Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2024, proposto da
Helios One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Claudio Cera, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Avellino, Comune di Ariano Irpino, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di VIA del 12 gennaio 2023, concernente il progetto di un impianto fotovoltaico da 17,169 MW, nonché delle relative opere di connessione, da realizzarsi in Ariano Irpino, località Masseria delle Monache.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. LI Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Helios One s.r.l. (in appresso, H. O.) agiva avverso il silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (in appresso, SE, ex Ministero della Transizione Ecologica, in appresso, MITE), dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) del 12 gennaio 2023, concernente il progetto di un impianto fotovoltaico da 17,169 MW, nonché delle relative opere di connessione, da realizzarsi in Ariano Irpino, località Masseria delle Monache.
2. Ad illustrazione delle domande proposte, deduceva:
- di aver rassegnato istanza di VIA il 12 gennaio 2023, ai fini della realizzazione del progetto di un impianto fotovoltaico da 17,169 MW, nonché delle relative opere di connessione, sull’area ubicata in Ariano Irpino, località Masseria delle Monache, e censita in catasto al foglio 8, particelle 362, 363, 364, 365, 366, 462, 463, 566, ed al foglio 2, particelle 53, 54, 60;
- che, con nota del 2 marzo 2023, prot. n. 31163, il SE aveva comunicato l’avvio del procedimento di VIA, classificando il progetto della H. O. tra quelli «ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I bis alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”»;
- che, dopo che, dapprima, in data 6 marzo 2023, era stato pubblicato e, poi, in data 14 settembre 2023, era stato ripubblicato, previa trasmissione di documentazione integrativa, l’avviso sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA https://va.mite.gov.it/ del SE, in vista delle consultazioni pubbliche in merito al suindicato progetto, quest’ultimo era stato sottoposto all’esame competente Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- che, in violazione dell’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, la menzionata Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non risultava essersi pronunciata mediante l’adozione dello schema di provvedimento entro i previsti termini di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e di 130 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, e che, in via consequenziale, neppure il Ministero della Cultura aveva espresso il proprio concerto ed il SE aveva adottato il provvedimento finale entro i previsti termini, rispettivamente di 20 e di 30 giorni.
3. A fronte della perdurante inerzia delle amministrazioni intimate nella conclusione dell’avviato procedimento ex artt. 23 ss. del d.lgs. n. 152/2006, la H. O. richiedeva, col ricorso in epigrafe, l’accertamento dell’illegittimità di tale condotta omissiva, con conseguente ordine di adozione del provvedimento di VIA, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
4. Costituitosi in resistenza, il SE eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, deducendo l’incompatibilità della previsione di perentorietà dei termini, contenuta nell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, con lo speciale ordine di priorità decrescente sancito dal precedente art. 8, comma 1, con riguardo ai procedimenti di VIA di competenza statale relativi ai progetti attuativi del PNIEC; documentava, altresì, che, in base l’esame del progetto rassegnato il 12 gennaio 2023 dalla H. O. era stato calendarizzato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per il secondo semestre del 2026.
Si costituiva, altresì, in giudizio l’intimato Ministero della Cultura.
5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, giova, in primis, richiamare le seguenti disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), regolanti la procedura di VIA:
- art. 23: «1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico: a) gli elaborati progettuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g); b) lo studio di impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32; e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33; g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; g bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. (…). 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori. 4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile … nel sito web dell’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al comma 3. L’autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2 bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2 bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1»;
- art. 24, comma 1: «Della presentazione dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo 23 deve essere dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul sito web dell’autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA»;
- art. 25: «2 bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2 bis [ossia per i progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quale, appunto, quello proposto dalla P. E.], la Commissione di cui al medesimo comma 2 bis [ossia la Commissione PNRR-PNIEC], si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il Direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni (…). 2 quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del Direttore generale del Ministero della Transizione Ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del Direttore generale competente del Ministero della Cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni».
In particolare, il citato art. 23, comma 4, ricollega alla pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web istituzionale dell’autorità competente «l’avvio dell’istruttoria» di VIA, mentre il parimenti citato art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede espressamente i termini di conclusione del procedimento di VIA, mediante formulazione dello schema di provvedimento a cura della Commissione PNRR-PNIEC e adozione del provvedimento finale da parte del Direttore generale del MITE (ora SE), nonché di esercizio del potere sostitutivo ex art. 2, commi 9 bis e 9 ter, della l. n. 241/1990.
7. Tanto ricordato sul piano normativo, occorre rimarcare, in punto di fatto, alla luce delle allegazioni attoree, che, nella specie, dopo la pubblicazione ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, avvenuta dapprima, in data 6 marzo 2023 e, poi, in data 14 settembre 2023, è infruttuosamente spirato il termine di 130 giorni previsto dall’art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006 per il pronunciamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, mediante formulazione dello schema di provvedimento di VIA.
8. Sussisteva, dunque, in capo al SE, l’obbligo di concludere il procedimento di cui all’istanza del 12 gennaio 2023, sia perché scaturente dalla puntuale scansione normativa delle fasi e dei termini di adozione del provvedimento finale, previa elaborazione del relativo schema, da parte dell’organo preposto, sia perché scaturente dal ritualmente disposto avvio mediante pubblicazione ex art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, implicante l’indeclinabilità della definizione espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990 (sulla perentorietà dei termini dei procedimenti di VIA, avuto precipuo riguardo a quelli demandati alla competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024; n. 9777/2024; n. 3465/2025; n. 6616/2025; TAR Molise, Campobasso, n. 175/2024; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2204/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12670/2024).
Di qui, allora, nella specie, la violazione dell’obbligo in parola entro i termini all’uopo prefissati dalla disciplina settoriale.
L’amministrazione resistente si è, infatti, limitata a rappresentare genericamente ed ellitticamente che il progetto rassegnato il 12 gennaio 2023 dalla H. O. sarebbe stato calendarizzato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per il secondo semestre del 2026, comunque ben oltre lo spirare dell’anzidetto termine ex art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006.
Né – a dispetto di quanto eccepito dal SE – vale ad elidere tale violazione la priorità assegnata dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 ai progetti di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER) con maggior valore di potenza installata o trasportata prevista (ossia aventi portata superiore a quello della E.), trattandosi, all’evidenza, di deroga all’ordine di esame, e non anche ai tempi di esitazione delle pratiche: l’amministrazione ministeriale non può, infatti, legittimamente schermare il ritardo accumulato nella valutazione dei ‘progetti minori’ dietro la complessità e ponderosità di tutti i procedimenti dinanzi a sé pendenti, che, nell’ambito delle proprie competenze tecniche settoriali e specialistiche, è, comunque, attrezzata a definire mediante un idoneo ed efficiente assetto organizzativo e funzionale.
Al riguardo, il Collegio non ritiene di dover aderire all’orientamento minoritario richiamato dalla difesa erariale (cfr. TAR Basilicata, Potenza, n. 338/2024; n. 381/2024; n. 507/2024).
Come affermato dalla giurisprudenza prevalente, a nulla rileverebbe il fatto che le amministrazioni competenti siano chiamate a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti, posto che tale elemento integra «una mera questione organizzativa interna alle amministrazioni coinvolte, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti» (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3707/2024; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 12670/2024). «Non appaiono», cioè, «circostanze idonee ad escludere il mancato decorso dei termini appena richiamati quelle rappresentate dal SE (presentazione di un enorme numero di progetti da vagliare, con conseguente necessità per l’amministrazione di esaminare in via prioritaria le istanze riguardanti progetti con maggiore valore di potenza installata o traportata, alla luce di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), tenuto conto che un’ipotetica adesione alla ricostruzione ermeneutica offerta da parte resistente implicherebbe la sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l’adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006» (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 709/2024; n. 711/2024; n. 727/2024; n. 738/2024; n. 739/2024; n. 745/2024). Ed ancora, come osservato da Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024, n. 9777/2024 e n. 3465/2025, «l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1 ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024)».
9. Stante la sua ravvisata fondatezza, la rassegnata domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. va, pertanto, accolta, con conseguente ordine al SE di predisporre, per il tramite della Commissione PNRR-PNIEC, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, lo schema di provvedimento di VIA sull’istanza del 12 gennaio 2023.
10. A questo punto, il Collegio non può esimersi dall’osservare che – come enunciato da Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6503 – l’acclarata sussistenza dell’obbligo di provvedere non può tradursi, in sede di esecuzione del connesso dictum giurisdizionale di condanna, nella frustrazione del criterio di priorità enunciato dal comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006 e del riparto delle quote di riserva sancito dal successivo comma 1 ter.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, sez. IV, nelle sentenze n. 9737/2024, n. 9777/2024, n. 9791/202, ha rilevato che «la nozione di "maggiore valore di potenza" installata o trasportata di un determinato impianto (art. 8, comma 1, cod. amb.), nella versione vigente all'epoca dei fatti, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. amb.) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. amb.), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2 quater, cod. amb.), di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti. Anche in questo caso, una conferma in tal senso si è avuta sempre da parte del suddetto intervento normativo (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene non applicabile ratione temporis), il quale, proprio al fine di colmare la genericità del criterio di priorità, ha introdotto una disciplina più dettagliata, demandando inoltre ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari, tenendo conto di una serie di criteri tra cui: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti (cfr. art. 8, comma 1, sesto periodo, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024, nonché i nuovi commi 1 bis e 1 ter). Peraltro, il riferimento al concetto di "maggiore valore di potenza" risulta privo di ulteriore specificazione in ordine alla individuazione della soglia di potenza in base alla quale selezionare i progetti da trattare con priorità».
Sul previgente ordine di priorità si è innestata la cennata novella di cui al d.l. n. 153/2024, che, nell’introdurre il comma 1 ter dell’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, ha dettato uno specifico metodo di organizzazione del lavoro della Commissione PNRR-PNIEC, incentrato sulla ripartizione proporzionale delle pratiche PNIEC prioritarie e non prioritarie da valutare per ogni seduta, salvo l'inserimento, nelle agende, degli affari finanziati col PNRR o col fondo complementare. Una simile suddivisione delle pratiche in quote prestabilite dà concretezza all'ordine di priorità e assicura che i progetti prioritari abbiano effettivamente un canale accelerato di trattazione e non vengano sopravanzati dai progetti non prioritari, che devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari sol perché presentati per primi.
Ciò posto, il contemperamento tra l’interesse alla tempestiva conclusione del procedimento e l’interesse all’efficace transizione energetica nazionale, codificato dal legislatore attraverso la previsione di una "doppia velocità di calendarizzazione" dell'esame dei progetti non può essere frustrato dall’esito del processo amministrativo. Non è possibile, in particolare, che, mediante l'azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm., gli operatori che hanno presentato istanze autorizzative di progetti PNIEC non prioritari ottengano una sentenza che, condannando l'amministrazione a provvedere entro un termine fisso, di fatto permetta loro di sopravanzare i progetti già calendarizzati secondo il sistema delle quote definito dall'art. 8, comma 1 ter, del d.lgs. n. 152/2024.
In tale prospettiva, la pronuncia giurisdizionale ex artt. 34, comma 1, lett. b, e 117, comma 2, cod. proc. amm., nell’ordinare all’amministrazione inadempiente di provvedere entro un termine prefissato, deve anche specificare le misure di sua attuazione, con conseguente modulazione dell'effetto conformativo, preordinata a salvaguardare il suindicato contemperamento di interessi antagonistici. Essa deve, cioè, essere strutturata in modo che l'amministrazione sia chiamata a valutare il progetto de quo entro un termine prefissato, ma pur sempre nell'ambito della quota di appartenenza; con la conseguenza che l’accoglimento dell’esperita azione avverso il silenzio inadempimento permette all'operatore privato proponente di ottenere il ‘prelievo’ del procedimento di suo interesse rispetto ai (soli) procedimenti di analoga natura, ossia – nella specie – nei limiti della quota (di almeno 2/5) dedicata alla trattazione dei progetti PNIEC non prioritari, senza così incidere sulle posizioni degli operatori privati proponenti progetti PNIEC prioritari.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, ed ai fini del termine indicato retro, sub n. 9, la valutazione del progetto presentato dalla H. O. potrà essere, dunque, anticipata rispetto alla sola quota (non inferiore a 2/5) riservata ai progetti PNIEC non prioritari, nell'ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC oppure, a scelta dell'organo, in una seduta straordinaria all'uopo fissata.
12. Per il caso di perdurante inerzia amministrativa dopo lo spirare del termine indicato retro, sub n. 10, va nominato fin da ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del SE o un funzionario da lui delegato, il quale dovrà provvedere entro i 90 giorni successivi alla presentazione di apposita istanza di parte e previa verifica del persistere dell’inadempimento.
Al Commissario ad acta non sono dovuti rimborsi, stante il relativo incardinamento nella medesima amministrazione ministeriale intimata.
15. Le problematiche illustrate retro, sub n. 11, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie in ricorso in epigrafe e, per l’effetto: - ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza, sull’istanza del 12 gennaio 2023, mediante predisposizione dello schema di provvedimento di VIA a cura della Commissione PNRR-PNIEC e secondo la scansione procedimentale specificata in motivazione; - nomina quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata, provveda a quanto sopra entro il termine indicato in motivazione; - compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI US, Presidente
LI Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di OP | PI US |
IL SEGRETARIO