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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
US ES, all'udienza del 21 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2505/2019 R.G. vertente
(p.iva. ), con sede legale in OB (PV) alla Via cavalieri d Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
Vittorio Veneto n. 4, in persona del suo amministratore delegato dott. Parte_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Amendolito e Grazia Fazio;
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Napoli n.1, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Ciommo C.F._1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 2.09.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in data 22/06/2019, alle ore 00.45, nel mentre rifilava una
1 imbottitura con una rifilatrice manuale a norme CE presso la ricorrente, si procurava un infortunio al dito della mano sx. Dopo essere stato prontamente soccorso dall'addetta al primo soccorso, lo stesso lasciava lo stabilimento per recarsi in Ospedale, dove in “codice verde” gli veniva diagnosticata una “piccola ferita con perdita di sostanza al primo dito della mano sinistra” . Successivamente, visitato dal medico curante Dott. il ticorrente Persona_1 riceveva una prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro fino al 22/07/2019, con le prescrizioni “FANS e riposo” . Sta di fatto che già il 25 giugno la società n una nota Pt_1 indirizzata all' evidenziava in particolare che quello denunciato dal lavoratore, a fare CP_2 tempo dal 2016, risultava essere il quarto infortunio, peraltro intervenuto nell'esperimento di un'attività assolutamente ordinaria e sviluppatosi in circostanze atte a testimoniare la particolare negligenza del lavoratore. Il taglio infatti interveniva sul dito della mano che non impugnava la rifilatrice e malgrado la stessa fosse dotata di idonea protezione nel rispetto della normativa vigente. Ebbene, l'istante attesa l'incongruenza tra l'originaria lieve entità dell'infortunio in questione e il successivo riconoscimento della proroga della prognosi sino al
22.07.2019 richiedeva un accertamento all' dell'idoneità del lavoratore alla mansione, CP_2 tramite la costituzione del Collegio Medico ai sensi e per gli effetti dell'art.5 legge 300/70 cfr. doc. 4.
Senonchè, in mancanza di notizie in merito alla verifica collegiale d'idoneità richiesta,
l'istante richiedeva altresì per le suddette medesime ragioni l'effettuazione in data 5 luglio
2019 di una visita mirante all'accertamento medico fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 CP_ L.300/70 dall' (Prot.lo 6490.05/07/2019.190029719) presso il domicilio del lavoratore, comunicato all'Azienda dal lavoratore. Tale accertamento non veniva compiuto in quanto il dipendente risultava assente dal domicilio. L'istante procedeva, quindi, alla contestazione.
Nella stessa contestazione, inoltre, veniva evidenziata la recidiva per un provvedimento - In data 25 ottobre 2018 - di 3 giorni di sospensione per abbandono del posto di lavoro, e comportamenti contrari alle norme di sicurezza ed alle procedure aziendali. Con lettera del
12.07.2019 lo impugnava la contestazione di cui sopra ed adduceva delle CP_1 giustificazioni giuridicamente infondate e fattualmente non riscontrabili. In data 18.07.2019 dunque la ricorrente, facendo seguito alla lettera di contestazione di addebiti di cui innanzi irrogava allo , a fronte dell'infrazione commessa, la sanzione di tre giorni di CP_1 sospensione
Dopo l'irrogazione del provvedimento disciplinare su descritto, il resistente impugnava il provvedimento disciplinare promuovendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 300/70, la costituzione di un collegio di costituzione ed arbitrato per l'esame del provvedimento
2 disciplinare. In data 23.08.2019 alla ER TG Spa perveniva una nota dell'Ispettorato di Par Potenza – Matera con cui si invitava la società ricorrente a nominare, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, un proprio rappresentante per la costituzione del Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato, specificando che, qualora il datore di lavoro non avesse provveduto entro il termine suddetto alla nomina del proprio rappresentante, la sanzione disciplinare non avrebbe avuto effetto.La ricorrente non aderiva alla procedura arbitrale promossa dallo , azionando nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 la CP_1 presente azione giudiziaria, al fine di veder acclarata la legittimità della sanzione per cui è causa.
Tanto premesso, ER TG spa adiva il Tribunale per accertare e dichiarare la piena legittimità, validità e congruità della sanzione disciplinare irrogata al con Controparte_1 provvedimento del 18.07.2019.
Si costituiva il quale, chiedeva nel merito il rigetto del ricorso, con Controparte_1 vittoria di spese. Parte resistente rilevava, in particolare, la illegittimità della sanzione allo stesso irrogata.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente ricorso chiede che venga dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione irrogata dall'azienda al dipendente
, risultato assente ad una visita di controllo dell' presso il domicilio CP_1 CP_3 comunicato alle ore 18,09 del 5.7.2019. Il controllo veniva esperito a seguito dell'infortunio occorso allo il 22.06.2019. In merito lo ha dedotto che il 5.7.2019 alle CP_1 CP_1 ore 18,09 si trovava presso lo Studio Dentistico Keller di Melfi per essere sottoposto a trattamento di impianto dentario, già programmato da settimane e da effettuarsi obbligatoriamente quel giorno per la presenza nello studio, quel giorno, di specialista incaricato proveniente da fuori Melfi e che l'unico ente preposto ai controlli sugli infortuni è
l' e non l' . CP_2 CP_3
Tali circostanze alla luce del dato normativo, nonché dalla prova documentale e testimoniale acquisita risultano fondate.
3 Orbene dal messaggio n.3265/17 ed allegati, dalla legge 67/1988, art.12, e dalla nota CP_3
n.246 dell'8.2.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emerge che l'unico Ente attualmente, preposto ai controlli è l' e che, nel caso di infortunio sul lavoro, vi è CP_2
l'esonero dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali e D.M.
17/10/17 n.206. Infatti, l' non effettua controlli domiciliari e di conseguenza non CP_2 esistono fasce di reperibilità fermo restando, che l' ha sempre la facoltà di chiamare a CP_2 visita il lavoratore presso la sede territoriale, senza che il lavoratore possa rifiutarsi.
Pertanto, il provvedimento disciplinare irrogato è illegittimo in quanto l'assenza alla visita è giustificata da una visita medica, non rinviabile (cfr. testimonianza e documentazione medica)
e l'organo deputato ai controlli in materia di infortuni sul lavoro è l' e non l' . CP_2 CP_3
IL ricorso va pertanto, rigettato.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna della società per lite temeraria, non avendo la parte resistente compiutamente allegato, prima ancora che provato, il dolo o la colpa grave di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c. in capo alla società, né è possibile ritenere, sulla base della documentazione in atti, che l'azione esercitata sia un'azione pretestuosa o, più in generale, vi sia stato un abuso del processo, legittimante la condanna di cui al comma 3 del medesimo articolo (si veda Sezioni Unite, sentenza n. 22405 del 13.09.2018 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” nonché, con riguardo all'ultimo comma della norma in argomento, Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3830 del 15.02.2021 “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle
4 ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
"abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ER TG spa in persona del suo amministratore delegato depositato il 2.9.2019, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la società ER TG spa in persona del suo amministratore delegato, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente, relativamente alla presente fase del giudizio, in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 21 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
US ES
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