Articolo 23 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
Art. 23. Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;
b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;
c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorita' centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante"; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992