di pagamento, nel caso di specie avvenuto già prima della stipula;
- in ogni caso, ogni azione in merito alla simulazione relativa del contratto di compravendita è ampiamente prescritta ai sensi dell'art. 2946 del c.c.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025.
Con atto di intervento del 27.12.2024 si sono costituiti in prosecuzione gli eredi di parte attrice, rappresentandone il decesso e insistendo in tutte le domande formulate.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente riferito che la domanda è procedibile per avere le parti esperito il previo tentativo di mediazione (cfr. verbale negativo in atti).
3 Nel merito, occorre premettere che, com'è noto, la simulazione integra un'ipotesi di apparenza negoziale creata volontariamente dai contraenti che può atteggiarsi secondo due modalità distinte: è possibile che le parti stipulino un contratto con l'intesa che lo stesso non produca tra loro alcun effetto (cd. simulazione assoluta), oppure che il negozio apparentemente stipulato nasconda un diverso contratto che le stesse parti vogliono rimanga celato nei confronti della generalità dei consociati e al quale affidano, invece, la reale regolamentazione dei reciproci interessi (cd. simulazione relativa).
Il contratto simulato, a mente dell'art. 1414 c.c., non produce effetti tra i contraenti e,
qualora venga in rilievo un'ipotesi di simulazione relativa, ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, ossia quello realmente voluto, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Quanto, poi, alla prova dell'esistenza della simulazione, in omaggio alle regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, la dimostrazione dell'esistenza di una situazione di apparenza negoziale volontariamente creata dai contraenti va fornita da chi vi ha interesse e incontra i limiti previsti dalla disciplina generale dettata dal codice civile in materia contrattuale.
Così, quando il contratto simulato è stato redatto in forma scritta, la prova della simulazione si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di un patto (l'accordo simulatorio),
aggiunto o contrario al contenuto di un documento (ossia il contratto simulato), che si assume essere stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del documento.
Tale ipotesi è disciplinata, in via generale, dall'art. 2722 c.c., che preclude ai contraenti la possibilità di provare per testimoni l'esistenza del patto e nella stessa direzione si pone l'art. 1417 c.c.; tale limite, tuttavia, è previsto per le parti, non anche per i creditori e i terzi.
I Giudici di legittimità hanno poi recentemente chiarito che “il legittimario è ammesso a
provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti
fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per
una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso
il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia
preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di
4 calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'articolo 553 del codice civile” (Cass. Civ. sez.
II, n. 15043/2024).
Da tale qualificazione deriva altresì che la prescrizione della relativa azione decorre dal momento dell'apertura della successione e non già dal compimento dell'atto; in ogni caso, con riferimento al caso di specie, la tardività della costituzione in giudizio dei convenuti determina la non proponibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione.
Chiarito ciò, muovendo all'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni;
con la precisazione che sia il ricorso al meccanismo della presunzione
(ammesso nel caso di specie per le ragioni suddette), che la verifica della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti presuntive, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 7512/2018), il quale è tenuto ad apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale,
all'esito di un giudizio di sintesi.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie e venendo alla domanda di simulazione proposta dall'attrice, si ritiene che i trasferimenti immobiliari posti in essere dalla
de cuius con contratto di compravendita del 14.5.1991 dissimulino delle donazioni, stante la ricorrenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che complessivamente considerati, convergono nel senso della causa liberale del contratto, solo apparentemente onerosa.
In particolare, va considerato il rapporto di parentela da venditore e acquirente (madre e figli unitamente alla nuora e al genero) e la circostanza che viene dato atto della ricezione della somma indicata quale prezzo senza che sia stata fornita la prova - nella contestazione di controparte - di averla effettivamente versata.
5 Qualora, infatti, l'azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo,
potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. ord.
15510/2018 e, in termini, più recentemente, Cass. n. 18347/2024 e n. 32661/2024).
Era, pertanto, onere dell'acquirente procurarsi la documentazione comprovante tale pagamento e la mancata produzione in giudizio di tali elementi istruttori non può che riverberarsi in suo danno.
A seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione deve dichiararsi l'inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale dissimulazione di un contratto di donazione diretta.
Tale negozio dissimulato deve ritenersi nullo.
Ed invero, la disciplina generale della donazione fissata nell'art. 782 c.c. - che prescrive la forma dell'atto pubblico a pena di nullità - va integrata con gli artt. 47 e 48 della Legge
OTile, i quali stabiliscono che al momento della stipula dell'atto è necessaria - ai fini della validità della donazione - la presenza delle parti nonché di due testimoni.
Si precisa a riguardo che anche la formulazione vigente al 1991 dell'art. 48 della Legge
OTile (R.D. 16 febbraio 1913, n. 89) escludeva la possibilità che per le donazioni si potesse rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto.
Nel caso in esame la redazione dell'atto di vendita è avvenuta con atto pubblico dinanzi
Notaio e senza presenza di testimoni, sicché non sussistono i requisiti di Persona_3
forma previsti per la donazione dissimulata.
Conseguentemente, i beni oggetto delle compravendite di cui si tratta vanno ricompresi nel relictum.
Ne deriva che non si pone un problema di riduzione (che presuppone atti donativi o disposizioni testamentarie valide pur se lesivi delle quote di riserva dei legittimari, da ridurre
6 nei limiti della lesione), bensì di accertamento della consistenza dell'asse ereditario e della spettanza dei beni in esso presenti agli eredi secondo le norme della successione legittima.
È stato quindi nominato un CTU per procedere alla divisione, posta all'esame del
Tribunale nell'esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c.
Ebbene, la successione della de cuius resta disciplinata dalle norme codicistiche, ossia dall'art. 566 c.c., sicché l'eredità di si è devoluta per legge nella misura di Persona_2
1/3 in favore di ciascuno dei figli e , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
sui seguenti beni:
- Bene Immobile n. 1 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 5, Categoria Catastale A/3 (abitazione di tipo economico),
consistenza pari a vani 6;
- Bene Immobile n. 2 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 7, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 34 mq;
- Bene Immobile n. 3 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 8, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 32 mq;
- Bene Immobile n. 4 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 9, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 32 mq;
- appartamento posto a primo di elevazione avente ingresso e scale in comune dal civico
40 della Via Giacomo Medici traversa 8, composto da 3 vani, cucina e accessori identificato al
N.C.E.U. al fg. 105, part. 787, sub. 4;
- appartamento posto a terzo piano di elevazione avente ingresso e scale in comune dal civico 40 della Via Giacomo Medici traversa 8, composto da 3 vani, cucina e accessori identificato al N.C.E.U. al fg. 105, part. 787, sub. 6.
A riguardo si è ritenuto di non tener conto delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in quanto domanda di rendiconto non tempestivamente spiegata e comunque soltanto genericamente formulata.
7 Infatti, nella contestazione di controparte, non è stata fornita alcuna allegazione precisa circa l'importo e il soggetto che ha sostenuto le spese: la documentazione allegata (fatture,
preventivi e ricevute di pagamento) si riferisce a un lungo periodo di tempo, sono intestate a diversi soggetti o manca proprio l'indicazione del committente. Né si ritiene che tale mancanza probatoria possa essere colmata con la richiesta di CTU o mediante prova orale,
dovendosi viceversa documentare l'esborso.
Ciò chiarito, muovendo alla divisione, il CTU ha quindi redatto il seguente progetto:
Quota n. 1:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 7 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 42
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 6 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
Quota n. 2:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 8 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 44
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 5 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
Quota n. 3:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 9 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, snc;
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 4 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
La Quota n. 1 deve restituire un conguaglio in denaro pari € 857,33 alla quota n. 2;
La Quota n. 3 deve restituire un conguaglio in denaro pari € 168,33 alla quota n. 2.
Una volta formati i lotti, il codice prevede che ove esistano quote uguali, e quindi nell'ipotesi in cui il diritto di ciascun condividente sia identico a quello degli altri, e salvo diverso accordo, si fa luogo all'assegnazione per estrazione a sorte, ex art. 729 c.c.
Ciò posto, deve osservarsi che tale regola è, secondo la giurisprudenza, una regola derogabile.
Sul punto, si segnala l'orientamento, secondo cui anche in caso di quote uguali il sorteggio non è necessario ben potendo il giudice attribuire direttamente al quotista che ne
8 faccia richiesta e, laddove le richieste siano più d'una, operando una scelta tra le due (Cass.
Civ. n. 2163/1995,).
In termini, merita di essere rammentata anche la pronuncia dei giudici di legittimità
secondo la quale “in tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art.
729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali
contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù
del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed
è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto
a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata
opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di
motivazione.(Nella specie, è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare a favore dei
condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in
quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi
valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti)” (Cass. Civ. Sez. 2 Sent. n.
1091/2007).
Tenuto conto dei princìpi sopra compendiati, questo giudice ritiene sussistenti,
nell'ipotesi oggetto di giudizio, ragioni di opportunità tali da giustificare la deroga al criterio del sorteggio di cui all'art. 729 c.c., in relazione alle quote uguali.
In particolare, gli attori hanno chiesto l'assegnazione della quota n. 2, e Controparte_2
vivono (e risultano residenti) nell'immobile oggetto di compravendita Parte_5
inserito nella quota n. 1 e e vivono (e risultano residenti) Controparte_1 Parte_6
nell'immobile oggetto di compravendita inserito nella quota n. 3; questi ultimi hanno altresì
realizzato diverse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
I conguagli sopra indicati, poiché costituiscono un debito di valore, tengono luogo del bene in natura e devono essere espressi in valuta attuale, e vanno, comunque, fissate nelle cifre appena indicate, in ragione della notoria assenza di lievitazione del mercato mobiliare o immobiliare (e non già all'aumento del costo della vita) in relazione al lasso temporale intercorso successivamente alla stima del bene medesimo;
ad essi andranno aggiunti gli
9 interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale di divisione, ancorché a tale momento il credito non fosse ancora né liquido né esigibile, sino al completo soddisfo.
Non merita infine accoglimento la domanda di parte attrice di ottenere la fruttificazione degli immobili oggetto della compravendita simulata e dichiarata nulla.
Infatti, dall'apertura della successione, l'intero compendio ereditario (come composto per effetto della nullità delle donazioni, quindi comprensivo degli immobili di cui si tratta) è in comunione tra gli eredi e - conseguentemente - i soggetti che hanno goduto esclusivamente degli immobili alla morte della de cuius ne sono comproprietari.
A mente dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ebbene,
come detto sopra, non vi è prova che sia stato impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
Si precisa che la nozione di “impedimento” va considerata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia, secondo cui “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei
comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in
danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ. n.
2423/2015) e “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure
mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli
altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a
produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso
esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne
abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”(Cass. Civ. n. 24647/2010).
Non è pertanto possibile riconoscere il diritto a una somma di denaro connessa al mancato utilizzo del bene comune anche al comproprietario che, in realtà, non abbia mai manifestato alcun interesse al godimento (né diretto né indiretto) del cespite e che non abbia dunque, di fatto, subito alcun pregiudizio per l'altrui uso esclusivo.
10 Si precisa inoltre che la quota di godimento della cosa comune deve essere considerata con riferimento all'intero compendio ereditario (e non al singolo cespite), con la conseguenza che ciascun erede ha utilizzato in via esclusiva il 1/3 oggi attribuitogli.
Muovendo alle spese di lite, si ritiene che vi siano giuste ragioni per compensarle per 2/3,
in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e dell'interesse generale alla divisione del compendio, ponendo il restante 1/3 in capo ai convenuti in solido.
