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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/07/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14185/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14185/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PULVIRENTI ALESSANDRO (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
Catania, via Ruggero Settimo n. 87/B, è elettivamente domiciliato. Opponente contro (C.F. ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) per atto del 26/11/2024 in Notaio dott. Controparte_2 P.IVA_2 Per_1
nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 02/12/2024 n. 117361 serie 1T),
[...] in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._3 dell'avv. Massimo Filiberto (c.f. ), sito in Catania, alla via M.R. C.F._4
Imbriani n. 74. Opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 19.5.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3993/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 26.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 9271/2023 e notificato il 23.11.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 15.143,90, Parte_1 oltre interessi e spese legali, a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. CP_3
pagina 1 di 7 Ciò, in virtù del saldo debitore insoluto originato dall'erogazione di una serie di prestiti (rapporto fido n 4119/00 e n.25928/04), giusta contratto stipulato in data 3.8.1999 tra e la Parte_1 cedente BA RE NTLO.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente eccepiva:
- difetto di legittimazione ad agire in capo alla , per non avere dato prova CP_3 dell'inclusione del credito azionato nella cessione;
- difetto di prova del credito, per avere la ricorrente omesso di produrre tutti gli estratti conto, movimenti a scalare, completi di movimenti riassunto scalare e riepilogo delle competenze relativi ai prestiti personali sottoscritti con tutte le conseguenze che ne derivano sulla rilevabilità d'Ufficio della nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici e/o di interessi usurari, di cui sin dora si chiede l'accertamento dell'applicazione di interessi usuari e/o anatocistici sui suddetti contratti di finanziamento;
- nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione decennale, rilevando, all'uopo, che dalla stipula dei contrati di finanziamento (3.8.1999) alla data di emissione del decreto ingiuntivo (27.10.2023) erano trascorsi 24 anni senza alcuna sollecitazione e/o intimazione di pagamento da parte del presunto creditore.
Puntualizzava che il documento datato 7.11.2003, definito dal ricorrente quale ricognizione del debito, fosse in realtà una richiesta di estinzione del debito a saldo e stralcio, in quanto formulata a finanziamento scaduto, e che fose indirizzata a soggetto diverso dalla creditrice, ossia “Cassa San Giacomo s.p.a.”.
Inoltre, costituendo la data di compilazione di tale documento il dies a quo dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione, rilevava che, tra la richiesta di estinzione a saldo e stralcio (7.11.2003), e la notifica del decreto ingiuntivo de quo (23.11.2023), era trascorso il termine di 20 anni, di gran lunga superiore al termine decennale ex lege previsto.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in via Preliminare: -accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla , per i motivi esposti e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo emesso CP_3 nei confronti del sig. . In via principale: - accertare e dichiarare che la somma Parte_1 ingiunta non è dovuta per insussistenza delle ragioni di credito vantate dall'opposta e dell'ammontare del saldo debitorio e per l'effetto ritenere non dovuta alcuna somma. - ritenere e dichiarare che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto non sono dovute per intervenuta prescrizione del credito, per le causali meglio indicate in narrativa. In via subordinata: -accertare e dichiarare la nullità delle clausole ai tassi d'interesse dei contratti di finanziamento indicati in narrativa, in quanto superiori al tasso soglia di usura e/ o anatocistici e per l'effetto espungere integralmente gli addebiti usurari e/o anatocistici, previo accertamento dell'applicazione di interessi usuari e/ o anatocistici sui suddetti contratti di finanziamento e compensare le somme corrisposte illegittimamente a titolo d'interesse dell'odierno opponente dalle somme ancora da versa gli importi a titolo di interessi non dovuti. Condannare parte opposta al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio. Emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. Salvo ogni altro diritto ragione ed azione”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, esponeva che:
- Il credito in origine era della titolarità di BA RE NTLO;
pagina 2 di 7 - Con atto di fusione del 19.4.2002, BA RE NTLO veniva incorporata nel CP_4 (oggi );
[...] Controparte_5
-Il credito era stato poi oggetto di cessione pro soluto ex art. 58 T.U.B. dalla Controparte_5 in favore di indicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda -
[...] Controparte_2 del 22.08.2020, e non, come erroneamente indicato dall'opponente, nell'avviso in Gazzetta Ufficiale nr. 147 del 20/12/2018, che fa riferimento ad altra cessione;
-In virtù di una successiva operazione di scissione parziale, resa nota in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17/01/2023, era a sua volta subentrata nella titolarità dell'azionanda CP_3 pretesa (produceva: atto di scissione e procura notarile del 17 febbraio 2023, a rogito del Notaio Dott.
, n. Rep. 76924, n. Racc. 17956); Persona_2
A riprova della legittimazione attiva di depositava la dichiarazione di Controparte_2 cessione rilasciata dalla BA cedente (Doc. 4), la quale confermava Controparte_5 l'inclusione del credito nella cessione citata.
Nel merito, rilevava che in sede monitoria, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, erano stati depositati i documenti comprovanti il credito, ossia il contratto sottoscritto e le intimazioni di pagamento regolarmente ricevute da controparte, rilevando, pertanto, la genericità delle eccezioni formulate dall'opponente.
Sulla prescrizione del credito, rilevava che, seppur il contratto fosse stato sottoscritto nel 1999, nel tempo, vi erano state diverse intimazioni di pagamento, confermate dal riconoscimento di debito da parte degli opponenti del 07/11/2003 (cfr. All.2 ricorso), l'invio degli estratti conto ex art. 50 TUB, le lettere di diffida, la comunicazione di cessione del credito, le comunicazioni con cui la BA ha esplicitamente comunicato al la debitoria maturata, nonché la relazione sull'attività di Parte_1 recupero del 22/12/2020 in cui si evince l'impossibilità degli opponenti al pagamento di quanto dovuto alla BA (Doc.5).
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito: - in via principale: rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_6 confronti di (Codice Fiscale ) per l'importo di € Parte_1 C.F._1 15.143,90, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale sino all'effettivo soddisfo, oltre spese liquidate nella procedura di ingiunzione e per l'effetto condannarla al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. Salvis juribus”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc, veniva confermata l'udienza di comparizione del 17.6.2024, indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter cpc. Di poi, nelle memorie ex art. 171 ter, l'opponente rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito e di risoluzione contrattuale e/o diffida ad adempiere, e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in via Preliminare: -accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato attivo della nel CP_3 rapporto obbligatorio dedotto nell'opposta ingiunzione di pagamento, per i motivi esposti e per
pagina 3 di 7 l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione debitoria del sig. nei confronti di parte opposta, per intervenuta per tutti i motivi Parte_1 esposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza della prova scritta su cui si fonda il preteso credito ingiunto;
Nel merito, nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, per mero scrupolo difensivo: In via principale Accertare e dichiarare non dovuto il debito portato dall'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle condizioni negoziali dei c.d. contratti di finanziamento, in quanto “ clausole abusive e scorrette”, in violazione del codice del consumo e della normativa comunitaria di riferimento;
- accertare e dichiarare che i predetti contratti di finanziamento, oggetto del decreto opposto, sono stati regolati, ab origine, da pattuizioni nulle e/o inefficaci con riguardo all'applicazione illegittima di interessi usurari e nella parte in cui prevedono che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi ( nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sulla sola sorte capitale;
-accertare e dichiarare, per l'effetto, che tali contratti di finanziamento sono usurari in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato previsto un tasso di mora, che sommato ai costi e remunerazioni ed anche alle spese previste in caso di insolvenza, superano il tasso soglia di riferimento vigente alla data delle convenzioni ed anche perché contengono la previsione dell'applicazione del tasso di mora su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
ciò comportando un TEG usurario;
per l'effetto, disporre che nessun interesse è da applicare alle somme finanziate;
-accertare e dichiarare che parte opponente dovrà, eventualmente, versare solo il residuo ammontare quale capitale, che verrà accertato e determinato anche a seguito di CTU contabile;
In via subordinata -accertare e dichiarare l'effettivo ammontare delle minori somme eventualmente dovute dall'opponente a parte opposta, anche in ragione degli importi versati ad estinzione dei finanziamenti meglio descritti in narrativa;
-accogliere tutte le eccezioni e deduzioni esposte in atto di opposizione e nella presente memoria, qui ripetute e trascritte, con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comprese le liquidate spese processuali. Ai fini istruttori si chiede: -Ordinare alla 1) la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto;
2 i CP_3 documenti di sintesi delle condizioni dei predetti rapporti contrattuali, che contengono le informazioni europee di base sul credito al consumo. 2) CTU contabile al fine di accertare quanto sopra eccepito e rilevato e, di conseguenza il giusto dare -avere tra le parti Con vittoria di spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del difensore costituito che dichiara di essere antistatario”.
All'esito della prima udienza del 17.6.2024, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnato termine di 15 gg per l'attivazione del procedimento di mediazione, e rinviata l'udienza al 13.1.2025.
Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 19.5.2025.
All'udienza del 13.1.2025, l'opponente eccepiva la tardività del procedimento di mediazione e, all'esito, veniva fissata l'udienza di discussione al 19.5.2025 con la concessione di termini a ritroso per note, comparse e memorie.
Di poi, e, per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_1 Controparte_2 depositava comparsa conclusionale con contestuale costituzione in giudizio rilevando di essere subentrata nella titolarità del credito azionato, a seguito di atto di fusione mediante incorporazione intervenuta con in data 31.10.2024, producendo all'uopo: procura, atto di fusione e visura CP_3 camerale.
pagina 4 di 7 Nelle comparse conclusionali, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo ad per incertezza circa l'inclusione del credito Controparte_1 per cui è causa nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Infine, all'esito dell'udienza del 19.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
********************
Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve essere CP_3 estromessa dal giudizio, in quanto si è costituita quale successore a titolo Controparte_1 particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., e - dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto - il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
-Sempre in via preliminare, va esaminata la questione relativa al difetto di legittimazione attiva e della conseguente titolarità del credito.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Difatti, si ritiene che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Va tenuto presente che, mentre la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, diversamente, la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. deve essere specifica.
Parte opposta ha affermato che, con atto di fusione del 19.4.2002, BA RE NTLO, creditrice originaria, è stata incorporata nel (oggi ) (atto non CP_4 Controparte_5 prodotto in giudizio) e che poi, con cessione pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., questa ha ceduto il credito a come da avviso pubblicato in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda - del 22.08.2020, non depositato;
In virtù di una successiva operazione di scissione parziale, resa nota in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17/01/2023 (prodotta in giudizio), era a sua volta subentrata nella CP_3 titolarità dell'azionanda pretesa;
Infine, a seguito di atto di fusione mediante incorporazione intervenuta con in data CP_3 31.10.2024 (depositato), era divenuta titolare del credito. Controparte_1
pagina 5 di 7 Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Va precisato che parte opposta ha depositato la dichiarazione di cessione rilasciata dalla BA cedente (Doc. 4), la quale ha confermato l'inclusione del credito nella Controparte_5 cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda - del 22.08.2020 intervenuta con tuttavia l'estratto della Gazzetta Ufficiale non è stata prodotto, e, pertanto, non è stato CP_3 possibile verificare se il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli ceduti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione mediante l'ordinanza n.17944/2023: “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Secondo l'art. 58 del TUB, in ambito bancario, la cessione di crediti in blocco è efficace verso i debitori con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, ciò non esonera dalla necessità di dimostrare la catena di titolarità del credito.
Inoltre, se è vero che la dichiarazione unilaterale della cedente può avere valore indiziario, essa non costituisce prova piena della titolarità del credito in capo al cessionario.
In conclusione, anche in presenza di operazioni straordinarie, quali atti di fusione e scissione, come quelle intervenute nel caso di specie, durante le quali i crediti vengono trasferiti ai soggetti subentranti, tuttavia, la legittimità del credito ceduto deve essere dimostrabile a monte, cioè a partire dalla prima cessione.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'opponente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Revoca il decreto ingiuntivo n. 3993/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 26.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 9271/2023 e notificato il 23.11.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore dell'opponente, il quale ha dichiarato di averle anticipate, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 5 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 14185/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PULVIRENTI ALESSANDRO (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
Catania, via Ruggero Settimo n. 87/B, è elettivamente domiciliato. Opponente contro (C.F. ) e per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) per atto del 26/11/2024 in Notaio dott. Controparte_2 P.IVA_2 Per_1
nn. 26717/7293 (Registrato a Milano TP3 il 02/12/2024 n. 117361 serie 1T),
[...] in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._3 dell'avv. Massimo Filiberto (c.f. ), sito in Catania, alla via M.R. C.F._4
Imbriani n. 74. Opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 19.5.2025 che qui si intende richiamato, il procedimento è stato dunque posto in decisione. CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3993/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 26.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 9271/2023 e notificato il 23.11.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 15.143,90, Parte_1 oltre interessi e spese legali, a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. CP_3
pagina 1 di 7 Ciò, in virtù del saldo debitore insoluto originato dall'erogazione di una serie di prestiti (rapporto fido n 4119/00 e n.25928/04), giusta contratto stipulato in data 3.8.1999 tra e la Parte_1 cedente BA RE NTLO.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente eccepiva:
- difetto di legittimazione ad agire in capo alla , per non avere dato prova CP_3 dell'inclusione del credito azionato nella cessione;
- difetto di prova del credito, per avere la ricorrente omesso di produrre tutti gli estratti conto, movimenti a scalare, completi di movimenti riassunto scalare e riepilogo delle competenze relativi ai prestiti personali sottoscritti con tutte le conseguenze che ne derivano sulla rilevabilità d'Ufficio della nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici e/o di interessi usurari, di cui sin dora si chiede l'accertamento dell'applicazione di interessi usuari e/o anatocistici sui suddetti contratti di finanziamento;
- nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione decennale, rilevando, all'uopo, che dalla stipula dei contrati di finanziamento (3.8.1999) alla data di emissione del decreto ingiuntivo (27.10.2023) erano trascorsi 24 anni senza alcuna sollecitazione e/o intimazione di pagamento da parte del presunto creditore.
Puntualizzava che il documento datato 7.11.2003, definito dal ricorrente quale ricognizione del debito, fosse in realtà una richiesta di estinzione del debito a saldo e stralcio, in quanto formulata a finanziamento scaduto, e che fose indirizzata a soggetto diverso dalla creditrice, ossia “Cassa San Giacomo s.p.a.”.
Inoltre, costituendo la data di compilazione di tale documento il dies a quo dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione, rilevava che, tra la richiesta di estinzione a saldo e stralcio (7.11.2003), e la notifica del decreto ingiuntivo de quo (23.11.2023), era trascorso il termine di 20 anni, di gran lunga superiore al termine decennale ex lege previsto.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in via Preliminare: -accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione ad agire in capo alla , per i motivi esposti e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo emesso CP_3 nei confronti del sig. . In via principale: - accertare e dichiarare che la somma Parte_1 ingiunta non è dovuta per insussistenza delle ragioni di credito vantate dall'opposta e dell'ammontare del saldo debitorio e per l'effetto ritenere non dovuta alcuna somma. - ritenere e dichiarare che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto non sono dovute per intervenuta prescrizione del credito, per le causali meglio indicate in narrativa. In via subordinata: -accertare e dichiarare la nullità delle clausole ai tassi d'interesse dei contratti di finanziamento indicati in narrativa, in quanto superiori al tasso soglia di usura e/ o anatocistici e per l'effetto espungere integralmente gli addebiti usurari e/o anatocistici, previo accertamento dell'applicazione di interessi usuari e/ o anatocistici sui suddetti contratti di finanziamento e compensare le somme corrisposte illegittimamente a titolo d'interesse dell'odierno opponente dalle somme ancora da versa gli importi a titolo di interessi non dovuti. Condannare parte opposta al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari di giudizio. Emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale. Salvo ogni altro diritto ragione ed azione”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, esponeva che:
- Il credito in origine era della titolarità di BA RE NTLO;
pagina 2 di 7 - Con atto di fusione del 19.4.2002, BA RE NTLO veniva incorporata nel CP_4 (oggi );
[...] Controparte_5
-Il credito era stato poi oggetto di cessione pro soluto ex art. 58 T.U.B. dalla Controparte_5 in favore di indicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda -
[...] Controparte_2 del 22.08.2020, e non, come erroneamente indicato dall'opponente, nell'avviso in Gazzetta Ufficiale nr. 147 del 20/12/2018, che fa riferimento ad altra cessione;
-In virtù di una successiva operazione di scissione parziale, resa nota in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17/01/2023, era a sua volta subentrata nella titolarità dell'azionanda CP_3 pretesa (produceva: atto di scissione e procura notarile del 17 febbraio 2023, a rogito del Notaio Dott.
