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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1559/2020 avente ad oggetto “appello-contratti bancari”
TRA
(già (C.F. , in persona dei Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Procuratori e rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 Parte_3
Fernando M. Gabetta e Umberto D'Aragona, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- Appellante –
CONTRO
(C.F. ), giusta procura alle liti in atti, dagli CP_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Rosita Magazzeno e Mario Manzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia (SA), Via Trieste n. 2;
- Appellato –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 243 del 2019, con cui il Giudice di Pace di Buccino accoglieva la domanda dell'odierna appellata avente ad oggetto l'accertamento della non corrispondenza tra TAEG pattuito e applicato in relazione al contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo n. 505627355110500060 del settembre 2006, condannava al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 3.233,72 Pt_1 CP_1
e sempre al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori costituiti Pt_1 dell'originaria e delle spese di ctu, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado,
l'accoglimento delle eccezioni preliminari di nullità della citazione, di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Buccino e di intervenuta prescrizione delle somme corrisposte dall'attrice da oltre dieci anni prima la domanda, rigettando ogni domanda proposta da nei confronti di in quanto infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto;
dichiarare la tenuta a restituire le somme ricevute a seguito della CP_1 condanna di in primo grado e conseguentemente condannarla al pagamento in Pt_1 favore dell'odierna appellante della somma di euro 3.233,72 per capitale, euro 2.047,38 per spese di lite ed euro 427,52 per spese ctu, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori.
Parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace con quattro motivi di impugnazione, deducendo: i) l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della procura alle liti;
ii) incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Buccino; iii) omessa pronuncia sull'eccezione di intervenuta prescrizione;
iv) infondatezza della domanda attorea nel merito – normativa vigente all'epoca del contratto differente – polizza facoltativa non imposta dal creditore.
Con comparsa depositata in data 23.02.2021, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
In via preliminare, rilevava che l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per mancanza della procura alle liti era pretestuosa, stesso dicasi per l'eccezione relativa alla omessa pronuncia in merito da parte del Giudice di prime cure;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa pronuncia relativa alla nullità della prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio;
l'obbligatorietà della polizza e la sua inclusione nel calcolo del taeg;
l'errata indicazione del taeg e conseguente violazione delle norme imperative.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 08.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
29.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della procura alle liti
Con il primo motivo di gravame ha reiterato l'eccezione di nullità Parte_1 dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti. Rileva l'istituto di credito che l'atto di citazione notificato da controparte era privo di procura alle liti e, che il Giudice di prime cure non si fosse in alcun modo pronunciato sull'eccezione de qua.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
Nel caso di specie la procura alle liti , al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, risultava esistente atteso che, dall'esame del fascicolo di primo grado agli atti, depositato per la prima volta in giudizio con note del 2.07.2024 (cfr. produzione documentale) risulta che alla data del deposito in cancelleria della produzione di parte avvenuto in data 7.2.2019 era allegata la produra alle liti.
Il merito
L'appello merita accoglimento, risultando fondata la doglianza di parte appellante circa l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Buccino. Invero, parte appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza. La questione posta anche all'attenzione del
Giudice di Primo grado attiene a due profili: l'elezione di domicilio in un luogo diverso dalla residenza ed eseguita mediante reclamo stragiudiziale firmata dall'odierna appellata la cui sottoscrizione è stata autenticata da parte dell'avv. Manzo e la mancata indicazione della residenza della sig.ra . CP_1
Parte appellante osserva la discordanza suddetta anche in virtù dei documenti di riconoscimento prodotti agli atti (cfr. carta d'identità e patente di guida) in cui la residenza
è espressamente indicata in Battipaglia (SA), luogo quest'ultimo rientrante nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Eboli.
Parte appellata, ribadendo le proprie difese, rappresenta che con lettera inviata a mezzo pec del 12.07.2017 nel richiedere la documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 c.p.c. indirizzata all'odierno appellante, la comunicava di aver eletto domicilio in Buccino CP_1 alla Via Conceria Traversa, 3. Nel corpo della stessa si legge “La sig.ra (…) elegge CP_1 domicilio, ai fini della presente procedura, in Buccino (Sa) alla via Via Conceria Trav. N. 3 revocando ogni precedente dichiarazione e/o elezione di domicilio eventualmente effettuata”.
Il primo motivo di appello è fondato.
E' bene precisare che la mancata indicazione della residenza in atto di citazione non comporta la nullità della stessa;
precisamente la nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
(Cassazione civile sez. VI, 21/02/2013, n.4452).
Tuttavia per quanto attiene alla elezione di domicilio in luogo diverso dalla residenza in epoca successiva alla stipula del contratto è bene fare alcune precisazioni.
In data 21.09.2006 stipulava con la contratto di finanziamento per CP_1 Pt_1
l'acquisto di bene di consumo. Indicava in contratto la sua residenza in Battipaglia (SA) Via
Giove, 17. Con pec del 12.07.2017 a firma degli avvocati Manzo e Magazzeno nonché di con autentica del difensore Mario Manzo veniva richiesta la consegna della CP_1 documentazione inerente il finanziamento ex art. 119 TUB e veniva comunicata l'elezione di domicilio in Buccino alla Via Conceria Trav. n. 3.
Non può revocarsi in dubbio che la rivesta la qualifica di consumatore;
peraltro tale CP_1 circostanza non è oggetto di contestazione.
Ebbene l'art. 66 bis del codice del consumo così recita: “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”
La questione che si pone attiene proprio alla esatta individuazione del domicilio elettivo del consumatore e in che limiti quest'ultimo possa eleggere domicilio in luogo diverso dalla residenza senza violare il principio del Giudice precostituito per legge nonché la inderogabile disciplina consumeristica. Della questione si è occupata la Suprema Corte che con la pronuncia resa dalla sez. VI, il
17/05/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 17/05/2011), n.10832 affermando i seguenti principi che il tribunale condivide: “con riferimento alla previsione del foro inderogabile nel domicilio elettivo del consumatore è palese che, essendo l'elezione un atto che esprime una scelta, tale scelta è stata certamente supposta dal legislatore come esercitabile all'atto della conclusione del contratto”.
Infatti, l'art. 47 c.c. individua la fattispecie dell'elezione del domicilio o con riferimento a determinati atti o con riferimento a determinati affari. Poiché l'affare di cui si occupa il citato art. 33, comma 2, lett. u), è il contratto fra consumatore e professionista, il riferimento al domicilio elettivo sottende necessariamente che si allude al domicilio eletto nel contratto dal consumatore, il quale diventa, unitamente alla residenza del momento della domanda, il foro esclusivo delle azioni nascenti dal contratto, a meno che la loro esclusività non sia eliminata dalla trattativa individuale.
Il rilievo di elezioni di domicilio unilaterali del consumatore successive darebbe luogo, se si ammettesse, ad una sorta di diritto del consumatore di scegliersi il foro, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso. E ciò non già, come per la residenza, con riferimento al mutamento dello stato di fatto che la residenza esprime (e che non deve essere fittizio), bensì sulla base di un potere di scelta del tutto sganciato dalla stipulazione del contratto e, quindi, dal riferimento all'affare nel che consiste il contratto. Riferimento che nella logica di tutela del consumatore a proposito della sua elezione di domicilio necessariamente impone di dare rilievo ad un'elezione al momento del contratto.
Il principio di diritto che il Collegio ritiene doversi enunciare è, pertanto, il seguente: "il domicilio elettivo del consumatore, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett.
u), e che, se eletto, diviene insieme alla residenza dello stesso consumatore (al momento della domanda), foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto non sia stata oggetto di trattativa individuale: art. 34, comma 4, del D.Lgs.), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto ed all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti il contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.. Ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o addirittura nello stesso atto introduttivo di esso".
