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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2428/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Renato D'Isa (c.f. ) e Alessandro Torelli (c.f. C.F._2
Appellante C.F._3
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._4
D'Alessandro Pilacci del Foro di Prato (c.f. ) Appellato CodiceFiscale_5
avverso la sentenza n. 1078/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
07/11/2022 R.G. n. 4122/2020
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Si abbiano, preliminarmente, qui trascritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. tutte le domande e le eccezioni eventualmente assorbite, formulate nell'atto di citazione, e meglio precisate in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma, c.p.c. e riportate in particolar modo al numero 2) dell'appello. Voglia l'Ecc.ma Corte adita riservarsi in decisione con concessione dei termini e nel merito, accogliere l'appello spiegato: 1) di cui al motivo n. 1) da pag. 7, da ritenersi integralmente qui trascritto (Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte) nelle sue due motivazioni di cui alle lettere a) (inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed errata motivazione in relazione al parametro probatorio configurato sull'onere della prova nell'ambito della ripetizione di somme dovute e titolo di mutuo) e b) (errata motivazione in relazione alla prova del titolo a carico dell'attore, per insussistenza della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. ed anche, in subordine, per implicita rinuncia da parte dell'opposto attore del vantaggio dell'inversione dell'onere della prova) e, per lo effetto, annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le consequenziali statuizioni di legge di cui ai prossimi capi;
2) In subordine, ex art. 346 c.p.c., laddove dovesse essere esaminata la domanda assorbita ex art. 2041 c.c., dichiarane l'inammissibilità e/o l'infondatezza per il motivo di cui al n. 2) da ritenersi qui integralmente trascritto;
3) Ancora in via subordinata, ex art. 346 c.p.c., laddove dovesse essere confermata la natura del prestito, attraverso i 5 bonifici effettuati, e ritenuto unico il rapporto, accertare e dichiarare la compensazione delle somme per il motivo di cui al n. 3) da ritenersi qui integralmente trascritto;
4) Conseguentemente annullare i capi condannatori della sentenza appellata, ed in subordine, sulla scorta di quanto effettivamente dimostrato, condannare l'appellante, alla restituzione delle sole somme per le quali verrà provato il titolo di mutuo o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in forza della compensazione richiesta. 5) Infine – con riforma della statuizione di primo grado e quale motivo espresso di impugnativa – annullare, in ogni caso, la statuizione ex art. 96 c.p.c., così come meglio avversata al motivo n. 4) da ritenersi qui integralmente trascritto e, per lo effetto, condannare la parta appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette e disattese: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso da e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca 1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20; - in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dei singoli motivi di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca
1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20;
Nel merito: in tesi: respingere l'appello promosso da per i Parte_1 motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca 1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20. Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. Con istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado Trib. Lucca R.G. n. 4122/2020 e del fascicolo monitorio Trib.
Lucca R.G. n. 3199/2020 D.I. n. 1232/2020”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1078/2022 pubblicata il 7.11.2022, ha così deciso: “rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto;
revoca, ex art. 136, comma 2 D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta nei confronti dell'opponente con Parte_1 delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lucca del 04/12/2020, e la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto CP_1
che liquida in €. 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per
[...] legge, nonché all'ulteriore somma di €. 3.000,00 ex art. 96, comma 2 C.P.C.”.
La sentenza è stata emessa sulla domanda promossa da in Parte_1 opposizione al d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1232/2020, con il quale il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto il pagamento in favore di della CP_1 somma di €. 12.459,45, oltre interessi e spese del procedimento. L'opponente aveva sostenuto che la somma ingiunta non le era stata erogata a titolo di mutuo ma a titolo di obbligazione naturale in suo favore in qualità di convivente more uxorio ed a titolo di mantenimento del loro figlio.
Si costituiva il contestando l'assunto avversario e sostenendo che i CP_1 trasferimenti di danaro trovavano fondamento in un contratto di mutuo, in quanto prestiti relativi all'attività imprenditoriale della in via Parte_1 subordinata ne chiedeva la restituzione ex art. 2041 c.c., non avendo controparte dimostrato un titolo giustificativo dei suddetti spostamenti patrimoniali.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e produzioni documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito o anche APPELLANTE), con atto di Parte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo o anche APPELLATO), proponendo CP_1 CP_1 gravame avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
-I Motivo;
Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte. a) In primis, inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Errata motivazione in relazione al parametro probatorio configurato sull'onere della prova nell'ambito della ripetizione di somme dovute e titolo di mutuo. b) In secundis, in ogni caso, errata motivazione in relazione alla prova del titolo a carico dell'attore, per insussistenza della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. ed anche, in subordine, per implicita rinuncia da parte dell'opposto attore del vantaggio dell'inversione dell'onere della prova.
Sussistenza della causale quale obbligazione naturale e/o regalia dei pagamenti effettuati.
-II Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
-III Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. eccezione di compensazione ex artt. 1243, 1813 e ss c.c. ed in subordine ex art. 2041 c.c. .
-IV Motivo;
Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma II, c.p.c..
-Istanza di Sospensione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma;
ha eccepito:
1.Violazione dell'art. 342 c.p.c. e conseguente inammissibilità dell'atto di appello. In subordine, violazione dell'art. 342 c.p.c. ed inammissibilità del secondo motivo di appello.
2. In subordine, violazione degli artt. 345, 346, 115, 183 c.p.c. e conseguente inammissibilità delle domande ed eccezioni formulate e dei documenti depositati tardivamente in primo grado. Inammissibilità del terzo motivo di appello. Delimitazione del thema probandum e del thema decidendum.
Nel Merito:
1. Infondatezza del primo motivo di appello.
2. Infondatezza del secondo motivo di appello.
3. Infondatezza del terzo motivo di appello. 4.
Infondatezza del quarto motivo di appello.
Nelle more del giudizio l'istanza di sospensione dell'esecutività è stata rinunciata.
La causa in data 8.4.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza. <la tesi di parte opponente per cui la somma €. 12.459,45 le è stata corrisposta in adempimento una obbligazione naturale manifestamente infondata. Come evidenziato da Cass. n. 17050/2014, se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che l'eventuale mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, per cui il convenuto che si oppone alla domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo ha l'obbligo di dedurre una causa idonea a giustificare il suo diritto di trattenere la somma ricevuta. Il principio per cui “"l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. n. 12119/2003; Idem,
Cass. n. 9541/2010; Idem, Cass. n. 6295/2013), va di conseguenza interpretato nel senso che la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora una parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – la controparte è tenuta quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimata a trattenere la somma ricevuta. Nel caso di specie l'opposto ha adeguatamente dimostrato che le erogazioni in favore dell'opponente erano effettuate a titolo di mutuo gratuito ex art. 1813 c.c., e pertanto gli devono essere restituite. In particolare, l'opponente non ha specificamente contestato che il bonifico del 11/01/2018 di €. 2.519,00 le è stato inviato per pagare spese legali della sua attività imprenditoriale, come chiarito dall'opposto in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14/12/2021. Dagli atti di causa si evince infatti che l'opponente era socia unica ed amministratrice di CP_2
(doc. 2 comparsa di risposta) e che tutti i pagamenti effettuati
[...] dall'opposto venivano realizzati per contribuire alla sua attività imprenditoriale: spese di consulenze legali (docc. 3 e 5 fascicolo monitorio), corrispettivi di fornitori della (docc. 6 e 7 fascicolo monitorio relativi a società Controparte_2 di trasporti), spese di pernottamenti in alberghi (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 3). Tali circostanze sono peraltro confermate da un lato da due riconoscimenti di debito effettuati da parte opponente, il primo (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) relativo all'intero importo ingiunto, il secondo con un riferimento espresso al debito di €. 1.989,18, (doc. 4 comparsa); per effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, ma tale prova non è stata fornita, in quanto l'ingiunta si è limitata ad affermare genericamente che i pagamenti in questione venivano realizzati per contribuire alla convivenza more uxorio, a titolo di obbligazione naturale atipica.
L'opponente ha inoltre confessato giudizialmente la natura di alcuni spostamenti patrimoniali in sede di interrogatorio formale dell'udienza del
14/12/2021, in particolare ha dichiarato che durante la convivenza aveva a disposizione carte di pagamento fornite da che il versamento di €. CP_1
5.180,00 era stato effettuato per coprire le spese del trasloco effettuato dalla impresa ON per beni della (società da lei amministrata) Controparte_2
e che inoltre le somme di €. 1.866,27 e €. 1.989,18 venivano sborsate per coprire i costi per l'assistenza legale della stessa società. Anche la somma di €. 900,00 non è provato che sia stata effettivamente sborsata dall'opposto a titolo di obbligazione naturale, in quanto la dichiarazione che l'opponente ha reso in sede di interrogatorio formale appare smentita dalle produzioni documentali dell'opposto, dalle quali si evince che nel novembre 2018 lui non aveva soggiornato con la famiglia in Salsomaggiore poiché si trovava a Bologna (docc. 26, 27 e 28 memoria opposto ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c.).
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata, con condanna alle spese di lite, e poiché l'opponente ha resistito in giudizio quantomeno con colpa grave proponendo un'opposizione palesemente infondata e dilatoria, va accolta la domanda ex art. 96, 2° comma c.p.c. formulata da parte opposta, con conseguente sua condanna al pagamento di una somma, pari alle spese di lite secondo il costante orientamento di questo Tribunale, ed inoltre va altresì disposta la revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136, comma 2
D.P.R. n. 115/2002.>
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare dell'appellato di violazione dell'art. 342 c.p.c. e conseguente inammissibilità dell'atto di appello, non può essere accolta.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i profili della pronuncia impugnata, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre l'appellato in condizione di cogliere natura, portata e senso delle censure (Cass. Ordinanza N. 7675/2019).
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“I Motivo;
Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte”)
è fondata nei limiti di cui appresso.
L'appellante sostiene di non avere dichiarato e confessato di aver ricevuto le somme a titolo di mutuo;
che mancherebbe la prova del contratto di mutuo;
che la decisione si fonderebbe su documenti non depositati nel fascicolo telematico;
che sarebbe errato l'apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio e dei messaggi whatsapp, non regolarmente acquisiti;
che sarebbe da escludersi il carattere confessorio non essendovi stata conferma che si trattasse di mutuo.
Parte appellata eccepisce che sarebbe stata provata la natura di mutuo dalle erogazioni dirette a coprire debiti delle società riferibili alla dal Parte_1 riconoscimenti di debito e dalla confessione giudiziale in sede di interrogatorio formale, dalla mancata contestazione della natura di mutuo per il bonifico dell'11.1.2018, dalla mancata allegazione di un titolo diverso;
l'appellato contesta la pretesa rinuncia implicita all'inversione dell'onere probatorio, non essendovi alcuna inequivoca manifestazione di tale rinuncia e l'infondatezza della asserita necessità di prova documentale del contratto di mutuo, essendo richiesta solo per i contratti bancari;
assume che i documenti contenuti nel fascicolo monitorio sarebbero stati ritualmente acquisiti su istanza formulata nella comparsa di costituzione e che la chat Whatsapp non sarebbe stata disconosciuta da pertanto non sarebbe stata necessaria Parte_1
l'acquisizione di contenuti informatici.
Riguardo l'asserita mancata acquisizione del fascicolo del monitorio e quindi la non utilizzabilità dei documenti pur richiamati dal Tribunale, si rileva che nel fascicolo di primo grado non risulta annotata l'acquisizione del fascicolo del monitorio, di cui aveva fatto richiesta nella comparsa di costituzione. CP_1
La Corte di Cassazione, richiamando anche il principio emanato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 14475/2015, ha riaffermato “l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475; Cass., Sez. II, 4/04/2017, n.
8693; in termini sostanzialmente identici, v. anche, relativamente alla produzione dei documenti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).” (Cass.
n. 27865/2024).
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 14475/2015, hanno evidenziato che “..Il principio, che può essere definito "di non dispersione della prova" una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e "funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata").”
Dal principio sopra riportato consegue che questo profilo di censura alla sentenza non può essere accolto, dovendosi ritenere che i documenti relativi al procedimento monitorio e non prodotti nella fase di opposizione in primo grado fossero acquisiti al processo in virtù del principio di non dispersione della prova.
Va anche rigettata l'eccezione di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp perché non accompagnati da trascrizione giurata a mezzo di un professionista iscritto negli albi. I messaggi prodotti non sono stati contestati o smentiti nella provenienza o nel contenuto, pertanto non appariva necessaria alcuna certificazione della loro conformità all'originale.
Ai fini della dazione a titolo di mutuo il Collegio osserva: La S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.” (v. fra le alte Cass. n.
3642/2004).
Trattandosi di rapporti more uxorio, la prova della dazione a titolo di mutuo può essere raggiunta anche in assenza di forma scritta del contratto.
In sede interrogatorio formale, all'udienza del 14.12.2021, la ha Parte_1 dichiarato: “Vero che il 28-11-2019 mi trovavo a Salsomaggiore con il bambino, ed il ci ha raggiunti il 29 ed è rimasto il fine settimana. Avevo CP_1 dimenticato il bancomat a casa, e per questo motivo il mi ha mandato €. CP_1
900,00 per pagare la baby sitter e l'albergo per tutta la famiglia”; “Una società di cui ero amministratrice e socia, non ricordo quale, ha preso in affitto un fondo in Perignano, ed ho incaricato la ON del trasloco. Il ha CP_1 pagato la ON, o meglio mi ha fatto due bonifici per pagare la ON;
non ho pagato la ON ma ho utilizzato il denaro per il menage familiare informando il La denuncia querela del novembre 2019 riguarda i beni CP_1 traslocati, che in parte sono stati smarriti dalla ON e per questo non l'ho pagata”. “Il mi ha anticipato il denaro per pagare l'avv. Kutufà, nonché lo CP_1 studio legale AL, NE e AL.”
La conversazione contenuta nel doc. 10 (whatsapp) conferma la natura di mutuo gratuito per alcune somme erogate da a “Ti ho già CP_1 Parte_1 dato una mano per i legali, posso provare a darti una mano anche qui se sono cifre ragionevoli, poi me li ridai quando potrai” (pag.14) ; “di te come pagatrice non mi fido alla luce anche dei debiti nei miei confronti”; “te ne ho dati €3000 poi a metà giugno ti do altri €750, a settembre posso darti altri €2600 però qui ti faccio più bonifici”.
Il Collegio ritiene che non rientri tra le somme da restituire il pagamento di €
900,00 per il soggiorno della in hotel a Salsomaggiore con il figlio Parte_1
e la baby sitter, apparendo una tale spesa del tutto coerente con le finalità di supporto di un rapporto more uxorio, a prescindere dalla circostanza che il CP_1 li avesse o no poi raggiunti nello stesso hotel.
La circostanza che le somme erogate da per la società di trasporti CP_1
“ ”, pacificamente afferenti alle imprese della non siano Per_1 Parte_1 state poi corrisposte all'impresa perché alcuni beni non erano arrivati a destinazione, come attestato dalla querela in atti, appare verosimile;
tuttavia non è stata offerta prova che quelle somme siano state poi utilizzate per la famiglia informandone il Detti importi vanno pertanto considerati CP_1 rimborsabili.
E' invece pacifico che erogò le somme necessarie per pagare le spese CP_1 legali di pertinenza delle imprese dell'opponente (avv. Kutufà, nonché lo studio legale AL, NE e AL), nella misura accertata dal primo giudice.
Ulteriore conferma della somma approssimativamente “prestata” è rinvenibile nel messaggio Whatsapp in cui fa riferimento all'importo di € Parte_1
10.000,00.
La sentenza va pertanto riformata, dovendosi detrarre dall'importo riconosciuto dal primo Giudice la somma di € 900,00; conseguentemente la è Parte_1 tenuta a pagare la minor somma di € 11.559,45 (12.459,45 – 900,00) oltre interessi dalla data della domanda.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (II Motivo;
Ex art. 346
c.p.c. inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.) è assorbita dalla decisione sul primo motivo. III. La terza censura alla sentenza impugnata (III Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. eccezione di compensazione ex artt. 1243, 1813 e ss c.c. ed in subordine ex art. 2041 c.c.) è infondata. lamenta che il primo giudice non si sarebbe pronunciato Parte_1 sull'eccezione di compensazione e non l'avrebbe rilevata d'ufficio pur risultando dalla documentazione prodotta versamenti effettuati in favore della controparte per euro 6.143,00. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza del motivo, non essendo stata CP_1 formulata in primo grado domanda di compensazione, essendo la documentazione - contestata nella genuinità e provenienza- formata in epoca successiva al ricorso monitorio, mancando prova di un obbligo restitutorio.
In primo grado non risulta aver formulato domanda né eccezione Parte_1 di compensazione ed ha precisato le seguenti conclusioni: “previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo qui opposto, mandando quindi assolta la qui concludente da ogni domanda verso la stessa proposta dal sig. Vinte le spese”. CP_1
La domanda formulata per la prima volta in grado di appello deve pertanto ritenersi tardiva ed inammissibile.
La compensazione non è inoltre rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza è costante nel ribadire che la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito. (Cass. n. 10335/2014; n.
22234/2014).
IV.La quarta censura (IV Motivo;
Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma II, c.p.c) è fondata.
Parte appellante sostiene che la condanna ex art. 96 cpc sarebbe priva di motivazione e mancherebbe il presupposto oggettivo costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo causato dall'illecita condotta processuale del soccombente di evidente mala fede o colpa grave.
L'appellato eccepisce la sussistenza della mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di un minimo di diligenza o prudenza.
L'accoglimento parziale del primo motivo di appello esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna e art. 96 cpc
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, con la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate nella misura del 40% per entrambi i gradi del giudizio, compreso il procedimento monitorio, ponendone il restante 60% a carico della Parte_1 per la soccombenza prevalente, non tenendo conto per il presente grado della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1078/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
07/11/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca nr. 1232/2020; - in accoglimento parziale della domanda restitutoria, condanna
[...] al pagamento di € 11.559,45 in favore di oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla data della domanda;
- dichiara non sussistere a carico dell'opponente la Parte_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 procedimento monitorio e di entrambi i gradi del giudizio compensate in misura del 40%, con il residuo 60% a carico dell'appellante, che liquida per l'intero:
- quanto al procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca nr. 1232/2020 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al grado di appello in € 3.966,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2428/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Renato D'Isa (c.f. ) e Alessandro Torelli (c.f. C.F._2
Appellante C.F._3
Contro
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. Luca CP_1 C.F._4
D'Alessandro Pilacci del Foro di Prato (c.f. ) Appellato CodiceFiscale_5
avverso la sentenza n. 1078/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
07/11/2022 R.G. n. 4122/2020
CONCLUSIONI
In data 8.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Si abbiano, preliminarmente, qui trascritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. tutte le domande e le eccezioni eventualmente assorbite, formulate nell'atto di citazione, e meglio precisate in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma, c.p.c. e riportate in particolar modo al numero 2) dell'appello. Voglia l'Ecc.ma Corte adita riservarsi in decisione con concessione dei termini e nel merito, accogliere l'appello spiegato: 1) di cui al motivo n. 1) da pag. 7, da ritenersi integralmente qui trascritto (Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte) nelle sue due motivazioni di cui alle lettere a) (inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed errata motivazione in relazione al parametro probatorio configurato sull'onere della prova nell'ambito della ripetizione di somme dovute e titolo di mutuo) e b) (errata motivazione in relazione alla prova del titolo a carico dell'attore, per insussistenza della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. ed anche, in subordine, per implicita rinuncia da parte dell'opposto attore del vantaggio dell'inversione dell'onere della prova) e, per lo effetto, annullare e/o modificare la sentenza di prima grado con le consequenziali statuizioni di legge di cui ai prossimi capi;
2) In subordine, ex art. 346 c.p.c., laddove dovesse essere esaminata la domanda assorbita ex art. 2041 c.c., dichiarane l'inammissibilità e/o l'infondatezza per il motivo di cui al n. 2) da ritenersi qui integralmente trascritto;
3) Ancora in via subordinata, ex art. 346 c.p.c., laddove dovesse essere confermata la natura del prestito, attraverso i 5 bonifici effettuati, e ritenuto unico il rapporto, accertare e dichiarare la compensazione delle somme per il motivo di cui al n. 3) da ritenersi qui integralmente trascritto;
4) Conseguentemente annullare i capi condannatori della sentenza appellata, ed in subordine, sulla scorta di quanto effettivamente dimostrato, condannare l'appellante, alla restituzione delle sole somme per le quali verrà provato il titolo di mutuo o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in forza della compensazione richiesta. 5) Infine – con riforma della statuizione di primo grado e quale motivo espresso di impugnativa – annullare, in ogni caso, la statuizione ex art. 96 c.p.c., così come meglio avversata al motivo n. 4) da ritenersi qui integralmente trascritto e, per lo effetto, condannare la parta appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi ai procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette e disattese: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'appello promosso da e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lucca 1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20; - in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, l'inammissibilità dei singoli motivi di appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca
1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20;
Nel merito: in tesi: respingere l'appello promosso da per i Parte_1 motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Lucca 1078/22 impugnata, emessa a definizione del procedimento R.G. n. 4122/20. Sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. Con istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado Trib. Lucca R.G. n. 4122/2020 e del fascicolo monitorio Trib.
Lucca R.G. n. 3199/2020 D.I. n. 1232/2020”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1078/2022 pubblicata il 7.11.2022, ha così deciso: “rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto;
revoca, ex art. 136, comma 2 D.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta nei confronti dell'opponente con Parte_1 delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Lucca del 04/12/2020, e la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposto CP_1
che liquida in €. 3.000,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per
[...] legge, nonché all'ulteriore somma di €. 3.000,00 ex art. 96, comma 2 C.P.C.”.
La sentenza è stata emessa sulla domanda promossa da in Parte_1 opposizione al d.i. provvisoriamente esecutivo n. 1232/2020, con il quale il Tribunale di Lucca le aveva ingiunto il pagamento in favore di della CP_1 somma di €. 12.459,45, oltre interessi e spese del procedimento. L'opponente aveva sostenuto che la somma ingiunta non le era stata erogata a titolo di mutuo ma a titolo di obbligazione naturale in suo favore in qualità di convivente more uxorio ed a titolo di mantenimento del loro figlio.
Si costituiva il contestando l'assunto avversario e sostenendo che i CP_1 trasferimenti di danaro trovavano fondamento in un contratto di mutuo, in quanto prestiti relativi all'attività imprenditoriale della in via Parte_1 subordinata ne chiedeva la restituzione ex art. 2041 c.c., non avendo controparte dimostrato un titolo giustificativo dei suddetti spostamenti patrimoniali.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e produzioni documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito o anche APPELLANTE), con atto di Parte_1 Parte_1 citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello (di seguito solo o anche APPELLATO), proponendo CP_1 CP_1 gravame avverso la predetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
-I Motivo;
Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte. a) In primis, inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Errata motivazione in relazione al parametro probatorio configurato sull'onere della prova nell'ambito della ripetizione di somme dovute e titolo di mutuo. b) In secundis, in ogni caso, errata motivazione in relazione alla prova del titolo a carico dell'attore, per insussistenza della presunzione di cui all'art. 1988 c.c. ed anche, in subordine, per implicita rinuncia da parte dell'opposto attore del vantaggio dell'inversione dell'onere della prova.
Sussistenza della causale quale obbligazione naturale e/o regalia dei pagamenti effettuati.
-II Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
-III Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. eccezione di compensazione ex artt. 1243, 1813 e ss c.c. ed in subordine ex art. 2041 c.c. .
-IV Motivo;
Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma II, c.p.c..
-Istanza di Sospensione.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma;
ha eccepito:
1.Violazione dell'art. 342 c.p.c. e conseguente inammissibilità dell'atto di appello. In subordine, violazione dell'art. 342 c.p.c. ed inammissibilità del secondo motivo di appello.
2. In subordine, violazione degli artt. 345, 346, 115, 183 c.p.c. e conseguente inammissibilità delle domande ed eccezioni formulate e dei documenti depositati tardivamente in primo grado. Inammissibilità del terzo motivo di appello. Delimitazione del thema probandum e del thema decidendum.
Nel Merito:
1. Infondatezza del primo motivo di appello.
2. Infondatezza del secondo motivo di appello.
3. Infondatezza del terzo motivo di appello. 4.
Infondatezza del quarto motivo di appello.
Nelle more del giudizio l'istanza di sospensione dell'esecutività è stata rinunciata.
La causa in data 8.4.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza. <la tesi di parte opponente per cui la somma €. 12.459,45 le è stata corrisposta in adempimento una obbligazione naturale manifestamente infondata. Come evidenziato da Cass. n. 17050/2014, se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa", e che l'eventuale mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, per cui il convenuto che si oppone alla domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo ha l'obbligo di dedurre una causa idonea a giustificare il suo diritto di trattenere la somma ricevuta. Il principio per cui “"l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in accezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova" (Cass. n. 12119/2003; Idem,
Cass. n. 9541/2010; Idem, Cass. n. 6295/2013), va di conseguenza interpretato nel senso che la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie il mutuo) senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora una parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare – la controparte è tenuta quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimata a trattenere la somma ricevuta. Nel caso di specie l'opposto ha adeguatamente dimostrato che le erogazioni in favore dell'opponente erano effettuate a titolo di mutuo gratuito ex art. 1813 c.c., e pertanto gli devono essere restituite. In particolare, l'opponente non ha specificamente contestato che il bonifico del 11/01/2018 di €. 2.519,00 le è stato inviato per pagare spese legali della sua attività imprenditoriale, come chiarito dall'opposto in sede di interrogatorio formale all'udienza del 14/12/2021. Dagli atti di causa si evince infatti che l'opponente era socia unica ed amministratrice di CP_2
(doc. 2 comparsa di risposta) e che tutti i pagamenti effettuati
[...] dall'opposto venivano realizzati per contribuire alla sua attività imprenditoriale: spese di consulenze legali (docc. 3 e 5 fascicolo monitorio), corrispettivi di fornitori della (docc. 6 e 7 fascicolo monitorio relativi a società Controparte_2 di trasporti), spese di pernottamenti in alberghi (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio e doc. 3). Tali circostanze sono peraltro confermate da un lato da due riconoscimenti di debito effettuati da parte opponente, il primo (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio) relativo all'intero importo ingiunto, il secondo con un riferimento espresso al debito di €. 1.989,18, (doc. 4 comparsa); per effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., l'opponente avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, ma tale prova non è stata fornita, in quanto l'ingiunta si è limitata ad affermare genericamente che i pagamenti in questione venivano realizzati per contribuire alla convivenza more uxorio, a titolo di obbligazione naturale atipica.
L'opponente ha inoltre confessato giudizialmente la natura di alcuni spostamenti patrimoniali in sede di interrogatorio formale dell'udienza del
14/12/2021, in particolare ha dichiarato che durante la convivenza aveva a disposizione carte di pagamento fornite da che il versamento di €. CP_1
5.180,00 era stato effettuato per coprire le spese del trasloco effettuato dalla impresa ON per beni della (società da lei amministrata) Controparte_2
e che inoltre le somme di €. 1.866,27 e €. 1.989,18 venivano sborsate per coprire i costi per l'assistenza legale della stessa società. Anche la somma di €. 900,00 non è provato che sia stata effettivamente sborsata dall'opposto a titolo di obbligazione naturale, in quanto la dichiarazione che l'opponente ha reso in sede di interrogatorio formale appare smentita dalle produzioni documentali dell'opposto, dalle quali si evince che nel novembre 2018 lui non aveva soggiornato con la famiglia in Salsomaggiore poiché si trovava a Bologna (docc. 26, 27 e 28 memoria opposto ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c.).
In conclusione, l'opposizione va integralmente rigettata, con condanna alle spese di lite, e poiché l'opponente ha resistito in giudizio quantomeno con colpa grave proponendo un'opposizione palesemente infondata e dilatoria, va accolta la domanda ex art. 96, 2° comma c.p.c. formulata da parte opposta, con conseguente sua condanna al pagamento di una somma, pari alle spese di lite secondo il costante orientamento di questo Tribunale, ed inoltre va altresì disposta la revoca del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136, comma 2
D.P.R. n. 115/2002.>
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare dell'appellato di violazione dell'art. 342 c.p.c. e conseguente inammissibilità dell'atto di appello, non può essere accolta.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i profili della pronuncia impugnata, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre l'appellato in condizione di cogliere natura, portata e senso delle censure (Cass. Ordinanza N. 7675/2019).
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“I Motivo;
Violazione degli artt. 1813 e ss, 1988, 2041, 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 112, 115
e 116 c.p.c.; erronea motivazione ed errata valutazione delle prove raccolte”)
è fondata nei limiti di cui appresso.
L'appellante sostiene di non avere dichiarato e confessato di aver ricevuto le somme a titolo di mutuo;
che mancherebbe la prova del contratto di mutuo;
che la decisione si fonderebbe su documenti non depositati nel fascicolo telematico;
che sarebbe errato l'apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio e dei messaggi whatsapp, non regolarmente acquisiti;
che sarebbe da escludersi il carattere confessorio non essendovi stata conferma che si trattasse di mutuo.
Parte appellata eccepisce che sarebbe stata provata la natura di mutuo dalle erogazioni dirette a coprire debiti delle società riferibili alla dal Parte_1 riconoscimenti di debito e dalla confessione giudiziale in sede di interrogatorio formale, dalla mancata contestazione della natura di mutuo per il bonifico dell'11.1.2018, dalla mancata allegazione di un titolo diverso;
l'appellato contesta la pretesa rinuncia implicita all'inversione dell'onere probatorio, non essendovi alcuna inequivoca manifestazione di tale rinuncia e l'infondatezza della asserita necessità di prova documentale del contratto di mutuo, essendo richiesta solo per i contratti bancari;
assume che i documenti contenuti nel fascicolo monitorio sarebbero stati ritualmente acquisiti su istanza formulata nella comparsa di costituzione e che la chat Whatsapp non sarebbe stata disconosciuta da pertanto non sarebbe stata necessaria Parte_1
l'acquisizione di contenuti informatici.
Riguardo l'asserita mancata acquisizione del fascicolo del monitorio e quindi la non utilizzabilità dei documenti pur richiamati dal Tribunale, si rileva che nel fascicolo di primo grado non risulta annotata l'acquisizione del fascicolo del monitorio, di cui aveva fatto richiesta nella comparsa di costituzione. CP_1
La Corte di Cassazione, richiamando anche il principio emanato dalle Sezioni
Unite con la sentenza 14475/2015, ha riaffermato “l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475; Cass., Sez. II, 4/04/2017, n.
8693; in termini sostanzialmente identici, v. anche, relativamente alla produzione dei documenti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).” (Cass.
n. 27865/2024).
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 14475/2015, hanno evidenziato che “..Il principio, che può essere definito "di non dispersione della prova" una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e "funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata").”
Dal principio sopra riportato consegue che questo profilo di censura alla sentenza non può essere accolto, dovendosi ritenere che i documenti relativi al procedimento monitorio e non prodotti nella fase di opposizione in primo grado fossero acquisiti al processo in virtù del principio di non dispersione della prova.
Va anche rigettata l'eccezione di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp perché non accompagnati da trascrizione giurata a mezzo di un professionista iscritto negli albi. I messaggi prodotti non sono stati contestati o smentiti nella provenienza o nel contenuto, pertanto non appariva necessaria alcuna certificazione della loro conformità all'originale.
Ai fini della dazione a titolo di mutuo il Collegio osserva: La S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui " L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.” (v. fra le alte Cass. n.
3642/2004).
Trattandosi di rapporti more uxorio, la prova della dazione a titolo di mutuo può essere raggiunta anche in assenza di forma scritta del contratto.
In sede interrogatorio formale, all'udienza del 14.12.2021, la ha Parte_1 dichiarato: “Vero che il 28-11-2019 mi trovavo a Salsomaggiore con il bambino, ed il ci ha raggiunti il 29 ed è rimasto il fine settimana. Avevo CP_1 dimenticato il bancomat a casa, e per questo motivo il mi ha mandato €. CP_1
900,00 per pagare la baby sitter e l'albergo per tutta la famiglia”; “Una società di cui ero amministratrice e socia, non ricordo quale, ha preso in affitto un fondo in Perignano, ed ho incaricato la ON del trasloco. Il ha CP_1 pagato la ON, o meglio mi ha fatto due bonifici per pagare la ON;
non ho pagato la ON ma ho utilizzato il denaro per il menage familiare informando il La denuncia querela del novembre 2019 riguarda i beni CP_1 traslocati, che in parte sono stati smarriti dalla ON e per questo non l'ho pagata”. “Il mi ha anticipato il denaro per pagare l'avv. Kutufà, nonché lo CP_1 studio legale AL, NE e AL.”
La conversazione contenuta nel doc. 10 (whatsapp) conferma la natura di mutuo gratuito per alcune somme erogate da a “Ti ho già CP_1 Parte_1 dato una mano per i legali, posso provare a darti una mano anche qui se sono cifre ragionevoli, poi me li ridai quando potrai” (pag.14) ; “di te come pagatrice non mi fido alla luce anche dei debiti nei miei confronti”; “te ne ho dati €3000 poi a metà giugno ti do altri €750, a settembre posso darti altri €2600 però qui ti faccio più bonifici”.
Il Collegio ritiene che non rientri tra le somme da restituire il pagamento di €
900,00 per il soggiorno della in hotel a Salsomaggiore con il figlio Parte_1
e la baby sitter, apparendo una tale spesa del tutto coerente con le finalità di supporto di un rapporto more uxorio, a prescindere dalla circostanza che il CP_1 li avesse o no poi raggiunti nello stesso hotel.
La circostanza che le somme erogate da per la società di trasporti CP_1
“ ”, pacificamente afferenti alle imprese della non siano Per_1 Parte_1 state poi corrisposte all'impresa perché alcuni beni non erano arrivati a destinazione, come attestato dalla querela in atti, appare verosimile;
tuttavia non è stata offerta prova che quelle somme siano state poi utilizzate per la famiglia informandone il Detti importi vanno pertanto considerati CP_1 rimborsabili.
E' invece pacifico che erogò le somme necessarie per pagare le spese CP_1 legali di pertinenza delle imprese dell'opponente (avv. Kutufà, nonché lo studio legale AL, NE e AL), nella misura accertata dal primo giudice.
Ulteriore conferma della somma approssimativamente “prestata” è rinvenibile nel messaggio Whatsapp in cui fa riferimento all'importo di € Parte_1
10.000,00.
La sentenza va pertanto riformata, dovendosi detrarre dall'importo riconosciuto dal primo Giudice la somma di € 900,00; conseguentemente la è Parte_1 tenuta a pagare la minor somma di € 11.559,45 (12.459,45 – 900,00) oltre interessi dalla data della domanda.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata (II Motivo;
Ex art. 346
c.p.c. inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.) è assorbita dalla decisione sul primo motivo. III. La terza censura alla sentenza impugnata (III Motivo;
Ex art. 346 c.p.c. eccezione di compensazione ex artt. 1243, 1813 e ss c.c. ed in subordine ex art. 2041 c.c.) è infondata. lamenta che il primo giudice non si sarebbe pronunciato Parte_1 sull'eccezione di compensazione e non l'avrebbe rilevata d'ufficio pur risultando dalla documentazione prodotta versamenti effettuati in favore della controparte per euro 6.143,00. eccepisce l'inammissibilità ed infondatezza del motivo, non essendo stata CP_1 formulata in primo grado domanda di compensazione, essendo la documentazione - contestata nella genuinità e provenienza- formata in epoca successiva al ricorso monitorio, mancando prova di un obbligo restitutorio.
In primo grado non risulta aver formulato domanda né eccezione Parte_1 di compensazione ed ha precisato le seguenti conclusioni: “previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, in accoglimento della presente opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e comunque privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo qui opposto, mandando quindi assolta la qui concludente da ogni domanda verso la stessa proposta dal sig. Vinte le spese”. CP_1
La domanda formulata per la prima volta in grado di appello deve pertanto ritenersi tardiva ed inammissibile.
La compensazione non è inoltre rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza è costante nel ribadire che la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza;
tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito. (Cass. n. 10335/2014; n.
22234/2014).
IV.La quarta censura (IV Motivo;
Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma II, c.p.c) è fondata.
Parte appellante sostiene che la condanna ex art. 96 cpc sarebbe priva di motivazione e mancherebbe il presupposto oggettivo costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo causato dall'illecita condotta processuale del soccombente di evidente mala fede o colpa grave.
L'appellato eccepisce la sussistenza della mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di un minimo di diligenza o prudenza.
L'accoglimento parziale del primo motivo di appello esclude la sussistenza dei presupposti per la condanna e art. 96 cpc
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, con la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate nella misura del 40% per entrambi i gradi del giudizio, compreso il procedimento monitorio, ponendone il restante 60% a carico della Parte_1 per la soccombenza prevalente, non tenendo conto per il presente grado della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1078/2022, emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
07/11/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca nr. 1232/2020; - in accoglimento parziale della domanda restitutoria, condanna
[...] al pagamento di € 11.559,45 in favore di oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla data della domanda;
- dichiara non sussistere a carico dell'opponente la Parte_1 responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento delle spese di lite del Parte_1 procedimento monitorio e di entrambi i gradi del giudizio compensate in misura del 40%, con il residuo 60% a carico dell'appellante, che liquida per l'intero:
- quanto al procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca nr. 1232/2020 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al primo grado in € 3.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- quanto al grado di appello in € 3.966,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.