Parere interlocutorio 12 ottobre 2022
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/09/2025, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07385/2025REG.PROV.COLL.
N. 00650/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2022, proposto dalla
Fondazione DO LO CH US, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza San Bernardo, n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Valadier, n. 44 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione II, 8 giugno 2021, n. 1395, resa tra le parti, non notificata e concernente la determinazione della tariffa giornaliera relativa alle prestazioni di riabilitazione intensiva;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità della determinazione della tariffa giornaliera relativa alle prestazioni di riabilitazione intensiva.
2. Con appello notificato il 4 gennaio 2022 e depositato il 26 gennaio successivo, la Fondazione DO LO CH US (di seguito anche “Fondazione”), ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 8 giugno 2021, n. 13954, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione II, ha respinto il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento “ delle delibere del Commissario straordinario dell’ASL Avellino n. 1064 del 5 agosto 2015 e n. 1386 del 6 novembre 2015, recanti la determinazione della tariffa giornaliera relativa alle prestazioni di riabilitazione intensiva (cod. 75), nonché delle note del Direttore generale dell’ASL Avellino prot. n. 1003/DS del 18 aprile 2018 e prot. n. 1291 del 1° giugno 2018, recanti la richiesta di rimborso delle somme percepite in eccedenza a tal titolo ”.
3. L’appellante affida il gravame a cinque motivi di doglianza, con i quali riproponendo, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le censure dedotte in primo grado, lamenta:
“ 1) ERROR IN IUDICANDO- ERROR IN FACTO –CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO I SEGUENTI PROFILI: Violazione e Falsa applicazione di Legge: Art. 3 L. 241/90, Art. 8-Sexies del D.Lgs 502/1992, Art. 1, Comma 170 E 171 L. 30 Dicembre 2004, N. 311, Art. 15, C.15 D.L. 6 Luglio 2012, N. 95, Dpcm 29 Novembre 2001 Recante «Definizione Dei Livelli Essenziali Di Assistenza»,D.M. Salute 18.10.2012; Violazione e Falsa Applicazione Art. 97 E 41 Cost.- Eccesso di potere per difetto del presupposto ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, Ingiustizia, Difetto Di Istruttoria, Travisamento dei fatti e sviamento di potere – Violazione del Principio del giusto procedimento - Violazione del principio di leale collaborazione - Motivazione carente o comunque incongrua e perplessa – Disparita’ di trattamento ”:
“2 ) ERROR IN IUDICANDO- ERROR IN FACTO –CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO I SEGUENTI PROFILI: Violazione e Falsa applicazione di Legge: Art. 3 L. 241/90, Art. 8-Sexies del D.Lgs 502/1992, Art. 1, Comma 170 E 171 L. 30 Dicembre 2004, N. 311, Art. 15, C.15 D.L. 6 Luglio 2012, N. 95, Dpcm 29 Novembre 2001 Recante «Definizione Dei Livelli Essenziali Di Assistenza»,D.M. Salute 18.10.2012; Violazione e Falsa Applicazione Art. 97 E 41 Cost.- Eccesso di potere per difetto del presupposto ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, Ingiustizia, Difetto Di Istruttoria, Travisamento dei fatti e sviamento di potere – Violazione del Principio del giusto procedimento - Violazione del principio di leale collaborazione - Motivazione carente o comunque incongrua e perplessa – Disparita’ di trattamento ”;
“ 3) ERROR IN IUDICANDO- ERROR IN FACTO –CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO I SEGUENTI PROFILI: Violazione e Falsa applicazione di Legge: Art. 3 L. 241/90, Art. 8-Sexies del D.Lgs 502/1992, Art. 1, Comma 170 E 171 L. 30 Dicembre 2004, N. 311, Art. 15, C.15 D.L. 6 Luglio 2012, N. 95, Dpcm 29 Novembre 2001 Recante «Definizione Dei Livelli Essenziali Di Assistenza»,D.M. Salute 18.10.2012; Violazione e Falsa Applicazione Art. 97 E 41 Cost.- Eccesso di potere per difetto del presupposto ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, Ingiustizia, Difetto Di Istruttoria, Travisamento dei fatti e sviamento di potere – Violazione del Principio del giusto procedimento - Violazione del principio di leale collaborazione - Motivazione carente o comunque incongrua e perplessa – Disparita’ di trattamento ”;
“ 4) ERROR IN IUDICANDO- ERROR IN FACTO –CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO I SEGUENTI PROFILI: Violazione e Falsa applicazione di Legge: Art. 3 L. 241/90, Art. 8-Sexies del D.Lgs 502/1992, Art. 1, Comma 170 E 171 L. 30 Dicembre 2004, N. 311, Art. 15, C.15 D.L. 6 Luglio 2012, N. 95, Dpcm 29 Novembre 2001 Recante «Definizione Dei Livelli Essenziali Di Assistenza»,D.M. Salute 18.10.2012; Violazione e Falsa Applicazione Art. 97 E 41 Cost.- Eccesso di potere per difetto del presupposto ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, Ingiustizia, Difetto Di Istruttoria, Travisamento dei fatti e sviamento di potere – Violazione del Principio del giusto procedimento - Violazione del principio di leale collaborazione - Motivazione carente o comunque incongrua e perplessa ”
“ 5) ERROR IN IUDICANDO- ERROR IN FACTO –CARENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE –ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI SOTTO I SEGUENTI PROFILI: -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA L. 241/90 - MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ” .
4 Per resistere all’appello, l’Azienda Sanitaria Locale Avellino (di seguito anche “ASL”) si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 11 marzo 2022.
5. Il 13 maggio 2024, hanno presentato memoria ex articolo 73 c.p.a. entrambe le parti costituite.
6. All’udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata rinviata su istanza dell’appellante e dell’Amministrazione appellata.
7. La Fondazione ha depositato ulteriore memoria il 27 gennaio 2025 e, all’udienza del 27 febbraio 2025, è stato disposto un nuovo rinvio, tenuto conto della dichiarazione delle parti circa una possibile composizione della vertenza.
8. All’udienza del 3 luglio 2025 è stata respinta l’ulteriore istanza di rinvio, con assegnazione “ alle parti un termine di 30 giorni per il deposito dell'accordo transattivo ”.
9. Il 29 agosto 2025, l’appellante ha depositato atto di transazione, con il quale le parti hanno dichiarato di aver definito la causa, con contestuale rinuncia alle reciproche pretese.
10. Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c ), 96 del codice di rito.
11. Le spese sono compensate, come da istanza delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 luglio 2025 e 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO