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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/11/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 739/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'avv. Giorgia Paoletti ricorrente contro
(c.f. e p.i. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore con gli avv.ti Enrico Gualandi, Francesca Piccolo e Davide
Scano resistente
Oggetto: procedimento ex art. 29 D.L.vo n. 150/11 di opposizione alla stima ex art.
54 d.p.r. n.327/2001 (t.u. espropriazione per pubblica utilità)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come nel ricorso: Voglia la Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione di consulenza tecnica di ufficio:
i (i) accertare e determinare l'indennità di esproprio dovuta con riferimento agli immobili tutti siti in Bassano del Grappa, catastalmente censiti al foglio 5, particelle 1696 (ex 1524), 1697 (ex 1524), 1698 (ex 1528), 1704 (ex 46), 46, 1695, 1523, 1528
(sub 12-13-16-18), 912, 1519, nella misura complessiva pari ad euro 1.053.658,11, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
ii (ii) accertare e determinare l'indennità di occupazione dovuta in relazione agli stessi immobili nella misura, per ogni anno, di un dodicesimo dell'indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, di un dodicesimo di quella annua;
iii (iii) per l'effetto, condannare la al pagamento dell'indennità di CP_1 esproprio e di occupazione, così come determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Come da note depositate il 25 ottobre 2025 “ insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate affinché, eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, sia rideterminata l'indennità di esproprio e di occupazione nella misura indicata dall'esponente ed in ogni caso nella misura minima prevista dalla stima di del CP_1
08.11.2019 che prevedeva e proponeva un'indennità complessiva di euro 724.221,92 di gran lunga superiore e nettamente in contrasto con la bozza di stima del CTU, con riconoscimento e applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 37 comma II DPR
327/2001 ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, al fine di consentire alla Ricorrente di poter ricevere il “giusto indennizzo” Quanto alle spese di lite, lo scrivente difensore si dichiara con le presenti memorie antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per parte resistente confermare la determinazione delle indennità espropriative ad opera dalla
[...]
e – comunque - accertare e determinare l'indennità di Controparte_2 espropriazione e di occupazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazioni) in conformità ai criteri di stima indicati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente tenendo altresì conto delle somme già depositate presso la Cassa CP_1
Depositi e Prestiti (rectius, presso il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia), computando pro quota il decorso degli interessi. In subordine, si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello accolga il criterio di stima adottato dal C.T.U. pag. 2/16 nell'ipotesi di cui al prospetto B (cfr. pag. 118, elaborato peritale). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVAZIONE
in data 17 aprile 2023 depositava ricorso ex artt. 281 Pt_1 Parte_1 duodecies c.p.c. e art. 29 D.Lgs. 150/2011 chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio nonché l'indennità di occupazione con riferimento al decreto di esproprio n. 516/2022 del 23 novembre 2022 in relazione agli immobili attualmente censiti al foglio 5, mappali, 1696, 1697 e 1704 del Comune di Bassano del Grappa.
Assumeva che la non aveva ancora reso la stima Controparte_2 definitiva per la determinazione delle indennità e pertanto ne chiedeva la determinazione giudiziale.
Rilevava come gli immobili erano stati oggetto di occupazione anticipata d'urgenza ex art.22 bis dpr n.327/01 chiedendo la determinazione anche dell'indennità di occupazione.
La ricorrente assumeva che le indennità risultavano dovute sia con riferimento agli immobili direttamente interessati dal procedimento di esproprio - foglio 5, mappali:
1696 (ex 1524), 1697 (ex 1524), 1698 (ex 1528) e 1704 (ex 46) sia con riferimento agli immobili -foglio 5, mappali: 1695, 1523, 1528 (sub 12-13-16-18), 46, 912, 1519 – che pur se non direttamente interessati dal procedimento di esproprio, risultavano comunque pregiudicati dalla realizzazione dell'opera ex art.44 dpr n.327/01.
Evidenziava come il compendio immobiliare oggetto di esproprio risulta costituito da due manufatti edilizi destinati ad attività artigianale-commerciale (un fabbricato principale pluripiano di recente costruzione, nonché da un ampio piazzale destinato alla sosta e movimentazione dei veicoli) rilevando come la realizzazione del sottopasso ferroviario pur comportando l'esproprio di una piccola porzione di area pertinenziale del complesso immobiliare di fatto comportava la chiusura definitiva dei due accessi carrai di ampie dimensioni, rendendo l'area pertinenziale inutilizzabile ed inaccessibile se non impiegando l'accesso dalla via comunale Dante Alighieri. Detto accesso peraltro, risultava di difficile transito sia per la ridotta larghezza della carreggiata, sia per la presenza, a filo strada, delle unità residenziali. La ricorrente dimetteva una relazione tecnica che indicava un danno patrimoniale quantificato ai sensi dell'art.33 primo pag. 3/16 comma dpr 327/11 in euro 992.548,11 per il compendio oggetto di esproprio oltre ad euro 61.110,00 per le ulteriori aree residenziali (particelle 912 e 1519), sempre di proprietà della ricorrente, per complessivi euro 1.053.658,11.
Chiedeva inoltre l'indennità di occupazione a decorrere, con riferimento agli immobili di cui alla ditta 186, a partire dall'11 settembre 2018 (doc.7) , mentre, con riferimento agli immobili di cui alla ditta 187, a partire del 18 settembre 2018 (doc.8).
Con comparsa depositata in data 1 settembre 2023 si è costituita in causa CP_1 chiedendo di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso, di dichiarare l'incompetenza funzionale sulla domanda di indennità ex art.44 t.u. espropriazioni in favore del Tribunale ordinario di Vicenza e, in via subordinata, di accertare e determinare l'indennità espropriazione e di occupazione secondo giustizia, ai sensi del
D.P.R. n. 327/2001. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso tenuto conto che successivamente al suo deposito era stata notificata ai sensi dell'art. 21 d.p.r. cit. la determinazione dell'indennità definitiva da parte della (il 10 Controparte_2 ed il 14 luglio 2023) senza che nei 30 giorni successivi la ricorrente avesse depositato l'opposizione alla stima, prestando quindi acquiescenza alla determinazione in via amministrativa ad opera della Eccepiva inoltre Controparte_2
l'improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione beneficiaria dell'esproprio
Nel merito rilevava come la quantificazione prospettata dalla ricorrente risultava
“abnorme” tenuto conto della determinazione della che Controparte_2 stimava una complessiva indennità definitiva di euro 13.575,68. Rilevava come la ricorrente aveva ricompreso aree non coinvolte dall'esproprio, ma solo confinanti con quelle interessate dall'opera pubblica (mapp. 1523 e 1695) contestando il metodo di stima utilizzato e rilevando come l'accesso su via Dante Alighieri– anche per effetto dell'opera pubblica di cui all'esproprio – risulterà oggetto di ampia risistemazione ed allargamento.
Quanto alla richiesta di indennità con riferimento alle particelle 912 e 1519 richiesto ex art.44 d.p.r. cit. rilevava come la stessa non competeva alla ricorrente ma solo ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa evidenziando la competenza funzionale del Tribunale di Vicenza. pag. 4/16 In data 19.03.2024 veniva disposta c.t.u. volta a determinare l'indennità di espropriazione considerando sia la superficie espropriata, sia, nel caso di espropriazione parziale, la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, ed all'esito del contraddittorio con i tecnici di parte, il c.t.u. ing. depositava il proprio Persona_1 elaborato peritale.
Le parti sono state autorizzate a depositare note difensive recanti le proprie osservazioni e conclusioni, come sopraindicate, in vista dell'udienza di discussione del 4 novembre
2025 all'esito della quale il collegio si è riservato.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente ribadita l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in quanto la stima definitiva dell'indennità di esproprio ad opera della ove intervenuta nel corso del giudizio volto ad ottenere la Controparte_2 determinazione dell'indennità di esproprio, tenuto conto che, come già osservato nell'ordinanza 19 marzo 2024, è “inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione -, né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria” (Cass. n. 4369/22).
Va poi rilevato come non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario dell'espropriazione non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. SU n. 25294/22).
Ciò premesso nel merito delle domande va evidenziato come in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato va fatta applicazione della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, e non di quella contenuta nel successivo art. 44, come ipotizzato da parte ricorrente, tenuto conto che la previsione pag. 5/16 dell'art.44 è destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica (cfr. Cass. civ. n.4264/2021). Allorquando risulti accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima va correttamente determinata ex art.33 cit. in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.(cfr. Cass.civ. 16528/2022).
Tanto premesso in linea generale va rilevato come a seguito dell'approvazione del progetto definitivo delle opere stradali di connessione alla variante Bassano del Grappa ssn.47 approvato con provvedimento n. CDG-610922 dell'1.12.2017, Parte_2 veniva previsto l'esproprio e l'occupazione di aree già in proprietà di Immobiliare s.r.l.
(fg 5 mapp 46,1524 e 1528) e successivamente acquistate in sede esecutiva dalla ricorrente (decreto di trasferimento rep. 655/2021 del Parte_1
24.04.2021 RgEs n.742/2016 Tribunale di Vicenza).
In data 23 novembre 2022 venivano emessi i decreti di esproprio -decreto esproprio prot
0816784 del 23.11.2022 ditta 186 fg 5 particelle nn.1704, 1696, 1697- decreto esproprio prot 0816787 del 23.11.2022 ditta 187 fg 5 particella nn.1698 proprietà di ½ - e la provinciale determinava l'indennità definitiva per complessivi euro CP_2
13.575,68 (comunicata al ricorrente in data 10-14.7.2023).
Così individuati i beni oggetto della domanda di indennizzo il c.t.u. ha svolto tutti gli accertamenti necessari per la stima dell'indennità dovuta alla ricorrente.
Premesso che alla data degli accertamenti svolti dal c.t.u. le opere pubbliche non risultavano ancora iniziate lo stato dei luoghi viene così descritto: “l'ambito espropriato, necessario per dar corso ai lavori volti alla realizzazione delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. n. 47 , riguarda quei mappali che Parte_2 risultano collocati a confine, e dunque già in aderenza e/o già utilizzati come strada carraia di Bassano del Grappa (VI) di via Tito Speri. Fa eccezione una porzione pag. 6/16 immobiliare (mappale 1704), che allo stato attuale risulta inglobata nello scoperto dei fabbricati e risulta anche recintata da un muretto perimetrale, il quale – come verrà approfondito in seguito – risulterebbe posizionato su suolo pubblico. Mappale 1704 che, sulla base di quanto precisato nel verbale di immissione in possesso della ditta 186 del
11/09/2018, consisteva nella corte ad uno commerciale dell'originario mappale 46 categoria C/2. … alla data dei decreti di esproprio protocollo n. 0816784 del 23/11/2022
(ditta 186) e protocollo n. 0816787 del 23/11/2022 (ditta 187), il compendio immobiliare risultava costituito, come evidenziato nella documentazione precedentemente riportata, da un fabbricato a destinazione residenziale/commerciale, di cui l'istante è proprietaria di due unità a destinazione commerciale (di cui una in corso di definizione), nonché di un'unità immobiliare destinata a deposito, posta al piano interrato, e di un deposito (mappale 46) con scoperto esterno pertinenziale… Da quanto di evince, l'opera pubblica, una volta realizzata (si precisa che al momento la stessa non
è ancora stata realizzata), apporterà la chiusura degli accessi posti su via Tito Speri
(Accesso n. 1 e n. 2) e pertanto l'accesso alle proprietà dell'istante verranno consentite esclusivamente dall'accesso n. 3 posto su via Dante Alighieri.” (perizia in atti).
Va chiarito come nel corso delle operazioni peritali, su richiesta del c.t.p. di parte ricorrente, veniva svolto un rilievo tecnico che evidenziava come l'attuale posizionamento del corpo di fabbrica si trova non allineato rispetto alla mappa catastale presente negli archivi catastali. Come evidenziato dal c.t.u. “Questa evidenza comporta che allo stato attuale: la rampa di accesso si troverebbe collocata in parte su parte privata, in parte sui mappali espropriati e in parte sulla strada pubblica di via Tito Speri;
il muretto perimetrale di recinzione di troverebbe posizionato in parte sui mappali espropriati e in parte sulla strada pubblica di via Tito Speri;
l'attuale stato di fatto, alla luce di quanto emerso dalle attività di rilievo e di sovrapposizione, comporta la necessità di una regolamentazione dello stato dei luoghi che dovrà condursi tra il pubblico e il privato.” (cfr. perizia in atti).
La superficie complessiva espropriata, risultante dai decreti di esproprio relativi alla ditta 186 e alla ditta 187, è pari a 97 mq.
Di contro, la superficie totale della proprietà prima dell'esproprio era pari a 2.188,00 mq, mentre, successivamente all'esproprio, risulta pari a 2.091,00 mq. pag. 7/16 Figura 9 _ Elaborato catastale – con indicazione delle aree oggetto del Decreto di esproprio n. 0816784 del 23/11/2022 (ditta 186) e decreto di esproprio protocollo n. 0816787 del 23/11/2022 (Ditta 187) : perizia pag. 50
Il consulente ha inoltre precisato come “i mappali interessati dalla procedura espropriativa risultano, alla luce dei rilievi condotti in loco, già collocati all'interno delle fasce di rispetto stradali, sin da prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Infatti, dalle indagini eseguite è emerso che l'intero compendio immobiliare risulta roto-traslato, rispetto alla mappa catastale, in direzione della sede stradale di via Tito Speri, ove è prevista la realizzazione della suddetta opera stradale.
Quanto alle critiche svolte da parte ricorrente va preliminarmente evidenziato come non risulta configurabile alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto al fatto che “nel corso delle operazioni peritali il CTP di parte ricorrente aveva richiesto al CTU – senza mai riceverne copia – la trasmissione dei seguenti documenti:
“
1. Progetto integrale di dei luoghi per cui è causa in formato dwg sovrapposto CP_1 alla mappa di visura attuale (richiesta del 25.07.2024) …;
2. File in formato dwg sovrapposto alla mappa di visura attuale della materializzazione eseguita dall'SI EO , con relativi libretto delle misure ed Persona_2 elenco coordinate: sul punto preciso che, diversamente da quanto richiesto in data
06.02.2025, in data 18.02.25 è stato inviato solamente il file .dwg che riporta la
pag. 8/16 restituzione del frazionamento su base catastale RICOSTRUITA dall'SI” ( così nella memoria 24.10.2025)
In proposito è sufficiente rilevare come il c.t.p. è stato messo nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali senza che risulti configurabile alcun diritto all'ottenimento di ulteriore documentazione rispetto a quella in atti.
