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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4054/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4054/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio, proposta da nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Postiglione (SA), alla vi
[...] ionesi n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] resso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato il 1° giugno 2025, premetteva che, con Parte_1 sentenza n. 389/2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con con Controparte_1 cui veniva disposto l'obbligo a proprio carico di corrispon iuge l'importo mensile di € 350,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre il 60% delle spese straordinarie a proprio carico, Per_1
l'attribuzione sclusiva alla madre del diritto di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale e la residenza prevalente della minore presso la medesima. In particolare, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, prevedendo la collocazione prevalente della minore presso la Per_1 propria residenza, con conseguente obbligo a carico dell niuge di corrispondergli un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonche l'attribuzione in via esclusiva del diritto alla riscossione dell'assegno unico universale. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava integralmente le deduzioni del ricorrente e la collocazione temporanea della figlia presso il padre era stata determinata unicamente dalla momentanea necessita di consentirle la frequenza del corso
“Progetto GOL (Garanzia di Occupabilita dei Lavoratori)”, con conclusione prevista nel mese di dicembre 2025, finalizzato a favorirle l'inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della sua attuale condizione di disoccupazione. Pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza e invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 30 settembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica della regolamentazione dei rapporti patrimoniali le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque;
le parti hanno concordato quanto segue:
- La figlia avrà collocazione prevalente presso il padre, fermo restando l'affidamento condiviso;
- La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che vorrà, previo accordo con il sig. , in assenza potrà vederla il martedì, il giovedì e Parte_1 nei week end in modo al l sabato mattina fino alla domenica sera;
- La revoca dell'obbligo del mantenimento a carico del sig. ; - La ripartizione Parte_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%; - Il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 389/2024 pubblicata il 23.01.2024 del Tribunale di Salerno, dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 4054/2025 R.G., avente per oggetto: Modifica condizioni di divorzio, proposta da nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 nte domiciliato in Postiglione (SA), alla vi
[...] ionesi n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vincenzo Arena che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 ente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via
[...] resso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato il 1° giugno 2025, premetteva che, con Parte_1 sentenza n. 389/2024, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con con Controparte_1 cui veniva disposto l'obbligo a proprio carico di corrispon iuge l'importo mensile di € 350,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , oltre il 60% delle spese straordinarie a proprio carico, Per_1
l'attribuzione sclusiva alla madre del diritto di percepire l'intero importo dell'assegno unico universale e la residenza prevalente della minore presso la medesima. In particolare, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, prevedendo la collocazione prevalente della minore presso la Per_1 propria residenza, con conseguente obbligo a carico dell niuge di corrispondergli un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonche l'attribuzione in via esclusiva del diritto alla riscossione dell'assegno unico universale. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava integralmente le deduzioni del ricorrente e la collocazione temporanea della figlia presso il padre era stata determinata unicamente dalla momentanea necessita di consentirle la frequenza del corso
“Progetto GOL (Garanzia di Occupabilita dei Lavoratori)”, con conclusione prevista nel mese di dicembre 2025, finalizzato a favorirle l'inserimento nel mondo del lavoro, in ragione della sua attuale condizione di disoccupazione. Pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del ricorso. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza e invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 30 settembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla modifica della regolamentazione dei rapporti patrimoniali le cui condizioni sono ratificate dal Tribunale in quanto ritenute eque;
le parti hanno concordato quanto segue:
- La figlia avrà collocazione prevalente presso il padre, fermo restando l'affidamento condiviso;
- La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che vorrà, previo accordo con il sig. , in assenza potrà vederla il martedì, il giovedì e Parte_1 nei week end in modo al l sabato mattina fino alla domenica sera;
- La revoca dell'obbligo del mantenimento a carico del sig. ; - La ripartizione Parte_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%; - Il mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 389/2024 pubblicata il 23.01.2024 del Tribunale di Salerno, dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi