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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2017 promossa da
Parte_1
con l'Avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORE
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
con l'avv. GIACOMO DE CESARIS
INTERVENUTA
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
1 CONVENUTI
(C.F. Controparte_3
P.IVA_3
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
CP_4
Con l'avv. STEFANO CACCHIARELLI.
INTERVENUTI
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
in persona del suo Controparte_5
legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi per semplicità Controparte_5
), deducendo di avere stipulato con quest'ultima- in data 9.7.2012-
[...]
un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 TUB per l'importo di euro 298.000,00, mutuo destinato ad esigenze di liquidità personale dell'attore. Con conseguente iscrizione ipotecaria di primo grado su immobili di sua proprietà.
L'importo, dapprima erogato dalla banca sul conto corrente personale di veniva tuttavia illegittimamente prelevato dalla stessa banca Parte_1
senza il consenso dell'attore con due distinte operazioni, rispettivamente del
9.7.2012 (per euro 62.018,25) e del 17.7.2012 (per euro 220.000,00) ed
2 utilizzato dalla banca stessa per abbattere le passività pregresse di due società
(Tata S.r.l. e San Marco S.r.l.), di cui l'attore era garante.
L'attore però come si è già detto, non avrebbe mai autorizzato questi prelievi ed infatti disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli dei bonifici del 27.6.2012 e del 25.7.2012.
Con conseguente responsabilità risarcitoria della banca per la somma di euro
282.018,25, o comunque, per quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, ha chiesto il rigetto delle domande, formulando altresì tempestiva istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute dall'attore.
Concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 12.2.2018 ai sensi degli 83 testo unico bancario e
43 della legge fallimentare., poiché era stata nelle Controparte_5
more posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con ricorso del 9.3.2018 l'attore ha riassunto la causa nei confronti di
[...]
liquidazione coatta amministrativa, in persona dei suoi Controparte_6
commissari liquidatori, nonché di quest'ultima Controparte_7
quale acquirente del ramo di azienda di Banco Popolare di Vicenza subentrata, tra gli altri, anche nel diritto controverso per cui è causa.
., costituitasi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto controverso per cui è causa e ciò in ragione del fatto che il commissario liquidatore di
[...]
[...
[...] [
(d'ora in poi lca), aveva Controparte_8
stipulato un contratto di cessione di azienda con in base al Controparte_7
quale quest'ultima non si era resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria di ma dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi Controparte_5
menzionati, tra i quali non rientrerebbe però quello oggetto di causa.
Ed in particolare, secondo quanto previsto dal D.L. n. 99/ 2017 contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della
[...]
(convertito poi con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, Controparte_5
n. 121) e dal successivo contratto di cessione del 26.6.2017, il rapporto per cui
è causa sarebbe da considerarsi escluso dal perimetro dei rapporti ceduti in quanto rientrante nella categoria dei contenziosi relativi a rapporti pregressi, dovendosi per tali considerare i rapporti chiusi al momento della cessione.
Tale esclusione sarebbe poi stata ulteriormente specificata nel successivo atto ricognitivo del contratto di cessione, atto nel quale i contraenti avrebbero infatti stabilito, con maggior precisione, i criteri di ripartizione del contenzioso in corso tra le banche venete in lca e le società cessionarie escludendo espressamente, dal perimetro della cessione, il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno 2017 (data della cessione) e relativo o connesso a sofferenze, come nel caso di specie.
Ha sostenuto in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande, delle quali ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa di intervento volontario del 27.9.2018 si è poi costituita in giudizio anche , in persona del suo Controparte_9
procuratore speciale (che successivamente ha mutato la propria denominazione in . deducendo Controparte_10
di essere l'unico soggetto legittimato passivo in ordine al rapporto per cui è
4 causa sempre sulla base delle pattuizioni del contratto di cessione stipulato con in liquidazione coatta amministrativa in Controparte_5
attuazione di quanto previsto dal D.L 99/2017 e, dunque, sostanzialmente aderendo alla difesa di (della quale ha chiesto Controparte_7
l'estromissione) ed in ogni caso con richiesta di rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante ctu grafologica e, deceduto nelle more l'attore la stessa è stata proseguita da Parte_1 Parte_2
nella propria veste di coniuge superstite ed erede del de cuius (come da documentazione in atti) e quindi trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono infondate e vanno respinte per la ragione più liquida della causa attinente all'esito del giudizio di verificazione della firma a nome di apposta sui documenti che hanno costituito oggetto di Parte_1
disconoscimento, posto che il difetto di titolarità passiva di a Controparte_7
contraddire alle domande proposte dall'attore (in tal senso dovendo essere riformulata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da quest'ultima formulata), attiene al merito della causa ed essendosi in ogni caso costituito in giudizio anche l'effettivo titolare del diritto controverso
[...]
), sulla cui posizione non sono sorte Controparte_9
contestazioni.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve rilevarsi che nell'ambito del procedimento di verificazione delle firme disconosciute, il
Giudice ha disposto C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autografia o meno delle firme apposte a nome di sugli ordini di bonifico oggetto di Parte_1
disconoscimento (cfr. doc. n. 2 e 3 di parte convenuta).
5 Ed in particolare, la consulenza tecnica grafologica (che è stata eseguita sulla copia del documento disconosciuto con il consenso di tutte le parti per indisponibilità del documento originale), rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice al C.T.U., ha concluso stabilendo che “la firma a nome ” apposta su ordini di bonifico docc. 2, 9, per cui è Parte_1
causa, sulla base della documentazione comparativa a disposizione in copia, è riconducibile all'automatismo scrittorio del Sig. e, pertanto, è Parte_1
autografa. Il giudizio finale deriva da aver rilevato corrispondenze peritalmente significative, in merito a: - schema ideativo - qualità del gesto - rapporti dimensionali - assi - rigo di scrittura - ritmo delle connessioni - personalizzazione delle sagome R, t, ovali, movimento finale. Questo giudizio
è espresso con elevato grado di certezza (cfr. ultima pagina della consulenza d'ufficio).
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. (che non hanno costituito oggetto di contestazione in sede peritale), possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Dunque, le sottoscrizioni sugli ordini dei bonifici per cui è causa devono ritenersi autografe di il quale, con tali sottoscrizioni, si è assunto Parte_1
la paternità degli interi documenti nel loro complesso, la responsabilità del loro contenuto e delle relative conseguenze, non essendo in discussione la genuinità materiale degli stessi documenti.
Ed in particolare, dall'esame delle due distinte di bonifico oggetto di contestazione si evince che l'attore ha autorizzato la banca convenuta ad effettuare due bonifici da addebitare sul proprio conto corrente: uno in favore
6 della società San Marco e S.r.l. e l'altro della società Tata S.r.l. ed in entrambi
è indicato come “garante con rinuncia al diritto di rivalsa” delle Parte_1
predette società. (cfr. doc n. 2 e n. 3 cit.).
Quanto poi alla prova dei relativi importi, per il vero non indicati nelle suddette distinte di bonifico, questa ben può desumersi dall'esame dell'intera documentazione relativa all'operazione bancaria, nel suo complesso, trattandosi peraltro di documenti prodotti dallo stesso attore e, precisamente:
- quanto al bonifico in favore della società Tata S.r.l., dalla distinta di pagamento del 9.7.2012 emessa in favore di Tata S.r.l a valere sul conto corrente di per l'importo di euro 62.015,00, con causale Parte_1
“da garante con rinuncia a dritto di rivalsa”;
- quanto al bonifico autorizzato in favore della società San Marco S.r.l., dal piano di ammortamento del mutuo intestato alla società in cui viene evidenziato un versamento di euro 185.184,20 a titolo di estinzione parziale;
- per entrambe le operazioni dall'estratto conto corrente dell'attore al
30.9.2012 in cui sono registrati due addebiti e, cioè, quello del 9.7.2012 pari al corrispondente importo di euro 62.018,24, con la descrizione
“disposizione di pagamento Tata S.r.l. da garante con rinuncia a diritto di rivalsa” e quello di euro 220.000 del 17.7.2012, con la descrizione
“disposizione di pagamento rate e rimborso parz. mutuo in qualità di garante con rinuncia al diritto di rivalsa”, esattamente pari alla somma tra l'importo utilizzato per estinguere parzialmente il mutuo (euro
185.184,20) e la residua somma di euro 34.815,80 destinata invece, secondo le allegazioni dello stesso attore, al pagamento delle rate pregresse del mutuo e, così, per l'importo complessivo di euro
7 219.999,2, poi arrotondato in eccesso a 220.000,00 quale somma addebitata in conto (cfr. doc. n 3 e 4 di parte attrice).
Dall'esame complessivo della suddetta documentazione bancaria, dall'unicità del contesto temporale in cui sono avvenute le relative operazioni e dalla pressoché perfetta coincidenza tra l'importo finanziato con le somme utilizzate per i pagamenti dei debiti delle società garantite nonché, prima di tutto, dall'accertata autenticità delle sottoscrizioni in calce agli atti autorizzativi dei relativi prelievi, si evince chiaramente che l'attore ha inteso destinare l'intera somma mutuata all'abbattimento delle passività pregresse delle società di cui il medesimo era garante, ben potendo infatti il muto fondiario essere utilizzato anche per tale finalità, non trovandoci al cospetto di un mutuo di scopo.
A rafforzare ulteriormente il suddetto convincimento, già tratto aliunde, vi è poi da evidenziare che lo stesso , in occasione di un precedente Parte_1
giudizio promosso nel 2014 sempre contro in Controparte_5
relazione allo stesso contratto di mutuo, nulla aveva dedotto a proposito dell'illegittimo utilizzo delle somme mutuate da parte della banca, né della falsificazione della sua firma essendosi infatti limitato, in quel giudizio, a dedurre unicamente l'invalidità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB e per deviazione rispetto allo scopo (legale), pur trattandosi di documenti che -deve ritenersi- fossero nella sua disponibilità già dal 2014 da quando, infatti, li aveva richiesti alla banca con le raccomandate in atti (cfr. atto di citazione del 2014- doc. n. 4 di parte convenuta- nonché doc n. 5 e 6 di parte attrice- lettere raccomandate di richiesta documenti alla banca del 2014-).
8 Ne consegue il rigetto di tutte le domande, ivi compresa quella accessoria di risarcimento dei danni, non ravvisandosi nella condotta della banca alcuna responsabilità per i fatti di causa.
Ogni ulteriore questione o rilievo, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod e integr. nei rapporti tra
[...]
(erede di ), la convenuta Parte_2 Parte_1 Controparte_7
e l'intervenuta (così avendo mutato la propria
[...] Controparte_4
denominazione nelle more del processo l'intervenuta società per la gestione di attività – s.g.a. spa).
Nulla sulle spese nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di in ragione della sua mancata costituzione nel Controparte_5
giudizio riassunto.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
510/2017, così provvede: respinge tutte le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della convenuta e dell'intervenuta Controparte_7 CP_4
nella somma di euro 22.450,00 ciascuna, oltre rimborso spese in ragione del
15%, iva e cpa come per legge,
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
9 Grosseto 20.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 510/2017 promossa da
Parte_1
con l'Avv. GIACOMO DE CESARIS
ATTORE
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
con l'avv. GIACOMO DE CESARIS
INTERVENUTA
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
1 CONVENUTI
(C.F. Controparte_3
P.IVA_3
con l'Avv. MICHELE ANICHINI
CP_4
Con l'avv. STEFANO CACCHIARELLI.
INTERVENUTI
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
in persona del suo Controparte_5
legale rappresentante pro tempore (d'ora in poi per semplicità Controparte_5
), deducendo di avere stipulato con quest'ultima- in data 9.7.2012-
[...]
un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 TUB per l'importo di euro 298.000,00, mutuo destinato ad esigenze di liquidità personale dell'attore. Con conseguente iscrizione ipotecaria di primo grado su immobili di sua proprietà.
L'importo, dapprima erogato dalla banca sul conto corrente personale di veniva tuttavia illegittimamente prelevato dalla stessa banca Parte_1
senza il consenso dell'attore con due distinte operazioni, rispettivamente del
9.7.2012 (per euro 62.018,25) e del 17.7.2012 (per euro 220.000,00) ed
2 utilizzato dalla banca stessa per abbattere le passività pregresse di due società
(Tata S.r.l. e San Marco S.r.l.), di cui l'attore era garante.
L'attore però come si è già detto, non avrebbe mai autorizzato questi prelievi ed infatti disconosceva le sottoscrizioni apposte in calce ai moduli dei bonifici del 27.6.2012 e del 25.7.2012.
Con conseguente responsabilità risarcitoria della banca per la somma di euro
282.018,25, o comunque, per quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
costituendosi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, ha chiesto il rigetto delle domande, formulando altresì tempestiva istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute dall'attore.
Concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 12.2.2018 ai sensi degli 83 testo unico bancario e
43 della legge fallimentare., poiché era stata nelle Controparte_5
more posta in liquidazione coatta amministrativa.
Con ricorso del 9.3.2018 l'attore ha riassunto la causa nei confronti di
[...]
liquidazione coatta amministrativa, in persona dei suoi Controparte_6
commissari liquidatori, nonché di quest'ultima Controparte_7
quale acquirente del ramo di azienda di Banco Popolare di Vicenza subentrata, tra gli altri, anche nel diritto controverso per cui è causa.
., costituitasi in giudizio a mezzo del suo legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto controverso per cui è causa e ciò in ragione del fatto che il commissario liquidatore di
[...]
[...
[...] [
(d'ora in poi lca), aveva Controparte_8
stipulato un contratto di cessione di azienda con in base al Controparte_7
quale quest'ultima non si era resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria di ma dei soli diritti, obblighi e rapporti ivi Controparte_5
menzionati, tra i quali non rientrerebbe però quello oggetto di causa.
Ed in particolare, secondo quanto previsto dal D.L. n. 99/ 2017 contenente disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa della
[...]
(convertito poi con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, Controparte_5
n. 121) e dal successivo contratto di cessione del 26.6.2017, il rapporto per cui
è causa sarebbe da considerarsi escluso dal perimetro dei rapporti ceduti in quanto rientrante nella categoria dei contenziosi relativi a rapporti pregressi, dovendosi per tali considerare i rapporti chiusi al momento della cessione.
Tale esclusione sarebbe poi stata ulteriormente specificata nel successivo atto ricognitivo del contratto di cessione, atto nel quale i contraenti avrebbero infatti stabilito, con maggior precisione, i criteri di ripartizione del contenzioso in corso tra le banche venete in lca e le società cessionarie escludendo espressamente, dal perimetro della cessione, il contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno 2017 (data della cessione) e relativo o connesso a sofferenze, come nel caso di specie.
Ha sostenuto in ogni caso l'infondatezza nel merito delle domande, delle quali ha chiesto l'integrale rigetto.
Con comparsa di intervento volontario del 27.9.2018 si è poi costituita in giudizio anche , in persona del suo Controparte_9
procuratore speciale (che successivamente ha mutato la propria denominazione in . deducendo Controparte_10
di essere l'unico soggetto legittimato passivo in ordine al rapporto per cui è
4 causa sempre sulla base delle pattuizioni del contratto di cessione stipulato con in liquidazione coatta amministrativa in Controparte_5
attuazione di quanto previsto dal D.L 99/2017 e, dunque, sostanzialmente aderendo alla difesa di (della quale ha chiesto Controparte_7
l'estromissione) ed in ogni caso con richiesta di rigetto delle domande.
La causa è stata istruita mediante ctu grafologica e, deceduto nelle more l'attore la stessa è stata proseguita da Parte_1 Parte_2
nella propria veste di coniuge superstite ed erede del de cuius (come da documentazione in atti) e quindi trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le domande sono infondate e vanno respinte per la ragione più liquida della causa attinente all'esito del giudizio di verificazione della firma a nome di apposta sui documenti che hanno costituito oggetto di Parte_1
disconoscimento, posto che il difetto di titolarità passiva di a Controparte_7
contraddire alle domande proposte dall'attore (in tal senso dovendo essere riformulata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da quest'ultima formulata), attiene al merito della causa ed essendosi in ogni caso costituito in giudizio anche l'effettivo titolare del diritto controverso
[...]
), sulla cui posizione non sono sorte Controparte_9
contestazioni.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve rilevarsi che nell'ambito del procedimento di verificazione delle firme disconosciute, il
Giudice ha disposto C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autografia o meno delle firme apposte a nome di sugli ordini di bonifico oggetto di Parte_1
disconoscimento (cfr. doc. n. 2 e 3 di parte convenuta).
5 Ed in particolare, la consulenza tecnica grafologica (che è stata eseguita sulla copia del documento disconosciuto con il consenso di tutte le parti per indisponibilità del documento originale), rispondendo compiutamente al quesito posto dal giudice al C.T.U., ha concluso stabilendo che “la firma a nome ” apposta su ordini di bonifico docc. 2, 9, per cui è Parte_1
causa, sulla base della documentazione comparativa a disposizione in copia, è riconducibile all'automatismo scrittorio del Sig. e, pertanto, è Parte_1
autografa. Il giudizio finale deriva da aver rilevato corrispondenze peritalmente significative, in merito a: - schema ideativo - qualità del gesto - rapporti dimensionali - assi - rigo di scrittura - ritmo delle connessioni - personalizzazione delle sagome R, t, ovali, movimento finale. Questo giudizio
è espresso con elevato grado di certezza (cfr. ultima pagina della consulenza d'ufficio).
La consulenza tecnica risulta correttamente svolta sotto il profilo tecnico e immune da vizi di ordine logico, per cui le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. (che non hanno costituito oggetto di contestazione in sede peritale), possono essere fatte proprie dal Tribunale e poste a fondamento della presente decisione.
Dunque, le sottoscrizioni sugli ordini dei bonifici per cui è causa devono ritenersi autografe di il quale, con tali sottoscrizioni, si è assunto Parte_1
la paternità degli interi documenti nel loro complesso, la responsabilità del loro contenuto e delle relative conseguenze, non essendo in discussione la genuinità materiale degli stessi documenti.
Ed in particolare, dall'esame delle due distinte di bonifico oggetto di contestazione si evince che l'attore ha autorizzato la banca convenuta ad effettuare due bonifici da addebitare sul proprio conto corrente: uno in favore
6 della società San Marco e S.r.l. e l'altro della società Tata S.r.l. ed in entrambi
è indicato come “garante con rinuncia al diritto di rivalsa” delle Parte_1
predette società. (cfr. doc n. 2 e n. 3 cit.).
Quanto poi alla prova dei relativi importi, per il vero non indicati nelle suddette distinte di bonifico, questa ben può desumersi dall'esame dell'intera documentazione relativa all'operazione bancaria, nel suo complesso, trattandosi peraltro di documenti prodotti dallo stesso attore e, precisamente:
- quanto al bonifico in favore della società Tata S.r.l., dalla distinta di pagamento del 9.7.2012 emessa in favore di Tata S.r.l a valere sul conto corrente di per l'importo di euro 62.015,00, con causale Parte_1
“da garante con rinuncia a dritto di rivalsa”;
- quanto al bonifico autorizzato in favore della società San Marco S.r.l., dal piano di ammortamento del mutuo intestato alla società in cui viene evidenziato un versamento di euro 185.184,20 a titolo di estinzione parziale;
- per entrambe le operazioni dall'estratto conto corrente dell'attore al
30.9.2012 in cui sono registrati due addebiti e, cioè, quello del 9.7.2012 pari al corrispondente importo di euro 62.018,24, con la descrizione
“disposizione di pagamento Tata S.r.l. da garante con rinuncia a diritto di rivalsa” e quello di euro 220.000 del 17.7.2012, con la descrizione
“disposizione di pagamento rate e rimborso parz. mutuo in qualità di garante con rinuncia al diritto di rivalsa”, esattamente pari alla somma tra l'importo utilizzato per estinguere parzialmente il mutuo (euro
185.184,20) e la residua somma di euro 34.815,80 destinata invece, secondo le allegazioni dello stesso attore, al pagamento delle rate pregresse del mutuo e, così, per l'importo complessivo di euro
7 219.999,2, poi arrotondato in eccesso a 220.000,00 quale somma addebitata in conto (cfr. doc. n 3 e 4 di parte attrice).
Dall'esame complessivo della suddetta documentazione bancaria, dall'unicità del contesto temporale in cui sono avvenute le relative operazioni e dalla pressoché perfetta coincidenza tra l'importo finanziato con le somme utilizzate per i pagamenti dei debiti delle società garantite nonché, prima di tutto, dall'accertata autenticità delle sottoscrizioni in calce agli atti autorizzativi dei relativi prelievi, si evince chiaramente che l'attore ha inteso destinare l'intera somma mutuata all'abbattimento delle passività pregresse delle società di cui il medesimo era garante, ben potendo infatti il muto fondiario essere utilizzato anche per tale finalità, non trovandoci al cospetto di un mutuo di scopo.
A rafforzare ulteriormente il suddetto convincimento, già tratto aliunde, vi è poi da evidenziare che lo stesso , in occasione di un precedente Parte_1
giudizio promosso nel 2014 sempre contro in Controparte_5
relazione allo stesso contratto di mutuo, nulla aveva dedotto a proposito dell'illegittimo utilizzo delle somme mutuate da parte della banca, né della falsificazione della sua firma essendosi infatti limitato, in quel giudizio, a dedurre unicamente l'invalidità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB e per deviazione rispetto allo scopo (legale), pur trattandosi di documenti che -deve ritenersi- fossero nella sua disponibilità già dal 2014 da quando, infatti, li aveva richiesti alla banca con le raccomandate in atti (cfr. atto di citazione del 2014- doc. n. 4 di parte convenuta- nonché doc n. 5 e 6 di parte attrice- lettere raccomandate di richiesta documenti alla banca del 2014-).
8 Ne consegue il rigetto di tutte le domande, ivi compresa quella accessoria di risarcimento dei danni, non ravvisandosi nella condotta della banca alcuna responsabilità per i fatti di causa.
Ogni ulteriore questione o rilievo, assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod e integr. nei rapporti tra
[...]
(erede di ), la convenuta Parte_2 Parte_1 Controparte_7
e l'intervenuta (così avendo mutato la propria
[...] Controparte_4
denominazione nelle more del processo l'intervenuta società per la gestione di attività – s.g.a. spa).
Nulla sulle spese nei confronti della liquidazione coatta amministrativa di in ragione della sua mancata costituzione nel Controparte_5
giudizio riassunto.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
510/2017, così provvede: respinge tutte le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della convenuta e dell'intervenuta Controparte_7 CP_4
nella somma di euro 22.450,00 ciascuna, oltre rimborso spese in ragione del
15%, iva e cpa come per legge,
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
9 Grosseto 20.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
10