Applicando tali principi deve essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Eboli in quanto al momento della sottoscrizione del contratto la non aveva eletto domicilio;
CP_1
l'elezione è avvenuta con atto separato in epoca di gran lunga successiva alla stipula del contratto.
Ne consegue come, allo stato, non sussistano ulteriori elementi utili a sostenere una valida modifica della residenza o del domicilio dell'appellata che continua a risultare quello dedotto in contratto. Dunque, Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia non può che essere il Giudice di Pace di Eboli.
Gli altri motivi di gravame, attenendo al merito della domanda, non possono essere esaminati dal tribunale atteso che la sentenza di primo grado è da ritenersi nulla poiché resa da un Giudice incompetente. Quindi la dedotta e rilevata incompetenza ha carattere del tutto assorbente sulle altre questioni di merito proposte.
Ai sensi dell'art. 161 e 354 cpc deve essere assegnato un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al GDP competente.
Le spese
In considerazione dell'esito dell'appello va riformato anche il capo sulle spese processuali che per entrambi i gradi di giudizi seguono il criterio della concorrenza, sono poste a carico di e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del CP_1
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 243/2019, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 243/2019 emessa dal Giudice di Pace di Buccino in data
05.08.2019 dichiara l'incompetenza per territorio dello stesso Giudice di Pace di Buccino, stante la competenza esclusiva del Giudice di Pace di Eboli in ordine alla controversia in oggetto;
2) assegna, quindi, alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice di Pace di Eboli.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano per il primo CP_1 grado in euro 1.265 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa e per il presente giudizio in euro 1.701 (Fase Studio €
425,00, Fase Introduttiva € 425,00 e Fase Decisionale € 851,00), oltre euro 174.00 per C.U., oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Salerno, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1559/2020 avente ad oggetto “appello-contratti bancari”
TRA
(già (C.F. , in persona dei Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Procuratori e rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2 Parte_3
Fernando M. Gabetta e Umberto D'Aragona, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- Appellante –
CONTRO
(C.F. ), giusta procura alle liti in atti, dagli CP_1 CodiceFiscale_1 avv.ti Rosita Magazzeno e Mario Manzo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia (SA), Via Trieste n. 2;
- Appellato –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 243 del 2019, con cui il Giudice di Pace di Buccino accoglieva la domanda dell'odierna appellata avente ad oggetto l'accertamento della non corrispondenza tra TAEG pattuito e applicato in relazione al contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo n. 505627355110500060 del settembre 2006, condannava al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 3.233,72 Pt_1 CP_1
e sempre al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori costituiti Pt_1 dell'originaria e delle spese di ctu, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado,
l'accoglimento delle eccezioni preliminari di nullità della citazione, di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Buccino e di intervenuta prescrizione delle somme corrisposte dall'attrice da oltre dieci anni prima la domanda, rigettando ogni domanda proposta da nei confronti di in quanto infondata in CP_1 Parte_1 fatto ed in diritto;
dichiarare la tenuta a restituire le somme ricevute a seguito della CP_1 condanna di in primo grado e conseguentemente condannarla al pagamento in Pt_1 favore dell'odierna appellante della somma di euro 3.233,72 per capitale, euro 2.047,38 per spese di lite ed euro 427,52 per spese ctu, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo;
con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori.
Parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace con quattro motivi di impugnazione, deducendo: i) l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della procura alle liti;
ii) incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Buccino; iii) omessa pronuncia sull'eccezione di intervenuta prescrizione;
iv) infondatezza della domanda attorea nel merito – normativa vigente all'epoca del contratto differente – polizza facoltativa non imposta dal creditore.
Con comparsa depositata in data 23.02.2021, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.