Né appaiono valorizzabili “i diversi criteri di stima rinvenibili nella perizia di a CP_1 firma dell'Avv. Caruso e Ing. redatta per i precedenti proprietari in data Per_3
08.11.2019 e prodotta dal CTP in allegato alle proprie osservazioni (cfr. allegato 1 –
Stima del 08.11.2019)” tenuto conto che tale documento risulta esser stato CP_1 depositato da parte ricorrente solo con la comparsa conclusionale. Come evidenziato dal c.t.p. il documento non risultava ritualmente acquisito agli atti del processo. Pacifica dunque l'irrilevanza del medesimo vieppiù considerato che parte resistente ne contesta la riferibilità ad e rileva come oggetto della stessa risultino beni diversi in CP_1 proprietà a soggetti diversi.
Indennità di esproprio.
Quanto alla determinazione dell'indennità vanno richiamati gli esiti della c.t.u. Sul punto la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, che sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ.
n.15028/2001; Cass. Civ.n.15804/2024). L'ing. ha evidenziato come “Nel Per_1 caso di specie, alla luce della destinazione urbanistica della porzione espropriata alla data del decreto di esproprio, sono stati attribuiti i “valori medi di mercato da attribuire alle aree edificabili” e nel caso in oggetto sono stati attribuiti 27,00 (vedi Allegato 08)
€/mq per i terreni/aree ricadenti all'interno di zone per funzioni pubbliche e di interesse generale, e 150 €/mq per le aree edificabili (nel caso di specie il mappale 1704, ricavato dal mappale 46, era originariamente utilizzato, come precisato nel verbale di immissione in possesso, come corte esclusiva del fabbricato) e quindi in zona produttiva” L'indennità di base è stata determinata, come precisato in perizia, sulla base della destinazione d'uso delle aree espropriate in: ▪”Ditta 186 (mappali 1704, 1696 e
1697) euro 5.367,00; ▪ Ditta 187 (mappali 1698) euro 594,00 “ ( cfr. perizia in atti).
pag. 9/16 Il c.t.u. ha inoltre evidenziato le conseguenze derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica:
“l'area scoperta di pertinenza del fabbricato (considerata come sedime interno e porzioni esterne), considerando sia il decreto di esproprio della ditta 186 che il decreto Con di esproprio della ditta , si ridurrà di 97 mq. Si precisa che detta superficie, considerata la natura e la tipologia delle aree espropriate, non incide sulla fruizione dello scoperto esterno. Si consideri, infatti, che le aree oggetto di esproprio consistono in aree destinate a “viabilità di progetto”, e quindi in fascia di rispetto stradale, collocate in prossimità della strada via Tito Speri ed in parte su via Dante Alighieri;
la realizzazione dell'opera pubblica comporterà l'occlusione dei due accessi al fabbricato, posti rispettivamente su via Tito Speri, mentre verrà mantenuto l'accesso su via Dante Alighieri;
- guardando, invece, all'occlusione dell'accesso carraio, posto su via Tito Speri, che permette di raggiungere, mediante una rampa, il deposito del piano interrato di proprietà si rileva che l'accesso verrà comunque garantito da Parte_1
Via Dante Alighieri. In merito alla rampa, si segnala, come già esplicitato precedentemente, che allo stato attuale, detta rampa si colloca in minima parte su proprietà pubblica;
- la realizzazione dell'opera pubblica, anche in considerazione dell'immediata vicinanza del corpo di fabbrica rispetto alla strada, aumenterà ragionevolmente, alla luce del maggior traffico veicolare, al momento non valutabile (l'opera non è ancora stata realizzata), l'immissione acustica presso i fabbricati esistenti e le relative pertinenze;
non è comunque da escludere che tali immissioni, ancorché ragionevolmente sussistenti, potrebbero comunque rientrare nella tolleranza di legge, posto che via Tito Speri deve considerarsi come consolidata strada di passaggio carraia a doppia corsia;
- il maggior traffico dovuto alla realizzazione dell'opera potrebbe ragionevolmente incrementare l'inquinamento ambientale. … E' stato, dunque, applicato un deprezzamento ritenuto congruo del compendio immobiliare rimasto in capo alla Ricorrente;
nel caso di specie, alla data di emanazione del Decreto di pag. 10/16 Esproprio, l'indennità di espropriazione parziale è stata determinata in complessivi €
42.552,25. ( cfr. perizia in atti).
In conclusione l'indennità dovuta alla ricorrente ammonta, come stimato dalla
CTU, in euro 5.367,00 più euro 594,00 per il valore di mercato del bene ablato
(indennità di espropriazione) euro 42.552,25 per la riduzione di valore della parte residua (indennità di espropriazione parziale) e così per complessivi euro 48.513,25.
Sull'indennità così determinata va inoltre riconosciuto l'aumento ex art. 37, secondo comma d.P.R. n. 327 del 2001 nella misura del 10 per cento tenuto conto che nel caso di specie risulta integrato il presupposto previsto dalla norma risultando l'indennità provvisoria offerta (per complessivi euro 5.756,39) inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
Come evidenziato dalla Suprema Corte l'aumento dell'indennità in misura del 10 per cento, previsto dall'art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 (testo vigente), è una misura chiaramente rivolta ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale (mediante la conclusione dell'accordo di cessione) ed a stimolare, nell'ottica del buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost.), comportamenti virtuosi delle pubbliche amministrazioni, le quali hanno la possibilità di evitare di pagare l'indennità maggiorata semplicemente offrendo, in via provvisoria, una somma non inferiore agli otto decimi del valore venale del bene ablato, in modo da favorire l'accettazione da parte dell'espropriato e disincentivare il ricorso alla via giudiziaria. Nei casi in cui non sia possibile concludere l'accordo (per fatto non imputabile al proprietario e) perché l'amministrazione abbia offerto un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva (dal giudice), la maggiorazione svolge una funzione compensativa (o perequativa, secondo Cass. n. 499/2014) per l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della conclusione del procedimento espropriativo che deve concludersi con il pagamento del giusto indennizzo "in tempo utile" (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), coerentemente con la giurisprudenza della Corte
DU (v., tra le tante, sent. 1 aprile 2008, Grande Camera, Gigli Costruzioni c. Italia;
21 febbraio 1997, c. )( così Cass.civ. n.12058/2017). Per_4 Per_5
pag. 11/16 In conclusione l'indennità dovuta alla ricorrente tenuto conto della maggiorazione risulta pertanto per complessivi euro 48.513,25 + 4851,32 = 53.364,57
Su tale somma vanno riconosciuti i soli interessi legali di natura compensativa con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio (nel caso di specie 23 novembre 2022) e fino a quella del deposito.
Va escluso il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. poiché quest'ultimo postula la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, nonché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n.
4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purché il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali
(cfr. Cass., Sez. 6, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez.
3, 19/03/2018, n. 6684).
Determinazione dell'indennità di occupazione.
In base a quanto previsto dall'art. 50 del d.p.r. n. 327/2001, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data del decreto di esproprio è dovuto un indennizzo per l'occupazione dell'area per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il criterio per determinare l'indennità di occupazione varia a seconda del tipo di immobile. Per le aree agricole, l'indennità è fissata in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione mentre per gli altri immobili, si applica la disciplina generale che prevede che l'indennità di occupazione sia proporzionale all'indennità di esproprio e sia liquidata in base a una percentuale legata al saggio degli interessi legali (cfr. Cass. civ. n.28688/2024).
Il periodo di occupazione su cui calcolare l'indennità di occupazione è quindi pari a 50 mesi, mentre per l'indennità di esproprio si è fatto riferimento all'indennità suindicata.
Come indicato dal c.t.u. si è proceduto a determinare l'indennità di occupazione riferita al periodo di occupazione a decorrere dall'immissione in possesso (11 settembre 2018) pag. 12/16 e fino al deposito dell'indennità (23 novembre 2022). “Il valore dell'indennità per l'occupazione d'urgenza su base mensile delle aree oggetto di esproprio in capo a
, di cui ai Decreti di Esproprio di cui ai prot. n. Parte_1
0816784 del 23/11/2022 (ditta 186) e n. 0816787 del 23/11/2022 (ditta 187), per complessivi 97 mq, è pari a €/mese 332,77 per la Ditta 186 e €/mese 299,63 per la ditta
187.
Si rileva e si precisa che detto importo è stato determinato sulla base del valore Con dell'indennità di base (Ditta 186: € 5.367,00 e Ditta : € 594,00) oltre che dell'indennità per l'espropriazione del bene unitario (€ 42.552,25) ovvero su un valore d'indennità pari a € 332,77 per la Ditta 186 e € 299,63 per la Ditta
187” (cfr. perizia in atti).
Considerato che dalla data di immissione in possesso, sino alla data di emissione del
Decreto (dal 11/09/2018 al 23/11/2022), sono determinabili complessivamente 50 mesi, il valore di stima per l'occupazione d'urgenza delle aree preordinate all'esproprio è pari a complessivi euro 31.619,97 (Ditta 186: (€ 332,77 x 50) € 16.638,63; Ditta 187: (€
299,63 x 50) € 14.981,34 ).
Indennità occupazione temporanea non preordinata all'esproprio
Quanto all'indennità dovuta in relazione all'occupazione temporanea dell'area non preordinata all'esproprio di cui al decreto motivato di occupazione di urgenza n. CDG-
0394960-1 del 23.07.2018 va ricordato come l'occupazione temporanea si riferisce a quelle aree che, nell'ambito di un procedimento espropriativo o comunque nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica, vengono occupate per un periodo temporaneo per finalità di cantiere o affini, aree che al termine dei lavori vengono restituite ai proprietari. L'articolo 49 del d.P.R. n.327/2001, nello stabilire che l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l'occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l'area da occupare deve essere strumentale all'esecuzione dell'opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione ( cfr Consiglio di Stato n.2874/2018).
pag. 13/16 Secondo gli articoli 49-50 del d.p.r. n.327/01 in caso di occupazione temporanea dell'area è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Nel caso di specie il c.t.u. ha evidenziato come i lavori di esecuzione dell'opera pubblica non risultano ancora iniziati ed ha pertanto calcolato tale indennità tenuto conto dell'immissione in possesso dell'11.9.2018, e sino alla data di emissione dei due decreti di esproprio (23.11.2022) complessivamente per 50 mesi come segue: “Con riferimento al Decreto di Esproprio protocollo n. 0816784 del 23.11-2022, con riferimento alla ditta 186 € 62,71 x 50 = €
3.135,42
Con riferimento al Decreto di Esproprio protocollo n. 0816787 del 23.11-2022, con riferimento alla ditta 187 € 0,00 x 50 = € 00,00 “ ( cfr pag 78 perizia).
Sull'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione sono dovuti, fino al deposito presso la competente Amministrazione dello Stato, gli interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva alla data dell'immissione in possesso (11 settembre 2018).
Come da ultimo evidenziato dalla Suprema Corte: “gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione”
(cfr. Cass civ n.28507/2024, e già Cass. civ. n.9329/2016, n.9410/2006).
Va in conclusione osservato come la domanda con cui la ricorrente chiede la condanna al pagamento dell'indennità di esproprio e di occupazione giudizialmente determinata è inammissibile, in quanto tale condanna non può essere pronunciata nel relativo giudizio di opposizione alla stima, promosso dinanzi alla Corte d'Appello, spiegando la domanda proposta il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria
(Cass. civ. n.24930/2007 e n. 16258/2002).
Conclusioni e spese di lite.
pag. 14/16 Le indennità dovute vanno quantificate nella misura indicata in motivazione, maggiorata con gli interessi legali come indicato e va ordinato a di CP_1 depositare le somme presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.
Le spese di lite vanno poste secondo soccombenza integralmente a carico di CP_1
Dette spese sono liquidate, in assenza di nota spese, in base ai parametri medi di cui al
D.M. n.55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00), in complessivi euro 14.317,00 oltre euro 545,00 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA. con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. e dell'ausiliario, già liquidate con decreto 1 luglio 2025 vanno poste a definitivo carico di con onere di rimborso di quanto a tale titolo CP_1 eventualmente anticipato dalla ricorrente.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1. dichiara che l'indennità spettante a in dipendenza Parte_1 dell'espropriazione per pubblica utilità di cui ai decreti di esproprio prot 0816784 del
23.11.2022 ditta 186 fg 5 particelle nn.1704, 1696, 1697 e prot 0816787 del 23.11.2022 Con ditta fg 5 particella nn.1698 proprietà di ½ adottati da CP_1
è pari ad euro 53.364,57 a titolo di indennità di esproprio - oltre interessi compensativi al saggio legale dal 23 novembre 2022 al deposito –
oltre euro 34.755,39 a titolo di indennità di occupazione- oltre interessi compensativi al saggio legale dalla scadenza di ciascuna annualità dal 11 settembre
2018 al deposito;
2. ordina a di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello CP_1
Stato di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 14.317,00 per compensi oltre euro 545,00 per spese oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pag. 15/16 4. pone a carico di CP_1 luglio 2025.
Venezia, 11 novembre 2025
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
le spese della CTU già liquidate con decreto 1
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 739/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'avv. Giorgia Paoletti ricorrente contro
(c.f. e p.i. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore con gli avv.ti Enrico Gualandi, Francesca Piccolo e Davide
Scano resistente
Oggetto: procedimento ex art. 29 D.L.vo n. 150/11 di opposizione alla stima ex art.
