Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2068/2024 R.G.N.C. PROMOSSO DA
nata in [...], in data [...] (Avv. RUSSO Parte_1 ANTONIO); E
nato in [...], in data [...] (Avv. AIOSA ROSARIA ALBA CP_1 LICIA); CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero AVENTE AD OGGETTO Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili) Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione di udienza del 17/04/2025 Conclusioni del P.M.: Non si oppone. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4238/2024 dei 23-25/07/2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
- le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare con note in sostituzione di udienza del 17/04/2025;
- i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato dalle note in sostituzione di udienza del 17/04/2025, chiedendo la prouncia alle stesse condizioni della separazione, ovvero:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) assegnare alla Sig.r la dimora coniugale ubicata nel Comune Parte_1 di Palermo nel Fondo liata n. 23, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) disporre che nessun importo a titolo di contributo per il mantenimento debba essere versato dall'odierna ricorrente in favore del marito e dei figli e Per_1 ; Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 28/07/1987, da nata Parte_1 in FRANCIA in data 07/07/1961 e da data CP_1 23/03/1961, trascritto nei registri dello St Comune al n. 66, parte II, serie A, dell'anno 1987, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 28/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.