Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
Allorché, successivamente ad espulsione dal territorio dello Stato, eseguita prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 1998 - abrogatrice della contravvenzione prevista dall'art. 151 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e contestualmente ripristinatrice di analoga figura di reato, ma in termini più favorevoli, perché punitiva della sola violazione infraquinquennale del divieto di rientro - lo straniero vi faccia ritorno senza autorizzazione, la sua condotta, dopo quella data, ricade nell'ambito di applicazione della legge sopravvenuta, sicché non è punibile qualora risulti che il rientro sia avvenuto oltre il quinquennio dalla data dell'avvenuta espulsione. Non risultano precedenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2000, n. 5951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5951 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 01/02/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI " N. 171
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N. 41933/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AW Beata, n.
9.5.1973 a ZE (Polonia)
avverso la sentenza in data 24.6.1999 della Corte d'Appello di Campobasso Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
AW Beata tratta a giudizio del Pretore di Campobasso per rispondere di rientro non autorizzato, dopo espulsione, nel territorio dello Stato. Il provvedimento espulsivo risulta emesso il 24.2.1992; l'accertamento risale al 21.10.1995. Con sentenza del 4.3.1998 il Pretore la riconosceva responsabile del reato di cui all'art. 151 R.D. 18.6.1931 n. 773. Proposto appello, la Corte rilevava che la detta norma incriminatrice era stata espressamente abrogata dall'art. 47 D.L.vo 25.7.1998 n. 286; il medesimo comportamento era peraltro attualmente sanzionato all'art. 13, co. 13, del D.L.vo citato, disposizione ritenuta più favorevole. Conseguentemente, in riforma della decisione impugnata, qualificato il fatto alla stregua della nuova norma e concesse le attenuanti generiche, condannava l'imputata, con sentenza del 24.6.1999, a un mese e dieci giorni di arresto, sostituiti con la equivalente ammenda di lire 3.000.000.
La AE ha proposto ricorso per cassazione, come denunciando violazione di legge. Infatti, precisato dal co. 14 dell'art. 13 D.L.vo n. 286/1998, nel nuovo sistema normativo il divieto di rientro nello Stato dopo l'espulsione è limitato nel tempo, restando efficace solo per cinque anni, termine che per provvedimento giudiziale può essere abbreviato fino a tre anni;
di tale più favorevole disciplina sopravvenuta la ricorrente - che pure aveva regolarizzato il proprio soggiorno - non aveva potuto fruire, essendo stata espulsa in epoca anteriore.
Il ricorso è, nei termini di seguito esposti, fondato. invero, l'art. 151 R.D. n. 773/1931 vietava in ogni tempo, salvo speciale autorizzazione ministeriale, il rientro nello Stato allo straniero espulso in via amministrativa, sottoponendo il trasgressore alla pena dell'arresto ed a nuova espulsione;
la norma configurava un reato di natura permanente, non esaurendosi la turbativa all'ordine pubblico interno col passaggio indebito della frontiera, ma protraendosi, per sua volontaria condotta, durante tutto il tempo in cui lo straniero soggiornava senza autorizzazione nel territorio dello Stato (Cass., Sez. I, 30.1/22.2.1989, El Gharbawi). Abrogata espressamente la detta disposizione dall'art. 46, lett. a), L.
6.3.1998 n. 40 - poi riprodotto nell'art. 47 del D.L.vo n. 286/1998,
testo unico delle disposizioni vigenti in materia - la medesima condotta è ora punita con identica sanzione dall'art. 13, co. 13, D.L.vo citato (già art. 11 della L. n. 40/1998). La nuova norma - in tutto sovrapponibile alla precedente - reca però una limitazione al comma successivo del citato art. 13: il divieto di rientro nello Stato "opera per un periodo di cinque anni", che può in determinati casi essere abbreviato con provvedimento giurisdizionale. Ne segue che il rientro non autorizzato è punibile soltanto se avvenuto nel quinquennio, o nel più breve termine determinato dal giudice, e che la permanenza stessa del reato cessa - se non sia intervenuta "ante tempus" autorizzazione o volontaria desistenza - con lo spirare del termine, non essendo più operativo il divieto penalmente sanzionato. Quanto alla decorrenza del termine, non espressamente indicata dalla legqe, l'art. 19 delle norme di attuazione emanate con D.P.R. 31.8.1999 n. 394 precisa che "il divieto di rientro... opera... dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita" sul passaporto "ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato". Tale disciplina regolamentare è conforme al complessivo disegno della legge, secondo il quale la mera inosservanza dell'ordine di espulsione è soggetta soltanto a misure amministrative, mentre assume rilevanza penale solo il, rientro" dopo che l'espulsione ha avuto effettiva esecuzione. Così chiarita la portata delle previsioni incriminatrici successivamente adottate dal legislatore, ne segue che allo straniero espulso - ed effettivamente uscito - dal territorio dello Stato prima del 27.3.1998 - data di entrata in vigore della L. n. 40/1998 - non potrà mai applicarsi, in caso di rientro in qualunque tempo avvenuto, l'art. 151 R.D. n. 773/1931, in quanto norma espressamente abrogata e meno favorevole;
sarà invece soggetto alle sanzioni previste dalla nuova norma incriminatrice, ma soltanto se, alla data predetta, non erano ancora decorsi i cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, venendo meno altrimenti, "ipso facto", la configurabilità stessa dell'illecito, riconducibile dunque esclusivamente alla norma abrogata e perciò esente da pena, e non verificandosi un'ipotesi di successione nel tempo per essere la figura criminosa di nuova introduzione inoperante ab initio" e perciò non suscettibile di applicazione retroattiva ex art. 2, co. 3, C.P..
Tanto chiarito, va ricordato che nel caso di specie l'espulsione fu disposta con decreto del 24.2.1992; l'imputata, come accertato dal giudice di merito, si trova ora in posizione di soggiorno regolare. Pertanto, ben potrebbe essere decorso, alla data di entrata in vigore della L. n. 40/1998, il quinquennio di efficacia del provvedimento espulsivo;
non è tuttavia possibile stabilirlo con certezza, poiché non risulta accertato quando l'espulsione fu in concreto eseguita. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio, a norma dell'art. 623 lett. c) C.P.P., alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio, affinché accerti la data di esecuzione dell'espulsione disposta il 24.2.1992 e provveda di conseguenza, attenendosi al principio per cui il fatto contestato è punibile, ai sensi del co. 13 dell'art. 13 D.L.vo n. 286/1998, soltanto se, al 27.3.1998, non erano ancora decorsi i cinque anni dal momento dell'esecuzione del provvedimento espulsivo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2000