54 d.p.r. n.327/2001 (t.u. espropriazione per pubblica utilità)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come nel ricorso: Voglia la Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione di consulenza tecnica di ufficio:
i (i) accertare e determinare l'indennità di esproprio dovuta con riferimento agli immobili tutti siti in Bassano del Grappa, catastalmente censiti al foglio 5, particelle 1696 (ex 1524), 1697 (ex 1524), 1698 (ex 1528), 1704 (ex 46), 46, 1695, 1523, 1528
(sub 12-13-16-18), 912, 1519, nella misura complessiva pari ad euro 1.053.658,11, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
ii (ii) accertare e determinare l'indennità di occupazione dovuta in relazione agli stessi immobili nella misura, per ogni anno, di un dodicesimo dell'indennità di esproprio e, per ogni mese o frazione di mese, di un dodicesimo di quella annua;
iii (iii) per l'effetto, condannare la al pagamento dell'indennità di CP_1 esproprio e di occupazione, così come determinate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, in favore della Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Come da note depositate il 25 ottobre 2025 “ insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate affinché, eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, sia rideterminata l'indennità di esproprio e di occupazione nella misura indicata dall'esponente ed in ogni caso nella misura minima prevista dalla stima di del CP_1
08.11.2019 che prevedeva e proponeva un'indennità complessiva di euro 724.221,92 di gran lunga superiore e nettamente in contrasto con la bozza di stima del CTU, con riconoscimento e applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 37 comma II DPR
327/2001 ed in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria, al fine di consentire alla Ricorrente di poter ricevere il “giusto indennizzo” Quanto alle spese di lite, lo scrivente difensore si dichiara con le presenti memorie antistatario e ne chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per parte resistente confermare la determinazione delle indennità espropriative ad opera dalla
[...]
e – comunque - accertare e determinare l'indennità di Controparte_2 espropriazione e di occupazione ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazioni) in conformità ai criteri di stima indicati negli scritti difensivi depositati nell'interesse della resistente tenendo altresì conto delle somme già depositate presso la Cassa CP_1
Depositi e Prestiti (rectius, presso il M.E.F. – Ragioneria Territoriale dello Stato di
Venezia), computando pro quota il decorso degli interessi. In subordine, si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello accolga il criterio di stima adottato dal C.T.U. pag. 2/16 nell'ipotesi di cui al prospetto B (cfr. pag. 118, elaborato peritale). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
MOTIVAZIONE
in data 17 aprile 2023 depositava ricorso ex artt. 281 Pt_1 Parte_1 duodecies c.p.c. e art. 29 D.Lgs. 150/2011 chiedendo la determinazione dell'indennità di esproprio nonché l'indennità di occupazione con riferimento al decreto di esproprio n. 516/2022 del 23 novembre 2022 in relazione agli immobili attualmente censiti al foglio 5, mappali, 1696, 1697 e 1704 del Comune di Bassano del Grappa.
Assumeva che la non aveva ancora reso la stima Controparte_2 definitiva per la determinazione delle indennità e pertanto ne chiedeva la determinazione giudiziale.
Rilevava come gli immobili erano stati oggetto di occupazione anticipata d'urgenza ex art.22 bis dpr n.327/01 chiedendo la determinazione anche dell'indennità di occupazione.
La ricorrente assumeva che le indennità risultavano dovute sia con riferimento agli immobili direttamente interessati dal procedimento di esproprio - foglio 5, mappali:
1696 (ex 1524), 1697 (ex 1524), 1698 (ex 1528) e 1704 (ex 46) sia con riferimento agli immobili -foglio 5, mappali: 1695, 1523, 1528 (sub 12-13-16-18), 46, 912, 1519 – che pur se non direttamente interessati dal procedimento di esproprio, risultavano comunque pregiudicati dalla realizzazione dell'opera ex art.44 dpr n.327/01.
Evidenziava come il compendio immobiliare oggetto di esproprio risulta costituito da due manufatti edilizi destinati ad attività artigianale-commerciale (un fabbricato principale pluripiano di recente costruzione, nonché da un ampio piazzale destinato alla sosta e movimentazione dei veicoli) rilevando come la realizzazione del sottopasso ferroviario pur comportando l'esproprio di una piccola porzione di area pertinenziale del complesso immobiliare di fatto comportava la chiusura definitiva dei due accessi carrai di ampie dimensioni, rendendo l'area pertinenziale inutilizzabile ed inaccessibile se non impiegando l'accesso dalla via comunale Dante Alighieri. Detto accesso peraltro, risultava di difficile transito sia per la ridotta larghezza della carreggiata, sia per la presenza, a filo strada, delle unità residenziali. La ricorrente dimetteva una relazione tecnica che indicava un danno patrimoniale quantificato ai sensi dell'art.33 primo pag. 3/16 comma dpr 327/11 in euro 992.548,11 per il compendio oggetto di esproprio oltre ad euro 61.110,00 per le ulteriori aree residenziali (particelle 912 e 1519), sempre di proprietà della ricorrente, per complessivi euro 1.053.658,11.
Chiedeva inoltre l'indennità di occupazione a decorrere, con riferimento agli immobili di cui alla ditta 186, a partire dall'11 settembre 2018 (doc.7) , mentre, con riferimento agli immobili di cui alla ditta 187, a partire del 18 settembre 2018 (doc.8).
Con comparsa depositata in data 1 settembre 2023 si è costituita in causa CP_1 chiedendo di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso, di dichiarare l'incompetenza funzionale sulla domanda di indennità ex art.44 t.u. espropriazioni in favore del Tribunale ordinario di Vicenza e, in via subordinata, di accertare e determinare l'indennità espropriazione e di occupazione secondo giustizia, ai sensi del
D.P.R. n. 327/2001. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso tenuto conto che successivamente al suo deposito era stata notificata ai sensi dell'art. 21 d.p.r. cit. la determinazione dell'indennità definitiva da parte della (il 10 Controparte_2 ed il 14 luglio 2023) senza che nei 30 giorni successivi la ricorrente avesse depositato l'opposizione alla stima, prestando quindi acquiescenza alla determinazione in via amministrativa ad opera della Eccepiva inoltre Controparte_2
l'improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione beneficiaria dell'esproprio
Nel merito rilevava come la quantificazione prospettata dalla ricorrente risultava
“abnorme” tenuto conto della determinazione della che Controparte_2 stimava una complessiva indennità definitiva di euro 13.575,68. Rilevava come la ricorrente aveva ricompreso aree non coinvolte dall'esproprio, ma solo confinanti con quelle interessate dall'opera pubblica (mapp. 1523 e 1695) contestando il metodo di stima utilizzato e rilevando come l'accesso su via Dante Alighieri– anche per effetto dell'opera pubblica di cui all'esproprio – risulterà oggetto di ampia risistemazione ed allargamento.
Quanto alla richiesta di indennità con riferimento alle particelle 912 e 1519 richiesto ex art.44 d.p.r. cit. rilevava come la stessa non competeva alla ricorrente ma solo ai proprietari degli immobili circostanti l'opera pubblica, non assoggettati alla procedura espropriativa evidenziando la competenza funzionale del Tribunale di Vicenza. pag. 4/16 In data 19.03.2024 veniva disposta c.t.u. volta a determinare l'indennità di espropriazione considerando sia la superficie espropriata, sia, nel caso di espropriazione parziale, la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, ed all'esito del contraddittorio con i tecnici di parte, il c.t.u. ing. depositava il proprio Persona_1 elaborato peritale.
Le parti sono state autorizzate a depositare note difensive recanti le proprie osservazioni e conclusioni, come sopraindicate, in vista dell'udienza di discussione del 4 novembre
2025 all'esito della quale il collegio si è riservato.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente ribadita l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in quanto la stima definitiva dell'indennità di esproprio ad opera della ove intervenuta nel corso del giudizio volto ad ottenere la Controparte_2 determinazione dell'indennità di esproprio, tenuto conto che, come già osservato nell'ordinanza 19 marzo 2024, è “inidonea ad influenzare l'azione giudiziaria già intrapresa e non può acquistare carattere definitivo - per cui non abbisogna della proposizione di alcuna opposizione -, né incidere sulle autonome determinazioni da operarsi in sede giudiziaria” (Cass. n. 4369/22).
