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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 478/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Ippolito Parte_1
e dall'Avv. Paolo D'Ippolito per procura in atti (parte ricorrente).
E
, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
1 FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio a norma dell'art. 612 cpc l' Parte_1 CP_1
formulando nei confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “Che il
Giudice adito voglia determinare le modalità dell'esecuzione della citata Sentenza
previa udienza di audizione delle parti e nomina della persona da incaricare per
l'esecuzione con ogni opportuno correlato provvedimento contro l'inadempiente
il tutto previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine CP_1
per la costituzione delle altre parti con avvertimento che la mancata costituzione o la
costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di legge;
che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto,
sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
che in caso di mancata costituzione si procederà in sua
legittima e dichiaranda contumacia. Si rimette alla decisione del Giudice per la valutazione e sanzione della condotta di se e per quanto rilevante ex art. 96 CP_1
Cpc, per l'importo che il Giudice vorrà determinare. Con vittoria di spese in favore
dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si è costituito l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: “dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per
2 essere competente il Tar Lazio dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
in via meramente subordinata, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di dichiarare la cessazione della materia del contendere Con vittoria delle spese, CP_2
in subordine con compensazione delle spese”.
Infine, all'odierna udienza le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate stante lo sgravio intervenuto e quindi, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con la sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez.
Lavoro, N. 8298/2024 del 12/07/2024 (NRG 5223/2024) l'Avviso di addebito n. 39720230020940083000, è stato annullato. CP_1
Detta sentenza, ormai passata in giudicato, è stata notificata all' in copia CP_1
conforme esecutiva il 16/08/2024 con un atto in cui viene precisato:“la
presente notifica viene eseguita ai fini degli adempimenti relativi… per
l'annullamento dell'avviso opposto”. CP_1
Secondo quanto si legge in ricorso l' non avrebbe provveduto allo CP_1
sgravio e sulla base dell'avviso di addebito annullato, ha Controparte_3
bloccato i pagamenti dovuti da a . CP_4 Parte_1
3 Successivamente è stato notificato all' atto di precetto il 8/10/2024 CP_1
intimando a quest'ultimo di “provvedere IMMEDIATAMENTE ALLO
SGRAVIO E ALLA CANCELLAZIONE dell'ANNULLATO Avviso di
addebito di n. 39720230020940083000 e di OGNI PRETESA VERSO CP_1
”. Parte_1
Nonostante tale atto di precetto ed ulteriori diffide, Controparte_5
, su richiesta di avrebbe proceduto al pignoramento
[...] CP_1
esattoriale presso terzi di (n. 09784202400035890001) dei crediti CP_2
dell'ing dovuti dal terzo pignorato esecuzione Parte_1 CP_4
appunto priva di titolo perché basata sul predetto avviso di addebito n. CP_1
39720230020940083000 già annullato.
Contro tale pignoramento esattoriale è stata proposta opposizione ex art. 615-
617 Cpc pendente dinanzi a Tribunale Civile di Roma, Sez. 3, Giudice Dott.
Cento NRG 80781/2024, opposizione notificata il 16/10/2024 a (nonché CP_1
anche a e che però, al momento del deposito del ricorso, CP_2 CP_4
non aveva ancora provveduto all'annullamento degli illegittimi atti.
Con il presente giudizio il , a norma dell'art. 612 cpc ha chiesto al Parte_1
giudice del Lavoro di “determinare le modalità dell'esecuzione della citata
Sentenza previa udienza di audizione delle parti e nomina della persona da incaricare
4 per l'esecuzione con ogni opportuno correlato provvedimento contro l'inadempiente
. CP_1
Tuttavia, se è evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata inspiegabilmente dall' quest'ultimo ha CP_1
documentato lo sgravio effettuato e quindi, il giudice, come richiesto da entrambe le parti, deve dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma lì 11.04.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 478/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Ippolito Parte_1
e dall'Avv. Paolo D'Ippolito per procura in atti (parte ricorrente).
E
, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (resistente).
1 FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio a norma dell'art. 612 cpc l' Parte_1 CP_1
formulando nei confronti del medesimo le seguenti conclusioni: “Che il
Giudice adito voglia determinare le modalità dell'esecuzione della citata Sentenza
previa udienza di audizione delle parti e nomina della persona da incaricare per
l'esecuzione con ogni opportuno correlato provvedimento contro l'inadempiente
il tutto previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine CP_1
per la costituzione delle altre parti con avvertimento che la mancata costituzione o la
costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di legge;
che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto,
sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
che in caso di mancata costituzione si procederà in sua
legittima e dichiaranda contumacia. Si rimette alla decisione del Giudice per la valutazione e sanzione della condotta di se e per quanto rilevante ex art. 96 CP_1
Cpc, per l'importo che il Giudice vorrà determinare. Con vittoria di spese in favore
dei sottoscritti difensori antistatari”.
Si è costituito l' che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il CP_1
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: “dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per
2 essere competente il Tar Lazio dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
in via meramente subordinata, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di dichiarare la cessazione della materia del contendere Con vittoria delle spese, CP_2
in subordine con compensazione delle spese”.
Infine, all'odierna udienza le parti hanno chiesto concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate stante lo sgravio intervenuto e quindi, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con la sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sez.
Lavoro, N. 8298/2024 del 12/07/2024 (NRG 5223/2024) l'Avviso di addebito n. 39720230020940083000, è stato annullato. CP_1
Detta sentenza, ormai passata in giudicato, è stata notificata all' in copia CP_1
conforme esecutiva il 16/08/2024 con un atto in cui viene precisato:“la
presente notifica viene eseguita ai fini degli adempimenti relativi… per
l'annullamento dell'avviso opposto”. CP_1
Secondo quanto si legge in ricorso l' non avrebbe provveduto allo CP_1
sgravio e sulla base dell'avviso di addebito annullato, ha Controparte_3
bloccato i pagamenti dovuti da a . CP_4 Parte_1
3 Successivamente è stato notificato all' atto di precetto il 8/10/2024 CP_1
intimando a quest'ultimo di “provvedere IMMEDIATAMENTE ALLO
SGRAVIO E ALLA CANCELLAZIONE dell'ANNULLATO Avviso di
addebito di n. 39720230020940083000 e di OGNI PRETESA VERSO CP_1
”. Parte_1
Nonostante tale atto di precetto ed ulteriori diffide, Controparte_5
, su richiesta di avrebbe proceduto al pignoramento
[...] CP_1
esattoriale presso terzi di (n. 09784202400035890001) dei crediti CP_2
dell'ing dovuti dal terzo pignorato esecuzione Parte_1 CP_4
appunto priva di titolo perché basata sul predetto avviso di addebito n. CP_1
39720230020940083000 già annullato.
Contro tale pignoramento esattoriale è stata proposta opposizione ex art. 615-
617 Cpc pendente dinanzi a Tribunale Civile di Roma, Sez. 3, Giudice Dott.
Cento NRG 80781/2024, opposizione notificata il 16/10/2024 a (nonché CP_1
anche a e che però, al momento del deposito del ricorso, CP_2 CP_4
non aveva ancora provveduto all'annullamento degli illegittimi atti.
Con il presente giudizio il , a norma dell'art. 612 cpc ha chiesto al Parte_1
giudice del Lavoro di “determinare le modalità dell'esecuzione della citata
Sentenza previa udienza di audizione delle parti e nomina della persona da incaricare
4 per l'esecuzione con ogni opportuno correlato provvedimento contro l'inadempiente
. CP_1
Tuttavia, se è evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata inspiegabilmente dall' quest'ultimo ha CP_1
documentato lo sgravio effettuato e quindi, il giudice, come richiesto da entrambe le parti, deve dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Roma lì 11.04.2025 Il Giudice
Umberto Buonassisi
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