TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/06/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.01.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 623/2024 R.G. promossa da
C.F. nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso per procura in atti o dall'Avv. Mauro Di Natale.
-Attore
CONTRO
C.F. nato ad [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...],
-Convenuto contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“dire e dichiarare che il signor occupa senza titolo alcuno, l'unità Controparte_1
immobiliare di proprietà di sita in Enna alla via Libero Grassi s.n.c. Parte_1 censita al catasto Fabbricati di Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub. 108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 15, rendita €. 41,06 e per l'effetto condannare il sig.
a rilasciare libero e sgombero da persone e cose, l'immobile sudescritto, Controparte_1 rimettendo il sig. nel pieno e legittimo possesso della predetta unità Parte_1 immobiliare, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare
[...] al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo CP_1 dal mese di novembre 2023 al mese di giugno 2024 pari ad €. 324,00, oltre la somma ulteriore di €. 40,50 mensile per ogni ulteriore mese di occupazione a decorrere dal luglio
2024 sino all'effettivo rilascio dell'immobile in favore del sig. Parte_1
Nel merito deduceva di essere proprietario dell'appartamento adibito a civile abitazione, facente parte dell'edificio condominiale sito nel comune di Enna, tra via
Boris Giuliano s.n.c. e via Libero Grassi s.n.c., composto da sei vani catastali, posto a piano secondo, catastalmente al piano 3, scala C, censito al catasto fabbricati del comune di Enna, al foglio 79, mappale 1197, sub 61, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6 superficie catastale mq. 110, totale, escluse aree scoperte mq. 103, rendita €. 427,63, nonchè del locale adibito ad autorimessa che costituisce accessorio e pertinenza dell'unità immobiliare sopradescritta, facente parte del predetto edificio condominiale con ingresso in via Libero Grassi s.n.c. censito al catasto Fabbricati di
Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub. 108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3 consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita €. 41,06 (doc. 1), per averlo acquistato dalla in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2
rappresentante p.t. sig. , giusto atto di compravendita del Controparte_3
24/10/2019 - repertorio n. 1958 - raccolta 1569, rogato in Piazza Armerina dal
2 notaio dott. e registrato in Enna in data 05/11/2019 al n. 3222 serie IT Persona_1
(cfr. doc. 2 in atti).
Visti i buoni rapporti dell'attore e del di lui figlio accettava la Persona_2
richiesta del convenuto di potere avere in uso l'unità immobiliare Controparte_1
adibita a garage per un breve periodo al fine di custodirvi, temporaneamente, alcune suppellettili che il sig. concedeva verbalmente, per il Parte_1
limitato periodo di un anno, a partire dal 26 aprile 2022.
Tra le parti veniva convenuto che il avrebbe provveduto a sostenere e CP_1 rimborsare le spese di consumo di energia elettrica e di acqua per come forfettariamente determinate.
Al termine del periodo convenuto l'attore chiedeva di liberare l'immobile e consegnare le chiavi, ma il chiedeva di poter consegnare l'immobile entro CP_1
fine del mese di giugno 2023.
Al termine di tale periodo tuttavia il convenuto non restituiva l'immobile; seguivano ulteriori richieste verbali di riconsegna bonaria, ma stante l'inadempienza veniva inviata diffida a mezzo racc. a.r. del 09.11.2023 e in data
21/01/2024 veniva presentata istanza per il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo nella seduta del 07/03/2024 per mancata comparizione della parte convenuto.
Il convenuto pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva pertanto all'udienza del 10.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.01.2025 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
§
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta
Parte attrice ha comprovato il titolo di proprietà dell'immobile costituito dall'atto di compravendita rogato dal Notaio di Enna registrato in Enna al n. 3222 Per_1
serie IT, come da allegati in atti. Con atto stragiudiziale del 09/11/2023, in
3 particolare, il ricorrente diffidava l'occupante di lasciare l'unità immobiliare consegnandole le chiavi entro il termine di 10 giorni.
In assenza di riscontro veniva dato avvio al procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della parte convenuta.
Dalla documentazione allegata al ricorso e in mancanza di eccezioni di parte convenuta sul punto, si evince che l'immobile è ancora occupato dal resistente e che tale occupazione senza titolo continua ad arrecare un danno ingiusto all'istante poiché le impedisce di godere dell'immobile di sua proprietà.
Il convenuto non costituendosi, non ha allegato il titolo in forza del quale sta occupando l'immobile, per cui la domanda di condanna al rilascio merita accoglimento, avendo la ricorrente allegato e provato il titolo di proprietà dell'appartamento e non essendo emersa la causa giuridica in forza della quale i resistente lo sta occupando.
Merita altresì accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Difatti, il mancato godimento dell'immobile oggetto di tale giudizio ha di fatto arrecato un danno di natura emergente al ricorrente che non ne ha potuto usufruire e godere per tutto il periodo di occupazione.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass civ., Sez. Un., n. 33645 del
2022), hanno affermato che ‹‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato “.
Sotto tale profilo, il valore locativo dell'unità immobilare oggetto di causa deve essere accertato tramite il relativo listino OMI, depositato in atti. Da tale listino
4 risulta che il valore locativo in riferimento al garage è pari ad un importo minimo di €. 1,9 al mq. ed uno massimo di €. 2,7 per mq al mese. Per determinare l'importo dovuto va tenuto conto della collocazione di tale immobile e si ritiene applicare il valore locativo massimo come desumibile dai suddetti listini OMI considerato che si tratta di nuova costruzione e che l'ubicazione del garage è vicino all'Ospedale ed all'Università e quindi un importo pari ad €. 6,00 al mq. Orbene, poiché la metratura complessiva del box è di 15 mq, la somma mensile dovuta a titolo di indennità di occupazione ammonta, ad euro 40,50 (€. 2,70 x 15), a far data dal
08/11/2023, data della messa in mora per la restituzione, e sino all'effettivo rilascio. Per il periodo da novembre 2023 a giugno 2024 è quindi dovuta una somma pari ad oggi ad €. 324,00 (€. 40,50 x mesi 8) a cui va aggiunta l'ulteriore somma pari ad €. 40,50 mensili a decorrere dal mese di luglio 2024 fino all'effettivo rilascio.
Il danno emergente è, quindi, quantificabile in € 769,50 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data della messa in mora del 08/11/2023, e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(Cass. Sent. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno, infine, poste a carico del convenuto soccombente, nulla rilevando la sua contumacia (Cass. Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 623/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 -Accertata l'occupazione sine titulo da parte di del locale adibito Controparte_1
ad autorimessa facente parte dell'edificio condominiale con ingresso in via Libero
Grassi s.n.c. censito al catasto Fabbricati di Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub.
108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3 consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita €. 41,06; il tutto meglio descritto in ricorso, lo condanna al rilascio del predetto immobile a favore della ricorrente, libero da cose, persone ed altri effetti personali;
- Accoglie la domanda di risarcimento danni e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di 769,50 a titolo di occupazione sine titulo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora fino al soddisfo oltre interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza;
-Condanna il convenuto al pagamento delle spese di mediazione liquidate in €
400,00 oltre spese vive, rimborso 15% spese generali ed oneri di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad 850,00 oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Enna 18.06.2025
Il Giudice
Dott. Pier Maria Carà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà, viste le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
16.01.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 623/2024 R.G. promossa da
C.F. nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], rappresentato e difeso per procura in atti o dall'Avv. Mauro Di Natale.
-Attore
CONTRO
C.F. nato ad [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...],
-Convenuto contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“dire e dichiarare che il signor occupa senza titolo alcuno, l'unità Controparte_1
immobiliare di proprietà di sita in Enna alla via Libero Grassi s.n.c. Parte_1 censita al catasto Fabbricati di Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub. 108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 15, rendita €. 41,06 e per l'effetto condannare il sig.
a rilasciare libero e sgombero da persone e cose, l'immobile sudescritto, Controparte_1 rimettendo il sig. nel pieno e legittimo possesso della predetta unità Parte_1 immobiliare, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- condannare
[...] al pagamento della indennità di occupazione nell'ammontare complessivo CP_1 dal mese di novembre 2023 al mese di giugno 2024 pari ad €. 324,00, oltre la somma ulteriore di €. 40,50 mensile per ogni ulteriore mese di occupazione a decorrere dal luglio
2024 sino all'effettivo rilascio dell'immobile in favore del sig. Parte_1
Nel merito deduceva di essere proprietario dell'appartamento adibito a civile abitazione, facente parte dell'edificio condominiale sito nel comune di Enna, tra via
Boris Giuliano s.n.c. e via Libero Grassi s.n.c., composto da sei vani catastali, posto a piano secondo, catastalmente al piano 3, scala C, censito al catasto fabbricati del comune di Enna, al foglio 79, mappale 1197, sub 61, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6 superficie catastale mq. 110, totale, escluse aree scoperte mq. 103, rendita €. 427,63, nonchè del locale adibito ad autorimessa che costituisce accessorio e pertinenza dell'unità immobiliare sopradescritta, facente parte del predetto edificio condominiale con ingresso in via Libero Grassi s.n.c. censito al catasto Fabbricati di
Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub. 108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3 consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita €. 41,06 (doc. 1), per averlo acquistato dalla in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2
rappresentante p.t. sig. , giusto atto di compravendita del Controparte_3
24/10/2019 - repertorio n. 1958 - raccolta 1569, rogato in Piazza Armerina dal
2 notaio dott. e registrato in Enna in data 05/11/2019 al n. 3222 serie IT Persona_1
(cfr. doc. 2 in atti).
Visti i buoni rapporti dell'attore e del di lui figlio accettava la Persona_2
richiesta del convenuto di potere avere in uso l'unità immobiliare Controparte_1
adibita a garage per un breve periodo al fine di custodirvi, temporaneamente, alcune suppellettili che il sig. concedeva verbalmente, per il Parte_1
limitato periodo di un anno, a partire dal 26 aprile 2022.
