CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14924 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale IU RICCARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso cua Penale Sent. Sez. 5 Num. 14924 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto del 27.9.2018, ha assolto US e RO NT dai reati di lesioni aggravate ai danni di AN AI (capo a, seconda parte), perché il fatto non sussiste;
ha assolto, altresì, RO NT dai residui reati di lesioni ai danni di AL D'MB (capo a, prima parte) e di porto illecito di strumenti atti ad offendere (mazze e strumenti da taglio, capo b) per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di US NT in relazione al reato contravvenzionale di porto illecito di strumenti atti ad offendere ed ha, infine, rideterminato la pena nei suoi confronti, per l'unica contestazione ritenuta provata di lesioni ai danni di AL D'MB, sanzionandolo con quattro mesi di reclusione. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato US NT, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato e, di conseguenza, la violazione di legge in relazione all'art. 530 del codice di rito: l'imputato avrebbe dovuto essere assolto anche dall'unico residuo reato, invece ritenuto sussistente dopo il giudizio d'appello. La valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte lesa contenute nella denuncia querela del 11.2.2014, acquisita in atti, non è stata adeguatamente motivata dai giudici d'appello, mettendo in risalto - come sarebbe stato doveroso - perché il giudizio di parziale inattendibilità di una parte delle dichiarazioni non comprometta la stessa credibilità del dichiarante ovvero infici la plausibilità delle altre parti del racconto, per effetto di interferenze fattuali o logiche tra i diversi aspetti del narrato (ci si richiama alla sentenza n. 16039 del 2020 ed alla sentenza n. 31185 del 2020, quest'ultima in tema di interferenza con una parte di narrato che si riveli falsa). 3. Il Sostituto Procuratore Generale US Riccardi, riportandosi alla precedente requisitoria dell'ufficio già in atti, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tesi difensiva è solo apparentemente costruita su una base di censura in diritto, collegata all'esatta valutazione frazionata delle dichiarazioni di AL D'MB, persona offesa del reato di lesioni contestato all'imputato. 2 In verità, il ricorrente si propone di veicolare attraverso la propria prospettazione difensiva una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda delittuosa, con esiti a lui favorevoli, seguendo linee critiche non consentite in sede di legittimità, poiché "in fatto" e rivalutative, sottratte all'orizzonte del giudizio di legittimità, oltre che aspecifiche in quanto prive di reale confronto con la motivazione del giudice d'appello. In proposito, non può che rammentarsi come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2.1. La Corte territoriale, nel caso di specie, non ha adottato le proprie determinazioni differenziate - assolvendo RO NT e condannando il ricorrente per il reato oggi contestato - attraverso una valutazione frazionata delle dichiarazioni della vittima, bensì ha costruito il proprio giudizio tenendo conto di dati di fatto differenti rispetto ai due coimputati. Per RO NT, si è valorizzata semplicemente una parte delle dichiarazioni della vittima D'MB, nelle quali questi ha escluso che il primo lo avesse colpito, raccontando, anzi, di come fu proprio lui ad aiutarlo a scappare. Per US NT, invece, al fine di riscontrare il narrato della persona offesa che lo indicava come autore delle lesioni subite, i giudici d'appello hanno puntato l'attenzione probatoria sulla circostanza che proprio il ricorrente sia stato ritratto dal circuito di videosorveglianza mentre si trovava, nel tempo del commesso reato, all'interno del distributore Esso teatro dei fatti, con un bastone in mano. A tale formidabile riscontro, la difesa oppone un argomento palesemente inammissibile, sostenendo che l'oggetto impugnato dall'imputato, e visibile nei due fotogrammi ai quali si riferisce la motivazione 3 della sentenza impugnata, non sia identificabile con certezza in un bastone e, in ogni caso, sia tenuto in mano dall'imputato "senza brandirlo in alcun modo". L'argomento si rivela, all'evidenza, un tentativo assertivo di leggere la prova in modo differente e più favorevole rispetto al portato dei giudici di merito. Infine, quanto alla denunciata, differenziata valutazione operata dalla sentenza d'appello tra i fatti ascritti al ricorrente e le lesioni subite dalla moglie della vittima nel medesimo contesto storico-fattuale, in relazione alle quali entrambi i NT sono stati assolti, il Collegio non può che rilevare come, ancora una volta, la decisione non sia frutto di una valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni di AL D'MB, bensì di un'incertezza sui riscontri di fatto (certificato medico relativo alle lesioni denunciate dalla stessa vittima come avvenute il 7.2.2014 e non il 4.2.2014, data del commesso reato); solo per ulteriore dettaglio, e non come ratio decidendi determinante, sono state evocate dai giudici di secondo grado anche le dichiarazioni di D'MB che, peraltro, riferiscono semplicemente di un ulteriore episodio delittuoso che sarebbe avvenuto ai loro danni la mattina del giorno 8.2.2014: dette incongruenze hanno correttamente condotto i giudici ad assolvere entrambi i NT per le lesioni subite da AN AI, moglie della persona offesa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale IU RICCARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso cua Penale Sent. Sez. 5 Num. 14924 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto del 27.9.2018, ha assolto US e RO NT dai reati di lesioni aggravate ai danni di AN AI (capo a, seconda parte), perché il fatto non sussiste;
ha assolto, altresì, RO NT dai residui reati di lesioni ai danni di AL D'MB (capo a, prima parte) e di porto illecito di strumenti atti ad offendere (mazze e strumenti da taglio, capo b) per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione nei confronti di US NT in relazione al reato contravvenzionale di porto illecito di strumenti atti ad offendere ed ha, infine, rideterminato la pena nei suoi confronti, per l'unica contestazione ritenuta provata di lesioni ai danni di AL D'MB, sanzionandolo con quattro mesi di reclusione. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato US NT, tramite il difensore, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato e, di conseguenza, la violazione di legge in relazione all'art. 530 del codice di rito: l'imputato avrebbe dovuto essere assolto anche dall'unico residuo reato, invece ritenuto sussistente dopo il giudizio d'appello. La valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte lesa contenute nella denuncia querela del 11.2.2014, acquisita in atti, non è stata adeguatamente motivata dai giudici d'appello, mettendo in risalto - come sarebbe stato doveroso - perché il giudizio di parziale inattendibilità di una parte delle dichiarazioni non comprometta la stessa credibilità del dichiarante ovvero infici la plausibilità delle altre parti del racconto, per effetto di interferenze fattuali o logiche tra i diversi aspetti del narrato (ci si richiama alla sentenza n. 16039 del 2020 ed alla sentenza n. 31185 del 2020, quest'ultima in tema di interferenza con una parte di narrato che si riveli falsa). 3. Il Sostituto Procuratore Generale US Riccardi, riportandosi alla precedente requisitoria dell'ufficio già in atti, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tesi difensiva è solo apparentemente costruita su una base di censura in diritto, collegata all'esatta valutazione frazionata delle dichiarazioni di AL D'MB, persona offesa del reato di lesioni contestato all'imputato. 2 In verità, il ricorrente si propone di veicolare attraverso la propria prospettazione difensiva una diversa, alternativa ricostruzione della vicenda delittuosa, con esiti a lui favorevoli, seguendo linee critiche non consentite in sede di legittimità, poiché "in fatto" e rivalutative, sottratte all'orizzonte del giudizio di legittimità, oltre che aspecifiche in quanto prive di reale confronto con la motivazione del giudice d'appello. In proposito, non può che rammentarsi come, in tema di giudizio di cassazione, siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ed il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità "estrinseca") quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). 2.1. La Corte territoriale, nel caso di specie, non ha adottato le proprie determinazioni differenziate - assolvendo RO NT e condannando il ricorrente per il reato oggi contestato - attraverso una valutazione frazionata delle dichiarazioni della vittima, bensì ha costruito il proprio giudizio tenendo conto di dati di fatto differenti rispetto ai due coimputati. Per RO NT, si è valorizzata semplicemente una parte delle dichiarazioni della vittima D'MB, nelle quali questi ha escluso che il primo lo avesse colpito, raccontando, anzi, di come fu proprio lui ad aiutarlo a scappare. Per US NT, invece, al fine di riscontrare il narrato della persona offesa che lo indicava come autore delle lesioni subite, i giudici d'appello hanno puntato l'attenzione probatoria sulla circostanza che proprio il ricorrente sia stato ritratto dal circuito di videosorveglianza mentre si trovava, nel tempo del commesso reato, all'interno del distributore Esso teatro dei fatti, con un bastone in mano. A tale formidabile riscontro, la difesa oppone un argomento palesemente inammissibile, sostenendo che l'oggetto impugnato dall'imputato, e visibile nei due fotogrammi ai quali si riferisce la motivazione 3 della sentenza impugnata, non sia identificabile con certezza in un bastone e, in ogni caso, sia tenuto in mano dall'imputato "senza brandirlo in alcun modo". L'argomento si rivela, all'evidenza, un tentativo assertivo di leggere la prova in modo differente e più favorevole rispetto al portato dei giudici di merito. Infine, quanto alla denunciata, differenziata valutazione operata dalla sentenza d'appello tra i fatti ascritti al ricorrente e le lesioni subite dalla moglie della vittima nel medesimo contesto storico-fattuale, in relazione alle quali entrambi i NT sono stati assolti, il Collegio non può che rilevare come, ancora una volta, la decisione non sia frutto di una valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni di AL D'MB, bensì di un'incertezza sui riscontri di fatto (certificato medico relativo alle lesioni denunciate dalla stessa vittima come avvenute il 7.2.2014 e non il 4.2.2014, data del commesso reato); solo per ulteriore dettaglio, e non come ratio decidendi determinante, sono state evocate dai giudici di secondo grado anche le dichiarazioni di D'MB che, peraltro, riferiscono semplicemente di un ulteriore episodio delittuoso che sarebbe avvenuto ai loro danni la mattina del giorno 8.2.2014: dette incongruenze hanno correttamente condotto i giudici ad assolvere entrambi i NT per le lesioni subite da AN AI, moglie della persona offesa ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.