Versione
8 febbraio 2001
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19 gennaio 2018
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Art. 1-bis. (Ambito di applicazione della procedura di informazione). 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
(( 2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. ))
(( 2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. ))
Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1059Provvedimento: Pubblicato il 10/02/2025 N. 01059/2025REG.PROV.COLL. N. 00250/2023 REG.RIC. N. 00251/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da Girasole S.a.s. di VA OV & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24; contro Regione Emilia OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AR Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di San Lazzaro di Savena, non costituito in giudizio; nei confronti Villa dei Cedri di CE AR …Leggi di più...
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