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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2197/2025 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Isola Liri (FR) Parte_1 via Garibaldi n.16, presso lo studio dell'Avv. Stella Tatangelo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
SO (FR) in via Piemonte n.37, presso lo studio dell'Avv. Cristian Sarrecchia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2025, la sig.ra – premesso che in data Parte_1
22.08.1992 ha contratto matrimonio concordatario con il sig. e che dalla loro Controparte_1 unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Persona_2
pagina 1 di 2 che il Tribunale di Cassino, con decreto di omologa dell'8.02.2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che i coniugi dalla data della separazione ad oggi non si sono riconciliati – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di divorzio. Parte_2
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati come da decreto di omologa del Tribunale di Cassino dell'8.2.2023 (n. R.G. 3567/2022) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett.
b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.08.1992 in Napoli (NA) tra e come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) al n. 96, parte II, Serie A, sez. R dell'anno 1992;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2197/2025 R.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Isola Liri (FR) Parte_1 via Garibaldi n.16, presso lo studio dell'Avv. Stella Tatangelo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
SO (FR) in via Piemonte n.37, presso lo studio dell'Avv. Cristian Sarrecchia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 17.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.08.2025, la sig.ra – premesso che in data Parte_1
22.08.1992 ha contratto matrimonio concordatario con il sig. e che dalla loro Controparte_1 unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Per_1 Persona_2
pagina 1 di 2 che il Tribunale di Cassino, con decreto di omologa dell'8.02.2023, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che i coniugi dalla data della separazione ad oggi non si sono riconciliati – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di divorzio. Parte_2
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati come da decreto di omologa del Tribunale di Cassino dell'8.2.2023 (n. R.G. 3567/2022) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett.
b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerando complessivamente la natura e l'esito del procedimento in relazione ai rapporti tra le parti, agli interessi coinvolti ed alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.08.1992 in Napoli (NA) tra e come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) al n. 96, parte II, Serie A, sez. R dell'anno 1992;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli, al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi pagina 2 di 2