Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.