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12 gennaio 1962
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12 agosto 1990
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9 febbraio 2013
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Art. 2.
Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall' articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 ((. . .))
Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall' articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 ((. . .))
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 16/11/2010, n. 4470Provvedimento: N. 03493/1997 REG.RIC. N. 04470/2010 REG.SEN. N. 03493/1997 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3493 del 1997, proposto da: IT SE, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Failla, con domicilio eletto presso l'avv. Corrado Garofalo in TA, via Mons. Ventimiglia n. 228; contro I.N.P.D.A.P. - Roma ed I.N.P.D.A.P. - Ufficio di Ragusa, non costituiti in giudizio; Fondo Previdenza Sottufficiali-Finanzieri-Appuntati della G.F., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, …Leggi di più...
- Legge n. 87/1994·
- Fondo di Previdenza Sottufficiali-Finanzieri-Appuntati della G.F.·
- art. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, della Legge n. 87/94·
- principio di copertura delle spese con le entrate del fondo·
- art. 1 e 2 del D.P.R. del 31 maggio 1964, n. 586·
- documentazione previdenziale·
- contributi previdenziali·
- compensazione delle spese di giudizio·
- indennità integrativa speciale·
- riliquidazione dell'indennità di buonuscita