In via preliminare, rilevava che l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione per mancanza della procura alle liti era pretestuosa, stesso dicasi per l'eccezione relativa alla omessa pronuncia in merito da parte del Giudice di prime cure;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa pronuncia relativa alla nullità della prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio;
l'obbligatorietà della polizza e la sua inclusione nel calcolo del taeg;
l'errata indicazione del taeg e conseguente violazione delle norme imperative.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 08.05.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il termine, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
29.05.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'eccezione di nullità della citazione per inesistenza della procura alle liti
Con il primo motivo di gravame ha reiterato l'eccezione di nullità Parte_1 dell'atto di citazione per inesistenza della procura alle liti. Rileva l'istituto di credito che l'atto di citazione notificato da controparte era privo di procura alle liti e, che il Giudice di prime cure non si fosse in alcun modo pronunciato sull'eccezione de qua.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
Nel caso di specie la procura alle liti , al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, risultava esistente atteso che, dall'esame del fascicolo di primo grado agli atti, depositato per la prima volta in giudizio con note del 2.07.2024 (cfr. produzione documentale) risulta che alla data del deposito in cancelleria della produzione di parte avvenuto in data 7.2.2019 era allegata la produra alle liti.
Il merito
L'appello merita accoglimento, risultando fondata la doglianza di parte appellante circa l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Buccino. Invero, parte appellante impugna il capo della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha rigettato l'eccezione di incompetenza. La questione posta anche all'attenzione del
Giudice di Primo grado attiene a due profili: l'elezione di domicilio in un luogo diverso dalla residenza ed eseguita mediante reclamo stragiudiziale firmata dall'odierna appellata la cui sottoscrizione è stata autenticata da parte dell'avv. Manzo e la mancata indicazione della residenza della sig.ra . CP_1
Parte appellante osserva la discordanza suddetta anche in virtù dei documenti di riconoscimento prodotti agli atti (cfr. carta d'identità e patente di guida) in cui la residenza
è espressamente indicata in Battipaglia (SA), luogo quest'ultimo rientrante nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Eboli.
Parte appellata, ribadendo le proprie difese, rappresenta che con lettera inviata a mezzo pec del 12.07.2017 nel richiedere la documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 c.p.c. indirizzata all'odierno appellante, la comunicava di aver eletto domicilio in Buccino CP_1 alla Via Conceria Traversa, 3. Nel corpo della stessa si legge “La sig.ra (…) elegge CP_1 domicilio, ai fini della presente procedura, in Buccino (Sa) alla via Via Conceria Trav. N. 3 revocando ogni precedente dichiarazione e/o elezione di domicilio eventualmente effettuata”.
Il primo motivo di appello è fondato.
E' bene precisare che la mancata indicazione della residenza in atto di citazione non comporta la nullità della stessa;
precisamente la nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta, è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.
(Cassazione civile sez. VI, 21/02/2013, n.4452).
Tuttavia per quanto attiene alla elezione di domicilio in luogo diverso dalla residenza in epoca successiva alla stipula del contratto è bene fare alcune precisazioni.
In data 21.09.2006 stipulava con la contratto di finanziamento per CP_1 Pt_1
l'acquisto di bene di consumo. Indicava in contratto la sua residenza in Battipaglia (SA) Via
Giove, 17. Con pec del 12.07.2017 a firma degli avvocati Manzo e Magazzeno nonché di con autentica del difensore Mario Manzo veniva richiesta la consegna della CP_1 documentazione inerente il finanziamento ex art. 119 TUB e veniva comunicata l'elezione di domicilio in Buccino alla Via Conceria Trav. n. 3.
Non può revocarsi in dubbio che la rivesta la qualifica di consumatore;
peraltro tale CP_1 circostanza non è oggetto di contestazione.
Ebbene l'art. 66 bis del codice del consumo così recita: “Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.”
La questione che si pone attiene proprio alla esatta individuazione del domicilio elettivo del consumatore e in che limiti quest'ultimo possa eleggere domicilio in luogo diverso dalla residenza senza violare il principio del Giudice precostituito per legge nonché la inderogabile disciplina consumeristica. Della questione si è occupata la Suprema Corte che con la pronuncia resa dalla sez. VI, il
17/05/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 17/05/2011), n.10832 affermando i seguenti principi che il tribunale condivide: “con riferimento alla previsione del foro inderogabile nel domicilio elettivo del consumatore è palese che, essendo l'elezione un atto che esprime una scelta, tale scelta è stata certamente supposta dal legislatore come esercitabile all'atto della conclusione del contratto”.
Infatti, l'art. 47 c.c. individua la fattispecie dell'elezione del domicilio o con riferimento a determinati atti o con riferimento a determinati affari. Poiché l'affare di cui si occupa il citato art. 33, comma 2, lett. u), è il contratto fra consumatore e professionista, il riferimento al domicilio elettivo sottende necessariamente che si allude al domicilio eletto nel contratto dal consumatore, il quale diventa, unitamente alla residenza del momento della domanda, il foro esclusivo delle azioni nascenti dal contratto, a meno che la loro esclusività non sia eliminata dalla trattativa individuale.
Il rilievo di elezioni di domicilio unilaterali del consumatore successive darebbe luogo, se si ammettesse, ad una sorta di diritto del consumatore di scegliersi il foro, del tutto al di fuori del collegamento con la stipulazione del contratto e della logica di tutela del consumatore in relazione ad esso. E ciò non già, come per la residenza, con riferimento al mutamento dello stato di fatto che la residenza esprime (e che non deve essere fittizio), bensì sulla base di un potere di scelta del tutto sganciato dalla stipulazione del contratto e, quindi, dal riferimento all'affare nel che consiste il contratto. Riferimento che nella logica di tutela del consumatore a proposito della sua elezione di domicilio necessariamente impone di dare rilievo ad un'elezione al momento del contratto.
Il principio di diritto che il Collegio ritiene doversi enunciare è, pertanto, il seguente: "il domicilio elettivo del consumatore, cui fa riferimento il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett.
u), e che, se eletto, diviene insieme alla residenza dello stesso consumatore (al momento della domanda), foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto non sia stata oggetto di trattativa individuale: art. 34, comma 4, del D.Lgs.), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto ed all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti il contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ.. Ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell'inizio del giudizio o addirittura nello stesso atto introduttivo di esso".
Applicando tali principi deve essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Eboli in quanto al momento della sottoscrizione del contratto la non aveva eletto domicilio;
CP_1
l'elezione è avvenuta con atto separato in epoca di gran lunga successiva alla stipula del contratto.
Ne consegue come, allo stato, non sussistano ulteriori elementi utili a sostenere una valida modifica della residenza o del domicilio dell'appellata che continua a risultare quello dedotto in contratto. Dunque, Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia non può che essere il Giudice di Pace di Eboli.
Gli altri motivi di gravame, attenendo al merito della domanda, non possono essere esaminati dal tribunale atteso che la sentenza di primo grado è da ritenersi nulla poiché resa da un Giudice incompetente. Quindi la dedotta e rilevata incompetenza ha carattere del tutto assorbente sulle altre questioni di merito proposte.
Ai sensi dell'art. 161 e 354 cpc deve essere assegnato un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al GDP competente.
Le spese
In considerazione dell'esito dell'appello va riformato anche il capo sulle spese processuali che per entrambi i gradi di giudizi seguono il criterio della concorrenza, sono poste a carico di e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del CP_1
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 243/2019, disattesa ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 243/2019 emessa dal Giudice di Pace di Buccino in data
05.08.2019 dichiara l'incompetenza per territorio dello stesso Giudice di Pace di Buccino, stante la competenza esclusiva del Giudice di Pace di Eboli in ordine alla controversia in oggetto;
2) assegna, quindi, alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al Giudice di Pace di Eboli.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano per il primo CP_1 grado in euro 1.265 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa e per il presente giudizio in euro 1.701 (Fase Studio €
425,00, Fase Introduttiva € 425,00 e Fase Decisionale € 851,00), oltre euro 174.00 per C.U., oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, Iva e Cpa.
Salerno, 30.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara