Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 7.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 9691/ 2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Tra
in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Malandrino e dall'avv. Angelo Cennamo come da procura in atti;
e
, rapp.to e difeso dall'avv. Rocco Cassese come da procura in atti;
Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2020 chiedeva al tribunale di Salerno Parte_2
di ingiungere alla il pagamento della somma di € 23.648,00 Parte_1
oltre interessi e spese di monitorio.
A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che, nella qualità di Agente Controparte_1
l'11.4.2019, iniziò un rapporto di collaborazione professionale con la
[...] [...]
che il Broker era tenuto agli obblighi così come elencati nella “Lettera Parte_1
di incarico”, ed in particolare, all'esito degli incassi dei premi dai clienti finali, doveva immediatamente depositare le relative somme di denaro in conto separato dal proprio personale e rimettere l'esatto ammontare dei premi incassati all'Agente; che la “rimessa” veniva effettuata sempre in ritardo, rispetto all'Accordo, e per i Mesi di Marzo ed Aprile 2020 mai effettuata;
che
mese successivo, un estratto conto di tutti tali movimenti, unitamente alla relativa documentazione”) ma mai “rimetteva”, a mezzo bonifico, il saldo di spettanza dell'Agente riguardo al Mese di Marzo e di Aprile, (la Lettera di incarico prevede al punto 3.3: “Entro lo stesso termine di cui al punto precedente, il Broker-che si riconosce semplice depositario delle somme di spettanza della Compagnia- deve tassativamente rimettere all' – a mezzo bonifico Controparte_2
bancario con valuta fissa in pari data sul conto corrente indicato dalla stessa e, in caso di variazione comunicato tempestivamente via PEC o altro mezzo idoneo dall' al Broker – il Controparte_2
saldo attivo di spettanza della Compagnia, detratte le provvigioni spettatigli afferenti ai premi da lui incassati. La data di effettuazione del bonifico, su richiesta dell'Agenzia dovrà essere Parte_3
documentata mediante l'esibizione dell'ordine dato dal Broker al proprio Istituto Bancario. In caso di pagamento presso la sede dell'Agenzia /Compagnia, questo deve avvenire, fermo il termine indicato al punto precedente, a mezzo assegno circolare non trasferibile o assegno bancario salvo buon fine” con varie comunicazioni, l'istante sollecitava il Broker affinché effettuasse la Rimessa del
Mese di Marzo 2020 (pari ad euro 15.819,40) che avrebbe dovuto trasferire all'Agente entro il 10
Aprile 2020, così come da Estratto conto (Rendiconti-Comunicazioni di incasso sottoscritti dal debitore); che invano, con varie comunicazioni, il ricorrente sollecitava il Broker affinché effettuasse la Rimessa del Mese di Aprile 2020 (pari ad euro 7.829,20) che avrebbe dovuto trasferire all'Agente entro il 10 Maggio 2020, così come da Estratto conto (Rendiconti-Comunicazioni di incasso sottoscritti dal debitore); che a tutt'oggi, il Broker, cessata la collaborazione, si è limitato a proporre soluzioni transattive meramente dilatorie e pretestuose, ma, con grave inadempimento, non ha rivolto all'avente diritto una somma totale pari ad euro 23.648,60; che la Consap, con riscontro del
9 Nov. us, ha rigettato la richiesta del 22.5.20 del finalizzata ad accedere al Fondo per Parte_2
ottenere le somme indebitamente trattenute dal Broker e, pertanto, il ricorrente è stato costretto ad agire in giudizio, persistendo, come detto, il grave inadempimento del Broker.
Con decreto 2641 del 30.11.2020 l'adito tribunale ingiungeva alla Parte_1
il pagamento della somma di € 23.648,00 oltre interessi e spese di monitorio.
[...] Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca;
a sostegno della proposta opposizione l'opponente affermava che l'effettiva debitoria è pari ad € 17.786,00 e non di € 23.648,00 come indicato nel decreto;
dette somme, effettivamente dovute, erano al momento bloccate su un conto corrente separato a causa di un pignoramento e sarebbero state versate al sig. non appena il conto sarebbe stato Parte_2
sbloccato.
Con ordinanza del 6.7.2021 il giudice, rilevata la mancata prova dell'introduzione del giudizio di merito a seguito di provvedimento di sospensione del 25.10.2018 della procedura esecutiva in danno dell'opponente, né l'effettiva rimessa sul conto indicato delle somme dovute alla parte opposta, concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
In assenza di articolazione richiesta di prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi della art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
In particolare, in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione rimasta inadempiuta deve fornire la prova del solo titolo
(legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass.
n. 982/02, Cass. n. 1743/07).
Ciò detto l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In virtù dei patti contenuti nella “Lettera di incarico”, l'opponente avrebbe dovuto, all'esito dell'incasso dei premi dai clienti finali, immediatamente depositare i premi in conto separato dal proprio personale e rimettere l'esatto ammontare degli stessi incassi all'Agente; ciò non è avvenuto per i mesi di Marzo ed Aprile 2020; riguardo a detti incassi l'opponente si limitava ad inviare inviava,
a mezzo fax (dal numero fisso 0896303662 al numero fisso 0974712908), gli Estratti Conto, debitamente sottoscritti, di tutti i movimenti in questione come previsto dalla Lettera di incarico ma nessun a somma risulta inviata a mezzo bonifico, né con diversa modalità a titolo di saldo all'Agente odierno opposto.
Ciò comporta, in definitiva, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate ex dm. Giustizia 55/14 nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del g.o.p.
Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 9691/20, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2641 emesso dal Tribunale di Salerno in data 30.11.2020;
2) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute e nella misura di legge, e con attribuzione al Difensore dell'opposto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 7.1.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi