Articolo 2 della Legge 30 novembre 1961, n. 1326
Articolo 1Articolo 3
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12 gennaio 1962
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12 agosto 1990
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9 febbraio 2013
Art. 2.

Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512 , assume la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al primo comma e' iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti da finanziere.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall' articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 ((. . .))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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