Tra le parti veniva convenuto che il avrebbe provveduto a sostenere e CP_1 rimborsare le spese di consumo di energia elettrica e di acqua per come forfettariamente determinate.
Al termine del periodo convenuto l'attore chiedeva di liberare l'immobile e consegnare le chiavi, ma il chiedeva di poter consegnare l'immobile entro CP_1
fine del mese di giugno 2023.
Al termine di tale periodo tuttavia il convenuto non restituiva l'immobile; seguivano ulteriori richieste verbali di riconsegna bonaria, ma stante l'inadempienza veniva inviata diffida a mezzo racc. a.r. del 09.11.2023 e in data
21/01/2024 veniva presentata istanza per il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con verbale negativo nella seduta del 07/03/2024 per mancata comparizione della parte convenuto.
Il convenuto pur regolarmente evocato in giudizio non si costituiva pertanto all'udienza del 10.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.01.2025 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
§
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta
Parte attrice ha comprovato il titolo di proprietà dell'immobile costituito dall'atto di compravendita rogato dal Notaio di Enna registrato in Enna al n. 3222 Per_1
serie IT, come da allegati in atti. Con atto stragiudiziale del 09/11/2023, in
3 particolare, il ricorrente diffidava l'occupante di lasciare l'unità immobiliare consegnandole le chiavi entro il termine di 10 giorni.
In assenza di riscontro veniva dato avvio al procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della parte convenuta.
Dalla documentazione allegata al ricorso e in mancanza di eccezioni di parte convenuta sul punto, si evince che l'immobile è ancora occupato dal resistente e che tale occupazione senza titolo continua ad arrecare un danno ingiusto all'istante poiché le impedisce di godere dell'immobile di sua proprietà.
Il convenuto non costituendosi, non ha allegato il titolo in forza del quale sta occupando l'immobile, per cui la domanda di condanna al rilascio merita accoglimento, avendo la ricorrente allegato e provato il titolo di proprietà dell'appartamento e non essendo emersa la causa giuridica in forza della quale i resistente lo sta occupando.
Merita altresì accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Difatti, il mancato godimento dell'immobile oggetto di tale giudizio ha di fatto arrecato un danno di natura emergente al ricorrente che non ne ha potuto usufruire e godere per tutto il periodo di occupazione.
Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass civ., Sez. Un., n. 33645 del
2022), hanno affermato che ‹‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato “.
Sotto tale profilo, il valore locativo dell'unità immobilare oggetto di causa deve essere accertato tramite il relativo listino OMI, depositato in atti. Da tale listino
4 risulta che il valore locativo in riferimento al garage è pari ad un importo minimo di €. 1,9 al mq. ed uno massimo di €. 2,7 per mq al mese. Per determinare l'importo dovuto va tenuto conto della collocazione di tale immobile e si ritiene applicare il valore locativo massimo come desumibile dai suddetti listini OMI considerato che si tratta di nuova costruzione e che l'ubicazione del garage è vicino all'Ospedale ed all'Università e quindi un importo pari ad €. 6,00 al mq. Orbene, poiché la metratura complessiva del box è di 15 mq, la somma mensile dovuta a titolo di indennità di occupazione ammonta, ad euro 40,50 (€. 2,70 x 15), a far data dal
08/11/2023, data della messa in mora per la restituzione, e sino all'effettivo rilascio. Per il periodo da novembre 2023 a giugno 2024 è quindi dovuta una somma pari ad oggi ad €. 324,00 (€. 40,50 x mesi 8) a cui va aggiunta l'ulteriore somma pari ad €. 40,50 mensili a decorrere dal mese di luglio 2024 fino all'effettivo rilascio.
Il danno emergente è, quindi, quantificabile in € 769,50 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data della messa in mora del 08/11/2023, e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(Cass. Sent. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Sulla somma così ottenuta decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno, infine, poste a carico del convenuto soccombente, nulla rilevando la sua contumacia (Cass. Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, in composizione monocratica definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 623/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 -Accertata l'occupazione sine titulo da parte di del locale adibito Controparte_1
ad autorimessa facente parte dell'edificio condominiale con ingresso in via Libero
Grassi s.n.c. censito al catasto Fabbricati di Enna al foglio 79, particella n. 1197, sub.
108, z.c. 2, categoria C/6, classe 3 consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita €. 41,06; il tutto meglio descritto in ricorso, lo condanna al rilascio del predetto immobile a favore della ricorrente, libero da cose, persone ed altri effetti personali;
- Accoglie la domanda di risarcimento danni e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di 769,50 a titolo di occupazione sine titulo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della messa in mora fino al soddisfo oltre interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza;
-Condanna il convenuto al pagamento delle spese di mediazione liquidate in €
400,00 oltre spese vive, rimborso 15% spese generali ed oneri di legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio pari ad 850,00 oltre spese vive, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Enna 18.06.2025
Il Giudice
Dott. Pier Maria Carà
6