, n. Rep. 76924, n. Racc. 17956); Persona_2
A riprova della legittimazione attiva di depositava la dichiarazione di Controparte_2 cessione rilasciata dalla BA cedente (Doc. 4), la quale confermava Controparte_5 l'inclusione del credito nella cessione citata.
Nel merito, rilevava che in sede monitoria, oltre all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, erano stati depositati i documenti comprovanti il credito, ossia il contratto sottoscritto e le intimazioni di pagamento regolarmente ricevute da controparte, rilevando, pertanto, la genericità delle eccezioni formulate dall'opponente.
Sulla prescrizione del credito, rilevava che, seppur il contratto fosse stato sottoscritto nel 1999, nel tempo, vi erano state diverse intimazioni di pagamento, confermate dal riconoscimento di debito da parte degli opponenti del 07/11/2003 (cfr. All.2 ricorso), l'invio degli estratti conto ex art. 50 TUB, le lettere di diffida, la comunicazione di cessione del credito, le comunicazioni con cui la BA ha esplicitamente comunicato al la debitoria maturata, nonché la relazione sull'attività di Parte_1 recupero del 22/12/2020 in cui si evince l'impossibilità degli opponenti al pagamento di quanto dovuto alla BA (Doc.5).
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito: - in via principale: rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
- in via gradata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_6 confronti di (Codice Fiscale ) per l'importo di € Parte_1 C.F._1 15.143,90, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale sino all'effettivo soddisfo, oltre spese liquidate nella procedura di ingiunzione e per l'effetto condannarla al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. Salvis juribus”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc, veniva confermata l'udienza di comparizione del 17.6.2024, indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini per le memorie ex art. 171 ter cpc. Di poi, nelle memorie ex art. 171 ter, l'opponente rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione del credito e di risoluzione contrattuale e/o diffida ad adempiere, e chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, in via Preliminare: -accertare e dichiarare il difetto di titolarità dal lato attivo della nel CP_3 rapporto obbligatorio dedotto nell'opposta ingiunzione di pagamento, per i motivi esposti e per
pagina 3 di 7 l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare l'insussistenza della posizione debitoria del sig. nei confronti di parte opposta, per intervenuta per tutti i motivi Parte_1 esposti;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza della prova scritta su cui si fonda il preteso credito ingiunto;
Nel merito, nel caso di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, per mero scrupolo difensivo: In via principale Accertare e dichiarare non dovuto il debito portato dall'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione;
- accertare e dichiarare la nullità totale e/o parziale delle condizioni negoziali dei c.d. contratti di finanziamento, in quanto “ clausole abusive e scorrette”, in violazione del codice del consumo e della normativa comunitaria di riferimento;
- accertare e dichiarare che i predetti contratti di finanziamento, oggetto del decreto opposto, sono stati regolati, ab origine, da pattuizioni nulle e/o inefficaci con riguardo all'applicazione illegittima di interessi usurari e nella parte in cui prevedono che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi ( nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sulla sola sorte capitale;
-accertare e dichiarare, per l'effetto, che tali contratti di finanziamento sono usurari in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato previsto un tasso di mora, che sommato ai costi e remunerazioni ed anche alle spese previste in caso di insolvenza, superano il tasso soglia di riferimento vigente alla data delle convenzioni ed anche perché contengono la previsione dell'applicazione del tasso di mora su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;
ciò comportando un TEG usurario;
per l'effetto, disporre che nessun interesse è da applicare alle somme finanziate;
-accertare e dichiarare che parte opponente dovrà, eventualmente, versare solo il residuo ammontare quale capitale, che verrà accertato e determinato anche a seguito di CTU contabile;
In via subordinata -accertare e dichiarare l'effettivo ammontare delle minori somme eventualmente dovute dall'opponente a parte opposta, anche in ragione degli importi versati ad estinzione dei finanziamenti meglio descritti in narrativa;
-accogliere tutte le eccezioni e deduzioni esposte in atto di opposizione e nella presente memoria, qui ripetute e trascritte, con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto, comprese le liquidate spese processuali. Ai fini istruttori si chiede: -Ordinare alla 1) la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto;
2 i CP_3 documenti di sintesi delle condizioni dei predetti rapporti contrattuali, che contengono le informazioni europee di base sul credito al consumo. 2) CTU contabile al fine di accertare quanto sopra eccepito e rilevato e, di conseguenza il giusto dare -avere tra le parti Con vittoria di spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del difensore costituito che dichiara di essere antistatario”.
All'esito della prima udienza del 17.6.2024, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnato termine di 15 gg per l'attivazione del procedimento di mediazione, e rinviata l'udienza al 13.1.2025.
Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 19.5.2025.
All'udienza del 13.1.2025, l'opponente eccepiva la tardività del procedimento di mediazione e, all'esito, veniva fissata l'udienza di discussione al 19.5.2025 con la concessione di termini a ritroso per note, comparse e memorie.
Di poi, e, per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_1 Controparte_2 depositava comparsa conclusionale con contestuale costituzione in giudizio rilevando di essere subentrata nella titolarità del credito azionato, a seguito di atto di fusione mediante incorporazione intervenuta con in data 31.10.2024, producendo all'uopo: procura, atto di fusione e visura CP_3 camerale.
pagina 4 di 7 Nelle comparse conclusionali, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito in capo ad per incertezza circa l'inclusione del credito Controparte_1 per cui è causa nella cessione in blocco pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Infine, all'esito dell'udienza del 19.5.2025, la causa veniva posta in decisione.
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Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve essere CP_3 estromessa dal giudizio, in quanto si è costituita quale successore a titolo Controparte_1 particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c., e - dal momento che la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto - il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
-Sempre in via preliminare, va esaminata la questione relativa al difetto di legittimazione attiva e della conseguente titolarità del credito.
Come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
Difatti, si ritiene che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
Va tenuto presente che, mentre la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, diversamente, la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. deve essere specifica.
Parte opposta ha affermato che, con atto di fusione del 19.4.2002, BA RE NTLO, creditrice originaria, è stata incorporata nel (oggi ) (atto non CP_4 Controparte_5 prodotto in giudizio) e che poi, con cessione pro soluto, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., questa ha ceduto il credito a come da avviso pubblicato in Controparte_2 Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda - del 22.08.2020, non depositato;
In virtù di una successiva operazione di scissione parziale, resa nota in Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17/01/2023 (prodotta in giudizio), era a sua volta subentrata nella CP_3 titolarità dell'azionanda pretesa;
Infine, a seguito di atto di fusione mediante incorporazione intervenuta con in data CP_3 31.10.2024 (depositato), era divenuta titolare del credito. Controparte_1
pagina 5 di 7 Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Va precisato che parte opposta ha depositato la dichiarazione di cessione rilasciata dalla BA cedente (Doc. 4), la quale ha confermato l'inclusione del credito nella Controparte_5 cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 98 – Parte seconda - del 22.08.2020 intervenuta con tuttavia l'estratto della Gazzetta Ufficiale non è stata prodotto, e, pertanto, non è stato CP_3 possibile verificare se il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli ceduti.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione mediante l'ordinanza n.17944/2023: “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Secondo l'art. 58 del TUB, in ambito bancario, la cessione di crediti in blocco è efficace verso i debitori con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia, ciò non esonera dalla necessità di dimostrare la catena di titolarità del credito.
Inoltre, se è vero che la dichiarazione unilaterale della cedente può avere valore indiziario, essa non costituisce prova piena della titolarità del credito in capo al cessionario.
In conclusione, anche in presenza di operazioni straordinarie, quali atti di fusione e scissione, come quelle intervenute nel caso di specie, durante le quali i crediti vengono trasferiti ai soggetti subentranti, tuttavia, la legittimità del credito ceduto deve essere dimostrabile a monte, cioè a partire dalla prima cessione.
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore antistatario dell'opponente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Revoca il decreto ingiuntivo n. 3993/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 26.10.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 9271/2023 e notificato il 23.11.2023;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del procuratore dell'opponente, il quale ha dichiarato di averle anticipate, che liquida rispettivamente in € 1.270,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 5 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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