Va poi rilevato come non è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del beneficiario dell'espropriazione non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. SU n. 25294/22).
Ciò premesso nel merito delle domande va evidenziato come in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo. Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta sulla base di un esproprio parziale al soggetto espropriato va fatta applicazione della disposizione di cui all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001, e non di quella contenuta nel successivo art. 44, come ipotizzato da parte ricorrente, tenuto conto che la previsione pag. 5/16 dell'art.44 è destinata ad operare in funzione del ristoro del pregiudizio subìto dai terzi non espropriati in relazione ai pregiudizi indiretti che immobili non coinvolti nell'espropriazione ricevono per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica (cfr. Cass. civ. n.4264/2021). Allorquando risulti accertata l'unità funzionale tra la parte espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima va correttamente determinata ex art.33 cit. in misura percentuale rispetto alle somme astrattamente dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle porzioni residue dell'immobile rimaste nella giuridica disponibilità del proprietario, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica.(cfr. Cass.civ. 16528/2022).
Tanto premesso in linea generale va rilevato come a seguito dell'approvazione del progetto definitivo delle opere stradali di connessione alla variante Bassano del Grappa ssn.47 approvato con provvedimento n. CDG-610922 dell'1.12.2017, Parte_2 veniva previsto l'esproprio e l'occupazione di aree già in proprietà di Immobiliare s.r.l.
(fg 5 mapp 46,1524 e 1528) e successivamente acquistate in sede esecutiva dalla ricorrente (decreto di trasferimento rep. 655/2021 del Parte_1
24.04.2021 RgEs n.742/2016 Tribunale di Vicenza).
In data 23 novembre 2022 venivano emessi i decreti di esproprio -decreto esproprio prot
0816784 del 23.11.2022 ditta 186 fg 5 particelle nn.1704, 1696, 1697- decreto esproprio prot 0816787 del 23.11.2022 ditta 187 fg 5 particella nn.1698 proprietà di ½ - e la provinciale determinava l'indennità definitiva per complessivi euro CP_2
13.575,68 (comunicata al ricorrente in data 10-14.7.2023).
Così individuati i beni oggetto della domanda di indennizzo il c.t.u. ha svolto tutti gli accertamenti necessari per la stima dell'indennità dovuta alla ricorrente.
Premesso che alla data degli accertamenti svolti dal c.t.u. le opere pubbliche non risultavano ancora iniziate lo stato dei luoghi viene così descritto: “l'ambito espropriato, necessario per dar corso ai lavori volti alla realizzazione delle opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa della S.S. n. 47 , riguarda quei mappali che Parte_2 risultano collocati a confine, e dunque già in aderenza e/o già utilizzati come strada carraia di Bassano del Grappa (VI) di via Tito Speri. Fa eccezione una porzione pag. 6/16 immobiliare (mappale 1704), che allo stato attuale risulta inglobata nello scoperto dei fabbricati e risulta anche recintata da un muretto perimetrale, il quale – come verrà approfondito in seguito – risulterebbe posizionato su suolo pubblico. Mappale 1704 che, sulla base di quanto precisato nel verbale di immissione in possesso della ditta 186 del
11/09/2018, consisteva nella corte ad uno commerciale dell'originario mappale 46 categoria C/2. … alla data dei decreti di esproprio protocollo n. 0816784 del 23/11/2022
(ditta 186) e protocollo n. 0816787 del 23/11/2022 (ditta 187), il compendio immobiliare risultava costituito, come evidenziato nella documentazione precedentemente riportata, da un fabbricato a destinazione residenziale/commerciale, di cui l'istante è proprietaria di due unità a destinazione commerciale (di cui una in corso di definizione), nonché di un'unità immobiliare destinata a deposito, posta al piano interrato, e di un deposito (mappale 46) con scoperto esterno pertinenziale… Da quanto di evince, l'opera pubblica, una volta realizzata (si precisa che al momento la stessa non
è ancora stata realizzata), apporterà la chiusura degli accessi posti su via Tito Speri
(Accesso n. 1 e n. 2) e pertanto l'accesso alle proprietà dell'istante verranno consentite esclusivamente dall'accesso n. 3 posto su via Dante Alighieri.” (perizia in atti).
Va chiarito come nel corso delle operazioni peritali, su richiesta del c.t.p. di parte ricorrente, veniva svolto un rilievo tecnico che evidenziava come l'attuale posizionamento del corpo di fabbrica si trova non allineato rispetto alla mappa catastale presente negli archivi catastali. Come evidenziato dal c.t.u. “Questa evidenza comporta che allo stato attuale: la rampa di accesso si troverebbe collocata in parte su parte privata, in parte sui mappali espropriati e in parte sulla strada pubblica di via Tito Speri;
il muretto perimetrale di recinzione di troverebbe posizionato in parte sui mappali espropriati e in parte sulla strada pubblica di via Tito Speri;
l'attuale stato di fatto, alla luce di quanto emerso dalle attività di rilievo e di sovrapposizione, comporta la necessità di una regolamentazione dello stato dei luoghi che dovrà condursi tra il pubblico e il privato.” (cfr. perizia in atti).
La superficie complessiva espropriata, risultante dai decreti di esproprio relativi alla ditta 186 e alla ditta 187, è pari a 97 mq.
Di contro, la superficie totale della proprietà prima dell'esproprio era pari a 2.188,00 mq, mentre, successivamente all'esproprio, risulta pari a 2.091,00 mq. pag. 7/16 Figura 9 _ Elaborato catastale – con indicazione delle aree oggetto del Decreto di esproprio n. 0816784 del 23/11/2022 (ditta 186) e decreto di esproprio protocollo n. 0816787 del 23/11/2022 (Ditta 187) : perizia pag. 50
Il consulente ha inoltre precisato come “i mappali interessati dalla procedura espropriativa risultano, alla luce dei rilievi condotti in loco, già collocati all'interno delle fasce di rispetto stradali, sin da prima dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Infatti, dalle indagini eseguite è emerso che l'intero compendio immobiliare risulta roto-traslato, rispetto alla mappa catastale, in direzione della sede stradale di via Tito Speri, ove è prevista la realizzazione della suddetta opera stradale.
Quanto alle critiche svolte da parte ricorrente va preliminarmente evidenziato come non risulta configurabile alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto al fatto che “nel corso delle operazioni peritali il CTP di parte ricorrente aveva richiesto al CTU – senza mai riceverne copia – la trasmissione dei seguenti documenti:
“
1. Progetto integrale di dei luoghi per cui è causa in formato dwg sovrapposto CP_1 alla mappa di visura attuale (richiesta del 25.07.2024) …;
2. File in formato dwg sovrapposto alla mappa di visura attuale della materializzazione eseguita dall'SI EO , con relativi libretto delle misure ed Persona_2 elenco coordinate: sul punto preciso che, diversamente da quanto richiesto in data
06.02.2025, in data 18.02.25 è stato inviato solamente il file .dwg che riporta la
pag. 8/16 restituzione del frazionamento su base catastale RICOSTRUITA dall'SI” ( così nella memoria 24.10.2025)
In proposito è sufficiente rilevare come il c.t.p. è stato messo nelle condizioni di partecipare alle operazioni peritali senza che risulti configurabile alcun diritto all'ottenimento di ulteriore documentazione rispetto a quella in atti.
Né appaiono valorizzabili “i diversi criteri di stima rinvenibili nella perizia di a CP_1 firma dell'Avv. Caruso e Ing. redatta per i precedenti proprietari in data Per_3
08.11.2019 e prodotta dal CTP in allegato alle proprie osservazioni (cfr. allegato 1 –
Stima del 08.11.2019)” tenuto conto che tale documento risulta esser stato CP_1 depositato da parte ricorrente solo con la comparsa conclusionale. Come evidenziato dal c.t.p. il documento non risultava ritualmente acquisito agli atti del processo. Pacifica dunque l'irrilevanza del medesimo vieppiù considerato che parte resistente ne contesta la riferibilità ad e rileva come oggetto della stessa risultino beni diversi in CP_1 proprietà a soggetti diversi.
Indennità di esproprio.
Quanto alla determinazione dell'indennità vanno richiamati gli esiti della c.t.u. Sul punto la puntuale ricostruzione della vicenda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, che sulla base di un'analisi tanto rigorosa quanto motivata dei dati di causa, viene condivisa dal Collegio e deve aversi in linea generale per richiamata (cfr. Cass. Civ.
n.15028/2001; Cass. Civ.n.15804/2024). L'ing. ha evidenziato come “Nel Per_1 caso di specie, alla luce della destinazione urbanistica della porzione espropriata alla data del decreto di esproprio, sono stati attribuiti i “valori medi di mercato da attribuire alle aree edificabili” e nel caso in oggetto sono stati attribuiti 27,00 (vedi Allegato 08)
€/mq per i terreni/aree ricadenti all'interno di zone per funzioni pubbliche e di interesse generale, e 150 €/mq per le aree edificabili (nel caso di specie il mappale 1704, ricavato dal mappale 46, era originariamente utilizzato, come precisato nel verbale di immissione in possesso, come corte esclusiva del fabbricato) e quindi in zona produttiva” L'indennità di base è stata determinata, come precisato in perizia, sulla base della destinazione d'uso delle aree espropriate in: ▪”Ditta 186 (mappali 1704, 1696 e
1697) euro 5.367,00; ▪ Ditta 187 (mappali 1698) euro 594,00 “ ( cfr. perizia in atti).
pag. 9/16 Il c.t.u. ha inoltre evidenziato le conseguenze derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica:
“l'area scoperta di pertinenza del fabbricato (considerata come sedime interno e porzioni esterne), considerando sia il decreto di esproprio della ditta 186 che il decreto Con di esproprio della ditta , si ridurrà di 97 mq. Si precisa che detta superficie, considerata la natura e la tipologia delle aree espropriate, non incide sulla fruizione dello scoperto esterno. Si consideri, infatti, che le aree oggetto di esproprio consistono in aree destinate a “viabilità di progetto”, e quindi in fascia di rispetto stradale, collocate in prossimità della strada via Tito Speri ed in parte su via Dante Alighieri;
la realizzazione dell'opera pubblica comporterà l'occlusione dei due accessi al fabbricato, posti rispettivamente su via Tito Speri, mentre verrà mantenuto l'accesso su via Dante Alighieri;
- guardando, invece, all'occlusione dell'accesso carraio, posto su via Tito Speri, che permette di raggiungere, mediante una rampa, il deposito del piano interrato di proprietà si rileva che l'accesso verrà comunque garantito da Parte_1
Via Dante Alighieri. In merito alla rampa, si segnala, come già esplicitato precedentemente, che allo stato attuale, detta rampa si colloca in minima parte su proprietà pubblica;
- la realizzazione dell'opera pubblica, anche in considerazione dell'immediata vicinanza del corpo di fabbrica rispetto alla strada, aumenterà ragionevolmente, alla luce del maggior traffico veicolare, al momento non valutabile (l'opera non è ancora stata realizzata), l'immissione acustica presso i fabbricati esistenti e le relative pertinenze;
non è comunque da escludere che tali immissioni, ancorché ragionevolmente sussistenti, potrebbero comunque rientrare nella tolleranza di legge, posto che via Tito Speri deve considerarsi come consolidata strada di passaggio carraia a doppia corsia;
- il maggior traffico dovuto alla realizzazione dell'opera potrebbe ragionevolmente incrementare l'inquinamento ambientale. … E' stato, dunque, applicato un deprezzamento ritenuto congruo del compendio immobiliare rimasto in capo alla Ricorrente;
nel caso di specie, alla data di emanazione del Decreto di pag. 10/16 Esproprio, l'indennità di espropriazione parziale è stata determinata in complessivi €
42.552,25. ( cfr. perizia in atti).
In conclusione l'indennità dovuta alla ricorrente ammonta, come stimato dalla
CTU, in euro 5.367,00 più euro 594,00 per il valore di mercato del bene ablato
(indennità di espropriazione) euro 42.552,25 per la riduzione di valore della parte residua (indennità di espropriazione parziale) e così per complessivi euro 48.513,25.
Sull'indennità così determinata va inoltre riconosciuto l'aumento ex art. 37, secondo comma d.P.R. n. 327 del 2001 nella misura del 10 per cento tenuto conto che nel caso di specie risulta integrato il presupposto previsto dalla norma risultando l'indennità provvisoria offerta (per complessivi euro 5.756,39) inferiore agli otto decimi di quella definitiva.
Come evidenziato dalla Suprema Corte l'aumento dell'indennità in misura del 10 per cento, previsto dall'art. 37, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 (testo vigente), è una misura chiaramente rivolta ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale (mediante la conclusione dell'accordo di cessione) ed a stimolare, nell'ottica del buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97, comma 2, Cost.), comportamenti virtuosi delle pubbliche amministrazioni, le quali hanno la possibilità di evitare di pagare l'indennità maggiorata semplicemente offrendo, in via provvisoria, una somma non inferiore agli otto decimi del valore venale del bene ablato, in modo da favorire l'accettazione da parte dell'espropriato e disincentivare il ricorso alla via giudiziaria. Nei casi in cui non sia possibile concludere l'accordo (per fatto non imputabile al proprietario e) perché l'amministrazione abbia offerto un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva (dal giudice), la maggiorazione svolge una funzione compensativa (o perequativa, secondo Cass. n. 499/2014) per l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della conclusione del procedimento espropriativo che deve concludersi con il pagamento del giusto indennizzo "in tempo utile" (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), coerentemente con la giurisprudenza della Corte
DU (v., tra le tante, sent. 1 aprile 2008, Grande Camera, Gigli Costruzioni c. Italia;
21 febbraio 1997, c. )( così Cass.civ. n.12058/2017). Per_4 Per_5
pag. 11/16 In conclusione l'indennità dovuta alla ricorrente tenuto conto della maggiorazione risulta pertanto per complessivi euro 48.513,25 + 4851,32 = 53.364,57
Su tale somma vanno riconosciuti i soli interessi legali di natura compensativa con decorrenza dalla data di emissione del decreto di esproprio (nel caso di specie 23 novembre 2022) e fino a quella del deposito.
Va escluso il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. poiché quest'ultimo postula la proposizione di una specifica domanda, non desumibile da quella di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione monetaria, nonché la prova del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, 9/03/2012, n. 3738; 5/06/2006, n. 13182; 7/03/2006, n.