I costi della CTU, funzionale alla divisione del compendio ereditario, nell'interesse di tutti gli eredi, vanno posti in capo a tutte le parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] il Persona_2
14/01/1934 e deceduta il 12/01/2016;
ACCERTA la simulazione dell'atto di vendita stipulato in data 14.05.1991, a rogito di
OT , rep. 17.361, racc. 2.054, in quanto dissimulante una donazione;
Persona_3
DICHIARA la nullità della donazione dissimulata dal predetto contratto nei confronti di
(e dei suoi eredi); Persona_1
DISPONE la divisione della comunione ereditaria relitta da mediante: Persona_2
- attribuzione a dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 7 (C/6) - Controparte_2
Via Pietro D'Asaro, n. 42 e dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 6 (A/3) - Traversa
B, di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 3°, con obbligo di conguaglio in denaro per € 857,33 a favore degli eredi di Persona_1
- attribuzione a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti nella qualità di eredi di dell'Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Persona_1
Sub. 8 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 44 e dell'Intera Proprietà Fg. 105 Part. 787 Sub. 5 (A/3) -
Traversa B, di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 2°;
- attribuzione a dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 9 (C/6) Controparte_1
- Via Pietro D'Asaro, snc e dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 4 (A/3) - Traversa B,
11 di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 1°, con obbligo di conguaglio in denaro per € 168,33 a favore degli eredi di Persona_1
COMPENSA per 2/3 le spese di lite tra le parti;
CONDANNA i convenuti in solido a rifondere a parte attrice i restanti 1/3, liquidati in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
PONE a carico di tutte le parti, in solido, le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott.ssa Silvia Capitano Giudice
dott.ssa Federica Verro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 653 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...] (C.F. , tutti Parte_4 C.F._4 nella qualità di eredi di (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._5
LICATA il 17/01/1954 e ivi deceduto il 27.09.2024, giusto atto di costituzione volontaria in prosecuzione del giudizio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. BALSAMO ANGELO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._6
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._7
(C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_5 C.F._8
(C.F. ), nata a [...] il [...], tutti Parte_6 C.F._9 rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti ACCIARITO
DOMENICO e PASCOLATO SARINO, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
1 oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
simulazione; scioglimento di comunione ereditaria.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 15.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Persona_1
Tribunale al fine di veder accertata la lesione della propria quota di legittima relativamente all'eredità della de cuius , deceduta in data 12.1.2016, madre dei sig.ri Persona_2
e suocera di e sulla scorta delle seguenti Pt_2 Parte_5 Parte_6
allegazioni:
- in data 14.5.1991 con atto in Notaio , rep. 17361 e racc. 2054, Persona_3 Per_2
aveva ceduto ai sigg. e , coniugi in regime di
[...] Controparte_1 Parte_6
comunione legale dei beni, l'appartamento sito in Licata in via G. Medici, trav. B n. 40, oggi denominata via Pietro D'Asaro n. 40, piano 1°;
- contestualmente, con il medesimo atto, la dante causa aveva ceduto a Controparte_2
e , coniugi in regime di comunione legale dei beni, l'appartamento sito in Parte_5
Licata in via G. Medici, trav. B n. 40 all'epoca, oggi denominata via Pietro D'Asaro n. 40, piano
3°;
- tale atto “(per le modalità della stipula in relazione al prezzo dichiarato dalle parti come pagato
precedentemente la vendita, per la qualità delle parti e per ogni quant'altro) è chiaramente un atto
simulato e dissimulante una donazione, per cui, ai sensi dell'art. 1414 c.c., lo stesso deve essere
dichiarato un atto di donazione che era quello che le parti hanno inteso stipulare”;
- allo stato sono rimasti nel relictum, giusta denunzia di successione del 18.2.2016, i seguenti beni: i) immobile sito in Licata Via Pietro D'Asaro, piano terra, diviso fisicamente in tre unità immobiliari con accessi indipendenti adibiti a magazzino box auto, identificati in catasto al foglio di mappa n.105, part.lla 787 rispettivamente il sub.7 (C/6 cl.2) con ingresso dal civico 42, il sub.8 (C/6 cl.2) con ingresso dal civico 44 e sub.9 (C/6 cl.2) con ingresso prospiciente sulla corte interna quest'ultima in comunicazione diretta con la via Pietro d'Asaro; ii)
immobile sito in Licata l'appartamento sito in Licata in via Giacomo Medici, trav. B, 40 (ora
2 via Pietro D'Asaro, 40), piano 2° in NCEU del Comune di Licata alla partita 16394, fo. 105,
mappale 787/5.
Ha quindi chiesto di dichiarare nullo l'atto di disposizione citato, non avendo i requisiti di forma richiesti per la donazione, ovvero - in subordine - ritenere e dichiarare che tale atto ha leso i propri diritti successori con conseguente riconduzione dei beni alla massa attiva del patrimonio della de cuius, su cui disporre la divisione;
ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti al pagamento della fruttificazione dei beni immobili ceduti dalla morte della de
cuius.
Con comparsa dell'8.1.2021, si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- preliminarmente, non è stato esperito il necessario tentativo di mediazione;
- l'atto impugnato è certamente valido poiché redatto in modo conforme alla normativa vigente in materia al tempo della sua sottoscrizione;
infatti “nel 1991 non veniva contemplata
una omessa dichiarazione, o una dichiarazione mendace, che comporta la responsabilità penale per falso
solo dal 2000, e ciò è precisamente regolato dall'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000 n.445, salvo oltretutto la eventuale violazione delle disposizioni antiriciclaggio e
antiterrorismo non vigenti nel 1991”;
- era perfettamente rispettato il rapporto/coefficiente del principio del prezzo, inoltre nel
1991 non era prevista alcuna analitica indicazione nel rogito notarile delle modalità di pagamento, nel caso di specie avvenuto già prima della stipula;
- in ogni caso, ogni azione in merito alla simulazione relativa del contratto di compravendita è ampiamente prescritta ai sensi dell'art. 2946 del c.c.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnica e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025.
Con atto di intervento del 27.12.2024 si sono costituiti in prosecuzione gli eredi di parte attrice, rappresentandone il decesso e insistendo in tutte le domande formulate.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente riferito che la domanda è procedibile per avere le parti esperito il previo tentativo di mediazione (cfr. verbale negativo in atti).
3 Nel merito, occorre premettere che, com'è noto, la simulazione integra un'ipotesi di apparenza negoziale creata volontariamente dai contraenti che può atteggiarsi secondo due modalità distinte: è possibile che le parti stipulino un contratto con l'intesa che lo stesso non produca tra loro alcun effetto (cd. simulazione assoluta), oppure che il negozio apparentemente stipulato nasconda un diverso contratto che le stesse parti vogliono rimanga celato nei confronti della generalità dei consociati e al quale affidano, invece, la reale regolamentazione dei reciproci interessi (cd. simulazione relativa).
Il contratto simulato, a mente dell'art. 1414 c.c., non produce effetti tra i contraenti e,
qualora venga in rilievo un'ipotesi di simulazione relativa, ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, ossia quello realmente voluto, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Quanto, poi, alla prova dell'esistenza della simulazione, in omaggio alle regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, la dimostrazione dell'esistenza di una situazione di apparenza negoziale volontariamente creata dai contraenti va fornita da chi vi ha interesse e incontra i limiti previsti dalla disciplina generale dettata dal codice civile in materia contrattuale.
Così, quando il contratto simulato è stato redatto in forma scritta, la prova della simulazione si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di un patto (l'accordo simulatorio),
aggiunto o contrario al contenuto di un documento (ossia il contratto simulato), che si assume essere stato stipulato anteriormente o contestualmente alla formazione del documento.
Tale ipotesi è disciplinata, in via generale, dall'art. 2722 c.c., che preclude ai contraenti la possibilità di provare per testimoni l'esistenza del patto e nella stessa direzione si pone l'art. 1417 c.c.; tale limite, tuttavia, è previsto per le parti, non anche per i creditori e i terzi.
I Giudici di legittimità hanno poi recentemente chiarito che “il legittimario è ammesso a
provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti
fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per
una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso
il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia
preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di
4 calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'articolo 553 del codice civile” (Cass. Civ. sez.
II, n. 15043/2024).
Da tale qualificazione deriva altresì che la prescrizione della relativa azione decorre dal momento dell'apertura della successione e non già dal compimento dell'atto; in ogni caso, con riferimento al caso di specie, la tardività della costituzione in giudizio dei convenuti determina la non proponibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione.
Chiarito ciò, muovendo all'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.
La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni;
con la precisazione che sia il ricorso al meccanismo della presunzione
(ammesso nel caso di specie per le ragioni suddette), che la verifica della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione degli elementi di fatto come fonti presuntive, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 7512/2018), il quale è tenuto ad apprezzare l'efficacia sintomatica dei fatti noti, non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale,
all'esito di un giudizio di sintesi.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie e venendo alla domanda di simulazione proposta dall'attrice, si ritiene che i trasferimenti immobiliari posti in essere dalla
de cuius con contratto di compravendita del 14.5.1991 dissimulino delle donazioni, stante la ricorrenza di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, che complessivamente considerati, convergono nel senso della causa liberale del contratto, solo apparentemente onerosa.
In particolare, va considerato il rapporto di parentela da venditore e acquirente (madre e figli unitamente alla nuora e al genero) e la circostanza che viene dato atto della ricezione della somma indicata quale prezzo senza che sia stata fornita la prova - nella contestazione di controparte - di averla effettivamente versata.
5 Qualora, infatti, l'azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo,
potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. ord.
15510/2018 e, in termini, più recentemente, Cass. n. 18347/2024 e n. 32661/2024).
Era, pertanto, onere dell'acquirente procurarsi la documentazione comprovante tale pagamento e la mancata produzione in giudizio di tali elementi istruttori non può che riverberarsi in suo danno.
A seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione deve dichiararsi l'inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale dissimulazione di un contratto di donazione diretta.
Tale negozio dissimulato deve ritenersi nullo.
Ed invero, la disciplina generale della donazione fissata nell'art. 782 c.c. - che prescrive la forma dell'atto pubblico a pena di nullità - va integrata con gli artt. 47 e 48 della Legge
OTile, i quali stabiliscono che al momento della stipula dell'atto è necessaria - ai fini della validità della donazione - la presenza delle parti nonché di due testimoni.
Si precisa a riguardo che anche la formulazione vigente al 1991 dell'art. 48 della Legge
OTile (R.D. 16 febbraio 1913, n. 89) escludeva la possibilità che per le donazioni si potesse rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto.
Nel caso in esame la redazione dell'atto di vendita è avvenuta con atto pubblico dinanzi
Notaio e senza presenza di testimoni, sicché non sussistono i requisiti di Persona_3
forma previsti per la donazione dissimulata.
Conseguentemente, i beni oggetto delle compravendite di cui si tratta vanno ricompresi nel relictum.
Ne deriva che non si pone un problema di riduzione (che presuppone atti donativi o disposizioni testamentarie valide pur se lesivi delle quote di riserva dei legittimari, da ridurre
6 nei limiti della lesione), bensì di accertamento della consistenza dell'asse ereditario e della spettanza dei beni in esso presenti agli eredi secondo le norme della successione legittima.
È stato quindi nominato un CTU per procedere alla divisione, posta all'esame del
Tribunale nell'esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c.
Ebbene, la successione della de cuius resta disciplinata dalle norme codicistiche, ossia dall'art. 566 c.c., sicché l'eredità di si è devoluta per legge nella misura di Persona_2
1/3 in favore di ciascuno dei figli e , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2
sui seguenti beni:
- Bene Immobile n. 1 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 5, Categoria Catastale A/3 (abitazione di tipo economico),
consistenza pari a vani 6;
- Bene Immobile n. 2 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 7, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 34 mq;
- Bene Immobile n. 3 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 8, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 32 mq;
- Bene Immobile n. 4 – sito nel Comune di Licata, identificato al N.C.E.U. sezione fabbricati, al fg. 105, part. 787, sub. 9, Categoria Catastale C/6 (rimesse per autoveicoli e imbarcazioni, box auto e posti auto scoperti), consistenza pari a 32 mq;
- appartamento posto a primo di elevazione avente ingresso e scale in comune dal civico
40 della Via Giacomo Medici traversa 8, composto da 3 vani, cucina e accessori identificato al
N.C.E.U. al fg. 105, part. 787, sub. 4;
- appartamento posto a terzo piano di elevazione avente ingresso e scale in comune dal civico 40 della Via Giacomo Medici traversa 8, composto da 3 vani, cucina e accessori identificato al N.C.E.U. al fg. 105, part. 787, sub. 6.
A riguardo si è ritenuto di non tener conto delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, in quanto domanda di rendiconto non tempestivamente spiegata e comunque soltanto genericamente formulata.
7 Infatti, nella contestazione di controparte, non è stata fornita alcuna allegazione precisa circa l'importo e il soggetto che ha sostenuto le spese: la documentazione allegata (fatture,
preventivi e ricevute di pagamento) si riferisce a un lungo periodo di tempo, sono intestate a diversi soggetti o manca proprio l'indicazione del committente. Né si ritiene che tale mancanza probatoria possa essere colmata con la richiesta di CTU o mediante prova orale,
dovendosi viceversa documentare l'esborso.
Ciò chiarito, muovendo alla divisione, il CTU ha quindi redatto il seguente progetto:
Quota n. 1:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 7 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 42
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 6 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
Quota n. 2:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 8 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 44
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 5 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
Quota n. 3:
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 9 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, snc;
- Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 4 (A/3) - Traversa B, di Via Giacomo Medici,
n. 40;
La Quota n. 1 deve restituire un conguaglio in denaro pari € 857,33 alla quota n. 2;
La Quota n. 3 deve restituire un conguaglio in denaro pari € 168,33 alla quota n. 2.
Una volta formati i lotti, il codice prevede che ove esistano quote uguali, e quindi nell'ipotesi in cui il diritto di ciascun condividente sia identico a quello degli altri, e salvo diverso accordo, si fa luogo all'assegnazione per estrazione a sorte, ex art. 729 c.c.
Ciò posto, deve osservarsi che tale regola è, secondo la giurisprudenza, una regola derogabile.
Sul punto, si segnala l'orientamento, secondo cui anche in caso di quote uguali il sorteggio non è necessario ben potendo il giudice attribuire direttamente al quotista che ne
8 faccia richiesta e, laddove le richieste siano più d'una, operando una scelta tra le due (Cass.
Civ. n. 2163/1995,).
In termini, merita di essere rammentata anche la pronuncia dei giudici di legittimità
secondo la quale “in tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art.
729 cod. civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali
contro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virtù
del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 cod. civ.- non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed
è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto
a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata
opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di
motivazione.(Nella specie, è stata ritenuta legittima l'attribuzione dell'unità immobiliare a favore dei
condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in
quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi
valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti)” (Cass. Civ. Sez. 2 Sent. n.
1091/2007).
Tenuto conto dei princìpi sopra compendiati, questo giudice ritiene sussistenti,
nell'ipotesi oggetto di giudizio, ragioni di opportunità tali da giustificare la deroga al criterio del sorteggio di cui all'art. 729 c.c., in relazione alle quote uguali.
In particolare, gli attori hanno chiesto l'assegnazione della quota n. 2, e Controparte_2
vivono (e risultano residenti) nell'immobile oggetto di compravendita Parte_5
inserito nella quota n. 1 e e vivono (e risultano residenti) Controparte_1 Parte_6
nell'immobile oggetto di compravendita inserito nella quota n. 3; questi ultimi hanno altresì
realizzato diverse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
I conguagli sopra indicati, poiché costituiscono un debito di valore, tengono luogo del bene in natura e devono essere espressi in valuta attuale, e vanno, comunque, fissate nelle cifre appena indicate, in ragione della notoria assenza di lievitazione del mercato mobiliare o immobiliare (e non già all'aumento del costo della vita) in relazione al lasso temporale intercorso successivamente alla stima del bene medesimo;
ad essi andranno aggiunti gli
9 interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale di divisione, ancorché a tale momento il credito non fosse ancora né liquido né esigibile, sino al completo soddisfo.
