Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2000, n. 5951
CASS
Sentenza 1 febbraio 2000

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Allorché, successivamente ad espulsione dal territorio dello Stato, eseguita prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 - abrogatrice della contravvenzione prevista dall'art. 151 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e contestualmente ripristinatrice di analoga figura di reato, ma in termini più favorevoli, perché punitiva della sola violazione infraquinquennale del divieto di rientro - lo straniero vi faccia ritorno senza autorizzazione, la sua condotta, dopo quella data, ricade nell'ambito di applicazione della legge sopravvenuta, sicché non è punibile qualora risulti che il rientro sia avvenuto oltre il quinquennio dalla data dell'avvenuta espulsione. Non risultano precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2000, n. 5951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5951
    Data del deposito : 1 febbraio 2000

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