4885), che può essere ritenuto esistente anche in via presuntiva, purché il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è risultato superiore al saggio degli interessi legali
(cfr. Cass., Sez. 6, 9/08/2021, n. 22512; Cass., Sez. 2, 30/07/2019, n. 20547; Cass., Sez.
3, 19/03/2018, n. 6684).
Determinazione dell'indennità di occupazione.
In base a quanto previsto dall'art. 50 del d.p.r. n. 327/2001, per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data del decreto di esproprio è dovuto un indennizzo per l'occupazione dell'area per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua.
Il criterio per determinare l'indennità di occupazione varia a seconda del tipo di immobile. Per le aree agricole, l'indennità è fissata in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione mentre per gli altri immobili, si applica la disciplina generale che prevede che l'indennità di occupazione sia proporzionale all'indennità di esproprio e sia liquidata in base a una percentuale legata al saggio degli interessi legali (cfr. Cass. civ. n.28688/2024).
Il periodo di occupazione su cui calcolare l'indennità di occupazione è quindi pari a 50 mesi, mentre per l'indennità di esproprio si è fatto riferimento all'indennità suindicata.
Come indicato dal c.t.u. si è proceduto a determinare l'indennità di occupazione riferita al periodo di occupazione a decorrere dall'immissione in possesso (11 settembre 2018) pag. 12/16 e fino al deposito dell'indennità (23 novembre 2022). “Il valore dell'indennità per l'occupazione d'urgenza su base mensile delle aree oggetto di esproprio in capo a
, di cui ai Decreti di Esproprio di cui ai prot. n. Parte_1
0816784 del 23/11/2022 (ditta 186) e n. 0816787 del 23/11/2022 (ditta 187), per complessivi 97 mq, è pari a €/mese 332,77 per la Ditta 186 e €/mese 299,63 per la ditta
187.
Si rileva e si precisa che detto importo è stato determinato sulla base del valore Con dell'indennità di base (Ditta 186: € 5.367,00 e Ditta : € 594,00) oltre che dell'indennità per l'espropriazione del bene unitario (€ 42.552,25) ovvero su un valore d'indennità pari a € 332,77 per la Ditta 186 e € 299,63 per la Ditta
187” (cfr. perizia in atti).
Considerato che dalla data di immissione in possesso, sino alla data di emissione del
Decreto (dal 11/09/2018 al 23/11/2022), sono determinabili complessivamente 50 mesi, il valore di stima per l'occupazione d'urgenza delle aree preordinate all'esproprio è pari a complessivi euro 31.619,97 (Ditta 186: (€ 332,77 x 50) € 16.638,63; Ditta 187: (€
299,63 x 50) € 14.981,34 ).
Indennità occupazione temporanea non preordinata all'esproprio
Quanto all'indennità dovuta in relazione all'occupazione temporanea dell'area non preordinata all'esproprio di cui al decreto motivato di occupazione di urgenza n. CDG-
0394960-1 del 23.07.2018 va ricordato come l'occupazione temporanea si riferisce a quelle aree che, nell'ambito di un procedimento espropriativo o comunque nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica, vengono occupate per un periodo temporaneo per finalità di cantiere o affini, aree che al termine dei lavori vengono restituite ai proprietari. L'articolo 49 del d.P.R. n.327/2001, nello stabilire che l'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l'occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l'area da occupare deve essere strumentale all'esecuzione dell'opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione ( cfr Consiglio di Stato n.2874/2018).
pag. 13/16 Secondo gli articoli 49-50 del d.p.r. n.327/01 in caso di occupazione temporanea dell'area è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto spetterebbe nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Nel caso di specie il c.t.u. ha evidenziato come i lavori di esecuzione dell'opera pubblica non risultano ancora iniziati ed ha pertanto calcolato tale indennità tenuto conto dell'immissione in possesso dell'11.9.2018, e sino alla data di emissione dei due decreti di esproprio (23.11.2022) complessivamente per 50 mesi come segue: “Con riferimento al Decreto di Esproprio protocollo n. 0816784 del 23.11-2022, con riferimento alla ditta 186 € 62,71 x 50 = €
3.135,42
Con riferimento al Decreto di Esproprio protocollo n. 0816787 del 23.11-2022, con riferimento alla ditta 187 € 0,00 x 50 = € 00,00 “ ( cfr pag 78 perizia).
Sull'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione sono dovuti, fino al deposito presso la competente Amministrazione dello Stato, gli interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva alla data dell'immissione in possesso (11 settembre 2018).
Come da ultimo evidenziato dalla Suprema Corte: “gli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, in quanto diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è emesso il decreto di occupazione”
(cfr. Cass civ n.28507/2024, e già Cass. civ. n.9329/2016, n.9410/2006).
Va in conclusione osservato come la domanda con cui la ricorrente chiede la condanna al pagamento dell'indennità di esproprio e di occupazione giudizialmente determinata è inammissibile, in quanto tale condanna non può essere pronunciata nel relativo giudizio di opposizione alla stima, promosso dinanzi alla Corte d'Appello, spiegando la domanda proposta il più limitato effetto, consentito dalla legge, di far ordinare il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto liquidato in sede amministrativa e l'importo maggiore, riconosciuto in sede giudiziaria
(Cass. civ. n.24930/2007 e n. 16258/2002).
Conclusioni e spese di lite.
pag. 14/16 Le indennità dovute vanno quantificate nella misura indicata in motivazione, maggiorata con gli interessi legali come indicato e va ordinato a di CP_1 depositare le somme presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.
Le spese di lite vanno poste secondo soccombenza integralmente a carico di CP_1
Dette spese sono liquidate, in assenza di nota spese, in base ai parametri medi di cui al
D.M. n.55/2014, per tutte le fasi e secondo il valore della causa (con riferimento al maggior quantum riconosciuto nello scaglione da euro 52.001,00 a 260.000,00), in complessivi euro 14.317,00 oltre euro 545,00 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA. con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. e dell'ausiliario, già liquidate con decreto 1 luglio 2025 vanno poste a definitivo carico di con onere di rimborso di quanto a tale titolo CP_1 eventualmente anticipato dalla ricorrente.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1. dichiara che l'indennità spettante a in dipendenza Parte_1 dell'espropriazione per pubblica utilità di cui ai decreti di esproprio prot 0816784 del
23.11.2022 ditta 186 fg 5 particelle nn.1704, 1696, 1697 e prot 0816787 del 23.11.2022 Con ditta fg 5 particella nn.1698 proprietà di ½ adottati da CP_1
è pari ad euro 53.364,57 a titolo di indennità di esproprio - oltre interessi compensativi al saggio legale dal 23 novembre 2022 al deposito –
oltre euro 34.755,39 a titolo di indennità di occupazione- oltre interessi compensativi al saggio legale dalla scadenza di ciascuna annualità dal 11 settembre
2018 al deposito;
2. ordina a di depositare presso il MEF- Ragioneria Territoriale dello CP_1
Stato di Venezia l'importo come sopra indicato, quando non già depositato presso tale istituto;
3. condanna a rifondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in euro 14.317,00 per compensi oltre euro 545,00 per spese oltre rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pag. 15/16 4. pone a carico di CP_1 luglio 2025.
Venezia, 11 novembre 2025
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
le spese della CTU già liquidate con decreto 1
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
pag. 16/16