Non merita infine accoglimento la domanda di parte attrice di ottenere la fruttificazione degli immobili oggetto della compravendita simulata e dichiarata nulla.
Infatti, dall'apertura della successione, l'intero compendio ereditario (come composto per effetto della nullità delle donazioni, quindi comprensivo degli immobili di cui si tratta) è in comunione tra gli eredi e - conseguentemente - i soggetti che hanno goduto esclusivamente degli immobili alla morte della de cuius ne sono comproprietari.
A mente dell'art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ebbene,
come detto sopra, non vi è prova che sia stato impedito agli altri comproprietari il pari utilizzo.
Si precisa che la nozione di “impedimento” va considerata alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia, secondo cui “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei
comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in
danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo
ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. Civ. n.
2423/2015) e “se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo
godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure
mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli
altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a
produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso
esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne
abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”(Cass. Civ. n. 24647/2010).
Non è pertanto possibile riconoscere il diritto a una somma di denaro connessa al mancato utilizzo del bene comune anche al comproprietario che, in realtà, non abbia mai manifestato alcun interesse al godimento (né diretto né indiretto) del cespite e che non abbia dunque, di fatto, subito alcun pregiudizio per l'altrui uso esclusivo.
10 Si precisa inoltre che la quota di godimento della cosa comune deve essere considerata con riferimento all'intero compendio ereditario (e non al singolo cespite), con la conseguenza che ciascun erede ha utilizzato in via esclusiva il 1/3 oggi attribuitogli.
Muovendo alle spese di lite, si ritiene che vi siano giuste ragioni per compensarle per 2/3,
in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e dell'interesse generale alla divisione del compendio, ponendo il restante 1/3 in capo ai convenuti in solido.
I costi della CTU, funzionale alla divisione del compendio ereditario, nell'interesse di tutti gli eredi, vanno posti in capo a tutte le parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] il Persona_2
14/01/1934 e deceduta il 12/01/2016;
ACCERTA la simulazione dell'atto di vendita stipulato in data 14.05.1991, a rogito di
OT , rep. 17.361, racc. 2.054, in quanto dissimulante una donazione;
Persona_3
DICHIARA la nullità della donazione dissimulata dal predetto contratto nei confronti di
(e dei suoi eredi); Persona_1
DISPONE la divisione della comunione ereditaria relitta da mediante: Persona_2
- attribuzione a dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 7 (C/6) - Controparte_2
Via Pietro D'Asaro, n. 42 e dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 6 (A/3) - Traversa
B, di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 3°, con obbligo di conguaglio in denaro per € 857,33 a favore degli eredi di Persona_1
- attribuzione a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti nella qualità di eredi di dell'Intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Persona_1
Sub. 8 (C/6) - Via Pietro D'Asaro, n. 44 e dell'Intera Proprietà Fg. 105 Part. 787 Sub. 5 (A/3) -
Traversa B, di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 2°;
- attribuzione a dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 9 (C/6) Controparte_1
- Via Pietro D'Asaro, snc e dell'intera Proprietà del Fg. 105 Part. 787 Sub. 4 (A/3) - Traversa B,
11 di Via Giacomo Medici, n. 40 piano 1°, con obbligo di conguaglio in denaro per € 168,33 a favore degli eredi di Persona_1
COMPENSA per 2/3 le spese di lite tra le parti;
CONDANNA i convenuti in solido a rifondere a parte attrice i restanti 1/3, liquidati in complessivi € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
PONE a carico di tutte le parti, in solido, le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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