TRIB
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2024, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Avellino
Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9.7.2024
Il Giudice
- letto il proprio decreto che ha disposto la trattazione scritta della udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
- lette le note di trattazione;
-considerato che la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia
l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il
Giudice
dott. ssa
Maria Cristina Rizzi
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO –PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 516 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “occupazione senza titolo e danni”, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.7.2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) rapp. e difesa dall'avv. Rosario Maglio Parte_1 C.F._1
e domiciliata come in atti;
-attrice-
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Michele Manzella e domiciliato come in atti;
-convenuto-
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 11.02.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio il fratello . Controparte_1
Ha esposto quanto segue.
Il padre , con atto per Notar del 03.07.2006, n. 45058 di rep. Persona_1 Persona_2
e n. 19430 di racc., le aveva donato, tra gli altri beni, la nuda proprietà:
a) dell'unità abitativa, sita nel Comune di Lioni (AV), alla Via Serro di Morra, identificata in
Catasto al Fl. 21, particella, n. 345 sub. 1;
b) n. 3 locali deposito, al piano terra, riportati in Catasto al Fl. 21, particelle n. 1351 sub. 1, n.
1351, sub. 2 e n. 1351 sub. 3 (tale ultima particella, in seguito a variazione nel classamento
2 del 10/04/2018, protocollo n. AV0040047 in atti, dal 10/04/2018 aveva assunto il numero
1351 sub 4).
Su tali beni, il donante aveva riservato l'usufrutto per sé ed in favore della Persona_1
moglie, . Controparte_2
In data 13.09.2009 era deceduto ed in data 31.01.2022 era deceduta Persona_1
, con la conseguenza che essa attrice era divenuta piena proprietaria die beni Controparte_2
donati.
I descritti beni erano illegittimamente occupati dal fratello, odierno convenuto.
Con nota del 22.02.2022 aveva diffidato il convenuto a restituire le chiavi dell'appartamento e dei locali deposito, liberi da persone e cose, dovendo eseguire urgenti lavori di ristrutturazione e ammodernamento.
Con una prima nota di riscontro del 9/3/22, il convenuto aveva manifestato la volontà di liberare gli immobili entro 40 gg (segnatamente quelli al foglio 21, p.lla 345 sub 1 e p.lla
1351 sub 1 e 2 ), ma nessun rilascio era avvenuto.
Chiesto nuovamente il rilascio, il convenuto, con nota del 07.10.2022, riconosciuta la proprietà dei beni in capo ad essa attrice, aveva comunicato di essere impossibilitato ad ultimare il rilascio e chiesto di prorogare le operazioni di sgombero fino al mese di giugno
2023 offrendo € 200,00 mensili per tutta la durata della occupazione senza titolo e fino alla riconsegna.
Nella ultima nota di riscontro alcun cenno era fatto alle p.lle 1351 sub 1 e sub 4.
Essa attrice aveva necessità di rientrare in possesso dei beni;
inoltre, a causa della illegittima occupazione, non aveva potuto ottenere l'incentivo “bonus 110%” per la ristrutturazione dell'abitazione e neppure aveva potuto locare gli immobili, nonostante le numerose richieste ricevute.
Ha così concluso parte attrice: accertare e dichiarare che il sig. detiene sine titulo gli Controparte_1 immobili di proprietà dell' attrice, siti in Lioni (AV) alla Via San Rocco n. 60, identificati catastalmente al foglio 21, p.lla n. 345 sub 1, p.lla n. 1351 sub1, 2 e 4 ( ex sub 3); per l' effetto condannare il medesimo sig. al rilascio immediato di Controparte_1 detti immobili, in favore dell' attrice, sig.ra nonché condannare il Parte_1 medesimo sig. al risarcimento del danno causato all' attrice Controparte_1 dall' illegittima occupazione, così prudenzialmente quantificato: a) somma mensile di €
713,00, a partire dalla richiesta di rilascio (febbraio 2022) fino all' effettiva restituzione degli immobili illegittimamente occupati, somma parametrata al giusto canone di fitto mensile,
3 quantificato sulla base dei valori OMI;
b) somma di €. 49.902,49 a titolo di danno subito dall' attrice per non aver potuto effettuare i necessari lavori di efficientamento dell'immobile adibito ad abitazione avvalendosi dei bonus fiscali vigenti. Ovvero in subordine, da determinare, per entrambe le voci, nella misura maggiore o minore che l' Ill.mo Giudice adito riterrà di determinare in sua Giustizia, anche a seguito di apposita C.T.U. In ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge (iva e c.a.)”
Si è tardivamente costituito il convenuto (udienza indicata in citazione del 22.5.2023, costituzione 3.5.2023) deducendo che:
- gli immobili identificati in catasto alla p.lla n. 1351 sub. 1 e sub 4, dalla data del decesso della madre (del 30.01.2022) erano sempre stati nella disponibilità Controparte_2 dell'attrice; in particolare, l'immobile di cui alla p.lla n. 1351 sub 1 era rappresentato da un'area non delimitata da alcuna recinzione, sulla quale non insisteva alcun fabbricato e che esso convenuto non aveva mai occupato;
invece, l'immobile di cui alla p.lla 1351 sub 4 era un locale deposito, privo di cancello, al quale si poteva accedere liberamente.
Ha poi precisato il convenuto che, subito dopo il decesso di , aveva liberato Controparte_2
l'immobile-locale deposito di cui alla p.lla 1351 sub 2 dai beni mobili di sua proprietà e che era di conseguenza del tutto infondata la richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione dei beni destinati a deposito.
Descritte poi ulteriori consistenze immobiliari cadute in successione, ha eccepito preliminarmente la improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito ha argomentato in termini di infondatezza della domanda di danno, quantificato in euro 49.902,49, conseguente alla mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico, senza chiara individuazione della norma codicistica di riferimento rispetto alla pretesa (art. 1218 c.c; art. 2043 c.c.); in ogni caso, ha evidenziato che il danno era risarcibile solo se dimostrato ed in collegamento causale con la condotta, elementi carenti nella specie ed ha precisato di non aver mai impedito l'esecuzione di eventuali lavori.
Tanto esposto, ha chiesto il rigetto di ogni domanda e, formulando apposita domanda riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare aperta la successione di , di Controparte_2
procedere alla divisione dei beni facenti parte della massa, integrando il contraddittorio con l'erede , litisconsorte necessario;
ha formulato domanda di collazione in Persona_3
ragione della descritta donazione in vita di beni a parte attrice ed ha così concluso: in via principale e nel merito: A) respingere le domande attoree in quanto improcedibili e totalmente infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale e nel merito: B) dichiarare
4 aperta la successione di , con ogni effetto di legge e per l'effetto, previa Controparte_2 nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote, ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La causa è stata solo documentalmente istruita.
2.In via preliminare va dichiarata la inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta che si è tardivamente costituita.
3.La domanda attorea di rilascio è procedibile in quanto è stata svolta la mediazione obbligatoria che si è conclusa con esito negativo.
4.Sin dalle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. il convenuto ha dichiarato di essere stato impossibilitato a liberare l'immobile identificato al foglio 21 p.lla n. 345 sub. 1, di proprietà dell'attrice e destinato ad abitazione e nel quale aveva prestato unicamente ed in modo continuativo l' assistenza morale e materiale in favore della propria anziana madre, sino al decesso di quest' ultima.
Vi è piano riconoscimento di proprietà ed ammissione di occupazione, di talché l'immobile indicato va senza dubbio rilasciato.
Sempre in questa memoria il convenuto ha ribadito che gli immobili individuati al foglio 21
p.lle n. 1351 sub. 1 e sub 4, dalla data del decesso della madre (30.01.2022), erano stati sempre nella piena ed integrale disponibilità giuridica e di fatto dell' attrice;
che l'immobile di cui alla p.lla 1351 sub 4, era rappresentato da un locale privo di cancello al quale poteva liberamente accedersi;
che l' immobile di cui alla p.lla n. 1351 sub 1 era costituito da un'area non delimitata da alcuna recinzione, su cui non insisteva alcun fabbricato e che non aveva mai occupato;
ha aggiunto che aveva già provveduto a liberare l' immobile-locale deposito di cui alla p.lla 1351 sub 2 dai beni mobili di sua proprietà.
Tali difese implicano pieno riconoscimento della proprietà altrui, sia pur siano avvinte da genericità nel resto.
Nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice si difende assumendo che l'assunto del convenuto secondo cui avrebbe “provveduto a liberare l'immobile – locale deposito di cui alla p.lla 1341 sub 2 dai beni mobili di sua proprietà” era del tutto irrilevante, in quanto avrebbe dovuto provvedere alla sua restituzione, mediante la riconsegna delle chiavi
5 o mediante offerta alla proprietaria, che fino ad oggi non era mai stata formulata;
che il convenuto non aveva portato a termine le iniziative finalizzate a liberare l'immobile identificato al foglio n. 21 p.lla 345 sub. 1 di proprietà di essa attrice, ammettendo di detenerlo illegittimamente visto che nella missiva del 09.03.22 aveva espressamente richiesto che, dopo l'ultimazione delle operazioni di sgombero, fosse redatto congiuntamente un verbale di riconsegna;
quanto alle rimanenti particelle n. 1351 sub 1, osserva che nella lettera inviata all'attrice in data 09.03.22, il convenuto aveva ammesso di detenere sine titulo detto immobile, obbligandosi alla sua restituzione entro quaranta giorni;
poi, con memoria ex art. 183 II termine, invece, aveva affermato che tale area non era delimitata da alcuna recinzione e sulla quale insisteva un manufatto utilizzato come deposito di legname che era stato
“abbattuto”; infine, con memoria 183, I termine assumeva, invece, che la stessa particella sarebbe stata “soppressa”.
4.Preme rilevare, all'esito di minuta esposizione delle reciproche posizioni, che la proprietà attorea non è contestata dal convenuto, che formula difese contraddittorie e non sempre univoche sulle ragioni del suo possesso o del mancato rilascio etc.
Peraltro, l'atto di donazione prodotto dall'attrice ben indica i beni donati e correttamente li descrive, sicchè non vi è alcun dubbio sulla loro identificazione.
Si tratta di un atto valido ed efficace (atto di donazione per Notar del Persona_2
03.07.2006, n. 45058 di rep. e n. 19430 di racc.).
La domanda attorea, peraltro, qualificata come domanda di rivendicazione, è fondata e va accolta in riferimento a tutti i beni dei quali è chiesto il rilascio, non avendo parte convenuta neppure prospettato un proprio autonomo titolo di proprietà, possesso, detenzione, e formulato difese sui motivi del mancato rilascio, della disponibilità dell'attrice e altro, non dirimenti e comunque del tutto contraddittori.
In punto di diritto si osserva che la domanda con cui una parte chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che giustifichi la consegna della cosa tra attore e convenuto e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva
6 occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile (tra le tante Cass. 2013, n. 705).
Ed il noto rigore probatorio che caratterizza tale domanda nella specie è superato dal pacifico riconoscimento della proprietà altrui che fa il convenuto.
Va, dunque, accolta la domanda di rivendica proposta da parte attrice;
va affermata la titolarità del diritto di proprietà dei beni in lite in capo alla predetta ed il convenuto va condannato al rilascio dei beni indicati in citazione in suo favore, liberi di persone e cose;
5.La domanda attorea di danno nella parte riferibile alla mancata ristrutturazione degli immobili per non aver potuto usufruire di bonus edilizi (“110”) non può essere accolta. E' sufficiente rilevare che non vi è alcun elemento che consenta di addebitare in via diretta al convenuto ed alla sua occupazione sine titulo la perdita asserita del beneficio, incidendo sulla sua concessione, sulla sua fruibilità e sulla concreta realizzazione dei lavori nei modi e nei tempi prescritti, anche dalla disciplina speciale dettata per il beneficio;
tale serie di variabili non consente allo stato di ritenere integrato un danno effettivo o quantomeno da perdita di chances.
Quanto, invece, al danno parametrato a valore locativo degli immobili illegittimamente occupati dalla data del decesso della madre, considerato che è stato richiesto l'importo mensile di € 713,00, a partire dalla richiesta di rilascio (febbraio 2022) fino all' effettiva restituzione degli immobili illegittimamente occupati, somma parametrata al giusto canone di fitto mensile, quantificato sulla base dei valori OMI;
considerato che
su tale valore locativo non vi è particolare contestazione ma che la domanda deve essere accolta dalla richiesta di rilascio fino alla odierna sentenza, stimasi equo il danno, stimato all'attualità e già comprensivo di interessi, di € 15.000,00 in ragione di un più equo valore locativo date le caratteristiche degli immobili, desumibili dai documenti in atti.
Sul punto si osserva a quanto segue.
La Corte di Cassazione, in tema di danno da occupazione illegittima, nelle sentenze gemelle nn. 33645 e 33659 del 2022 hanno dettato importanti principi di diritto che occorre riportare.
La Corte ammette in linea di principio il concetto di danno in re ipsa, sotto il profilo specifico del danno emergente (pacifico essendo l'onere probatorio sul lucro cessante) ma rispettando precisi limiti processuali e probatori.
Tre principi di diritto sono espressamente enunciati:
7 1.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
2.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
3.“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
In applicazione di tali principi la Corte di Cass. nella recente sentenza del 2023 n.30984 ha chiarito che, come desumibile dal punto 4.9 della sentenza delle sezioni unite:
"la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.... L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'articolo 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per
l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza
(articolo 115 c.p.c., comma 2) o mediante presunzioni semplici";
“Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa";
"... va rammentato che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18074; 4 gennaio 2019, n. 87; 18 luglio 2016,
n. 14652; 13 febbraio 2013, n. 3576). Poichè non si compie l'effetto di cui all'articolo 115
c.p.c., comma 1, per i fatti ignoti al danneggiante l'onere probatorio sorge comunque per
l'attore, a prescindere dalla mancanza di contestazione, ma il criterio di normalità che
8 generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza dei fatti ignoti alla parte convenuta sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'articolo 115, comma 1, nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Si chiarisce cosi' la portata eminentemente pratica delle nozioni di "danno normale" e "danno presunto" emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell'onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l'attore dell'onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell'occupazione abusiva".
In applicazione di tali principi la Corte ha riconosciuto il danno parametrato al valore locativo anche in mancanza di allegazione e prova “ulteriore” in merito alla possibilità e volontà di locare o utilizzare il bene, in caso di mancanza di specifica contestazione di controparte sul punto (oltre alla prova della possibile percezione di un canone superiore a quello di mercato, sempre necessaria laddove chiesti danni ulteriori).
Specifica contestazione del tutto carente anche in questo giudizio.
Va dunque, calcolato un danno parametrato al canone di locazione di mercato in difetto di prova di possibile percezione di un canone ulteriore.
Poiché il valore locativo non è contestato adeguatamente;
chiarito che si tratta in ogni caso di applicazione di un criterio di equità (cd. danno figurativo parametrato al valore locativo); condiviso il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “ Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno”; stimasi equo un calcolo all'attualità, comprensivo di interessi e di rivalutazione, di € 15.000,00, per i suesposti motivi, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Nessun altro danno maggiore è dovuto in quanto carente di allegazione e prova.
9 6.Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenendo conto dell'assenza di istruttoria orale.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di rivendica proposta da e, previa affermazione Parte_1
della proprietà in capo alla predetta degli immobili indicati in parte motiva, condanna al rilascio dei beni in suo favore, liberi di persone e cose;
Controparte_1
2. condanna il convenuto al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 15.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi €
6.000,00, di cui € 800,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge.
Così deciso in Avellino il 9.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
10